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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/11/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 399/2024
La Corte di Appello di Ancona prima sezione civile secondo collegio composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 399/24 RG e promossa con atto di citazione
DA
Parte_1
Part ( ) (C.F. ), con sede in Milano, via
[...] P.IVA_1
Domenichino n. 5, rappresentata e difesa, dall'avv. Paolo Bonalume con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84
- Appellante - contro in persona del Direttore Controparte_1
Generale p.t. Dott. quale Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria Controparte_2 della soppressa , ex art. 42, co. 9, L.R. n. 19/2022 (C.F. ), con CP_3 P.IVA_2 sede in Ancona (AN) Viale C. Colombo 106, rappresentata e difesa dall'avv. Diego Silvestri del Foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Diego
Silvestri in Ascoli Piceno (AP), Via Della Tintura 8
- Appellato -
OGGETTO: appello avverso Sentenza del Tribunale di Ancona n. 315/2024 pubblicata il 14 febbraio 2024 RG. 4582/20 e notificata in data 12.03.2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia la Corte d'Appello di Ancona, previo annullamento e in riforma, per i motivi sopra esposti, della sentenza impugnata n. 315/24, emessa dal Tribunale di Ancona , pubblicata il 14 febbraio 2024 nel giudizio sub RG 4582/20 tra – Parte_1 nuova denominazione di e Parte_1 Controparte_4
Part
e notificata al difensore di in data 12 marzo 2024
[...]
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti di Parte_1 [...]
(C.F. ) quale soggetto Controparte_1 P.IVA_2 subentrato all' : Controparte_4
• 9.836.290,49 per sorte capitale di cui alle 618 fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1, rilevando che si tratta dell'elenco unico accorpante i due elenchi prodotti nel giudizio di primo grado e che sono già stati decurtati gli importi di cui alle note di credito parimenti indicate nel predetto elenco
• gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza pag. 2/21 dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto elenco (colonna
“Data Scadenza”) – e già riportata negli elenchi prodotti in allegato alla citazione (all.
3A e 3B) ed ivi accorpati nell'elenco che si produce sub doc. 1
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica dell'atto di citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma
4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 24.720 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02, corrispondenti all'importo di
€ 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e pagata dall' ma in ritardo e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce CP_4 sub doc. 2: interessi al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nel predetto elenco (colonna “Data Scadenza”) – e già riportata negli elenchi prodotti in allegato alla citazione (all. 3A e 3B) sino alla data di pagamento (indicata anche nel predetto elenco sub doc. 2)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata con la citazione e pagata dall ma in ritardo e portata dalle CP_4 fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2: interessi moratori che alla data di notifica dell'atto di citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c., al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non pag. 3/21 più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' , oltre interessi su ciascun CP_4 importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
• € 545.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna fattura il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto dei documenti denominati Note Debito (di cui agli elenchi prodotti con la citazione sub doc. 5) azzerate, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo condannare (C.F. Controparte_1
) quale soggetto subentrato all' P.IVA_2 Controparte_4
al relativo pagamento in favore di
[...] Parte_1 con condanna di (C.F. Controparte_1
) quale soggetto subentrato all' P.IVA_2 Controparte_4
Part
a restituire a le somme da essa eventualmente
[...] pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità in capo a nei confronti di Parte_1 [...]
(C.F. ) quale soggetto subentrato Controparte_1 P.IVA_2 all' della diversa Controparte_4 somma che fosse ritenuta dovuta a a titolo di sorte capitale, interessi Parte_1 di mora e anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02, condannare (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 quale soggetto subentrato all' Controparte_4 al relativo pagamento in favore di anche a titolo di
[...] Parte_1 ingiustificato arricchimento e con condanna di Controparte_1
(C.F. quale soggetto subentrato all'
[...] P.IVA_2 [...]
Part a restituire a le somme da essa Controparte_4 eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M.
n. 55/14, oltre CPA e successive pag. 4/21
Per l'appellato
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- In via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello per i motivi esposti;
- Nel merito rigettare l'appello proposto dalla
[...]
Part (“ ”) (C.F. Parte_1
), con sede in Milano, via Domenichino n. 5, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., in ogni sua conclusione in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata del Tribunale di Ancona n.
315/2024 pubblicata il 14 febbraio 2024 RG. 4582/20 e notificata in data
12.03.2024.
In ogni caso condannare l'appellante
[...]
Part (“ ”) (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione delle spese P.IVA_1 del presente giudizio, oltre compenso, rimborso forfettario per spese generali
(15%), CPA ed IVA, come per legge.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato (ridenominata Parte_1 in corso di causa ) ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_4
chiedendone, in qualità di cessionaria pro soluto di crediti
[...] portati dalle 2.372 fatture (per forniture di prodotti medicali e di energia e per prestazione di servizi medicali) di cui all'elenco allegato alla citazione, la condanna – a titolo contrattuale o in subordine di ingiustificato arricchimento – al pagamento della somma oggetto di cessione, pari ad euro 28.430.937,82 per sorte, oltre interessi moratori maturati e maturandi ex D.Lgs. n. 231/02 dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi, pag. 5/21 dal giorno della domanda e al medesimo tasso ai sensi degli artt. 1283 e 1284 comma quarto c.c.; il risarcimento forfettario ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/02; euro 2.886.292,86 a titolo di interessi di mora maturati in relazione a crediti diversi Part rispetto alla sorte capitale suddetta, in virtù di note di debito emesse da da
[...]
e da sulla base di ulteriori 13.636 fatture oltre a interessi Parte_2 CP_5 anatocistici su tali interessi, tutti scaduti da almeno sei mesi, dal giorno della domanda e al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/02, ai sensi degli art. 1283 e 1284 comma quarto c.c. ed al risarcimento forfetario ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/02 relativo alle citate 13.636 fatture;
euro 168.440,00 per il tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui al punto I (n.d.r.
2.372 fatture) nonché per il tardivo pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che hanno generato le Note Debito.
2. L si è costituita in giudizio con comparsa di risposta, chiedendo il rigetto della CP_3 domanda attorea ed eccependo: l'inesistenza della prova degli originari rapporti obbligatori e dei ritardi nei pagamenti, risultando in ogni caso generica e non provata la quantificazione dei relativi interessi moratori;
il difetto di forma scritta ad substantiam dei contratti sottesi ai crediti azionati, forma necessaria in ragione della natura pubblica di essa convenuta;
la carenza di legittimazione attiva e d'interesse ad agire in capo all'attrice per l'assenza del consenso alle cessioni dei crediti nonché dell'adesione alle stesse (con conseguente violazione degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923, 117 D.Lgs. n.
163/2006, 106 D.Lgs. n. 50/2016 e 117, D.L. n. 34/2020), essendo stato opposto un espresso rifiuto;
l'irritualità delle notifiche delle cessioni, in quanto eseguite presso un indirizzo pec ( estratto da registro (IPA) non idoneo ai fini del Email_1 reperimento degli indirizzi di posta elettronica certificata presso cui eseguire valide notificazioni ai sensi dell'art.
3-bis, L. n. 53/1994; la mancata trasmissione di talune fatture all' ; la prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n. 4) c.c., di tutti i crediti per CP_3 fornitura e somministrazione anteriori al 9 ottobre 2015 (quinquennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione); l'avvenuto pagamento per euro 15.048.495,72; la mancata prova degli interessi richiesti, moratori e anatocistici, e dell'indennizzo forfetario da ritardato pagamento, sia in relazione alle fatture sottese al presente giudizio, sia in relazione ai presunti crediti diversi richiamati da parte attrice;
infine pag. 6/21 l'inammissibilità per difetto di residualità della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, comunque infondata nel merito non potendo l'indennizzo liquidato a tale titolo corrispondere al corrispettivo delle merci.
In sede di memoria ex art. 183 comma sesto n. 1) c.p.c., parte attrice ha limitato la domanda per sorte capitale ad euro 12.215.986,50, immutata nel resto la domanda originaria.
