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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 36/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro, composta dai seguenti
Magistrati:
Dr. Annamaria Lastella - Presidente relatore-
Dr. Rossella Di Todaro - Consigliere - Dr. Maria Filippa Leone - Consigliere Ausiliario
all'esito dell'udienza del 9 aprile 2025 ha pronunciato, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al 36/2025 R.G., avverso la sentenza n. 46/2025 -
R.g. n. 204/2024 pronunciata dal Giudice del Lavoro di Taranto e pubblicata in data 9.1.2025, notificata il 17.1.2025 in materia di “Carta Docente”, promossa da:
rappr. e dif. da avv. Petta Maria Teresa Appellante Parte_1
contro
, in persona del rappr. e dif. dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale di lecce – Avv. Luca Magnolo
Appellato
Motivi della decisione rilevato che è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l'art 25 c.p.c. si applichi anche alle cause di lavoro;
ed infatti “le controversie che, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 51 del 1998, erano attribuite alla competenza del pretore per limiti di valore e che sono, in base al vigente art. 9 cod. proc. civ. ed all'art. 244 del d.lgs. n. 51 del 1998, di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del c.d. foro erariale di cui agli artt. 25 cod. proc. civ. e 6 del r.d. n. 1611 del 1933, dovendosi ritenere implicitamente abrogato "in parte qua"
l'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933 - che stabiliva l'inapplicabilità della regola del foro erariale nelle cause di competenza del pretore - per incompatibilità;
non potendosi considerare perdurante la distinzione di competenza tra pretore e tribunale, ormai venuta meno;
ciò non escludendo che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore (controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, di disciplina dell'impugnazione, di convalida di sfratto), ogni volta che sia manifesto l'intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa”;
che pertanto “L'applicabilità anche al rito del lavoro della regola del foro erariale (art. 25 cod.proc.civ. e 6 e 7 R.D. n. 1611 del 1933) comporta che l'appello avverso una sentenza pretorile pronunciata secondo il rito del lavoro in controversia in cui sia parte un'Amministrazione dello
Stato deve essere proposto al Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura Generale dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale che sarebbe competente secondo le norme ordinarie”;
ritenuto allora indubbio che la presente causa di appello, intentata contro un'Amministrazione dello Stato, dovesse essere proposta innanzi al Tribunale di Lecce, presso cui ha sede l'Avvocatura dello Stato;
che deve conseguentemente essere dichiarata l'incompetenza territoriale di questa Corte d'Appello in favore della Corte d'appello di Lecce
spese compensate, come richiesto, per la novità della questione in diritto;
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza della Corte d'Appello adìta in favore delle Corte d'Appello di Lecce, competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c.
Spese compensate.
Taranto, 9 aprile 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro, composta dai seguenti
Magistrati:
Dr. Annamaria Lastella - Presidente relatore-
Dr. Rossella Di Todaro - Consigliere - Dr. Maria Filippa Leone - Consigliere Ausiliario
all'esito dell'udienza del 9 aprile 2025 ha pronunciato, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al 36/2025 R.G., avverso la sentenza n. 46/2025 -
R.g. n. 204/2024 pronunciata dal Giudice del Lavoro di Taranto e pubblicata in data 9.1.2025, notificata il 17.1.2025 in materia di “Carta Docente”, promossa da:
rappr. e dif. da avv. Petta Maria Teresa Appellante Parte_1
contro
, in persona del rappr. e dif. dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale di lecce – Avv. Luca Magnolo
Appellato
Motivi della decisione rilevato che è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l'art 25 c.p.c. si applichi anche alle cause di lavoro;
ed infatti “le controversie che, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 51 del 1998, erano attribuite alla competenza del pretore per limiti di valore e che sono, in base al vigente art. 9 cod. proc. civ. ed all'art. 244 del d.lgs. n. 51 del 1998, di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del c.d. foro erariale di cui agli artt. 25 cod. proc. civ. e 6 del r.d. n. 1611 del 1933, dovendosi ritenere implicitamente abrogato "in parte qua"
l'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933 - che stabiliva l'inapplicabilità della regola del foro erariale nelle cause di competenza del pretore - per incompatibilità;
non potendosi considerare perdurante la distinzione di competenza tra pretore e tribunale, ormai venuta meno;
ciò non escludendo che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore (controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, di disciplina dell'impugnazione, di convalida di sfratto), ogni volta che sia manifesto l'intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa”;
che pertanto “L'applicabilità anche al rito del lavoro della regola del foro erariale (art. 25 cod.proc.civ. e 6 e 7 R.D. n. 1611 del 1933) comporta che l'appello avverso una sentenza pretorile pronunciata secondo il rito del lavoro in controversia in cui sia parte un'Amministrazione dello
Stato deve essere proposto al Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura Generale dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale che sarebbe competente secondo le norme ordinarie”;
ritenuto allora indubbio che la presente causa di appello, intentata contro un'Amministrazione dello Stato, dovesse essere proposta innanzi al Tribunale di Lecce, presso cui ha sede l'Avvocatura dello Stato;
che deve conseguentemente essere dichiarata l'incompetenza territoriale di questa Corte d'Appello in favore della Corte d'appello di Lecce
spese compensate, come richiesto, per la novità della questione in diritto;
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza della Corte d'Appello adìta in favore delle Corte d'Appello di Lecce, competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c.
Spese compensate.
Taranto, 9 aprile 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella