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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/12/2025, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
n. r.g. 7693/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7693 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2022,
a seguito di discussione orale tenutasi all'udienza del 13.11.2025, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, alla Parte_1 C.F._1
via Monfalcone n. 3, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Tiziana Filacaro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto introduttivo;
Attore contro
(C.F. , in persona del rappresentante legale Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina, alla via Ulpiano n. 2, presso lo studio dell'avv. Armando Argano, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
e
(C.F. , non costituito;
Controparte_2 C.F._2
Convenuto contumace
1 Oggetto: risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 13.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da al fine di conseguire la Parte_1 condanna in solido di e della al risarcimento Controparte_2 Controparte_1
dei danni dal medesimo subiti, in conseguenza del sinistro stradale che lo ha visto coinvolto, asseritamente cagionato dalla condotta di guida imprudente del conducente e proprietario convenuto.
A fondamento delle predette domande, l'attore ha, nella specie, dedotto:
- che, in data 1.7.2005, alle ore 21.30 circa, mentre era alla guida del motoveicolo
Ducati 998 e percorreva la strada provinciale 87/B a Velletri, all'altezza del Km 7, ha urtato l'autovettura Fiat 600, condotta da che, provenendo da una Controparte_2
strada privata, si è immesso sulla strada principale, senza concedere la dovuta precedenza;
- che la responsabilità per la causazione del sinistro è da ascrivere in via esclusiva alla condotta di guida tenuta dal conducente dell'autoveicolo;
- che, infatti, lo stesso attore, benché viaggiasse a velocità moderata, non ha potuto porre in essere alcuna manovra di emergenza;
- che, a seguito della richiesta di risarcimento dei danni, inoltrata all'allora CP_3
quest'ultima ha corrisposto al medesimo le somme di euro 90.000,00, a ristoro
[...]
delle lesioni fisiche patite, e di euro 7.000,00, in relazione ai danni materiali riportati dal veicolo, trattenute quale acconto sul maggiore avere;
- che, infatti, in conseguenza del sinistro, l'attore ha patito postumi permanenti quantificabili nella misura percentuale del 40%, nonché un periodo di inabilità temporanea assoluta di novanta giorni e di inabilità parziale al 50% di ulteriori novanta giorni;
- che i costi di riparazione dei veicolo ammontano ad euro 12.847,96 e le spese mediche sostenute ad euro 23.240,28;
- che, nella relazione tecnica depositata all'esito del procedimento di accertamento
2 tecnico preventivo, il consulente ha concluso che lo stesso ha subito un'invalidità permanente pari al 27% e un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni sessanta e parziale al 50% di giorni centoventi;
- che, ai fini della quantificazione del risarcimento, deve anche considerarsi la sofferenza morale patita e l'incidenza delle menomazioni accertate sulla cenestesi lavorative, evenienze che giustificano l'applicazione di una maggiorazione di due terzi.
Sulla scorta di tali circostanze, l'attore ha così concluso: “- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto sig. per le lesioni subite dal Controparte_2
Sig. a causa del sinistro di cui in premessa;
- per l'effetto, condannare i Parte_1
convenuti e in persona del legale Controparte_2 Controparte_1
rappresentante p.t. al pagamento in solido della somma di Euro 147.003,52 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
- in via meramente subordinata accertare e dichiarare la responsabilità concorrente prevalente del convenuto in ordine alla causazione del sinistro e per l'effetto condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 147.003,52 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
- in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2054 c. 2 paritaria delle parti in ordine alla causazione del sinistro
e per l'effetto condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro
147.003,52 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
- in ogni caso condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa”.
La costituitasi in giudizio, ha eccepito la prescrizione del diritto Controparte_1 dedotto in giudizio dall'attore, sottolineando che l'avviso di ricevimento con timbro di ricezione del 31.10.2012 non è attribuibile ad alcuna missiva e che le intimazioni del
18.1.2016 e del 24.10.2017 sono prive di data di ricezione, e ha evidenziato:
- che la responsabilità del sinistro è da attribuire in via prevalente all'attore, in quanto,
3 come si legge nella relazione di incidente, lo stesso, alla vista della Fiat 600, che aveva terminato la manovra di svolta a sinistra, ha deviato il mezzo condotto verso sinistra, invadendo l'opposta corsia di marcia e ha successivamente urtato contro la fiancata centro CP_ sinistra della
- che, pertanto, l'importo già liquidato in via stragiudiziale è da ritenere totalmente satisfattivo, non potendosi riconoscere le ulteriori voci risarcitorie genericamente indicate nell'atto introduttivo.
La compagnia ha, quindi, concluso: “in via preliminare per la declaratoria di intervenuta prescrizione;
in ogni caso per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e con espressa richiesta di condanna dell'attore alle spese di lite;
in ogni caso, previa declaratoria di concorso di colpa attoreo, statuirsi già avvenuto l'integrale risarcimento, con condanna alle spese di lite”.
pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito ed è Controparte_2 stato dichiarato contumace.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.,
è stata svolta l'istruttoria mediante assunzione della prova per testi richiesta dalla parte attrice.
Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, la stessa è definita a seguito di discussione orale tenutasi all'udienza del 13.11.2025, all'esito della quale è stato riservato il deposito della sentenza in trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.
2. Così, in sintesi, delineate le prospettazioni delle parti, si ritiene di esaminare, in via preliminare, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia convenuta, la quale ha sostenuto che l'attore non ha interrotto il termine di prescrizione biennale nel periodo compreso fra il 2011 e il 2014, avendo lo stesso versato in atti solo un avviso di ricevimento con timbro del 31.10.2012, non riferibile ad alcuna missiva, e che le intimazioni del 18.1.2016 e del 24.10.2017 sono prive di data di ricezione, eccezione che non appare meritevole di accoglimento.
Al riguardo, giova, in primo luogo, sottolineare che si ritiene, in questa sede,
4 applicabile non già il termine biennale di cui all'art. 2947 c. 2 c.c., ma il più ampio termine previsto dall'art. 2947 c. 3 c.c., per l'ipotesi in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che “compete al giudice civile apprezzare se nel fatto ricorrano gli estremi del reato e, dunque, debba applicarsi eventualmente, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, prima parte la più lunga prescrizione prevista per il reato oppure non ricorrano e debba trovare applicazione il termine prescrizionale più breve di natura civilistica. E, dunque, nel caso di illecito da circolazione stradale quello maggiore eventualmente ricollegato al reato cagionato con la relativa condotta oppure quello biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947” (cfr.
Cass., 20 marzo 2018, n. 6858, in motivazione).
Nel caso di specie, l'attore ha allegato di avere subito menomazioni della propria integrità psicofisica per effetto della condotta di guida tenuta dal convenuto
[...]
in violazione delle disposizioni del codice della strada, evenienza che CP_2 consente di ricondurre il fatto per cui è causa, astrattamente, al reato di lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p., per cui era previsto un termine di prescrizione di cinque anni ai sensi dell'art. 157 c. 1 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, essendosi il sinistro verificato in data 1.7.2005, momento in cui non era ancora stato introdotto l'art. 590 bis c.p.
Deve, ancora, osservarsi che l'attore ha documentato di avere inviato delle raccomandate espressamente strumentali a determinare l'interruzione del termine di prescrizione, ricevute dapprima da , in data 6.2.2007, in data 6.10.2008, il CP_3
28.6.2010, il 31.3.2011 (la data di spedizione indicata è il 28.3.2011, per cui il riferimento al 2010 nel timbro attestante la ricezione deve considerarsi un mero errore materiale), e, successivamente, da il 19.5.2014 e l'1.8.2019 (cfr. doc. 4 del Controparte_1
fascicolo di parte attrice). Nel corso del giudizio, lo stesso attore ha poi prodotto documentazione, attestante la ricezione, da parte della compagnia convenuta, di ulteriori raccomandate interruttive in data 27.10.2017, 29.1.2016 e 31.10.2012 (cfr. docc. allegati alla memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 2 di parte attrice).
L'attore ha, dunque, dimostrato di avere inviato tempestivamente validi atti interruttivi
5 del termine di prescrizione quinquennale, applicabile ai sensi dell'art. 2947 c. 3 c.c., tutti giunti all'indirizzo della destinataria, conclusione che rimarrebbe ferma anche ove volesse reputarsi applicabile il termine breve biennale.
3. Proseguendo con l'esame delle domande proposte, occorre approfondire, anzitutto, il profilo afferente alla ricostruzione del sinistro per cui è causa, posto che l'attore ha assunto che la responsabilità per la sua determinazione sarebbe da ascrivere, in via esclusiva, alla condotta colposa tenuta da il quale, nel provenire da Controparte_2
una strada privata, si è immesso sulla strada provinciale 87/B, all'altezza del civico n.
418, senza concedere la dovuta precedenza, mentre la compagnia ha sostenuto che lo stesso sinistro sarebbe stato causato, in via prevalente, dalla condotta imprudente tenuta dal che avrebbe urtato il veicolo condotto dall'assicurato, quando lo stesso aveva Pt_1 ormai terminato la manovra di svolta.
Sul punto, appare utile rammentare, in via generale, che l'art. 2054 c. 2 c.c., in ipotesi di scontro fra veicoli, pone, fino a prova contraria, una presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro, rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (cfr. Cass., 8 gennaio 2016, n. 124), con l'ulteriore precisazione che
“la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro”
(cfr. Cass., 29 dicembre 2009, n. 27501) e che “la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi
6 in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni” (cfr. Cass., 17 maggio 2022, n.
15736).
Facendo applicazione dei ricordati principi, nel caso de quo, si osserva che, pacificamente, al momento dell'urto, stava percorrendo, a bordo del Parte_1 proprio motoveicolo la strada provinciale 87/B, provenendo da Velletri, in direzione di
Nettuno, mentre proveniva, a bordo di una Fiat 600, da una strada Controparte_2 privata e si è immesso, all'altezza del civico 418, sulla strada principale, in direzione di
Velletri.
