CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIARO DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 893/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 02220249011045959000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente espone di aver proposto, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano
(R.G. 5974/2024), ricorso avverso l'intimazione di pagamento sopra indicata, chiedendone la sospensione e l'annullamento, deducendo, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione/decadenza delle pretese e vizi motivazionali dell'atto, nonché ulteriori profili di illegittimità; riferisce altresì che con sentenza n. 2764/2025, depositata il 23/06/2025, la Corte adita in origine ha dichiarato la propria incompetenza territoriale indicando come competente la Corte di Brescia e che conseguentemente ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte, riproponendo le domande e le ragioni già svolte nel giudizio originario, nonché rinnovando l'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato.
Si sono costituite entrambe le Agenzie resistenti.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia ha chiesto il rigetto del ricorso e della sospensiva, evidenziando, in sintesi, la tempestiva notifica dell'originario avviso di accertamento (10/07/2013), la definitività dello stesso per mancata impugnazione e la conseguente limitata sindacabilità degli atti successivi ai soli vizi propri.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha eccepito, tra l'altro, la preclusione/inammissibilità delle censure rivolte agli atti presupposti, richiamando la presenza di precedenti intimazioni (22/01/2018 e 07/08/2023) rimaste non impugnate.
Dopo il rigetto dell'istanza cautelare per difetto dei presupposti di legge, all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La riassunzione del giudizio, conseguente alla declinatoria di competenza territoriale del giudice originariamente adito, risulta ritualmente esperita con la notifica del ricorso in riassunzione in data 16/9/2025.
Quanto al merito, la domanda principale di annullamento dell'intimazione e degli atti presupposti non è fondata.
In primo luogo, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia ha documentato che l'avviso di accertamento T9H01C201767/2013 (a seguito di controllo ex art. 41-bis d.P.R. 600/1973, in ragione dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2007) risulta notificato in data 10/7/2013 ed è dunque divenuto definitivo per mancata impugnazione. In tale quadro, le contestazioni che investono la pretesa impositiva in sé (compresa la lamentata mancanza di contraddittorio preventivo o la pretesa decadenza dell'azione accertativa) avrebbero dovuto essere fatte valere nei termini di impugnazione dell'atto impositivo;
una volta consolidata la definitività dell'accertamento, gli atti della riscossione successivi possono essere sindacati, in linea generale, solo nei limiti dei loro vizi propri.
In secondo luogo, e comunque, l'Agente della riscossione ha dedotto e richiamato l'esistenza di precedenti intimazioni del 22/1/2018 e del 7/8/2023 non impugnate ed ha sottolineato come tali intimazioni definitive sono da considerarsi idonee a radicare una preclusione rispetto alla riproposizione di doglianze attinenti alla pretesa sostanziale e alla prescrizione maturata anteriormente, oltre a costituire atti interruttivi del decorso prescrizionale;
ha dedotto altresì che in presenza di tali atti intermedi rimasti incontestati, le censure che mirano a rimettere in discussione la debenza originaria e l'asserita prescrizione “pregressa” non risultano accoglibili. Le ulteriori doglianze in punto di motivazione/omessa allegazione degli atti richiamati e di modalità di calcolo di sanzioni e interessi, per come formulate, non conducono all'annullamento dell'intimazione.
Si tratta, peraltro, di censure che presuppongono la rimessione in discussione dell'accertamento presupposto ormai definitivo e/o di atti precedenti ed il cui esame, come detto, deve intendersi precluso nel presente giudizio;
va peraltro rilevato, ad abundantiam, che l'obbligo motivazionale e di allegazione va apprezzato in relazione alla natura dell'atto e alla conoscibilità della pretesa, non potendosi pervenire automaticamente alla nullità in assenza di un concreto vulnus del diritto di difesa.
Infine, la ricorrente insiste nel qualificare la controversia come opposizione all'esecuzione, sostenendo l'assenza di termini decadenziali;
tuttavia, nel presente giudizio viene in rilievo un atto tipico della riscossione
(intimazione ex art. 50 d.P.R. 602/1973), ritualmente impugnato, ma le doglianze concretamente svolte restano, per la parte decisiva, dirette a contestare la pretesa sostanziale e la prescrizione in presenza di un accertamento definitivo e di atti successivi non impugnati, con conseguente infondatezza delle domande.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente, in favore di entrambe le resistenti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia, in funzione di giudice unico, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessive euro 849,16 per ciascuno degli uffici resistenti.