La causa, istruita documentalmente e successivamente pervenuta in assegnazione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito memorie e repliche;
all'esito veniva trattenuta in decisione.
Con la Sentenza n. 315/2024 pubblicata il 14 febbraio 2024 il Tribunale di Ancona così decideva
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G.
4582/2020, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) rigetta la domanda proposta in via principale da Parte_1
2) dichiara inammissibile la domanda subordinata promossa ex art. 2041 c.c. da
[...]
Parte_1
3) condanna alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_4
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 22.457,00 per
[...] compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di Parte_1 primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo, limitando ulteriormente la domanda quanto a sorte capitale ad €. 9.836,290,49.
L si è Controparte_6 costituita chiedendo in rito l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello e, nel merito, il suo rigetto.
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle conclusionali la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
pag. 7/21 Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. di inammissibilità in rito del gravame proposto, che non implica un giudizio avente ad oggetto la sua fondatezza, attenendo unicamente alla redazione delle argomentazioni a sostegno della domanda di riforma della sentenza di primo grado ed imponendo che il gravame non sia meramente devolutivo, ma si esplichi in una richiesta di revisione della decisione in chiave critica delle argomentazioni del giudice a quo.
La sollevata eccezione dev'essere disattesa anche alla luce dei principi affermati da
Cass. SS.UU. n. 27199/2017 tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa.
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare, infatti, comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il giudice sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi dall'appellata.
Va disattesa, altresì, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
(come inserito dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto
2012, n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alla quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di “non ragionevole probabilità” di accoglimento dell'appello.
Con il primo, secondo, terzo e quarto motivo di appello, da trattarsi congiuntamente per intima connessione, contesta la sentenza di primo grado, per avere il giudice Pt_1 di prime cure ritenuto inesistenti i contratti tra le società fornitrici e l' con CP_3 motivazione che confligge con le produzioni documentali effettuate dall'istituto di pag. 8/21 credito appellante nonché con i comportamenti concludenti e le difese assunte dall' , di valenza confessoria e di ratifica degli accordi negoziale, tutti Controparte_4 elementi circostanziali incompatibili con la negazione in ordine all'esistenza di un valido rapporto tra essa e le predette società fornitrici. Inoltre la censura Pt_1
l'errata interpretazione giudiziale delle disposizioni in tema di formalizzazione dei contratti per le AA.SS.TT. da ritenersi pacificamente assoggettate alle regole civilistiche e quindi, poichè i contratti tra le società fornitrici e l' avrebbero potuto essere CP_4 conclusi iure privatorum , non sarebbe neppure stata necessaria la forma scritta ad substantiam. Infine censura l'aver il Giudice di prime cure posto la mancata prova degli accordi negoziali quale ragione assorbente per il rigetto della domanda svolta in primo grado dall'istituto di credito appellante.
I motivi sono infondati.
Quanto alla natura giuridica della e la forma dei contratti Controparte_1 da questa stipulati, sostiene la che l' , a seguito Pt_1 Controparte_1 della riforma della disciplina sanitaria attuato con il d.lgs. 502/92, sia ”Azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica”, assoggettata alle regole civilistiche la cui organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato
(art. 3, comma 1-bis D.Lgs. 502/92), che agisce mediante atti di diritto privato (art. 3, comma 3 1-ter) ed i cui contratti possono essere conclusi iure privatorum e non necessitano la forma scritta ad substantiam.
Tale tesi va respinta alla luce dell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità.
In primis, va premessa la riconducibilità delle aziende sanitarie alla sfera pubblicistica come riconosciuta dalla disciplina di riordino in materia sanitaria dettata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che ha determinato l'istituzione delle aziende unità sanitarie locali (AUSL), aventi natura di enti strumentali della Regione, dotati di "personalità pag. 9/21 giuridica pubblica di autonomia organizzativa amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica" (art. 3) con la conseguente assoggettabilità di tale organismo di diritto pubblico al Codice dei contratti pubblici;
ciò trova plastica evidenza nella sentenza n. 24640/2016 della Suprema Corte (Az. (omissis) / Controparte_7
ove si sancisce che “La natura di ente pubblico economico Parte_1 acquisita dall'Azienda sanitaria provinciale ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs.
n. 502 del 1992 (introdotto dal d.lgs. n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere
a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale “organismo di diritto pubblico” e di
“amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del d.lgs. n. 163 del 2006
("ratione temporis" applicabile), essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove
l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda, come nella ipotesi di fornitura di medicinali, rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa”.
Posto quanto sopra, risulta pacifico come nell'ambito del servizio sanitario nazionale,
“l'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha stabilito che condicio sine qua non, per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, è la sussistenza di un provvedimento amministrativo che riconosca alla struttura privata la qualità di soggetto accreditato, dopodiché la disciplina del volume massimo delle prestazioni erogate, dei requisiti del servizio e dell'ammontare dei corrispettivi va disciplinata in specifici contratti, dovendosi, "in ogni caso, escludere, ai sensi del D.Lgs. n. 502 cit., art. 8 quinquies, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per facta concludentia, atteso che, ai sensi del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta" (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/02/2025, n.5043
Cass. civ., Sez. I, Ord., 11 novembre 2024, n. 28961; Cass. civ., Sez. I, Ord., 18 aprile
2023, n. 10297; Cass. civ., Sez. I, Ord., 5 luglio 2024, n. 18369; Cass. civ., Sez. I, Ord.,
27 febbraio 2023, n. 5877; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 16 settembre 2022, n. 27310; pag. 10/21 Cass. civ., Sez. III, Ord., 11 marzo 2020, n. 7019; Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 3 giugno
2014, n. 12392). Si aggiunge che la forma scritta ab substantiam è prescritta, secondo l'intepretazione nomofilattica dei richiamati articoli del R.D. 18 novembre 1923, n.
2440, per tutti i contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione e quindi anche quando questa agisca iure privatorum. (vd Cass., 15 marzo 2004, n. 5234; Cass. n. 19206/2009).
Quanto alla valenza confessoria e di ratifica dei comportamenti posti in essere dall' , deduce che l' non solo non Controparte_1 Pt_1 CP_4 avrebbe rifiutato le forniture/prestazioni, ma anzi le avrebbe anche pagate, sebbene in maniera non esaustiva, comportamento che integrerebbe gli estremi di una ratifica del contratto per facta concludentia.
Anche tale tesi è priva di pregio, alla luce della giurisprudenza ormai consolidata a mente della quale la forma scritta dei contratti tra PA e privati va vista “come strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della prima, sia nell'interesse dei cittadini, in quanto costituisce remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa Amministrazione, in quanto agevola l'espletamento della funzione di controllo e la concreta osservanza dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'agire amministrativo (Cass., sez. I, 12 luglio 2001, n. 9428; Cass., sez. III, 24 giugno 2002, n. 9165; Cass., sez. I, 3 aprile 2024, n. 8753, già citata). Per tali contratti, allora, non solo deve escludersi che la manifestazione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass., sez. III, 3 agosto 2002, n. 11649), ma è da escludere altresì qualunque forma di sanatoria o la validità di manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (Cass., sez. III, 15 marzo 2004, n. 5234; Cass., sez. I, 3 aprile 2024,
n. 8753 già citata). (Cassazione civile sez. I, 22/06/2025, (ud. 13/06/2025, dep.
22/06/2025), n.16687).
Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle pag. 11/21 parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto. (Cassazione civile sez. I, 22/06/2018, n.16562); non può supplire alla forma scritta la condotta della P.A., anche ove essa si traduca in un comportamento concludente protrattosi nel tempo
(Cass., sez. 6-3, 23 giugno 2011, n. 13886).
Ne deriva, sulla base dei richiamati principi nomofilattici, che non può essere considerata validamente raggiunta, in via suppletiva, la prova della sussistenza del contratto con l'allegazione, come nel caso di specie, da parte della controparte creditrice della Pubblica Amministrazione, del mancato rifiuto della prestazione da parte di quest'utlima né l'avvenuto parziale pagamento della stessa prestazione.
