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Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2026, n. 19647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19647 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, con cui si è chiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Messina giudicando in sede di rinvio in seguito ad annullamento disposto dalla Sesta sezione di questa Corte, con sentenza del 10 settembre 2024 salvo rideterminare l’ammontare del risarcimento del danno e concedere la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ha confermato la condanna pronunciata nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXX per i reati di maltrattamenti e atti persecutori (ai danni della ex compagna) e minaccia (ai danni della sola madre di quest’ultima). La Sesta sezione della Cassazione, con la sentenza citata, motivava l’annullamento della sentenza resa dalla Corte d’appello di Messina, in data 27 marzo 2024, data la carenza di motivazione, avendo i giudici d’appello integralmente omesso un confronto puntuale con le specifiche doglianze dell’atto d’impugnazione, con riferimento, in particolare, all’esatta qualificazione delle condotte contestate, al principio di correlazione tra Penale Sent. Sez. 2 Num. 19647 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 14/05/2026 imputazione e sentenza e alla richiesta di risarcimento del danno. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al reato di atti persecutori, attesa la mancata, precisa indicazione degli episodi genericamente contestati. L’unico episodio certo è quello della minaccia grave del 27 febbraio 2021. Si eccepisce, pertanto, la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza.
2.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo a), non avendo i giudici dell’appello motivato circa la sussistenza del reato in parola, disattendendo, quindi, le indicazioni fornite dalla sentenza rescindente.
2.3 Col terzo motivo, si contesta il giudizio in tema di recidiva, ritenuta in mancanza di adeguate ragioni e affermando illogicamente la carenza di interesse del ricorrente. Interesse che, al contrario, deve ritenersi sussistente, sol che si pensi alla possibilità che, in caso di nuove condanne, sia contestata la recidiva reiterata.
2.4 Col quarto motivo, si duole di vizio di motivazione in relazione al risarcimento, ridotto genericamente, senza la prospettazione, da parte della Corte d’appello, di ragioni esplicative dell’importo indicato. 3. La richiesta di trattazione orale del ricorso è stata rigettata per tardività, in quanto pervenuta oltre il limite dei 25 liberi giorni dall’udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, limitatamente alle censure oggetto del terzo motivo;
nel resto, esso è, nel complesso, infondato. Le due memorie presentate, l‘una, nell’interesse della p a r t e c i v i l e X X X X X X X X X X X X X X X e , l ’ a l t r a , n e l l ’ i n t e r e s s e d i XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcon le rispettive note spese allegate, non possono esaminarsi, in quanto pervenute in data 14 maggio 2026 e, quindi, al di fuori del termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, [...], Rv. 287766 – 02: «nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione dei termini previsti, a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici e cinque giorni liberi prima dell'udienza, sono tardive, sicché non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese, in quanto tardivamente pervenute»). 2. Il primo motivo è infondato. Non può condividersi la censura che insiste sulla mancata, specifica indicazione degli episodi di atti persecutori, a parere della difesa genericamente contestati, nonché sul difetto di correlazione tra contestazione e sentenza. 2 Contrariamente a quanto dedotto, oltre all’episodio della minaccia grave, occorso in data 27 febbraio 2021, la sentenza rescissoria, prendendo atto delle censure espresse dalla Sesta sezione di questa Corte, ha fatto riferimento all’episodio collocato temporalmente, dal giudice di primo grado, in epoca successiva alla cessazione della convivenza (v. p. 10 sentenza del Tribunale di Messina) dell’inserimento di una griglia acuminata, collocata dall’imputato sotto l’auto delle vittime. Benché non citato nel capo d’imputazione b), è pur vero che, di tale condotta, la vittima XXXXXXriferiva dettagliatamente in dibattimento, come osservato dalla Corte territoriale;
