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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 9855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9855 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 7.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°33794/2023 vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentate e difese, per procura posta in calce al presente atto, dall'Avv.
[...]
ND MA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Emanuele
Gianturco n. 6, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al fascicolo telematico;
-RICORRENTI-
CONTRO
- C.F. e P. IVA , in persona del legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 rapp.te pro-tempore, con sede in Via Prenestina n.45, elettivamente domiciliata nella medesima sede sociale, presso l'Avv. Virginia Fortunato che la rappresenta e difende in virtù di procura generale notarile agli atti;
-RESISTENTE-
Oggetto: diritto a superiore inquadramento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, le istanti in epigrafe indicate, premesso di essere dipendenti inquadrate nel 2004 come operatrici di stazione selezionate al fine di CP_1 svolgere, accanto alla loro mansione primaria, attività di comunicazione all'utenza, hanno dedotto che dal 2008 non avevano svolto più alcuna attività riconducibile a quella di formale inquadramento, ossia in stazione, né si erano limitate a svolgere attività di annunci essendo state, definitivamente e in pianta stabile, assegnate alla DCT ove l'attività di annunci era diventata del tutto sporadica e residuale per essere rimpiazzata da altre mansioni attinenti alla gestione del traffico, quali la redazione, per conto del DCT in turno, dei Fonogrammi dei guasti e di soppressione delle corse, l'effettuazione di segnalazioni – sempre per conto della DCT – alla DCM (Dirigenza Centrale Manutentiva), la modifica e la rettifica dei fogli di corsa e l'invio degli stessi alla Torre di Magliana, prima tramite fax e poi via e-mail, la redazione per ogni turno giornaliero di una rendicontazione (Relazione di Servizio) di tutti gli eventi avvenuti in turno e dal gennaio 2009 la delicatissima attività relativa alla gestione del sistema denominato SMARE, sistema di rilevamento finalizzato al monitoraggio, tramite apposito applicativo, della Produzione e Regolarità d'Esercizio delle Linee A e B. Aggiunto che a partire dal 2013 avevano iniziato a lavorare su tutte e tre le linee ossia linea A, B e B1 per poi essere nuovamente riassegnate in base alla divisione linea A e B, argomentato in merito al diritto al superiore inquadramento, concludevano chiedendo: “accertare e dichiarare che, a decorrere dal gennaio 2009 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, in ragione delle attività svolte, è sorto in capo alle ricorrenti il diritto alla definitiva attribuzione della figura di specialista tecnico amministrativo parametro 193 o, in CP_ subordine, del parametro 175 collaboratore di ufficio e, per l'effetto, condannare a riconoscere alle ricorrenti, definitivamente, tale figura e parametro nonché tutte le differenze retributive maturate in ragione del loro deficitario inquadramento, con riserva di quantificarne l'importo in altro e separato giudizio”, vinte le spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società convenuta contestando in diritto l'applicazione ai ferrotranvieri della normativa di cui all'art.2103 c.c., e nel merito lo svolgimento di mansioni superiori. Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso.
Istruito il giudizio con l'escussione di testi, concesso termine per note, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari
1.1. Normativa applicabile alla fattispecie.
Ha in primis eccepito la difesa di parte convenuta che la rivendicazione al superiore inquadramento contrasterebbe con la persistente natura speciale del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri ai quali non è applicabile l'art. 2103 c.c. in considerazione delle previsioni del citato art. 18 Allegato A) al R.D. 8.1.1931, n. 148, da ritenersi vigente ed applicabile al caso in esame.
Ricorda l'Ufficio come anche di recente la Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza n.
24830 depositata il 16 settembre 2024 abbia precisato come nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla c.d. promozione automatica, vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d.
n. 148 del 1931, “la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore”.
Avendo le ricorrenti vantato nel 2023 il diritto a qualifica superiore in ragione di asserito svolgimento di mansioni proprie di superiore qualifica dal gennaio 2009, si è imposta quindi verifica di quanto dalla medesime dedotto in fatto tramite anche l'escussione di testi.
1.2. Requisiti dell'atto introduttivo
Ha ulteriormente eccepito la difesa di parte convenuta che il ricorso, pur dettagliatamente descritte le mansioni che le ricorrenti assumevano di aver espletato, non avrebbe sufficientemente argomentato in merito alla loro sussumibilità nella qualifica superiore.
Anche tale eccezione appare priva di fondamento atteso che la descrizione delle attività espletate si richiama a “elevatissimo grado di autonomia” e a “notevole contenuto professionale”, caratteristiche proprie entrambe delle qualifiche rivendicate (parametri 193
e 175) ed assenti in quella di appartenenza (parametro 158). Tanto basta per il vaglio nel merito della fattispecie.
2. Nel merito
2.1. raffronto tra parametro in possesso e parametri oggetto di domanda
Come noto, ai fini dell'accertamento della fondatezza di una domanda volta a ottenere il riconoscimento di un superiore inquadramento in ragione dello svolgimento in fatto di mansioni superiori nel corso del rapporto, occorre procedere secondo l'iter logico-giuridico indicato dalla giurisprudenza ed effettuare un'indagine che si articola in tre fasi successive.