Sulla valenza probatoria delle produzioni documentali della l'istituto di Pt_1 credito appellante sostiene di aver prodotto, in primo grado, la documentazione idonea a comprovare l'esistenza dei contratti tra le società fornitrici cedenti e l'
[...]
(doc. 21). Controparte_1
Vagliando il compendio documentale depositato in atti emerge che ha Pt_1 prodotto il contratto stipulato tra le società fornitrici e l' solo in Controparte_4 relazione ai rapporti negoziali instaurati tra quest'ultima e le società
[...]
, , , CP_8 CP_9 Parte_3 Parte_4
, , , e . Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 CP_10
Per i restanti rapporti negoziali si è limitata a produrre fatture, documenti di trasporto, ordinativi di acquisto (anche tramite la piattaforma “AcquistinretePA”), determine comprovanti l'aggiudicazione della gara d'appalto e, infine, accordi quadro.
Si è avuto già modo di rilevare come le fatture, i documenti di trasporto e singoli ordinativi di acquisto non rivestono valenza probatoria idonea a superare il mancato deposito dei contratti stipulati tra le società fornitrici cedenti e l' , non Controparte_4 costituendo prova, se non presuntiva (inammissibile in caso di contratti con forma pag. 12/21 scritta ad substantiam), del rapporto sottostante (contratto di fornitura, adempimento dello stesso).
Per quanto riguarda la sottoscrizione degli Accordi Quadro da parte di alcune società fornitrici si osserva come con l'accordo quadro non si garantisce l'affidamento delle prestazioni, in quanto in esso si fissa una soglia massima delle prestazioni promesse quale limite delle obbligazioni del contraente privato. Ne consegue che l'accordo quadro è riconducibile al contratto normativo, dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, e la sua efficacia consiste solo nel 'vincolare' la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti (in altri termini, con tale contratto si stabilisce come verranno stipulati i c.d. contratti applicativi riguardanti un determinato bene della vita, mentre spetta a una delle parti la determinazione di an, quando e quantum). Esso integra, pertanto, il “titolo per una serie successiva di affidamenti diretti, esaurendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase competitiva per l'aggiudicazione futura di tali contratti attuativi”: in base al contratto normativo sono posti in essere contratti applicativi non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile, in applicazione del contenuto prefissato nell'accordo medesimo, dal quale discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre (pactum de contrahendo), bensì
l'unico obbligo, nel caso in cui l'Amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro (pactum de modo contrahendi). (vd. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I,
09/03/2021, n.2864).
Pertanto, ciò che rileva ai fini della esistenza del rapporto negoziale è il deposito del contratto attutivo intercorso fra e società fornitrice, non essendo Controparte_4 sufficiente la produzione del solo Accordo Quadro.
A maggior ragione non possono certo ritenersi le determine emanate dall'
[...]
appellata quali elementi sufficienti ad integrare il requisito della forma scritta CP_4 richiesta per i negozi stipulati con Enti pubblici trattandosi di meri documenti interni all'azienda, unilaterali e non recanti il requisito forma del contratto né la sottoscrizione pag. 13/21 di entrambe le parti contraenti. (cfr. Cass. n. 5234 del 15/03/2004 “Tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione - anche quando essa agisca "iure privatorum"
- richiedono la forma scritta "ad substantiam", non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere.
Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta "ad substantiam" è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi”; Cass. n. 15488 del 06/12/2001, Cass. n. 13385 del 22/06/2005; cfr. Cass., sez. 1, 22 febbraio 2008, n.
4532 e Cass. Sez. Un. ord. n. 13849 del 19/05/2023).
Ne deriva che la ha prodotto i contratti solo relativamente ai rapporti Pt_1 negoziali sorti tra l' e le società fornitrici Controparte_1 [...]
, , , CP_8 CP_9 Parte_3 Parte_4
, , , e . Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 CP_10
Va però, a questo punto, considerato come, a seguito di notifica della cessione dei crediti ceduti dalle menzionate società fornitrici, da parte della alla Azienda Pt_1 sanitaria debitrice ceduta, quest'ultima opponeva tempestivo rifiuto, nei termini previsti dal comma 13 dell'art. 6 del Cod.degli Appalti (gg. 45) come documentato dalla documentazione rubricata ai nn. 10A, 10B e 10C del fascicolo di primo grado dell'azienda sanitaria appellata.
La eccepisce nel proprio motivo di appello come “ secondo il consolidato Pt_1 orientamento della giurisprudenza, il rifiuto e l'omessa accettazione potrebbero essere idonei a determinare l'inopponibilità delle cessioni”.
pag. 14/21 L'eccezione si rivela inconferente poichè evoca il generale principio del divieto di cessione dei crediti verso la P.A., in assenza dell'adesione di questa, sancito dall'art. 70
R.D. 2240/1923, in ordine al quale è stato chiarito che tale divieto “si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura) rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione” (Cass. 15/9/2021 n. 24758). Disciplina non applicabile però all'aziende sanitarie territoriali in quanto riguardante la sola Amministrazione statale (cfr. da ultimo proprio in relazione alle aziende sanitarie Cass. ord. n. 29420 del 4/10/2023).
Tale disciplina è superata dalla normativa del Codice degli Appalti che, come visto, lungi dal prevedere un divieto generale di cessione dei crediti, prevede, al contrario, una regola di cedibilità dei crediti, fatta salva la possibilità per la pubblica amministrazione debitrice ceduta di rifiutare la cessione nei modi e nei termini di cui s'è detto. Ciò che rileva, pertanto, nei contratti di durata, non è la circostanza che la singola prestazione oggetto della cessione sia già stata eseguita, bensì che la cessione avvenga quando il contratto è in corso, preoccupandosi il legislatore, non delle prestazioni già eseguite, bensì di quelle ancora dovute.
Quanto ai contratti depositati, rimarcata la evidente lacunosità e frammentarietà della produzione negoziale effettuata dalla che non può non incidere sulla valenza Pt_1
e idoneità probatoria della medesima, si rileva comunque quanto segue.
Per la società sono stati prodotti due contratti (in forma di copia e CP_9 senza data) che riportano come scadenza quanto al primo (art. 7) “Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto è pari a mesi 48 a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione e quindi dal 02/07/2018”. Quanto al secondo (art. 4) “Il presente accordo ha una durata di anni 5 (cinque) decorrenti dal 15 gennaio 2020”; laddove le cessioni depositate in atti risalgono all'anno 2008. Quindi la produzione negoziale risulta non esaustiva e, in definitiva, inconferente, sicchè va ritenuto non assolto l'onere probatorio. pag. 15/21 Per la società sono stati prodotti n. 2 contratti (denominati Parte_9
ZI CONTRATTO ASCOLI e ZI CONTRATTO MACERATA)
Il primo riporta come durata: “
1. ARTICOLO 3 – DURATA DEL VINCOLO
CONTRATTUALE
Ai sensi e per gli effetti di quanto espressamente previsto nell'Accordo Quadro, la validità del presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino al 27/02/2021”. Però risulta senza data, quindi non è possibile determinare il periodo di vigenza.
Per il secondo, a mente dell'art. 3, la durata va dal 01.01.2018 al 31.12.2021; agli atti si rinvengono alcune cessioni datate il 11.11.2016, 02.05.2017, relative a fatture emesse in quegli anni quindi anche in questo caso la produzione negoziale non è esaustiva ed inidonea a provare la titolarità del credito da parte di Pt_1
Per la società risulta depositato un contratto che prevede, Parte_3 all'art. 13 che “la fornitura ha durata di 60 mesi…..decorrerà dallo 01.10.2010 o da quella risultante alla data del verbale di esito positivo di collaudo”; stante la mancata produzione del verbale di collaudo anche in questo caso non risulta provata il periodo di operatività del documento negoziale e quindi la riconducibilità delle fatture a tale periodo.
Per la società depositata due contratti senza data. Parte_10
Il primo riporta la seguente durata "ART. 3 – Durata del contratto: il contratto avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dal 31/05/2019 al 30/05/2020.”