testimonianza di medesimo contenuto era resa dalla XXXXXXXXXXXX (come osservato nella sentenza di primo grado, p. 4). Al riguardo, deve comunque ribadirsi che, «ai fini della rituale contestazione del delitto di "stalking" non si richiede che il capo d'imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si è concretizzato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa» (Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, [...], Rv. 271206 – 01; in precedenza, Sez. 5, n. 7544 del 25/10/2012, dep. 2013, [...], Rv. 255016 – 01). Il principio appena ribadito, correttamente applicato dai giudici di merito al caso di specie, rende inoffensiva la censura difensiva, posto che, in disparte quanto appena rilevato circa l’episodio della griglia metallica (ciò che porta la somma dei singoli episodi contestati già a due), il capo d’imputazione b) operava riferimento a “condotte reiterate” con cui l’imputato «molestava e minacciava l’ex convivente». Per quanto fin qui argomentato, deve ritenersi deprivata d’efficacia la doglianza relativa al numero in tesi difensiva, insufficiente di episodi contestati. È pacifico, in giurisprudenza legittimità, il principio alla luce del quale «integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis cod. pen. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale» (Sez. 5, n. 33842 del 03/04/2018, [...], Rv. 273622 - 01). Si osserva infine, per inciso, che anche i riferimenti all’evento richiesto dalla fattispecie incriminatrice ricorrono frequenti nella sentenza di primo grado. 3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico, eludendo la difesa il confronto, critico ed effettivo, con la motivazione (cfr. explurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [...], Rv. 277710 – 01). Anche in tal caso, la Corte d’appello, colmando il deficit motivazionale indicato dalla sentenza di annullamento, non si è limitata a reiterare il giudizio di attendibilità della persona offesa. Tenuto conto che quest’ultima si era costituita parte civile, le dichiarazioni della XXXXXXXXXXXX sono state adeguatamente confrontate con elementi di riscontro (altre testimonianze, a carico e a discarico, sinteticamente, ma efficacemente ripercorse). Sicché, per un verso, risultano correttamente applicati i principi 3 posti dalla giurisprudenza con riguardo al «più penetrante e rigoroso» vaglio delle dichiarazioni della persona offesa, che si sia costituita parte civile, rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01); per altro verso, con motivazione affatto esente dai dedotti vizi, i giudici di merito hanno esposto i motivi dell’irrilevanza dell’assenza di referti medici, attestanti maltrattamenti fisici, ovvero dei relativi periodi pacifici attraversati dalla coppia durante la convivenza, alla luce delle accertate condotte vessatorie, violente e minatorie, confermate da fonti testimoniali adeguatamente valutate nelle due sentenze di merito. Tanto puntualizzato, si ritiene che le doglianze oggetto del motivo, versate in fatto, tendano a un’inammissibile parcellizzazione della valutazione delle condotte poste in essere dall’imputato, pur a fronte dell’adeguata prospettazione fornita dai giudici di merito in merito alla sussistenza del reato ascritto. Non resta che ricordare come non competa al giudice di legittimità la suggerita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [...], Rv. 283370 – 01) a fronte di una motivazione logica e corretta in punto di diritto. 4. Il terzo motivo è fondato. Deve, innanzitutto, disattendersi l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui la recidiva sarebbe da intendersi, de facto, “esclusa” dal giudice di primo grado (p. 4 della motivazione): è vero, invece, che, in entrambi i gradi di giudizio, la recidiva infra-quinquennale è stata ritenuta. Né può valorizzarsi quanto osservato dalla Corte territoriale circa l’effettiva determinazione della pena, in cui il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della ritenuta recidiva. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, nel caso in cui la recidiva venga apprezzata come indicativa di maggior colpevolezza e pericolosità, essa produce tutti i suoi effetti. In tali ipotesi, infatti, essa, oltre che "accertata" nei presupposti, è anche "ritenuta" dal giudice ed "applicata", determinando l'effetto tipico di aggravamento della pena, anche nel caso in cui svolga semplicemente la funzione di paralizzare, con il giudizio di equivalenza, l'effetto alleviatore di una circostanza attenuante (v. Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839 – 01, nonché Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, [...], Rv. 267044 – 01, in motivazione). Tanto chiarito, si rimarca, inoltre, la fondatezza della doglianza in merito all’illogicità della motivazione, là dove viene affermata la carenza di interesse, che caratterizzerebbe il relativo motivo di appello sul tema in esame. Sussiste, al contrario, l’interesse a ricorrere, posto che, in caso di ripensamento sulla sussistenza della ritenuta recidiva, andrebbe rimeditato anche il giudizio di bilanciamento tra le circostanze. Si pensi, ad esempio, alla possibilità che le circostanze attenuanti generiche ritenute, già dal Tribunale, equivalenti alle contestate aggravanti vengano ritenute prevalenti. Inoltre, come osservato dalla difesa, l’interesse a ricorrere sussiste, sol che si pensi alla possibilità che, in caso di nuove 4 condanne, sia contestata la recidiva reiterata.