In primo luogo, è necessario esaminare le declaratorie contrattuali con le quali le parti collettive hanno determinato i criteri di appartenenza alla categoria posseduta ed a quella rivendicata. Occorre poi individuare l'attività di fatto espletata dal lavoratore nei suoi vari aspetti e nei momenti più qualificanti. Infine, si impone il raffronto tra le previsioni contrattuali e le prestazioni effettuate, onde verificare l'esatta collocazione della prestazione resa (Cass. Civ., Sez. Lavoro 30.10.2008 n. 26233).
Nella fattispecie le ricorrenti sono inquadrate dal 2004, per effetto di sviluppo professionale interno, nel parametro 158 proprio del profilo di operatore di gestione, cui appartengono “i lavoratori che, in possesso delle specifiche abilitazioni, controllano e coordinano le attività gestionali di stazioni di consistente traffico e di rilevante domanda di servizi informativi e di vendita alla clientela, partecipando alla relativa attività”.
In ricorso viene specificato che proprio grazie alla selezione interna operata nel 2004 iniziarono a svolgere attività di comunicazione all'utenza con annunci di servizi ed annunci informativi alla clientela anche in lingua inglese. Viene quindi riferito che tale attività dal
2008 era divenuta sporadica e residuale e che dal gennaio 2009 si era aggiunta quella, delicatissima, relativa alla gestione del sistema denominato SMARE, sistema di rilevamento che è finalizzato al monitoraggio, tramite apposito applicativo, della Produzione e Regolarità
d'Esercizio delle Linee A e B. Nello svolgimento di tale mansione hanno riferito di essersi sempre rapportate direttamente, con propria responsabilità e senza il tramite di nessuno, con il settore infomobilità per effettuare tutte le comunicazioni inerenti al servizio, di aver sempre gestito in piena autonomia tutti i display informativi in linea per l'utenza, di aver avuto la totale gestione e l'accesso esclusivo del programma SMARE per la linea A e B, che molte delle attività contenute nel documento denominato “comportamenti e comunicazioni in caso di incidenti ed inconvenienti sulle linee Metropolitane, Linea Roma-Giardinetti
(limitata a Centocelle), filovie, tranvie e su ascensori, scale e marciapiedi mobili in servizio pubblico”, sebbene previste come a carico del DCT, sarebbero state sempre e sistematicamente da loro svolte, di essere state addette alla gestione delle problematiche relative alle evacuazioni delle stazioni o del servizio sostitutivo in caso di interruzione del servizio, che era compito loro approntare mediante istituzione di servizi sostitutivi quali autobus.
Per tale ragione hanno argomentato di aver diritto da tale periodo all'inquadramento nel superiore parametro al parametro 193 e, segnatamente, alla figura dello “Specialista tecnico/amministrativo” ossia “Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche
e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima” o, in subordine, 175, propria della figura del “Collaboratore di ufficio”, propria di quei lavoratori che “in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico amministrativi di contenuto significativo”.
2.2. emergenze istruttorie
Non ritiene l'Ufficio che l'espletata istruttoria abbia dato prova dello svolgimento di attività lavorativa in autonomia operativa, né di svolgimento di compiti tecnico amministrativi di contenuto significativo atteso che, da un lato, l'attività di annunci di servizi ed annunci informativi alla clientela (in relazione alla quale non è stato sostenuto fosse tipica delle qualifiche superiori) non risulta affatto essere divenuta trascurabile in termini di tempo occupazionale, dall'altro, la “gestione del sistema SMARE in via esclusiva” si è rivelata mansione di inserimento dati predeterminati da altri e comunque soggetta a controllo da parte dei superiori gerarchici.
, il quale ha ricordato di aver conosciuto le ricorrenti presso la sala Testimone_1 operativa in dirigenza centrale in qualità di capo stazione-dirigente centrale traffico, avendo lavorato dal 2001 a luglio 2009 alla dirigenza centrale traffico (DCT), ha riferito che il sistema SMARE era stato messo in funzione come nuovo sistema solo nel 2011ed ha aggiunto: “io controllavo che loro inserissero i dati del servizio sul sistema SMARE. Era un inserimento in tempo reale ragione per cui si poteva in ogni momento verificare consultando il sistema la presenza del personale, corse effettuate e tutti gli altri dati che venivano inseriti.
SMARE è entrato in servizio prima per la (più semplice perché con una sola linea), CP_3 dopo ¾ mesi anche la B (due linee). I dati venivano rilevati dalle relazioni del DCT. Loro prendevano i dati inseriti dal DCT e li inserivano in SMARE. Questo lavoro hanno svolto dal 2011 circa per quel che ricordo. Il DCT faceva una relazione giornaliera con tutti i dati del servizio, ciascuno per il suo turno orario. Loro dovevano inserire i dati. Quello che potevano chiedere loro era anche di riportare su un foglio la relazione che aveva fatto il
DCT a penna e loro la riportavano in stampatello. Non ricordo se svolgessero altri compiti.
