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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2479 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza del 3.6.2025 celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 9254/2024
tra
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa come in atti Parte_1 dall'avv.to Giuseppe Iavarone ricorrente E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Veronica Perrone, Francesco Goglia e Pasquale Galassi, domiciliato come in atti resistente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_2 dell'Istituto
Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 17.7.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di essere stata dipendente del Controparte_1
, con rapporto di lavoro subordinato, con la qualifica di operatore ecologico
[...] livello 3A dal 25/10/2001 al 22/07/2020. Deduceva che il CUB, ente pubblico non economico, inoltrava in data 17/02/2021 all'
[...]
il modello TFR/1 riportante le retribuzioni corrisposte Controparte_3 CP_1 alla sig.ra ai fini della liquidazione e del successivo pagamento del TFR. Pt_1
Dava atto che, in data 30/5/2024, l' le corrispondeva l'importo di € 25.757,76 a titolo di CP_2
TFR, ma che detto pagamento non era corretto in quanto non teneva conto delle retribuzioni dovute alla dipendente per gli anni 2016 / 2020. Segnatamente, eccepiva che durante tale periodo i lavoratori del CUB, tra cui anche l'odierna ricorrente, dopo la collocazione in disponibilità ex art. 33 D.Lgs. 165/2001 per il 2015, era impiegata per lo svolgimento di corsi di formazione e per la realizzazione di progetti di sensibilizzazione dell'utenza su tematiche relative al corretto smaltimento dei rifiuti: in particolare la lavoratrice veniva addetta a corsi di formazione dal 12/09/2016 al 31/05/2017, e al servizio di volantinaggio dal 16/10/2017 al 16/06/2018 e contestava che nel modello TFR/1 rilasciato dal CUB all' non erano state indicate le retribuzioni dovute CP_2 alla dipendente in base al CCNL applicato dal CUB secondo il livello professionale di appartenenza, ma solo quelle maturate per l'attività svolta. Tanto premesso, chiedeva a questo giudice condannarsi l' al pagamento in suo favore CP_2 della differenza di TFR maturato in suo favore, quantificato in € 4.395,85. Si costituiva il CUB, che chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che le somme richieste a titolo di TFR dovevano essere corrisposte dall' , CP_2 essendo il consorzio un ente pubblico. Si costituiva l' che rilevava di aver provveduto alla liquidazione del TFR sulla base dei CP_2 dati indicati nel modello TFR1. All'odierna udienza, celebrata secondo le modalità innanzi indicate, la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
******** Il ricorso è infondato e va rigettato. L'erogazione effettuata dall'Ente Previdenziale è disciplinata dalla legge 152/68 per l'IPS e per il TFR, le circolari dell'ex n. 11/2001 e n. 30/2002, secondo cui il TFR si CP_4 calcola sulla base dei dati trasmessi dall'amministrazione con il modello TFR1. Ed infatti risulta incontestato che l' , con ciò riconoscendo anche la propria CP_2 legittimazione passiva, ha provveduto, con valuta del 30.5.2024, al versamento in favore del ricorrente a titolo di TFS della somma di € 25.757,76 al lordo delle ritenute. Al riguardo va osservato che come correttamente osservato dall' , le somme risultano CP_2 calcolate come per legge, sulla base dei dati comunicati dal CUB datore di lavoro nel modello TFR1 e che corrispondono ai dati forniti dallo stesso nei DMA, denunce CP_1 mensili dei datori di lavoro pubblici. Segnatamente, quanto al periodo oggetto di doglianza, è pacifico tra le parti oltre che documentalmente provato che, in esecuzione della delibera n. 1 del 20 dicembre 2014 del Soggetto Liquidatore del di , con Controparte_1 CP_1 Controparte_1
Decreto dirigenziale n. 2 de 20.01.2015 della Giunta regionale della Campania, Dipartimento n. 54, (Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.) pubblicato sul B.U.R.C. n. 6 del 26 gennaio 2015, ai sensi degli artt. 33-34 e 34 bis del d. lgs. n.165/2001, parte ricorrente è stata collocata in disponibilità dal 1 gennaio 2015 ed è stata inserita nelle liste EL (cfr. allegati n. 1 e 2 in produzione CUB). In ossequio alla L. R. n. 14/2016 della Regione Campania, nella quale agli artt. 44 - 46 e 49 è stata prevista espressamente la ricollocazione lavorativa del personale già dipendente dei secondo le disposizioni di legge del pubblico impiego, è stato avviato un Controparte_1