Considerato che
la sentenza rescindente estendeva il rilevato vizio di motivazione all’intero corpo della sentenza annullata, la sentenza rescissoria avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione anche in punto di recidiva. Per le ragioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene che l’approfondimento motivazionale prospettato dalla Corte distrettuale non sia condivisibile;
ne consegue che la sentenza gravata deve annullarsi con rinvio, limitatamente al giudizio in tema di recidiva. 5. Il quarto motivo è inammissibile, perché manifestamente infondato. La doglianza, di tenore puramente contestativo, prescinde dal principio, che il Collegio intende ribadire, a mente del quale «in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza necessità di indicare analiticamente i calcoli dell'ammontare del risarcimento» (Sez. 1, n. 44477 del 25/10/2024, [...], Rv. 287154 - 01). È guardando al complessivo iter motivazionale della gravata sentenza che possono individuarsi le ragioni per cui i giudici di merito hanno ritenuto di ribadire la condanna al risarcimento, il cui importo, peraltro, è stato significativamente ridotto (da 6000 a 2000 euro) dalla Corte d’appello. Deve, pertanto, disattendersi la dedotta censura di carenza motivazionale, avendo i giudici del merito, in entrambi i gradi di giudizio, adeguatamente preso in considerazione i riflessi delle condotte e dei fatti materiali addebitati al ricorrente sulla situazione esistenziale della persona offesa. 6. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Messina. Rigetta il ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta il ricorso nel resto. Così è deciso, 14/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, con cui si è chiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Messina giudicando in sede di rinvio in seguito ad annullamento disposto dalla Sesta sezione di questa Corte, con sentenza del 10 settembre 2024 salvo rideterminare l’ammontare del risarcimento del danno e concedere la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ha confermato la condanna pronunciata nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXX per i reati di maltrattamenti e atti persecutori (ai danni della ex compagna) e minaccia (ai danni della sola madre di quest’ultima). La Sesta sezione della Cassazione, con la sentenza citata, motivava l’annullamento della sentenza resa dalla Corte d’appello di Messina, in data 27 marzo 2024, data la carenza di motivazione, avendo i giudici d’appello integralmente omesso un confronto puntuale con le specifiche doglianze dell’atto d’impugnazione, con riferimento, in particolare, all’esatta qualificazione delle condotte contestate, al principio di correlazione tra Penale Sent. Sez. 2 Num. 19647 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 14/05/2026 imputazione e sentenza e alla richiesta di risarcimento del danno. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al reato di atti persecutori, attesa la mancata, precisa indicazione degli episodi genericamente contestati. L’unico episodio certo è quello della minaccia grave del 27 febbraio 2021. Si eccepisce, pertanto, la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza.
2.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo a), non avendo i giudici dell’appello motivato circa la sussistenza del reato in parola, disattendendo, quindi, le indicazioni fornite dalla sentenza rescindente.
2.3 Col terzo motivo, si contesta il giudizio in tema di recidiva, ritenuta in mancanza di adeguate ragioni e affermando illogicamente la carenza di interesse del ricorrente. Interesse che, al contrario, deve ritenersi sussistente, sol che si pensi alla possibilità che, in caso di nuove condanne, sia contestata la recidiva reiterata.