Il lavoro svolto da tutte le ricorrenti era lo stesso. Lavoravano in turni anche loro. Sono stato io ad istruire le ricorrente sulle modalità di inserimento dati sullo SMARE. Ero stato io a fare da interfaccia con il programmatore, ragione per cui il nuovo SMARE sistemato, ragione per cui ho poi fatto io da scuola per l'inserimento dati e l'utilizzo del sistema…Il
DCT doveva fare le relazioni e non aveva tempo di inserire i dati anche perché aveva molti altri compiti da svolgere propri del ruolo. Lo avrebbe potuto fare solo nel turno serale quando giravano pochi treni ma non negli altri turni. Per questo motivo l'inserimento dati era stato affidato alle ricorrenti. Di norma le ricorrenti non intervenivano con integrazioni
o note a quanto relazionato dal DCT. Io controllavo a valle il lavoro delle ricorrenti aprendo
SMARE e se c'era qualche incongruenza andavo a chiedere alla dirigenza centrale chiarimenti. Se era una incongruenza riferita ad esempio a guasto anziché mancanza personale andavo a chiedere se era l'uno o l'altro confrontando con la relazione del DCT.
Andavo a chiedere al DCT che stava sopra in turno e che aveva firmato la relazione. Di solito corrispondevano inserimenti e relazione del DCT. Se un treno aveva un problema era il DCT a chiedere ad una delle ricorrenti di seguire sul monitor il treno per favorire l'entrata
e l'uscita dei passeggeri. In questi casi le ricorrenti tramite diffusione avvertivano ad esempio che il treno successivo era a 2 minuti di distanza. Il DCT poteva suggerire: fai la diffusione sul fatto che c'è un treno successivo. Per favorire discesa e salita erano loro che già sapevano che dovevano fare un annuncio di favorire l'uscita dei passeggeri prima di salire. Non c'era bisogno di dirlo perché, segnalato loro il numero del treno e la destinazione dal DCT, lo sapevano che era da fare l'annuncio.”
Il teste, quindi, da un lato, ha chiarito che l'attività di diffusione di annunci continuò anche nel periodo di inserimento dati in SMARE iniziata solo nel 2011 e, dall'altro, ha confermato che le ricorrenti inserivano i dati che erano presenti nella relazione del DCT senza intervenire con integrazioni e note e che il lavoro di corretto inserimento veniva da lui controllato.
quadro aziendale parametro 230 con mansioni di Capo Unità organizzativa Tes_2 amministrativa tecnica nonché di responsabile diretto del lavoro delle ricorrenti dal primo luglio 2022, ha riferito che le istanti, assegnate al reparto diffusioni, a turno si occupano di annunci sonori in banchina nonché pratiche amministrative a sostegno dei DCT chiarendo:“Su direttive del DCT inseriscono le relazioni redatte dal DCT sullo SMARE e sempre su sua indicazione compilano il “foglio di corsa” che poi viene consegnato ai dirigenti locali e poi al personale viaggiante. Loro eseguono quello che il DCT gli dice. La relazione è dettata dal DCT. Anche il contenuto del Foglio di corsa è comunicato loro dal
DCT che a sua volta si è relazionato con altre strutture. Non possono scegliere né quali dati inserire, né come. Le relazioni SMARE a valle dell'inserimento dati sono controllate da due figure amministrative, una per la metro A e una per la Metro B, parametri 175. Questo è un controllo giornaliero o al massimo il giorno dopo se assente. E così compilate e controllate le relazioni sullo SMARE sono poi sottoposte mensilmente alla firma del responsabile di linea…Ogni ricorrente ha credenziali di accesso a SMARE, non ricordo se settoriale per un gruppo di persone o personale. Anche io ho un accesso a SMARE e posso accedere ma non sono abilitato a modifiche come invece gli amministrativi…Loro inseriscono solo le cose che ha indicato il DCT con informazioni vocali o per iscritto, non altro.”
Confermata quindi sia la tipologia di attività loro demandata di inserimento dati presenti nelle relazioni dei DCT, sia il controllo giornaliero operato da amministrativi parametro 175
(quello richiesto dalle ricorrenti in via subordinata) sulla loro attività con possibilità di intervento sul sistema, sia che tali mansioni erano loro delegate a turno poiché sempre dedite anche all'attività di diffusione.
, dipendente sino al tutto giugno 2022 in qualità di responsabile Testimone_3 CP_1 movimento parametro 230, ha riferito di aver avuto a che fare con le ricorrenti dal 2017 ed ha ricordato: “Loro stavano nel DCT e si occupavano di diffusioni, cioè annunci ed operavano anche sul computer tramite SMARE per inserire i dati del servizio. Erano i DCT presenti in sala che fornivano loro i dati da inserire in Smare. I dati si riferivano al servizio movimento: quanti treni giravano, quanti erano rotti e entravano in deposito. In più facevano le diffusioni e se c'era un guasto davano indicazioni all'utenza di non affollarsi all'entrata, di rispettare la linea gialla sul pavimento, oppure chiedevano di scendere da treno guasto, sempre su disposizione del DCT chiamavano il 113 o il 118 per emergenza. Il
DCT compilava dei fogli cartacei che loro prendevano e inserivano su SMARE. Questo valeva anche per le diffusioni che non erano di loro iniziativa... C'era sempre un DCT presente in servizio. Ogni ora facevano una mail ai direttori per indicare quale fosse il punto del servizio, sempre in relazione ai dati forniti dal DCT. Erano sempre loro ad inviare mail di allert in caso di problemi alla circolazione, sempre su indicazione del DCT. Non c'era alcun margine di discrezionalità nello svolgimento dell'attività, era sempre il DCT ad impartire gli ordini. Il loro lavoro era controllato in prima persona dal DCT. Io mi occupavo della loro turnazione in servizio. Mi occupavo anche della turnazione dei DCT… Le attività di diffusione e di inserimento dati erano intervallate durante la giornata, metà tempo per
l'una e per l'altra. Anche le correzioni a sistema dei dati riferiti al viaggio di un treno erano inserite su indicazione del DCT.”
Quindi, equiparazione in termini di impegno tra attività di diffusione e di inserimento dati, entrambe svolte solo ed esclusivamente su indicazione del DCT sempre presente in turno che prima forniva loro i dati da inserire e poi controllava che l'inserimento fosse operato.
Attività, sia quella di diffusione che quella di inserimento, che entrambe non prevedevano alcun margine di discrezionalità.
Ed ancora dipendente con qualifica di quadro parametro 250, ha Testimone_4 CP_1 dichiarato di aver avuto a che fare con le istanti dal 2018, da quando cioè ebbe ad assumere la mansione di responsabile della linea. Il medesimo ha ricordato: “Il responsabile della circolazione del servizio è il DCT che opera presso la sala. Ce ne sono 2 ogni turno e per alcune fasce della giornata c'è un sussidio, un terzo DCT che funge da riserva ai DCT in turno operante. Le ricorrenti si occupano su indicazioni del DCT di fare annunci magari se il DCT ad esempio se il DCT si accorge di un ritardo, o se in una stazione c'è tanta gente. In questo caso il DCT chiede alle ricorrenti di fare un annuncio. Il DCT fa un documento cartaceo, relazione di servizio, che rappresenta tutto ciò che succede durante il servizio
(corse effettuate o no, emergenze…). Le ricorrenti inseriscono i dati della relazione nel sistema informatico che si chiama Smare. Non hanno alcun margine di discrezionalità sull'inserimento del dato e sulle modalità di inserimento. La relazione è unica per i due DCT ed è da loro validata…A parte gli annunci standard tipo “si ricorda alla clientela che è vietato fumare” o di “allontanarsi dalla linea gialla”, è il DCT a dire che annuncio fare oppure infomobilità che gestisce i rapporti con l'esterno a comunicare un palinsesto dove le annuciatrici devono ripetere ogni mezz'ora che il giorno tot è previsto uno sciopero dalle- alle. La correttezza dell'inserimento del dato è controllata da due addetti amministrativi, uno per la linea A e una B parametro mi sembra 175, che controllano la correttezza formale dei dati inseriti nel sistema SMARE inerenti il servizio (corrispondenza tra relazione e dati inseriti). Ogni ora le ricorrenti mandano anche una mail sui dati del servizio, sempre sotto dettatura del DCT…Gli annunci non saturano il tempo ragione per cui sono state incaricate anche dell'inserimento dati. Su 6 ore e mezza di turno l'inserimento Smare non so dire se occupa o meno un'oretta, ma in concreto non so perché non sto lì. Non è l'attività per cui sono state messe lì per cui certamente non è prevalente. Sono lì per dare un'informazione all'utenza.”
Il teste, quindi, ha dato per prevalente l'attività di annunci all'utenza (ricordiamo incontestatamente propria del parametro riconosciuto), ha confermato la presenza costante in turno di DCT che davano indicazioni sul da farsi alle ricorrenti, l'assenza di variabili nell'inserimento dati, il controllo dell'attività di inserimento dati effettuata dalle istanti da parte da amministrativi del superiore parametro 175.
Osserva l'Ufficio come debba ritenersi significativo che il controllo sull'attività di inserimento dati svolto dalle ricorrenti fosse stata delegata ad amministrativi che possedevano proprio il parametro richiesto in via subordinata dalle ricorrenti.
Né la circostanza che dai documenti allegati al fascicolo emerga lo svolgimento di lavoro straordinario può far propendere, come sostiene la difesa istante, per l'assoluta rilevanza professionale delle mansioni affidate, testimoniando semmai, alternativamente, trattarsi di attività che non poteva essere interrotta (si pensi appunto ad una stazione senza il servizio diffusione annunci) o non adeguata dotazione del personale addetto.
Le circostanze sopra accertate comportano il rigetto della domanda non essendo stata provata né la prevalenza in via quantitativa delle mansioni asseritamente superiori, né lo svolgimento
“con autonomia operativa” di “compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima” e neppure “lo svolgimento di compiti tecnico amministrativi di contenuto significativo”.
5. I compensi di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
condanna le ricorrenti alla refusione dei compensi di lite liquidati in complessivi €4.000,00.