Il secondo riporta “ART. 3 – Durata del contratto il contratto avrà la durata di anni tre, a decorrere dalla data di registrazione del presente contratto sulla piattaforma aziendale di posta informatica Paleo e comunque fino all'aggiudicazione della nuova gara SUAM”.
Non è indicata né la data della registrazione, né è stata prodotta documentazione relativa all' aggiudicazione di nuova gara SUAM.
Trattandosi di rapporto negoziale risalente a prima dell'anno 2016 (vedasi atti di cessione del credito datati 12 settembre 2016 e 17 luglio 2017), la produzione pag. 16/21 contrattuale anche in questo caso non è esaustiva e inidonea a provare il credito azionato dalla cessionaria.
Per la società , è stato prodotto un contratto risalente all'anno 2015 Pt_5 denominato “ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA
ACCREDITATA SANATRIX GESTIONI – CASA DI CURA VILLALBA DEL
PIANO PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E DI SPECIALISTICA
DA EROGARSI IN NOME E PER CONTO DEL S.S.R. NELL'ANNO 2015”
Documentazione non esaustiva e di alcuna valenza probatoria poiché le fatture generative del credito riguardano prestazioni eseguite ben oltre all'anno 2015.
Per le società , , ha prodotto Parte_6 Parte_7 Pt_8 Pt_1 contratti attuativi tra e le società fornitrici, ma in copia e senza data e, pertanto, Pt_11 non potendo evincersi il periodo di vigenza operativa, non può considerarsi idonea a provare la fonte negoziale dei singoli crediti ceduti alla e azionati in questa Pt_1 sede.
Per la società va rilevato quanto segue. Il contratto attuativo è stato CP_10 depositato senza data, il che già di per sé rende insufficiente la valenza probatoria della produzione documentale. L'atto di cessione del credito n. 55990 porta la data del
20.12.2019 ed ha ad oggetto fra l'altro “ i crediti che sorgeranno per l'esecuzione di contratti/ordini gia' perfezionati;
i crediti che sorgeranno da contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente, il tutto come di seguito indicato. I crediti futuri: Tutte le fatture che verranno emesse nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente: - in esecuzione di contratti/ordini di fornitura già perfezionati: CONTRATTO N. DEL - in esecuzione di contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei successivi 24 mesi dalla sottoscrizione della presente. ovvero tutte le fatture che verranno emesse a far data dal 30-11-2019".
Trattandosi di crediti generati da fatture emesse successivamente alla data della cessione quest'ultima risulta stipulata a fornitura ancora in corso;
il che legittima, per quanto sopra esposto, l'inopponibilità della cessione del credito alla azienda CP_4
pag. 17/21 ceduta, stante il rifiuto dell' tempestivamente notificato all'istituto di credito CP_3 cessionario.
I primi quattro motivi di appello sono quindi infondati.
Con il quinto motivo di appello la si duole che il Giudice di primo grado Pt_1 abbia rigettato la domanda di condanna dell' al pagamento Controparte_4 dell'importo richiesto anche a titolo di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento.
Il motivo è infondato.
L'azione di arricchimento è preclusa per carenza del requisito di sussidiarietà ex art. 2042 c.c., nei termini chiariti da Cassazione SS.UU. sentenza n. 33954/2023.
La domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente o in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile se la diversa azione - fondata sul contratto, su una specifica disposizione di legge o su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Resta invece preclusa se quest'ultima è rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o ancora per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
Nel caso di azione fondata su titolo contrattuale, ancorché il riscontro della nullità del titolo porti ad una pronuncia di rigetto nel merito della domanda fondata sullo stesso, occorre distinguere tra le ipotesi in cui il rigetto derivi dal riconoscimento della carenza ab origine dei presupposti fondanti la domanda cd. principale, da quelli in cui questo derivi dall'inerzia dell'impoverito ovvero dal mancato assolvimento di oneri cui la legge subordinava la difesa di un suo interesse.
Declinando i principi delle Sezioni Unite al caso di specie, va rilevato che la domanda principale risulta essere stata rigettata pag. 18/21 - in parte perché la prova del credito era insufficiente, essendo state depositate solo fatture, documenti di trasporto, ordinativi di acquisto, determine comprovanti l'aggiudicazione della gara d'appalto, accordi quadro, essendo invece necessaria la produzione degli accordi attuativi;
- in parte perché i contratti attuativi, relativi ai rapporti negoziali sorti con alcune società fornitrici, non hanno trovato riscontro con le forniture fatturate quanto all'arco temporale;
- in parte per il rifiuto della cessione da parte della PA.
Non siamo quindi di fronte ad una carenza ab origine del titolo fondante la domanda cd. principale, che, come detto, comporta la proponibilità dell'azione di arricchimento, ma al mancato assolvimento dell'onere probatorio. Sicchè l'azione di arricchimento non può essere valutata, se proposta in via subordinata, nel caso in cui sia stata proposta in via principale una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento (cfr. Cass. Civ. sent. nn.14944/22, 11682/18,
4492/10).
Per completezza, va osservato che il principio affermato dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 33954/2023 in ordine alla residualità dell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2042 c.c., potrebbe comportare il superamento dell'orientamento giurisprudenziale che ha tradizionalmente ammesso, in casi di nullità del contratto tra privato e soggetto pubblico per carenza di forma scritta, l'esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., atteso che l'ipotesi di nullità del contratto della P.A. per difetto di forma scritta rientra fra cause di nullità per violazione di norme imperative o per contrarietà all'ordine pubblico, qualificate ostative all'ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.;
l'obbligo generale di forma scritta risiede nel RD n. 2440/1923, riguarda ogni contratto della P.A., anche quando questa agisca iure privatorum, ed è espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria (Cass. Civ. SS.UU. 9 agosto 2018 sent. n. 20684).
pag. 19/21 Ove si ritenesse l'ammissibilità dell'azione per il superamento delle illustrate ragioni ostative ex art. 2042 c.c., va richiamata Corte di Cassazione SS.UU. sentenza 2008 n.
23385, che ha stabilito il principio per cui, in caso di arricchimento della Pubblica
Amministrazione, l'indennizzo derivante dall'attivazione dell'art. 2041 c.c. dovesse coprire solo il danno emergente, e che, in via generale, la misura dell'indennizzo deve essere individuata nel minor valore tra l'impoverimento e il correlativo arricchimento (v. sentenza Cass Civ. n. 3395/2023).
Declinando tali principi al caso di specie va ricordato come la parte in causa non sia la società fornitrice ma cessionaria del credito;
la parte attrice aveva Parte_1 quindi l'obbligo di provare il proprio impoverimento;
si evidenzia però che nè dai documenti del fascicolo di primo grado riguardanti gli atti di cessione, né aliunde, risulta l'importo corrisposto alla cedente per “acquistare” il credito, importo quest'ultimo che costituisce la diminuzione patrimoniale subita dall'appellante.
In questo contesto, manca dunque uno dei due termini di paragone – cioè la misura dell'impoverimento dell'odierna appellante – necessario per poter determinare la misura dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. Il che comporta che la domanda di ingiustificato arricchimento è dunque proponibile nel caso di specie in termini, ma deve essere respinta sotto il profilo della quantificazione dell'indennizzo.
L'appello va quindi rigettato, restando assorbita ogni ulteriore doglianza afferente alla mancata pronuncia da parte del Giudice di prime cure sulla domanda svolta in primo grado dalla relativa alle singole voci di credito e, in questa sede, riproposta. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza. In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio, per la fase introduttiva e per la fase decisionale.
L'esito dell'appello evidenza di per sé la sussistenza, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
pag. 20/21
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
(“BFF”) (C.F. ) contro
[...] P.IVA_1 [...]
(C.F. ) avverso la Sentenza del Controparte_1 P.IVA_2
Tribunale di Ancona n. 315/2024 pubblicata il 14 febbraio 2024 RG. 4582/20 e notificata in data 12.03.2024, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del grado che liquida in €. Controparte_1
16.297,00+9.476,00+27.096 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'appellante.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 399/2024
La Corte di Appello di Ancona prima sezione civile secondo collegio composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 399/24 RG e promossa con atto di citazione
DA
Parte_1
Part ( ) (C.F. ), con sede in Milano, via
[...] P.IVA_1
Domenichino n. 5, rappresentata e difesa, dall'avv. Paolo Bonalume con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84
- Appellante - contro in persona del Direttore Controparte_1
Generale p.t. Dott. quale Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria Controparte_2 della soppressa , ex art. 42, co. 9, L.R. n. 19/2022 (C.F. ), con CP_3 P.IVA_2 sede in Ancona (AN) Viale C. Colombo 106, rappresentata e difesa dall'avv. Diego Silvestri del Foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Diego
Silvestri in Ascoli Piceno (AP), Via Della Tintura 8
- Appellato -
OGGETTO: appello avverso Sentenza del Tribunale di Ancona n. 315/2024 pubblicata il 14 febbraio 2024 RG. 4582/20 e notificata in data 12.03.2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia la Corte d'Appello di Ancona, previo annullamento e in riforma, per i motivi sopra esposti, della sentenza impugnata n. 315/24, emessa dal Tribunale di Ancona , pubblicata il 14 febbraio 2024 nel giudizio sub RG 4582/20 tra – Parte_1 nuova denominazione di e Parte_1 Controparte_4
Part
e notificata al difensore di in data 12 marzo 2024
[...]
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti di Parte_1 [...]
(C.F. ) quale soggetto Controparte_1 P.IVA_2 subentrato all' : Controparte_4
• 9.836.290,49 per sorte capitale di cui alle 618 fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1, rilevando che si tratta dell'elenco unico accorpante i due elenchi prodotti nel giudizio di primo grado e che sono già stati decurtati gli importi di cui alle note di credito parimenti indicate nel predetto elenco
• gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza pag. 2/21 dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto elenco (colonna
“Data Scadenza”) – e già riportata negli elenchi prodotti in allegato alla citazione (all.
3A e 3B) ed ivi accorpati nell'elenco che si produce sub doc. 1
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica dell'atto di citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma
4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 24.720 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02, corrispondenti all'importo di
€ 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e pagata dall' ma in ritardo e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce CP_4 sub doc. 2: interessi al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nel predetto elenco (colonna “Data Scadenza”) – e già riportata negli elenchi prodotti in allegato alla citazione (all. 3A e 3B) sino alla data di pagamento (indicata anche nel predetto elenco sub doc. 2)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata con la citazione e pagata dall ma in ritardo e portata dalle CP_4 fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2: interessi moratori che alla data di notifica dell'atto di citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c., al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non pag. 3/21 più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' , oltre interessi su ciascun CP_4 importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
• € 545.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna fattura il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto dei documenti denominati Note Debito (di cui agli elenchi prodotti con la citazione sub doc. 5) azzerate, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo condannare (C.F. Controparte_1
) quale soggetto subentrato all' P.IVA_2 Controparte_4
al relativo pagamento in favore di
[...] Parte_1 con condanna di (C.F. Controparte_1
) quale soggetto subentrato all' P.IVA_2 Controparte_4
Part
a restituire a le somme da essa eventualmente
[...] pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità in capo a nei confronti di Parte_1 [...]
(C.F. ) quale soggetto subentrato Controparte_1 P.IVA_2 all' della diversa Controparte_4 somma che fosse ritenuta dovuta a a titolo di sorte capitale, interessi Parte_1 di mora e anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02, condannare (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 quale soggetto subentrato all' Controparte_4 al relativo pagamento in favore di anche a titolo di
[...] Parte_1 ingiustificato arricchimento e con condanna di Controparte_1
(C.F. quale soggetto subentrato all'
[...] P.IVA_2 [...]
Part a restituire a le somme da essa Controparte_4 eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M.
n. 55/14, oltre CPA e successive pag. 4/21
Per l'appellato
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- In via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello per i motivi esposti;
- Nel merito rigettare l'appello proposto dalla
[...]
Part (“ ”) (C.F. Parte_1
), con sede in Milano, via Domenichino n. 5, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., in ogni sua conclusione in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata del Tribunale di Ancona n.
315/2024 pubblicata il 14 febbraio 2024 RG. 4582/20 e notificata in data
12.03.2024.
In ogni caso condannare l'appellante
[...]
Part (“ ”) (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione delle spese P.IVA_1 del presente giudizio, oltre compenso, rimborso forfettario per spese generali
(15%), CPA ed IVA, come per legge.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato (ridenominata Parte_1 in corso di causa ) ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_4
chiedendone, in qualità di cessionaria pro soluto di crediti
[...] portati dalle 2.372 fatture (per forniture di prodotti medicali e di energia e per prestazione di servizi medicali) di cui all'elenco allegato alla citazione, la condanna – a titolo contrattuale o in subordine di ingiustificato arricchimento – al pagamento della somma oggetto di cessione, pari ad euro 28.430.937,82 per sorte, oltre interessi moratori maturati e maturandi ex D.Lgs. n. 231/02 dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi, pag. 5/21 dal giorno della domanda e al medesimo tasso ai sensi degli artt. 1283 e 1284 comma quarto c.c.; il risarcimento forfettario ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/02; euro 2.886.292,86 a titolo di interessi di mora maturati in relazione a crediti diversi Part rispetto alla sorte capitale suddetta, in virtù di note di debito emesse da da
[...]
e da sulla base di ulteriori 13.636 fatture oltre a interessi Parte_2 CP_5 anatocistici su tali interessi, tutti scaduti da almeno sei mesi, dal giorno della domanda e al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/02, ai sensi degli art. 1283 e 1284 comma quarto c.c. ed al risarcimento forfetario ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/02 relativo alle citate 13.636 fatture;
euro 168.440,00 per il tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui al punto I (n.d.r.
2.372 fatture) nonché per il tardivo pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che hanno generato le Note Debito.
2. L si è costituita in giudizio con comparsa di risposta, chiedendo il rigetto della CP_3 domanda attorea ed eccependo: l'inesistenza della prova degli originari rapporti obbligatori e dei ritardi nei pagamenti, risultando in ogni caso generica e non provata la quantificazione dei relativi interessi moratori;
il difetto di forma scritta ad substantiam dei contratti sottesi ai crediti azionati, forma necessaria in ragione della natura pubblica di essa convenuta;
la carenza di legittimazione attiva e d'interesse ad agire in capo all'attrice per l'assenza del consenso alle cessioni dei crediti nonché dell'adesione alle stesse (con conseguente violazione degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923, 117 D.Lgs. n.
163/2006, 106 D.Lgs. n. 50/2016 e 117, D.L. n. 34/2020), essendo stato opposto un espresso rifiuto;
l'irritualità delle notifiche delle cessioni, in quanto eseguite presso un indirizzo pec ( estratto da registro (IPA) non idoneo ai fini del Email_1 reperimento degli indirizzi di posta elettronica certificata presso cui eseguire valide notificazioni ai sensi dell'art.
3-bis, L. n. 53/1994; la mancata trasmissione di talune fatture all' ; la prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n. 4) c.c., di tutti i crediti per CP_3 fornitura e somministrazione anteriori al 9 ottobre 2015 (quinquennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione); l'avvenuto pagamento per euro 15.048.495,72; la mancata prova degli interessi richiesti, moratori e anatocistici, e dell'indennizzo forfetario da ritardato pagamento, sia in relazione alle fatture sottese al presente giudizio, sia in relazione ai presunti crediti diversi richiamati da parte attrice;
infine pag. 6/21 l'inammissibilità per difetto di residualità della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, comunque infondata nel merito non potendo l'indennizzo liquidato a tale titolo corrispondere al corrispettivo delle merci.
In sede di memoria ex art. 183 comma sesto n. 1) c.p.c., parte attrice ha limitato la domanda per sorte capitale ad euro 12.215.986,50, immutata nel resto la domanda originaria.
