Sentenza 10 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6762 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 02 6 2 REPUBBLICA IT 16 IN NOME DEL POPOLO RALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 8074/99 1 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron. 19222 Dott. IO PUTATURO DONATI VISCIDO -Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 08/11/01 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: RISTORANTE "CA' MIA" in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAPOSILE 2, presso lo studio dell'avvocato ANZALDI ANTONINA, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato DECIMO GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AN UE ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MUGGIA, che lo rappresenta e difende, giusta2001 4296 delega in atti;
-1- - controricorrente avversO la sentenza n. 6294/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 23/02/99 R.G.N. 1335/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato MUGGIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Torino, in riforma della decisione di primo grado, confermava il decreto ingiuntivo con il quale BA IO, titolare del ristorante "Cà mia" era stato condannato al pagamento di una somma quale compenso delle rese da IG EL Jesus. Ilprestazioni richiamati i fatti di causa non Tribunale, circa l'avvenuta transazione tra le controversi, parti e circa la consegna di assegni bancari a pagamento di quanto concordato, rilevava che oggetto di causa restava quello dell'effettivo sul punto pagamento dell'importo stabilito, divergendo la versione dei fatti esposta dalle parti. Esaminate quindi le prove testimoniali, il Tribunale riteneva nient'affatto credibile la versione dei fatti fornita dalla parte appellata, sia per ragioni logicamente intrinseche al racconto dell'BA, sia per le contraddizioni dei testi BE e OZ indotti dallo stesso appelle 16 con la conseguenza di dover ritenere veritiera la versione dei fatti data dal IG sia con il ricorso introduttivo, sia con l'atto di appello: in conclusione affermando il Tribunale che doveva accogliersi l'appello in quanto l'BA non aveva 3 dato la prova, a lui incombente, di aver estinto il suo debito e, d'altra parte, essendo pacifico che il titolo non era stato incassato. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione l'BA censu- randola con tre motivi per violazione di legge e vizio di motivazione. Si è costituito con
contro
- l'intimato resistendo allericorso avversarie censure. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente per la connessione delle censure con essi proposte, il ricorrente deduce violazione dell'art. 2697 c.c., oltre a vizio di insufficiente motivazione, ritenendo che il Tribunale ha erroneamente valutato, in ordine all'adempimento del debito da parte dell'BA, le circostanz risultanti dalla istruttoria, con specifico riferimento alle deposizioni dei testi OZ e BE, in particolare là dove era stato ritenuto illogico e incongruente che essendosi il IG presentatosi per il cambio dell'assegno, l'BA aveva provveduto a pagare il relativo e notevole importo con denaro contante. Deduce inoltre il ricorrente, con il terzo motivo, che il Tribunale ha errato nel confermare il decreto ingiuntivo per 4 l'intero importo, dato che una parte del debito la quota dovuta alcomplessivo riguardava sindacalista che aveva assistito il IG, e che questo aveva ammesso di avere ricevuto un acconto di 700.000 lire. Ritiene la Corte che i motivi di ricorso debbano essere rigettati. Quanto al primo e al secondo sostanziandosi in una prove acquisite, valutazione diversa delle contrastante con quella del giudice del merito, assistita da congrua e soprattutto convincente motivazione, e pertanto inammissibile in sede di legittimità; quanto al terzo, posto che il Tribunale ha fondato la decisione sul fatto che assuntol'BA non ha provato il proprio difensivo, ovvero di aver estinto il suo debito e quindi anche quella parte di esso relativa alla quota dovuta per l'assistenza sindacale e quella Pertanto larelativa al preteso acconto versato. Corte rigetta il ricorso;
le spese di questo giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese che si liquidano in 8 64- oltre a £.
3.500.000 per onorari. Così deciso in Roma 1:8 novembre 2001 S . 3 5 3 - 3 0 7 N G 1 E G - A 1 D E E L L L R 0 . L ' N T 1 A S I L S I D O E D I T O T I R E A I R R T G D A , , E T I S G O S E E A A S O S A N S P L B O D A D I O I , T S I P L A M E T E O D S E N معد il Presidente: Il Cons. estensore IL CANCELLIERE Cancelleria Patte