Roma, il 7.10.2025 Il Giudice dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 7.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°33794/2023 vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentate e difese, per procura posta in calce al presente atto, dall'Avv.
[...]
ND MA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Emanuele
Gianturco n. 6, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al fascicolo telematico;
-RICORRENTI-
CONTRO
- C.F. e P. IVA , in persona del legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 rapp.te pro-tempore, con sede in Via Prenestina n.45, elettivamente domiciliata nella medesima sede sociale, presso l'Avv. Virginia Fortunato che la rappresenta e difende in virtù di procura generale notarile agli atti;
-RESISTENTE-
Oggetto: diritto a superiore inquadramento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, le istanti in epigrafe indicate, premesso di essere dipendenti inquadrate nel 2004 come operatrici di stazione selezionate al fine di CP_1 svolgere, accanto alla loro mansione primaria, attività di comunicazione all'utenza, hanno dedotto che dal 2008 non avevano svolto più alcuna attività riconducibile a quella di formale inquadramento, ossia in stazione, né si erano limitate a svolgere attività di annunci essendo state, definitivamente e in pianta stabile, assegnate alla DCT ove l'attività di annunci era diventata del tutto sporadica e residuale per essere rimpiazzata da altre mansioni attinenti alla gestione del traffico, quali la redazione, per conto del DCT in turno, dei Fonogrammi dei guasti e di soppressione delle corse, l'effettuazione di segnalazioni – sempre per conto della DCT – alla DCM (Dirigenza Centrale Manutentiva), la modifica e la rettifica dei fogli di corsa e l'invio degli stessi alla Torre di Magliana, prima tramite fax e poi via e-mail, la redazione per ogni turno giornaliero di una rendicontazione (Relazione di Servizio) di tutti gli eventi avvenuti in turno e dal gennaio 2009 la delicatissima attività relativa alla gestione del sistema denominato SMARE, sistema di rilevamento finalizzato al monitoraggio, tramite apposito applicativo, della Produzione e Regolarità d'Esercizio delle Linee A e B. Aggiunto che a partire dal 2013 avevano iniziato a lavorare su tutte e tre le linee ossia linea A, B e B1 per poi essere nuovamente riassegnate in base alla divisione linea A e B, argomentato in merito al diritto al superiore inquadramento, concludevano chiedendo: “accertare e dichiarare che, a decorrere dal gennaio 2009 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, in ragione delle attività svolte, è sorto in capo alle ricorrenti il diritto alla definitiva attribuzione della figura di specialista tecnico amministrativo parametro 193 o, in CP_ subordine, del parametro 175 collaboratore di ufficio e, per l'effetto, condannare a riconoscere alle ricorrenti, definitivamente, tale figura e parametro nonché tutte le differenze retributive maturate in ragione del loro deficitario inquadramento, con riserva di quantificarne l'importo in altro e separato giudizio”, vinte le spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società convenuta contestando in diritto l'applicazione ai ferrotranvieri della normativa di cui all'art.2103 c.c., e nel merito lo svolgimento di mansioni superiori. Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso.
Istruito il giudizio con l'escussione di testi, concesso termine per note, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari
1.1. Normativa applicabile alla fattispecie.
Ha in primis eccepito la difesa di parte convenuta che la rivendicazione al superiore inquadramento contrasterebbe con la persistente natura speciale del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri ai quali non è applicabile l'art. 2103 c.c. in considerazione delle previsioni del citato art. 18 Allegato A) al R.D. 8.1.1931, n. 148, da ritenersi vigente ed applicabile al caso in esame.
Ricorda l'Ufficio come anche di recente la Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza n.
24830 depositata il 16 settembre 2024 abbia precisato come nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla c.d. promozione automatica, vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d.
n. 148 del 1931, “la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore”.
Avendo le ricorrenti vantato nel 2023 il diritto a qualifica superiore in ragione di asserito svolgimento di mansioni proprie di superiore qualifica dal gennaio 2009, si è imposta quindi verifica di quanto dalla medesime dedotto in fatto tramite anche l'escussione di testi.
1.2. Requisiti dell'atto introduttivo
Ha ulteriormente eccepito la difesa di parte convenuta che il ricorso, pur dettagliatamente descritte le mansioni che le ricorrenti assumevano di aver espletato, non avrebbe sufficientemente argomentato in merito alla loro sussumibilità nella qualifica superiore.
Anche tale eccezione appare priva di fondamento atteso che la descrizione delle attività espletate si richiama a “elevatissimo grado di autonomia” e a “notevole contenuto professionale”, caratteristiche proprie entrambe delle qualifiche rivendicate (parametri 193
e 175) ed assenti in quella di appartenenza (parametro 158). Tanto basta per il vaglio nel merito della fattispecie.
2. Nel merito
2.1. raffronto tra parametro in possesso e parametri oggetto di domanda
Come noto, ai fini dell'accertamento della fondatezza di una domanda volta a ottenere il riconoscimento di un superiore inquadramento in ragione dello svolgimento in fatto di mansioni superiori nel corso del rapporto, occorre procedere secondo l'iter logico-giuridico indicato dalla giurisprudenza ed effettuare un'indagine che si articola in tre fasi successive.
In primo luogo, è necessario esaminare le declaratorie contrattuali con le quali le parti collettive hanno determinato i criteri di appartenenza alla categoria posseduta ed a quella rivendicata. Occorre poi individuare l'attività di fatto espletata dal lavoratore nei suoi vari aspetti e nei momenti più qualificanti. Infine, si impone il raffronto tra le previsioni contrattuali e le prestazioni effettuate, onde verificare l'esatta collocazione della prestazione resa (Cass. Civ., Sez. Lavoro 30.10.2008 n. 26233).
Nella fattispecie le ricorrenti sono inquadrate dal 2004, per effetto di sviluppo professionale interno, nel parametro 158 proprio del profilo di operatore di gestione, cui appartengono “i lavoratori che, in possesso delle specifiche abilitazioni, controllano e coordinano le attività gestionali di stazioni di consistente traffico e di rilevante domanda di servizi informativi e di vendita alla clientela, partecipando alla relativa attività”.
In ricorso viene specificato che proprio grazie alla selezione interna operata nel 2004 iniziarono a svolgere attività di comunicazione all'utenza con annunci di servizi ed annunci informativi alla clientela anche in lingua inglese. Viene quindi riferito che tale attività dal
2008 era divenuta sporadica e residuale e che dal gennaio 2009 si era aggiunta quella, delicatissima, relativa alla gestione del sistema denominato SMARE, sistema di rilevamento che è finalizzato al monitoraggio, tramite apposito applicativo, della Produzione e Regolarità
d'Esercizio delle Linee A e B. Nello svolgimento di tale mansione hanno riferito di essersi sempre rapportate direttamente, con propria responsabilità e senza il tramite di nessuno, con il settore infomobilità per effettuare tutte le comunicazioni inerenti al servizio, di aver sempre gestito in piena autonomia tutti i display informativi in linea per l'utenza, di aver avuto la totale gestione e l'accesso esclusivo del programma SMARE per la linea A e B, che molte delle attività contenute nel documento denominato “comportamenti e comunicazioni in caso di incidenti ed inconvenienti sulle linee Metropolitane, Linea Roma-Giardinetti
(limitata a Centocelle), filovie, tranvie e su ascensori, scale e marciapiedi mobili in servizio pubblico”, sebbene previste come a carico del DCT, sarebbero state sempre e sistematicamente da loro svolte, di essere state addette alla gestione delle problematiche relative alle evacuazioni delle stazioni o del servizio sostitutivo in caso di interruzione del servizio, che era compito loro approntare mediante istituzione di servizi sostitutivi quali autobus.
Per tale ragione hanno argomentato di aver diritto da tale periodo all'inquadramento nel superiore parametro al parametro 193 e, segnatamente, alla figura dello “Specialista tecnico/amministrativo” ossia “Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche
e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima” o, in subordine, 175, propria della figura del “Collaboratore di ufficio”, propria di quei lavoratori che “in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico amministrativi di contenuto significativo”.
2.2. emergenze istruttorie
Non ritiene l'Ufficio che l'espletata istruttoria abbia dato prova dello svolgimento di attività lavorativa in autonomia operativa, né di svolgimento di compiti tecnico amministrativi di contenuto significativo atteso che, da un lato, l'attività di annunci di servizi ed annunci informativi alla clientela (in relazione alla quale non è stato sostenuto fosse tipica delle qualifiche superiori) non risulta affatto essere divenuta trascurabile in termini di tempo occupazionale, dall'altro, la “gestione del sistema SMARE in via esclusiva” si è rivelata mansione di inserimento dati predeterminati da altri e comunque soggetta a controllo da parte dei superiori gerarchici.
, il quale ha ricordato di aver conosciuto le ricorrenti presso la sala Testimone_1 operativa in dirigenza centrale in qualità di capo stazione-dirigente centrale traffico, avendo lavorato dal 2001 a luglio 2009 alla dirigenza centrale traffico (DCT), ha riferito che il sistema SMARE era stato messo in funzione come nuovo sistema solo nel 2011ed ha aggiunto: “io controllavo che loro inserissero i dati del servizio sul sistema SMARE. Era un inserimento in tempo reale ragione per cui si poteva in ogni momento verificare consultando il sistema la presenza del personale, corse effettuate e tutti gli altri dati che venivano inseriti.
SMARE è entrato in servizio prima per la (più semplice perché con una sola linea), CP_3 dopo ¾ mesi anche la B (due linee). I dati venivano rilevati dalle relazioni del DCT. Loro prendevano i dati inseriti dal DCT e li inserivano in SMARE. Questo lavoro hanno svolto dal 2011 circa per quel che ricordo. Il DCT faceva una relazione giornaliera con tutti i dati del servizio, ciascuno per il suo turno orario. Loro dovevano inserire i dati. Quello che potevano chiedere loro era anche di riportare su un foglio la relazione che aveva fatto il
DCT a penna e loro la riportavano in stampatello. Non ricordo se svolgessero altri compiti.