La causa, istruita documentalmente e successivamente pervenuta in assegnazione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito memorie e repliche;
all'esito veniva trattenuta in decisione.
Con la Sentenza n. 315/2024 pubblicata il 14 febbraio 2024 il Tribunale di Ancona così decideva
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G.
4582/2020, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) rigetta la domanda proposta in via principale da Parte_1
2) dichiara inammissibile la domanda subordinata promossa ex art. 2041 c.c. da
[...]
Parte_1
3) condanna alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_4
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 22.457,00 per
[...] compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di Parte_1 primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo, limitando ulteriormente la domanda quanto a sorte capitale ad €. 9.836,290,49.
L si è Controparte_6 costituita chiedendo in rito l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello e, nel merito, il suo rigetto.
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle conclusionali la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
pag. 7/21 Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. di inammissibilità in rito del gravame proposto, che non implica un giudizio avente ad oggetto la sua fondatezza, attenendo unicamente alla redazione delle argomentazioni a sostegno della domanda di riforma della sentenza di primo grado ed imponendo che il gravame non sia meramente devolutivo, ma si esplichi in una richiesta di revisione della decisione in chiave critica delle argomentazioni del giudice a quo.
La sollevata eccezione dev'essere disattesa anche alla luce dei principi affermati da
Cass. SS.UU. n. 27199/2017 tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa.
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare, infatti, comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il giudice sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi dall'appellata.
Va disattesa, altresì, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
(come inserito dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto
2012, n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alla quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di “non ragionevole probabilità” di accoglimento dell'appello.
Con il primo, secondo, terzo e quarto motivo di appello, da trattarsi congiuntamente per intima connessione, contesta la sentenza di primo grado, per avere il giudice Pt_1 di prime cure ritenuto inesistenti i contratti tra le società fornitrici e l' con CP_3 motivazione che confligge con le produzioni documentali effettuate dall'istituto di pag. 8/21 credito appellante nonché con i comportamenti concludenti e le difese assunte dall' , di valenza confessoria e di ratifica degli accordi negoziale, tutti Controparte_4 elementi circostanziali incompatibili con la negazione in ordine all'esistenza di un valido rapporto tra essa e le predette società fornitrici. Inoltre la censura Pt_1
l'errata interpretazione giudiziale delle disposizioni in tema di formalizzazione dei contratti per le AA.SS.TT. da ritenersi pacificamente assoggettate alle regole civilistiche e quindi, poichè i contratti tra le società fornitrici e l' avrebbero potuto essere CP_4 conclusi iure privatorum , non sarebbe neppure stata necessaria la forma scritta ad substantiam. Infine censura l'aver il Giudice di prime cure posto la mancata prova degli accordi negoziali quale ragione assorbente per il rigetto della domanda svolta in primo grado dall'istituto di credito appellante.
I motivi sono infondati.
Quanto alla natura giuridica della e la forma dei contratti Controparte_1 da questa stipulati, sostiene la che l' , a seguito Pt_1 Controparte_1 della riforma della disciplina sanitaria attuato con il d.lgs. 502/92, sia ”Azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica”, assoggettata alle regole civilistiche la cui organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato
(art. 3, comma 1-bis D.Lgs. 502/92), che agisce mediante atti di diritto privato (art. 3, comma 3 1-ter) ed i cui contratti possono essere conclusi iure privatorum e non necessitano la forma scritta ad substantiam.
Tale tesi va respinta alla luce dell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità.
In primis, va premessa la riconducibilità delle aziende sanitarie alla sfera pubblicistica come riconosciuta dalla disciplina di riordino in materia sanitaria dettata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che ha determinato l'istituzione delle aziende unità sanitarie locali (AUSL), aventi natura di enti strumentali della Regione, dotati di "personalità pag. 9/21 giuridica pubblica di autonomia organizzativa amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica" (art. 3) con la conseguente assoggettabilità di tale organismo di diritto pubblico al Codice dei contratti pubblici;
ciò trova plastica evidenza nella sentenza n. 24640/2016 della Suprema Corte (Az. (omissis) / Controparte_7
ove si sancisce che “La natura di ente pubblico economico Parte_1 acquisita dall'Azienda sanitaria provinciale ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs.
n. 502 del 1992 (introdotto dal d.lgs. n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere
a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale “organismo di diritto pubblico” e di
“amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del d.lgs. n. 163 del 2006
("ratione temporis" applicabile), essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove
l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda, come nella ipotesi di fornitura di medicinali, rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa”.
Posto quanto sopra, risulta pacifico come nell'ambito del servizio sanitario nazionale,
“l'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha stabilito che condicio sine qua non, per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, è la sussistenza di un provvedimento amministrativo che riconosca alla struttura privata la qualità di soggetto accreditato, dopodiché la disciplina del volume massimo delle prestazioni erogate, dei requisiti del servizio e dell'ammontare dei corrispettivi va disciplinata in specifici contratti, dovendosi, "in ogni caso, escludere, ai sensi del D.Lgs. n. 502 cit., art. 8 quinquies, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per facta concludentia, atteso che, ai sensi del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta" (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/02/2025, n.5043
Cass. civ., Sez. I, Ord., 11 novembre 2024, n. 28961; Cass. civ., Sez. I, Ord., 18 aprile
2023, n. 10297; Cass. civ., Sez. I, Ord., 5 luglio 2024, n. 18369; Cass. civ., Sez. I, Ord.,
27 febbraio 2023, n. 5877; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 16 settembre 2022, n. 27310; pag. 10/21 Cass. civ., Sez. III, Ord., 11 marzo 2020, n. 7019; Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 3 giugno
2014, n. 12392). Si aggiunge che la forma scritta ab substantiam è prescritta, secondo l'intepretazione nomofilattica dei richiamati articoli del R.D. 18 novembre 1923, n.
2440, per tutti i contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione e quindi anche quando questa agisca iure privatorum. (vd Cass., 15 marzo 2004, n. 5234; Cass. n. 19206/2009).
Quanto alla valenza confessoria e di ratifica dei comportamenti posti in essere dall' , deduce che l' non solo non Controparte_1 Pt_1 CP_4 avrebbe rifiutato le forniture/prestazioni, ma anzi le avrebbe anche pagate, sebbene in maniera non esaustiva, comportamento che integrerebbe gli estremi di una ratifica del contratto per facta concludentia.
Anche tale tesi è priva di pregio, alla luce della giurisprudenza ormai consolidata a mente della quale la forma scritta dei contratti tra PA e privati va vista “come strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della prima, sia nell'interesse dei cittadini, in quanto costituisce remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa Amministrazione, in quanto agevola l'espletamento della funzione di controllo e la concreta osservanza dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'agire amministrativo (Cass., sez. I, 12 luglio 2001, n. 9428; Cass., sez. III, 24 giugno 2002, n. 9165; Cass., sez. I, 3 aprile 2024, n. 8753, già citata). Per tali contratti, allora, non solo deve escludersi che la manifestazione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass., sez. III, 3 agosto 2002, n. 11649), ma è da escludere altresì qualunque forma di sanatoria o la validità di manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (Cass., sez. III, 15 marzo 2004, n. 5234; Cass., sez. I, 3 aprile 2024,
n. 8753 già citata). (Cassazione civile sez. I, 22/06/2025, (ud. 13/06/2025, dep.
22/06/2025), n.16687).
Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle pag. 11/21 parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto. (Cassazione civile sez. I, 22/06/2018, n.16562); non può supplire alla forma scritta la condotta della P.A., anche ove essa si traduca in un comportamento concludente protrattosi nel tempo
(Cass., sez. 6-3, 23 giugno 2011, n. 13886).
Ne deriva, sulla base dei richiamati principi nomofilattici, che non può essere considerata validamente raggiunta, in via suppletiva, la prova della sussistenza del contratto con l'allegazione, come nel caso di specie, da parte della controparte creditrice della Pubblica Amministrazione, del mancato rifiuto della prestazione da parte di quest'utlima né l'avvenuto parziale pagamento della stessa prestazione.