Programma Straordinario (art. 45 L.R. n. 14/2016) di attività inerenti il ciclo dei rifiuti, con oneri totalmente a carico del bilancio regionale, con l'utilizzo esclusivo del personale dei
, inserito nelle liste depositate presso le competenti Prefetture (cfr. Controparte_1 allegati n. 3, 4 e 5 in produzione CUB). Di conseguenza, la ricorrente ha frequentato dei percorsi formativi finalizzati alla riqualificazione professionale e successivamente svolto attività di volantinaggio, con conseguente sospensione dall'iscrizione nelle liste di disponibilità e della relativa indennità a carico del CUB resistente. Come risulta dalla regolamentazione del rapporto di lavoro sottoscritta dalla lavoratrice odierna ricorrente (cfr. doc. n. 16 in produzione CUB), il compenso percepito per la partecipazione a detto progetto è stato di € 800,00 netti, indipendentemente dal livello retributivo e dall'anzianità di servizio del lavoratore, e su di esso non sono maturati oneri aggiuntivi di alcun genere, tra cui il TFR. Successivamente, dal 17 gennaio 2018 al 16 ottobre 2018, vi è stata un'ulteriore sospensione della disponibilità e della relativa indennità. Ed invero, risulta agli atti che la ricorrente è stata impegnata nel Programma Straordinario di cui all'art. 45, comma 1 della L.R. n. 14/2016 ed assegnata ex art. 23 bis del D. Lgs.165/2001 ad , fino a quando, al termine dell'assegnazione temporanea è Controparte_5 stata assunta dalla giusta determinazione n. 31 del 27/07/2020. Controparte_6
Tanto premesso, la retribuzione maturata valevole ed utilizzata per il calcolo del TFR è stata quindi parametrata all'indennità di disponibilità percepita dal 2015 al 2020, con esclusione dei periodi in cui, come innanzi chiarito, la ricorrente ha partecipato a corsi di riqualificazione riservati al personale dipendente dei , finanziato dalla Controparte_1
Regione Campania e da questa affidato ad enti di formazione, che hanno provveduto anche al pagamento diretto delle indennità formative ai partecipanti. Il tfr calcotato nel modello TFR1 e successivamente erogato dall' in favore della CP_2 ricorrente tiene, dunque, conto delle retribuzioni effettivamente percepite dall'istante, e risultanti dal relativi cedolini paga. Non appare meritevole di tutela la domanda formulata da parte ricorrente secondo cui nel calcolo del TFR doveva essere utilizzata quale parametro di riferimento non già la retribuzione concretamente percepita per i periodi di disponibilità e per la partecipazione ai progetti formativi, bensì quella spettante per il livello contrattuale di riferimento riconosciuto dal CUB in costanza di rapporto. Ed invero, va ricordato che ai sensi dell'art. 2120 cc comma 2 “salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione l'altro, di quanto é corrisposto a titolo di rimborso spese”. Correttamente, dunque, la retribuzione utilizzata quale parametro di riferimento per il computo del TFR è stata individuata in quella corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, per come effettivamente atteggiatosi. Né può applicarsi al caso di specie, l'orientamento giurisprudenziale affermatosi per il caso di sospensione del rapporto di lavoro disposta dal curatore fallimentare, secondo cui il lavoratore, mentre non matura il diritto alla retribuzione, in ragione del sinallagma esistente tra le prestazioni dei contraenti, ha diritto al TFR che tenga conto della retribuzione che avrebbe percepito in caso di regolare svolgimento del contratto (Cass. civ., sez. lav. n. 7473/12, n. 19736/17, 15407/20). Nella fattispecie in giudizio, invero – a tacere della diversità tra una procedura fallimentare e un'ipotesi di scioglimento e liquidazione prevista dalla legge che già renderebbe ardua l'assimilazione tra le due fattispecie - è provato che parte ricorrente ha percepito un'indennità di disponibilità (oltre che una retribuzione per effetto della sua partecipazione ai progetti formativi e di riqualificazione di cui sopra), sicché correttamente di questa retribuzione si è tenuto conto nel calcolo del TFR. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese del giudizio, tenuto conto della assoluta peculiarità della vicenda oggetto del giudizio, vanno interamente compensate fra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa 1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.
Aversa, 4.6.2025
Il giudice dr ssa Ida Ponticelli