Così deciso in Brescia il 20.2.2026
Il Giudice unico
D.Chiaro
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIARO DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 893/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 02220249011045959000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente espone di aver proposto, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano
(R.G. 5974/2024), ricorso avverso l'intimazione di pagamento sopra indicata, chiedendone la sospensione e l'annullamento, deducendo, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione/decadenza delle pretese e vizi motivazionali dell'atto, nonché ulteriori profili di illegittimità; riferisce altresì che con sentenza n. 2764/2025, depositata il 23/06/2025, la Corte adita in origine ha dichiarato la propria incompetenza territoriale indicando come competente la Corte di Brescia e che conseguentemente ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte, riproponendo le domande e le ragioni già svolte nel giudizio originario, nonché rinnovando l'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato.
Si sono costituite entrambe le Agenzie resistenti.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia ha chiesto il rigetto del ricorso e della sospensiva, evidenziando, in sintesi, la tempestiva notifica dell'originario avviso di accertamento (10/07/2013), la definitività dello stesso per mancata impugnazione e la conseguente limitata sindacabilità degli atti successivi ai soli vizi propri.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha eccepito, tra l'altro, la preclusione/inammissibilità delle censure rivolte agli atti presupposti, richiamando la presenza di precedenti intimazioni (22/01/2018 e 07/08/2023) rimaste non impugnate.
Dopo il rigetto dell'istanza cautelare per difetto dei presupposti di legge, all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La riassunzione del giudizio, conseguente alla declinatoria di competenza territoriale del giudice originariamente adito, risulta ritualmente esperita con la notifica del ricorso in riassunzione in data 16/9/2025.
Quanto al merito, la domanda principale di annullamento dell'intimazione e degli atti presupposti non è fondata.
In primo luogo, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia ha documentato che l'avviso di accertamento T9H01C201767/2013 (a seguito di controllo ex art. 41-bis d.P.R. 600/1973, in ragione dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2007) risulta notificato in data 10/7/2013 ed è dunque divenuto definitivo per mancata impugnazione. In tale quadro, le contestazioni che investono la pretesa impositiva in sé (compresa la lamentata mancanza di contraddittorio preventivo o la pretesa decadenza dell'azione accertativa) avrebbero dovuto essere fatte valere nei termini di impugnazione dell'atto impositivo;
una volta consolidata la definitività dell'accertamento, gli atti della riscossione successivi possono essere sindacati, in linea generale, solo nei limiti dei loro vizi propri.
In secondo luogo, e comunque, l'Agente della riscossione ha dedotto e richiamato l'esistenza di precedenti intimazioni del 22/1/2018 e del 7/8/2023 non impugnate ed ha sottolineato come tali intimazioni definitive sono da considerarsi idonee a radicare una preclusione rispetto alla riproposizione di doglianze attinenti alla pretesa sostanziale e alla prescrizione maturata anteriormente, oltre a costituire atti interruttivi del decorso prescrizionale;
ha dedotto altresì che in presenza di tali atti intermedi rimasti incontestati, le censure che mirano a rimettere in discussione la debenza originaria e l'asserita prescrizione “pregressa” non risultano accoglibili. Le ulteriori doglianze in punto di motivazione/omessa allegazione degli atti richiamati e di modalità di calcolo di sanzioni e interessi, per come formulate, non conducono all'annullamento dell'intimazione.
Si tratta, peraltro, di censure che presuppongono la rimessione in discussione dell'accertamento presupposto ormai definitivo e/o di atti precedenti ed il cui esame, come detto, deve intendersi precluso nel presente giudizio;
va peraltro rilevato, ad abundantiam, che l'obbligo motivazionale e di allegazione va apprezzato in relazione alla natura dell'atto e alla conoscibilità della pretesa, non potendosi pervenire automaticamente alla nullità in assenza di un concreto vulnus del diritto di difesa.
Infine, la ricorrente insiste nel qualificare la controversia come opposizione all'esecuzione, sostenendo l'assenza di termini decadenziali;
tuttavia, nel presente giudizio viene in rilievo un atto tipico della riscossione
(intimazione ex art. 50 d.P.R. 602/1973), ritualmente impugnato, ma le doglianze concretamente svolte restano, per la parte decisiva, dirette a contestare la pretesa sostanziale e la prescrizione in presenza di un accertamento definitivo e di atti successivi non impugnati, con conseguente infondatezza delle domande.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente, in favore di entrambe le resistenti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia, in funzione di giudice unico, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessive euro 849,16 per ciascuno degli uffici resistenti.
Così deciso in Brescia il 20.2.2026
Il Giudice unico
D.Chiaro