Sulla valenza probatoria delle produzioni documentali della l'istituto di Pt_1 credito appellante sostiene di aver prodotto, in primo grado, la documentazione idonea a comprovare l'esistenza dei contratti tra le società fornitrici cedenti e l'
[...]
(doc. 21). Controparte_1
Vagliando il compendio documentale depositato in atti emerge che ha Pt_1 prodotto il contratto stipulato tra le società fornitrici e l' solo in Controparte_4 relazione ai rapporti negoziali instaurati tra quest'ultima e le società
[...]
, , , CP_8 CP_9 Parte_3 Parte_4
, , , e . Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 CP_10
Per i restanti rapporti negoziali si è limitata a produrre fatture, documenti di trasporto, ordinativi di acquisto (anche tramite la piattaforma “AcquistinretePA”), determine comprovanti l'aggiudicazione della gara d'appalto e, infine, accordi quadro.
Si è avuto già modo di rilevare come le fatture, i documenti di trasporto e singoli ordinativi di acquisto non rivestono valenza probatoria idonea a superare il mancato deposito dei contratti stipulati tra le società fornitrici cedenti e l' , non Controparte_4 costituendo prova, se non presuntiva (inammissibile in caso di contratti con forma pag. 12/21 scritta ad substantiam), del rapporto sottostante (contratto di fornitura, adempimento dello stesso).
Per quanto riguarda la sottoscrizione degli Accordi Quadro da parte di alcune società fornitrici si osserva come con l'accordo quadro non si garantisce l'affidamento delle prestazioni, in quanto in esso si fissa una soglia massima delle prestazioni promesse quale limite delle obbligazioni del contraente privato. Ne consegue che l'accordo quadro è riconducibile al contratto normativo, dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, e la sua efficacia consiste solo nel 'vincolare' la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti (in altri termini, con tale contratto si stabilisce come verranno stipulati i c.d. contratti applicativi riguardanti un determinato bene della vita, mentre spetta a una delle parti la determinazione di an, quando e quantum). Esso integra, pertanto, il “titolo per una serie successiva di affidamenti diretti, esaurendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase competitiva per l'aggiudicazione futura di tali contratti attuativi”: in base al contratto normativo sono posti in essere contratti applicativi non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile, in applicazione del contenuto prefissato nell'accordo medesimo, dal quale discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre (pactum de contrahendo), bensì
l'unico obbligo, nel caso in cui l'Amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro (pactum de modo contrahendi). (vd. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I,
09/03/2021, n.2864).
Pertanto, ciò che rileva ai fini della esistenza del rapporto negoziale è il deposito del contratto attutivo intercorso fra e società fornitrice, non essendo Controparte_4 sufficiente la produzione del solo Accordo Quadro.
A maggior ragione non possono certo ritenersi le determine emanate dall'
[...]
appellata quali elementi sufficienti ad integrare il requisito della forma scritta CP_4 richiesta per i negozi stipulati con Enti pubblici trattandosi di meri documenti interni all'azienda, unilaterali e non recanti il requisito forma del contratto né la sottoscrizione pag. 13/21 di entrambe le parti contraenti. (cfr. Cass. n. 5234 del 15/03/2004 “Tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione - anche quando essa agisca "iure privatorum"
- richiedono la forma scritta "ad substantiam", non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere.
Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta "ad substantiam" è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi”; Cass. n. 15488 del 06/12/2001, Cass. n. 13385 del 22/06/2005; cfr. Cass., sez. 1, 22 febbraio 2008, n.
4532 e Cass. Sez. Un. ord. n. 13849 del 19/05/2023).
Ne deriva che la ha prodotto i contratti solo relativamente ai rapporti Pt_1 negoziali sorti tra l' e le società fornitrici Controparte_1 [...]
, , , CP_8 CP_9 Parte_3 Parte_4
, , , e . Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 CP_10
Va però, a questo punto, considerato come, a seguito di notifica della cessione dei crediti ceduti dalle menzionate società fornitrici, da parte della alla Azienda Pt_1 sanitaria debitrice ceduta, quest'ultima opponeva tempestivo rifiuto, nei termini previsti dal comma 13 dell'art. 6 del Cod.degli Appalti (gg. 45) come documentato dalla documentazione rubricata ai nn. 10A, 10B e 10C del fascicolo di primo grado dell'azienda sanitaria appellata.
La eccepisce nel proprio motivo di appello come “ secondo il consolidato Pt_1 orientamento della giurisprudenza, il rifiuto e l'omessa accettazione potrebbero essere idonei a determinare l'inopponibilità delle cessioni”.
pag. 14/21 L'eccezione si rivela inconferente poichè evoca il generale principio del divieto di cessione dei crediti verso la P.A., in assenza dell'adesione di questa, sancito dall'art. 70
R.D. 2240/1923, in ordine al quale è stato chiarito che tale divieto “si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura) rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione” (Cass. 15/9/2021 n. 24758). Disciplina non applicabile però all'aziende sanitarie territoriali in quanto riguardante la sola Amministrazione statale (cfr. da ultimo proprio in relazione alle aziende sanitarie Cass. ord. n. 29420 del 4/10/2023).
Tale disciplina è superata dalla normativa del Codice degli Appalti che, come visto, lungi dal prevedere un divieto generale di cessione dei crediti, prevede, al contrario, una regola di cedibilità dei crediti, fatta salva la possibilità per la pubblica amministrazione debitrice ceduta di rifiutare la cessione nei modi e nei termini di cui s'è detto. Ciò che rileva, pertanto, nei contratti di durata, non è la circostanza che la singola prestazione oggetto della cessione sia già stata eseguita, bensì che la cessione avvenga quando il contratto è in corso, preoccupandosi il legislatore, non delle prestazioni già eseguite, bensì di quelle ancora dovute.
Quanto ai contratti depositati, rimarcata la evidente lacunosità e frammentarietà della produzione negoziale effettuata dalla che non può non incidere sulla valenza Pt_1
e idoneità probatoria della medesima, si rileva comunque quanto segue.
Per la società sono stati prodotti due contratti (in forma di copia e CP_9 senza data) che riportano come scadenza quanto al primo (art. 7) “Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto è pari a mesi 48 a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione e quindi dal 02/07/2018”. Quanto al secondo (art. 4) “Il presente accordo ha una durata di anni 5 (cinque) decorrenti dal 15 gennaio 2020”; laddove le cessioni depositate in atti risalgono all'anno 2008. Quindi la produzione negoziale risulta non esaustiva e, in definitiva, inconferente, sicchè va ritenuto non assolto l'onere probatorio. pag. 15/21 Per la società sono stati prodotti n. 2 contratti (denominati Parte_9
ZI CONTRATTO ASCOLI e ZI CONTRATTO MACERATA)
Il primo riporta come durata: “
1. ARTICOLO 3 – DURATA DEL VINCOLO
CONTRATTUALE
Ai sensi e per gli effetti di quanto espressamente previsto nell'Accordo Quadro, la validità del presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino al 27/02/2021”. Però risulta senza data, quindi non è possibile determinare il periodo di vigenza.
Per il secondo, a mente dell'art. 3, la durata va dal 01.01.2018 al 31.12.2021; agli atti si rinvengono alcune cessioni datate il 11.11.2016, 02.05.2017, relative a fatture emesse in quegli anni quindi anche in questo caso la produzione negoziale non è esaustiva ed inidonea a provare la titolarità del credito da parte di Pt_1
Per la società risulta depositato un contratto che prevede, Parte_3 all'art. 13 che “la fornitura ha durata di 60 mesi…..decorrerà dallo 01.10.2010 o da quella risultante alla data del verbale di esito positivo di collaudo”; stante la mancata produzione del verbale di collaudo anche in questo caso non risulta provata il periodo di operatività del documento negoziale e quindi la riconducibilità delle fatture a tale periodo.
Per la società depositata due contratti senza data. Parte_10
Il primo riporta la seguente durata "ART. 3 – Durata del contratto: il contratto avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dal 31/05/2019 al 30/05/2020.”