2.4 Col quarto motivo, si duole di vizio di motivazione in relazione al risarcimento, ridotto genericamente, senza la prospettazione, da parte della Corte d’appello, di ragioni esplicative dell’importo indicato. 3. La richiesta di trattazione orale del ricorso è stata rigettata per tardività, in quanto pervenuta oltre il limite dei 25 liberi giorni dall’udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, limitatamente alle censure oggetto del terzo motivo;
nel resto, esso è, nel complesso, infondato. Le due memorie presentate, l‘una, nell’interesse della p a r t e c i v i l e X X X X X X X X X X X X X X X e , l ’ a l t r a , n e l l ’ i n t e r e s s e d i XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcon le rispettive note spese allegate, non possono esaminarsi, in quanto pervenute in data 14 maggio 2026 e, quindi, al di fuori del termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, [...], Rv. 287766 – 02: «nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione dei termini previsti, a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici e cinque giorni liberi prima dell'udienza, sono tardive, sicché non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese, in quanto tardivamente pervenute»). 2. Il primo motivo è infondato. Non può condividersi la censura che insiste sulla mancata, specifica indicazione degli episodi di atti persecutori, a parere della difesa genericamente contestati, nonché sul difetto di correlazione tra contestazione e sentenza. 2 Contrariamente a quanto dedotto, oltre all’episodio della minaccia grave, occorso in data 27 febbraio 2021, la sentenza rescissoria, prendendo atto delle censure espresse dalla Sesta sezione di questa Corte, ha fatto riferimento all’episodio collocato temporalmente, dal giudice di primo grado, in epoca successiva alla cessazione della convivenza (v. p. 10 sentenza del Tribunale di Messina) dell’inserimento di una griglia acuminata, collocata dall’imputato sotto l’auto delle vittime. Benché non citato nel capo d’imputazione b), è pur vero che, di tale condotta, la vittima XXXXXXriferiva dettagliatamente in dibattimento, come osservato dalla Corte territoriale;
testimonianza di medesimo contenuto era resa dalla XXXXXXXXXXXX (come osservato nella sentenza di primo grado, p. 4). Al riguardo, deve comunque ribadirsi che, «ai fini della rituale contestazione del delitto di "stalking" non si richiede che il capo d'imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si è concretizzato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa» (Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, [...], Rv. 271206 – 01; in precedenza, Sez. 5, n. 7544 del 25/10/2012, dep. 2013, [...], Rv. 255016 – 01). Il principio appena ribadito, correttamente applicato dai giudici di merito al caso di specie, rende inoffensiva la censura difensiva, posto che, in disparte quanto appena rilevato circa l’episodio della griglia metallica (ciò che porta la somma dei singoli episodi contestati già a due), il capo d’imputazione b) operava riferimento a “condotte reiterate” con cui l’imputato «molestava e minacciava l’ex convivente». Per quanto fin qui argomentato, deve ritenersi deprivata d’efficacia la doglianza relativa al numero in tesi difensiva, insufficiente di episodi contestati. È pacifico, in giurisprudenza legittimità, il principio alla luce del quale «integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis cod. pen. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale» (Sez. 5, n. 33842 del 03/04/2018, [...], Rv. 273622 - 01). Si osserva infine, per inciso, che anche i riferimenti all’evento richiesto dalla fattispecie incriminatrice ricorrono frequenti nella sentenza di primo grado. 3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico, eludendo la difesa il confronto, critico ed effettivo, con la motivazione (cfr. explurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [...], Rv. 277710 – 01). Anche in tal caso, la Corte d’appello, colmando il deficit motivazionale indicato dalla sentenza di annullamento, non si è limitata a reiterare il giudizio di attendibilità della persona offesa. Tenuto conto che quest’ultima si era costituita parte civile, le dichiarazioni della XXXXXXXXXXXX sono state adeguatamente confrontate con elementi di riscontro (altre testimonianze, a carico e a discarico, sinteticamente, ma efficacemente ripercorse). Sicché, per un verso, risultano correttamente applicati i principi 3 posti dalla giurisprudenza con riguardo al «più penetrante e rigoroso» vaglio delle dichiarazioni della persona offesa, che si sia costituita parte civile, rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01); per altro