Il lavoro svolto da tutte le ricorrenti era lo stesso. Lavoravano in turni anche loro. Sono stato io ad istruire le ricorrente sulle modalità di inserimento dati sullo SMARE. Ero stato io a fare da interfaccia con il programmatore, ragione per cui il nuovo SMARE sistemato, ragione per cui ho poi fatto io da scuola per l'inserimento dati e l'utilizzo del sistema…Il
DCT doveva fare le relazioni e non aveva tempo di inserire i dati anche perché aveva molti altri compiti da svolgere propri del ruolo. Lo avrebbe potuto fare solo nel turno serale quando giravano pochi treni ma non negli altri turni. Per questo motivo l'inserimento dati era stato affidato alle ricorrenti. Di norma le ricorrenti non intervenivano con integrazioni
o note a quanto relazionato dal DCT. Io controllavo a valle il lavoro delle ricorrenti aprendo
SMARE e se c'era qualche incongruenza andavo a chiedere alla dirigenza centrale chiarimenti. Se era una incongruenza riferita ad esempio a guasto anziché mancanza personale andavo a chiedere se era l'uno o l'altro confrontando con la relazione del DCT.
Andavo a chiedere al DCT che stava sopra in turno e che aveva firmato la relazione. Di solito corrispondevano inserimenti e relazione del DCT. Se un treno aveva un problema era il DCT a chiedere ad una delle ricorrenti di seguire sul monitor il treno per favorire l'entrata
e l'uscita dei passeggeri. In questi casi le ricorrenti tramite diffusione avvertivano ad esempio che il treno successivo era a 2 minuti di distanza. Il DCT poteva suggerire: fai la diffusione sul fatto che c'è un treno successivo. Per favorire discesa e salita erano loro che già sapevano che dovevano fare un annuncio di favorire l'uscita dei passeggeri prima di salire. Non c'era bisogno di dirlo perché, segnalato loro il numero del treno e la destinazione dal DCT, lo sapevano che era da fare l'annuncio.”
Il teste, quindi, da un lato, ha chiarito che l'attività di diffusione di annunci continuò anche nel periodo di inserimento dati in SMARE iniziata solo nel 2011 e, dall'altro, ha confermato che le ricorrenti inserivano i dati che erano presenti nella relazione del DCT senza intervenire con integrazioni e note e che il lavoro di corretto inserimento veniva da lui controllato.
quadro aziendale parametro 230 con mansioni di Capo Unità organizzativa Tes_2 amministrativa tecnica nonché di responsabile diretto del lavoro delle ricorrenti dal primo luglio 2022, ha riferito che le istanti, assegnate al reparto diffusioni, a turno si occupano di annunci sonori in banchina nonché pratiche amministrative a sostegno dei DCT chiarendo:“Su direttive del DCT inseriscono le relazioni redatte dal DCT sullo SMARE e sempre su sua indicazione compilano il “foglio di corsa” che poi viene consegnato ai dirigenti locali e poi al personale viaggiante. Loro eseguono quello che il DCT gli dice. La relazione è dettata dal DCT. Anche il contenuto del Foglio di corsa è comunicato loro dal
DCT che a sua volta si è relazionato con altre strutture. Non possono scegliere né quali dati inserire, né come. Le relazioni SMARE a valle dell'inserimento dati sono controllate da due figure amministrative, una per la metro A e una per la Metro B, parametri 175. Questo è un controllo giornaliero o al massimo il giorno dopo se assente. E così compilate e controllate le relazioni sullo SMARE sono poi sottoposte mensilmente alla firma del responsabile di linea…Ogni ricorrente ha credenziali di accesso a SMARE, non ricordo se settoriale per un gruppo di persone o personale. Anche io ho un accesso a SMARE e posso accedere ma non sono abilitato a modifiche come invece gli amministrativi…Loro inseriscono solo le cose che ha indicato il DCT con informazioni vocali o per iscritto, non altro.”
Confermata quindi sia la tipologia di attività loro demandata di inserimento dati presenti nelle relazioni dei DCT, sia il controllo giornaliero operato da amministrativi parametro 175
(quello richiesto dalle ricorrenti in via subordinata) sulla loro attività con possibilità di intervento sul sistema, sia che tali mansioni erano loro delegate a turno poiché sempre dedite anche all'attività di diffusione.
, dipendente sino al tutto giugno 2022 in qualità di responsabile Testimone_3 CP_1 movimento parametro 230, ha riferito di aver avuto a che fare con le ricorrenti dal 2017 ed ha ricordato: “Loro stavano nel DCT e si occupavano di diffusioni, cioè annunci ed operavano anche sul computer tramite SMARE per inserire i dati del servizio. Erano i DCT presenti in sala che fornivano loro i dati da inserire in Smare. I dati si riferivano al servizio movimento: quanti treni giravano, quanti erano rotti e entravano in deposito. In più facevano le diffusioni e se c'era un guasto davano indicazioni all'utenza di non affollarsi all'entrata, di rispettare la linea gialla sul pavimento, oppure chiedevano di scendere da treno guasto, sempre su disposizione del DCT chiamavano il 113 o il 118 per emergenza. Il
DCT compilava dei fogli cartacei che loro prendevano e inserivano su SMARE. Questo valeva anche per le diffusioni che non erano di loro iniziativa... C'era sempre un DCT presente in servizio. Ogni ora facevano una mail ai direttori per indicare quale fosse il punto del servizio, sempre in relazione ai dati forniti dal DCT. Erano sempre loro ad inviare mail di allert in caso di problemi alla circolazione, sempre su indicazione del DCT. Non c'era alcun margine di discrezionalità nello svolgimento dell'attività, era sempre il DCT ad impartire gli ordini. Il loro lavoro era controllato in prima persona dal DCT. Io mi occupavo della loro turnazione in servizio. Mi occupavo anche della turnazione dei DCT… Le attività di diffusione e di inserimento dati erano intervallate durante la giornata, metà tempo per
l'una e per l'altra. Anche le correzioni a sistema dei dati riferiti al viaggio di un treno erano inserite su indicazione del DCT.”