Il secondo riporta “ART. 3 – Durata del contratto il contratto avrà la durata di anni tre, a decorrere dalla data di registrazione del presente contratto sulla piattaforma aziendale di posta informatica Paleo e comunque fino all'aggiudicazione della nuova gara SUAM”.
Non è indicata né la data della registrazione, né è stata prodotta documentazione relativa all' aggiudicazione di nuova gara SUAM.
Trattandosi di rapporto negoziale risalente a prima dell'anno 2016 (vedasi atti di cessione del credito datati 12 settembre 2016 e 17 luglio 2017), la produzione pag. 16/21 contrattuale anche in questo caso non è esaustiva e inidonea a provare il credito azionato dalla cessionaria.
Per la società , è stato prodotto un contratto risalente all'anno 2015 Pt_5 denominato “ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA
ACCREDITATA SANATRIX GESTIONI – CASA DI CURA VILLALBA DEL
PIANO PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E DI SPECIALISTICA
DA EROGARSI IN NOME E PER CONTO DEL S.S.R. NELL'ANNO 2015”
Documentazione non esaustiva e di alcuna valenza probatoria poiché le fatture generative del credito riguardano prestazioni eseguite ben oltre all'anno 2015.
Per le società , , ha prodotto Parte_6 Parte_7 Pt_8 Pt_1 contratti attuativi tra e le società fornitrici, ma in copia e senza data e, pertanto, Pt_11 non potendo evincersi il periodo di vigenza operativa, non può considerarsi idonea a provare la fonte negoziale dei singoli crediti ceduti alla e azionati in questa Pt_1 sede.
Per la società va rilevato quanto segue. Il contratto attuativo è stato CP_10 depositato senza data, il che già di per sé rende insufficiente la valenza probatoria della produzione documentale. L'atto di cessione del credito n. 55990 porta la data del
20.12.2019 ed ha ad oggetto fra l'altro “ i crediti che sorgeranno per l'esecuzione di contratti/ordini gia' perfezionati;
i crediti che sorgeranno da contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente, il tutto come di seguito indicato. I crediti futuri: Tutte le fatture che verranno emesse nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente: - in esecuzione di contratti/ordini di fornitura già perfezionati: CONTRATTO N. DEL - in esecuzione di contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei successivi 24 mesi dalla sottoscrizione della presente. ovvero tutte le fatture che verranno emesse a far data dal 30-11-2019".
Trattandosi di crediti generati da fatture emesse successivamente alla data della cessione quest'ultima risulta stipulata a fornitura ancora in corso;
il che legittima, per quanto sopra esposto, l'inopponibilità della cessione del credito alla azienda CP_4
pag. 17/21 ceduta, stante il rifiuto dell' tempestivamente notificato all'istituto di credito CP_3 cessionario.
I primi quattro motivi di appello sono quindi infondati.
Con il quinto motivo di appello la si duole che il Giudice di primo grado Pt_1 abbia rigettato la domanda di condanna dell' al pagamento Controparte_4 dell'importo richiesto anche a titolo di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento.
Il motivo è infondato.
L'azione di arricchimento è preclusa per carenza del requisito di sussidiarietà ex art. 2042 c.c., nei termini chiariti da Cassazione SS.UU. sentenza n. 33954/2023.
La domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente o in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile se la diversa azione - fondata sul contratto, su una specifica disposizione di legge o su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Resta invece preclusa se quest'ultima è rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o ancora per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
Nel caso di azione fondata su titolo contrattuale, ancorché il riscontro della nullità del titolo porti ad una pronuncia di rigetto nel merito della domanda fondata sullo stesso, occorre distinguere tra le ipotesi in cui il rigetto derivi dal riconoscimento della carenza ab origine dei presupposti fondanti la domanda cd. principale, da quelli in cui questo derivi dall'inerzia dell'impoverito ovvero dal mancato assolvimento di oneri cui la legge subordinava la difesa di un suo interesse.
Declinando i principi delle Sezioni Unite al caso di specie, va rilevato che la domanda principale risulta essere stata rigettata pag. 18/21 - in parte perché la prova del credito era insufficiente, essendo state depositate solo fatture, documenti di trasporto, ordinativi di acquisto, determine comprovanti l'aggiudicazione della gara d'appalto, accordi quadro, essendo invece necessaria la produzione degli accordi attuativi;
- in parte perché i contratti attuativi, relativi ai rapporti negoziali sorti con alcune società fornitrici, non hanno trovato riscontro con le forniture fatturate quanto all'arco temporale;
- in parte per il rifiuto della cessione da parte della PA.
Non siamo quindi di fronte ad una carenza ab origine del titolo fondante la domanda cd. principale, che, come detto, comporta la proponibilità dell'azione di arricchimento, ma al mancato assolvimento dell'onere probatorio. Sicchè l'azione di arricchimento non può essere valutata, se proposta in via subordinata, nel caso in cui sia stata proposta in via principale una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento (cfr. Cass. Civ. sent. nn.14944/22, 11682/18,
4492/10).
Per completezza, va osservato che il principio affermato dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 33954/2023 in ordine alla residualità dell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2042 c.c., potrebbe comportare il superamento dell'orientamento giurisprudenziale che ha tradizionalmente ammesso, in casi di nullità del contratto tra privato e soggetto pubblico per carenza di forma scritta, l'esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., atteso che l'ipotesi di nullità del contratto della P.A. per difetto di forma scritta rientra fra cause di nullità per violazione di norme imperative o per contrarietà all'ordine pubblico, qualificate ostative all'ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.;
l'obbligo generale di forma scritta risiede nel RD n. 2440/1923, riguarda ogni contratto della P.A., anche quando questa agisca iure privatorum, ed è espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria (Cass. Civ. SS.UU. 9 agosto 2018 sent. n. 20684).
pag. 19/21 Ove si ritenesse l'ammissibilità dell'azione per il superamento delle illustrate ragioni ostative ex art. 2042 c.c., va richiamata Corte di Cassazione SS.UU. sentenza 2008 n.
23385, che ha stabilito il principio per cui, in caso di arricchimento della Pubblica
Amministrazione, l'indennizzo derivante dall'attivazione dell'art. 2041 c.c. dovesse coprire solo il danno emergente, e che, in via generale, la misura dell'indennizzo deve essere individuata nel minor valore tra l'impoverimento e il correlativo arricchimento (v. sentenza Cass Civ. n. 3395/2023).
Declinando tali principi al caso di specie va ricordato come la parte in causa non sia la società fornitrice ma cessionaria del credito;
la parte attrice aveva Parte_1 quindi l'obbligo di provare il proprio impoverimento;
si evidenzia però che nè dai documenti del fascicolo di primo grado riguardanti gli atti di cessione, né aliunde, risulta l'importo corrisposto alla cedente per “acquistare” il credito, importo quest'ultimo che costituisce la diminuzione patrimoniale subita dall'appellante.
In questo contesto, manca dunque uno dei due termini di paragone – cioè la misura dell'impoverimento dell'odierna appellante – necessario per poter determinare la misura dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. Il che comporta che la domanda di ingiustificato arricchimento è dunque proponibile nel caso di specie in termini, ma deve essere respinta sotto il profilo della quantificazione dell'indennizzo.
L'appello va quindi rigettato, restando assorbita ogni ulteriore doglianza afferente alla mancata pronuncia da parte del Giudice di prime cure sulla domanda svolta in primo grado dalla relativa alle singole voci di credito e, in questa sede, riproposta. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza. In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio, per la fase introduttiva e per la fase decisionale.
L'esito dell'appello evidenza di per sé la sussistenza, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
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PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
(“BFF”) (C.F. ) contro
[...] P.IVA_1 [...]
(C.F. ) avverso la Sentenza del Controparte_1 P.IVA_2
Tribunale di Ancona n. 315/2024 pubblicata il 14 febbraio 2024 RG. 4582/20 e notificata in data 12.03.2024, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del grado che liquida in €. Controparte_1
16.297,00+9.476,00+27.096 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'appellante.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
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