Sentenza 13 ottobre 2005
Massime • 2
In materia di mandato di arresto europeo, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, richiesti dall'art. 17 comma quarto legge 22 aprile 2005, n. 69, l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato emesso all'estero, per il suo contenuto intrinseco o per gli altri elementi raccolti in sede investigativa o processuale, sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna.
Nella valutazione della motivazione del mandato di arresto europeo, l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a controllare che l'autorità emittente abbia dato "ragione" del mandato, anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna, dovendo escludersi che debba farsi riferimento al concetto di motivazione derivante dalla tradizione giuridica italiana, cioè ad una esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio.
Commentario • 1
- 1. Autore: Lorenzo Pulitohttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2005, n. 37649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37649 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 13/10/2005
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 1656
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 36630/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA FE IN;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 16.9.2005;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO F.;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del P.G. Dott. FAVALLI M., che ha concluso per: rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. LONGO P. che ha concluso per: accogliersi il ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 16.9.2005, la Corte di Appello di Venezia, ex art. 17 l. 69/05, dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di cui al mandato di arresto europeo emesso il 27.7.2005 dal Tribunale di Klagenfurt nei confronti di RA FE IN, cittadina croata, per i reati di concorso in furto in forma organizzata e rapina grave e partecipazione ad un'associazione criminale (ex art. 127, 128 co. 2^, 129 lett. Z 2, 130 co. 1^ e 2^, 278 lett. A) c.p. austriaco, in parte in collegamento con l'art. 15 l. cit.).
Avverso tale sentenza la RA ha proposto ricorso per Cassazione, ex art. 22 l. cit., deducendo, a, motivi del gravame, la violazione ed errata interpretazione degli artt. 3, 13, 24 della Costituzione;
dell'art. 1 co. 3^, art. 2 co. 1^ lett. B), art. 9 co. 5^, art. 17 co 4^ ed art. 18 co. 1^ lett. T) della l. 69/05 in relazione all'art. 606 co. 1^ lett. b) e c) c.p.p.; mancanza di motivazione in violazione dell'art. 111 co. 6^ della Costituzione e dell'art. 125 co. 3^ c.p.p., in riferimento all'art. 606 co. 1^ lett. E) c.p.p.,
segnatamente denunciando l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e della motivazione al riguardo, posto che, ad avviso della ricorrente, "la parte asseritamente motiva è una piccola serie di affermazioni dogmatiche che, per questa loro natura, non sono suscettibili di possibilità di difesa", stante la "necessità della motivazione" che "nasce dal diritto di controllo degli assunti accusatori proprio per l'esercizio del diritto di difesa, in questo caso radicalmente frustrato", con conseguente violazione delle stesse garanzie costituzionalmente imposte nel Paese richiesto. Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va richiesta la Cancelleria per l'immediata comunicazione della presente decisione al Ministro della Giustizia, anche a mezzo telefax, nonché per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp.att. c.p.p.. Ed invero, la problematica segnalata dalla difesa della ricorrente non ha mancato di suscitare, anche per la portata non comune della novella introdotta dalla l. 69/05, non pochi spunti di riflessione per gli operatori del diritto, anche in relazione alla posizione che s'impone ad un giudice di legittimità (pur se richiesto, come nella specie, anche per il merito), specie in rapporto alla compatibilità della normativa cennata con i criteri cardine dettati dalla Costituzione del Paese richiesto (Italia) a garanzia del diritto di difesa.
Ciò posto, occorre innanzitutto sgombrare il campo di un possibile equivoci di base: se è vero che il mandato di arresto europeo, incidendo direttamente sulla libertà personale del soggetto destinatario di esso e rappresentando la "prima pietra miliare" del conseguente procedimento a suo carico, deve necessariamente essere adeguatamente motivato, secondo i crismi analiticamente tracciati dall'art. 6 l. cit., tale obbligo va riservato allo Stato emittente del provvedimento, con l'ovvia enunciazione dei "gravi indizi di colpevolezza", come è dato testualmente evincere dal co. 4^ lett. T) dello art. 6 l. cit..
Orbene, quanto allo Stato richiesto, quest'ultimo, attraverso la competente A.G., deve limitarsi ad effettuare il "controllo sufficiente" di tali gravi indizi di colpevolezza, secondo la decisione quadro (considerando n. 8) che investe l'A.G. dell'esecuzione.
Del resto, significativo è, in proposito, il coerente richiamo che è dato evincere dal tenore del co. 5^ dell'art. 9 l. cit. nel quale, in termini inequivocamente evidenti, si segnala che per l'A.G. dello Stato richiesto, quanto alla ricezione del mandato di arresto ed alle relative misure cautelari, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Titolo 1^ del libro 4^ del c.p.p., in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione (si badi) per gli artt. 273 co. 1^ e 273 bis, 274 co. 1^ lett. A) e C) e 280 c.p.p.. Tanto consente di poter affermare, come, del resto già evidenziato da questo giudice di legittimità anche molto di recente (Cfr. Cass. Pen. Sez. 6^, 23.9.05 n. 1516, Ilie), che i gravi indizi di colpevolezza sono certamente indefettibile "ragion" per la quale l'A.G. di altro Paese dell'U.E. ha emesso il mandato di arresto a carico di un soggetto sottoposto a procedimento penale. Tali gravi indizi devono essere "riconoscibili" dall'A.G. italiana. Ciò significa che quest'ultima, in sostanza, si deve limitare a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco e per gli altri elementi raccolti in sede investigativa o processuale, fondato su "un compendio indiziario che l'A.G. emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato, commesso dalla persona di cui si chiede la consegna".
Può, quindi, affermarsi conclusivamente, che è questo e solo questo il "controllo sufficiente" che in base alla decisione quadro (Considerando n. 8 cit.) spetta all'A.G. del Paese richiesto. Quanto alla motivazione, parimenti questo giudice di legittimità (ancorché operante, nel caso de quo, anche nel merito) si è già di recente espresso, tracciandone i confini di interpretazione in subiecta materia.
Infatti va ribadito che il presupposto della motivazione del mandato di arresto europeo cui è subordinato l'accoglimento della domanda di consegna (art. 1 co. 3^ e art. 18 co. 1^ lett. T) della l. 69/05) non può essere strettamente "parametrato" alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana (esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio). Ciò che veramente importa è che l'A.G. di emissione dia "ragione" del mandato di arresto, il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione (come è dato atto nel caso de quo) delle "evidenze fattuali" a carico della persona di cui si chiede la consegna.
Non è dato, dunque, ravvisare nella l. 69/05, almeno nella specie, alcun "arretramento" rispetto al regime stabilito dalla Convenzione europea di estradizione e quindi di violazione della portata costituzionale della normativa cennata nel presente ricorso. L'impugnata sentenza, pertanto, essendosi correttamente improntata a tali principi di diritto e risultando in merito adeguatamente motivata, specie in relazione al riferimento operato in tema di art. 6 l. cit. del cui richiamo vi è puntuale traccia nella decisione in esame, va immune dalle censure proposte con il ricorso in esame, del quale va dichiarata l'infondatezza, con il relativo rigetto dello stesso ed ogni conseguenza di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa a cura della Cancelleria, anche a mezzo di telefax, al Ministro della Giustizia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1^ ter disp. Att. c.p.p..
Letto l'art. 22 co. 4^ l. 69/05. Riserva il deposito della motivazione.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2005