Quindi, equiparazione in termini di impegno tra attività di diffusione e di inserimento dati, entrambe svolte solo ed esclusivamente su indicazione del DCT sempre presente in turno che prima forniva loro i dati da inserire e poi controllava che l'inserimento fosse operato.
Attività, sia quella di diffusione che quella di inserimento, che entrambe non prevedevano alcun margine di discrezionalità.
Ed ancora dipendente con qualifica di quadro parametro 250, ha Testimone_4 CP_1 dichiarato di aver avuto a che fare con le istanti dal 2018, da quando cioè ebbe ad assumere la mansione di responsabile della linea. Il medesimo ha ricordato: “Il responsabile della circolazione del servizio è il DCT che opera presso la sala. Ce ne sono 2 ogni turno e per alcune fasce della giornata c'è un sussidio, un terzo DCT che funge da riserva ai DCT in turno operante. Le ricorrenti si occupano su indicazioni del DCT di fare annunci magari se il DCT ad esempio se il DCT si accorge di un ritardo, o se in una stazione c'è tanta gente. In questo caso il DCT chiede alle ricorrenti di fare un annuncio. Il DCT fa un documento cartaceo, relazione di servizio, che rappresenta tutto ciò che succede durante il servizio
(corse effettuate o no, emergenze…). Le ricorrenti inseriscono i dati della relazione nel sistema informatico che si chiama Smare. Non hanno alcun margine di discrezionalità sull'inserimento del dato e sulle modalità di inserimento. La relazione è unica per i due DCT ed è da loro validata…A parte gli annunci standard tipo “si ricorda alla clientela che è vietato fumare” o di “allontanarsi dalla linea gialla”, è il DCT a dire che annuncio fare oppure infomobilità che gestisce i rapporti con l'esterno a comunicare un palinsesto dove le annuciatrici devono ripetere ogni mezz'ora che il giorno tot è previsto uno sciopero dalle- alle. La correttezza dell'inserimento del dato è controllata da due addetti amministrativi, uno per la linea A e una B parametro mi sembra 175, che controllano la correttezza formale dei dati inseriti nel sistema SMARE inerenti il servizio (corrispondenza tra relazione e dati inseriti). Ogni ora le ricorrenti mandano anche una mail sui dati del servizio, sempre sotto dettatura del DCT…Gli annunci non saturano il tempo ragione per cui sono state incaricate anche dell'inserimento dati. Su 6 ore e mezza di turno l'inserimento Smare non so dire se occupa o meno un'oretta, ma in concreto non so perché non sto lì. Non è l'attività per cui sono state messe lì per cui certamente non è prevalente. Sono lì per dare un'informazione all'utenza.”
Il teste, quindi, ha dato per prevalente l'attività di annunci all'utenza (ricordiamo incontestatamente propria del parametro riconosciuto), ha confermato la presenza costante in turno di DCT che davano indicazioni sul da farsi alle ricorrenti, l'assenza di variabili nell'inserimento dati, il controllo dell'attività di inserimento dati effettuata dalle istanti da parte da amministrativi del superiore parametro 175.
Osserva l'Ufficio come debba ritenersi significativo che il controllo sull'attività di inserimento dati svolto dalle ricorrenti fosse stata delegata ad amministrativi che possedevano proprio il parametro richiesto in via subordinata dalle ricorrenti.
Né la circostanza che dai documenti allegati al fascicolo emerga lo svolgimento di lavoro straordinario può far propendere, come sostiene la difesa istante, per l'assoluta rilevanza professionale delle mansioni affidate, testimoniando semmai, alternativamente, trattarsi di attività che non poteva essere interrotta (si pensi appunto ad una stazione senza il servizio diffusione annunci) o non adeguata dotazione del personale addetto.
Le circostanze sopra accertate comportano il rigetto della domanda non essendo stata provata né la prevalenza in via quantitativa delle mansioni asseritamente superiori, né lo svolgimento
“con autonomia operativa” di “compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima” e neppure “lo svolgimento di compiti tecnico amministrativi di contenuto significativo”.
5. I compensi di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
condanna le ricorrenti alla refusione dei compensi di lite liquidati in complessivi €4.000,00.
Roma, il 7.10.2025 Il Giudice dott.ssa Donatella Casari