Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2005, n. 37649
CASS
Sentenza 13 ottobre 2005

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In materia di mandato di arresto europeo, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, richiesti dall'art. 17 comma quarto legge 22 aprile 2005, n. 69, l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato emesso all'estero, per il suo contenuto intrinseco o per gli altri elementi raccolti in sede investigativa o processuale, sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna.

Nella valutazione della motivazione del mandato di arresto europeo, l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a controllare che l'autorità emittente abbia dato "ragione" del mandato, anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna, dovendo escludersi che debba farsi riferimento al concetto di motivazione derivante dalla tradizione giuridica italiana, cioè ad una esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio.

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  • 1Autore: Lorenzo Pulito
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2005, n. 37649
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37649
Data del deposito : 13 ottobre 2005

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