Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2026, n. 19647
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Sentenza 28 maggio 2026

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  • Rigettato
    violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di atti persecutori

    La Corte ha ritenuto che la sentenza rescindente, prendendo atto delle censure espresse dalla Sesta sezione di questa Corte, ha fatto riferimento all'episodio collocato temporalmente, dal giudice di primo grado, in epoca successiva alla cessazione della convivenza, dell'inserimento di una griglia acuminata, collocata dall'imputato sotto l'auto delle vittime. La vittima ha riferito dettagliatamente in dibattimento di tale condotta, come osservato dalla Corte territoriale, e testimonianza di medesimo contenuto era resa dalla XXXXXXXXXXXX. Ai fini della rituale contestazione del delitto di "stalking" non si richiede che il capo d'imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si è concretizzato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa. Il principio è stato correttamente applicato dai giudici di merito. Il capo d'imputazione b) operava riferimento a "condotte reiterate" con cui l'imputato "molestava e minacciava l'ex convivente". Integrano il delitto di atti persecutori anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale.

  • Inammissibile
    violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo a)

    La doglianza è aspecifica, eludendo la difesa il confronto critico ed effettivo con la motivazione. La Corte d'appello, colmando il deficit motivazionale indicato dalla sentenza di annullamento, non si è limitata a reiterare il giudizio di attendibilità della persona offesa. Le dichiarazioni della XXXXXXXXXXXX sono state adeguatamente confrontate con elementi di riscontro. I giudici di merito hanno esposto i motivi dell'irrilevanza dell'assenza di referti medici, attestanti maltrattamenti fisici, ovvero dei relativi periodi pacifici attraversati dalla coppia durante la convivenza, alla luce delle accertate condotte vessatorie, violente e minatorie, confermate da fonti testimoniali adeguatamente valutate nelle due sentenze di merito. Le doglianze oggetto del motivo, versate in fatto, tendono a un'inammissibile parcellizzazione della valutazione delle condotte poste in essere dall'imputato, pur a fronte dell'adeguata prospettazione fornita dai giudici di merito in merito alla sussistenza del reato ascritto. Non compete al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.

  • Accolto
    illogicità della motivazione in tema di recidiva

    La recidiva infra-quinquennale è stata ritenuta in entrambi i gradi di giudizio. La Corte territoriale ha affermato illogicamente la carenza di interesse, che invece sussiste per la possibilità che, in caso di nuove condanne, sia contestata la recidiva reiterata. La sentenza rescindente estendeva il rilevato vizio di motivazione all'intero corpo della sentenza annullata, la sentenza rescissoria avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione anche in punto di recidiva. L'approfondimento motivazionale prospettato dalla Corte distrettuale non è condivisibile.

  • Rigettato
    vizio di motivazione in relazione al risarcimento

    La doglianza è manifestamente infondata. La liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza necessità di indicare analiticamente i calcoli dell'ammontare del risarcimento. I giudici di merito hanno ritenuto di ribadire la condanna al risarcimento, il cui importo è stato significativamente ridotto dalla Corte d'appello. Hanno adeguatamente preso in considerazione i riflessi delle condotte e dei fatti materiali addebitati al ricorrente sulla situazione esistenziale della persona offesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2026, n. 19647
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19647
    Data del deposito : 28 maggio 2026

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