verso, con motivazione affatto esente dai dedotti vizi, i giudici di merito hanno esposto i motivi dell’irrilevanza dell’assenza di referti medici, attestanti maltrattamenti fisici, ovvero dei relativi periodi pacifici attraversati dalla coppia durante la convivenza, alla luce delle accertate condotte vessatorie, violente e minatorie, confermate da fonti testimoniali adeguatamente valutate nelle due sentenze di merito. Tanto puntualizzato, si ritiene che le doglianze oggetto del motivo, versate in fatto, tendano a un’inammissibile parcellizzazione della valutazione delle condotte poste in essere dall’imputato, pur a fronte dell’adeguata prospettazione fornita dai giudici di merito in merito alla sussistenza del reato ascritto. Non resta che ricordare come non competa al giudice di legittimità la suggerita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [...], Rv. 283370 – 01) a fronte di una motivazione logica e corretta in punto di diritto. 4. Il terzo motivo è fondato. Deve, innanzitutto, disattendersi l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui la recidiva sarebbe da intendersi, de facto, “esclusa” dal giudice di primo grado (p. 4 della motivazione): è vero, invece, che, in entrambi i gradi di giudizio, la recidiva infra-quinquennale è stata ritenuta. Né può valorizzarsi quanto osservato dalla Corte territoriale circa l’effettiva determinazione della pena, in cui il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della ritenuta recidiva. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, nel caso in cui la recidiva venga apprezzata come indicativa di maggior colpevolezza e pericolosità, essa produce tutti i suoi effetti. In tali ipotesi, infatti, essa, oltre che "accertata" nei presupposti, è anche "ritenuta" dal giudice ed "applicata", determinando l'effetto tipico di aggravamento della pena, anche nel caso in cui svolga semplicemente la funzione di paralizzare, con il giudizio di equivalenza, l'effetto alleviatore di una circostanza attenuante (v. Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839 – 01, nonché Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, [...], Rv. 267044 – 01, in motivazione). Tanto chiarito, si rimarca, inoltre, la fondatezza della doglianza in merito all’illogicità della motivazione, là dove viene affermata la carenza di interesse, che caratterizzerebbe il relativo motivo di appello sul tema in esame. Sussiste, al contrario, l’interesse a ricorrere, posto che, in caso di ripensamento sulla sussistenza della ritenuta recidiva, andrebbe rimeditato anche il giudizio di bilanciamento tra le circostanze. Si pensi, ad esempio, alla possibilità che le circostanze attenuanti generiche ritenute, già dal Tribunale, equivalenti alle contestate aggravanti vengano ritenute prevalenti. Inoltre, come osservato dalla difesa, l’interesse a ricorrere sussiste, sol che si pensi alla possibilità che, in caso di nuove 4 condanne, sia contestata la recidiva reiterata.
Considerato che
la sentenza rescindente estendeva il rilevato vizio di motivazione all’intero corpo della sentenza annullata, la sentenza rescissoria avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione anche in punto di recidiva. Per le ragioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene che l’approfondimento motivazionale prospettato dalla Corte distrettuale non sia condivisibile;
ne consegue che la sentenza gravata deve annullarsi con rinvio, limitatamente al giudizio in tema di recidiva. 5. Il quarto motivo è inammissibile, perché manifestamente infondato. La doglianza, di tenore puramente contestativo, prescinde dal principio, che il Collegio intende ribadire, a mente del quale «in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza necessità di indicare analiticamente i calcoli dell'ammontare del risarcimento» (Sez. 1, n. 44477 del 25/10/2024, [...], Rv. 287154 - 01). È guardando al complessivo iter motivazionale della gravata sentenza che possono individuarsi le ragioni per cui i giudici di merito hanno ritenuto di ribadire la condanna al risarcimento, il cui importo, peraltro, è stato significativamente ridotto (da 6000 a 2000 euro) dalla Corte d’appello. Deve, pertanto, disattendersi la dedotta censura di carenza motivazionale, avendo i giudici del merito, in entrambi i gradi di giudizio, adeguatamente preso in considerazione i riflessi delle condotte e dei fatti materiali addebitati al ricorrente sulla situazione esistenziale della persona offesa. 6. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Messina. Rigetta il ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta il ricorso nel resto. Così è deciso, 14/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5