Quanto appena rilevato, per come prospettato dalle parti, già consente di affermare che sicuramente uno dei fattori che hanno concorso alla produzione dell'evento dannoso è da ravvisare nella condotta tenuta dal conducente della Fiat 600, il quale, nell'immettersi su una strada principale, provenendo da una strada privata, non ha dato la dovuta precedenza a che procedeva sulla strada principale, così violando l'art. 145 c. 6 cod. Parte_1 strada, o, nell'ipotesi in cui lo scontro sia avvenuto a manovra di immissione sostanzialmente terminata, non ha, comunque, osservato il canone generale della comune prudenza, il che però non esclude la necessità di valutare se l'altro conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno e possa dirsi così superata la presunzione di cui all'art. 2054 c. 2 c.c.
In ordine a tale profilo, non può prescindersi dal rilevare che, come sottolineato dalla compagnia convenuta, gli agenti intervenuti, sulla base dei rilievi effettuati subito dopo il sinistro, nel descriverne la dinamica, hanno assunto che, mentre Controparte_2 aveva sostanzialmente concluso la manovra di svolta a sinistra, di contro, Parte_1
che proveniva dall'altro senso di marcia, alla vista dell'autoveicolo, ha deviato verso sinistra, invadendo l'opposta semicarreggiata e colpendo la fiancata centro-sinistra dell'autoveicolo condotto dal CP_2
Occorre ancora evidenziare che detta dinamica non risulta smentita dalle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, il quale ha affermato di trovarsi, al Testimone_1
7 momento del sinistro, davanti al bar per aspettare una persona e ha poi aggiunto di avere visto una macchina uscire dalla strada accanto al bar e attraversare entrambe le corsie, per immettersi sulla strada principale in direzione di Velletri, mentre stava Parte_1
andando in direzione di Nettuno, e che, conseguentemente, la moto condotta da Pt_1 ha colpito la macchina lateralmente dal lato della guida.
[...]
A mente di ciò, pur dubitando della piena attendibilità del teste citato, il quale ha asserito di non ricordare né l'esatto punto d'urto né il modello dell'auto e di essere andato via senza parlare con nessuno e senza lasciare i suoi dati all'attore, per essere poi contattato dalla famiglia di quest'ultimo, deve, ad ogni modo, osservarsi che le sole circostanze dal medesimo dichiarate non sono idonee a dimostrare che, al momento del sinistro, il danneggiato abbia adottato tutte le cautele necessarie per evitare il danno e tenuto una condotta di guida regolare, essendo, di contro, la stessa rimasta sostanzialmente incerta.
Né assume rilevanza la mancata risposta di all'interrogatorio Controparte_2
formale, in quanto la circostanza oggetto del capitolo articolato attiene esclusivamente alla condotta di guida tenuta dallo stesso CP_2
Si sottolinea, da ultimo, che l'incertezza evidenziata circa l'esatta dinamica del sinistro non potrebbe essere superata neppure tramite una consulenza di natura ricostruttiva, che sarebbe meramente esplorativa, atteso che gli stessi agenti intervenuti non hanno rinvenuto sul manto tracce riferibili al sinistro.
In ultima analisi, la mancata dimostrazione, ad opera dell'attore, di avere tenuto una condotta esente da profili colposi, nonché la sussistenza di profili di incertezza circa la dinamica esatta del sinistro, soprattutto in merito al punto in cui l'urto fra i due veicoli sarebbe avvenuto e in relazione al grado di colpa attribuibile ai due conducenti, inducono a ritenere che non possa dirsi superata, nel caso di specie, la presunzione di pari responsabilità posta dalla disposizione sopra esaminata.
4. Ciò chiarito, residua da analizzare il profilo afferente alla selezione e alla quantificazione dei danni subiti, a causa del sinistro, dall'attore, il quale ha, anzitutto, lamentato di avere patito delle conseguenze lesive non patrimoniali e patrimoniali in
8 ragione della menomazione della propria integrità psicofisica.
Richiamando le conclusioni delineate nella relazione tecnica redatta all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, depositata nel presente giudizio da entrambe le parti e rispetto alla quale alcuna osservazione critica è stata qui specificamente sollevata, si sottolinea che, sulla base di quanto accertato dal consulente nominato, ha riportato una frattura vertebrale D3-D4-D5 trattata Parte_1 chirurgicamente con intervento di artrodesi, una frattura di olecrano sinistro e una frattura di stiloide ulnare, con estesa ferita e perdita di sostanza del polso sinistro, e che dette lesioni sono causalmente riconducibili al sinistro.
Il consulente ha poi precisato che l'attore ha patito un periodo di inabilità temporanea totale di giorni sessanta e di inabilità temporanea parziale al 50%, pari a giorni centoventi, nonché postumi permanenti, caratterizzati da limitazione articolare e dolore del rachide dorsale e da limitazione articolare e dolore del gomito e del polso di sinistro, quantificabili in un danno biologico pari al 27%.
Prima di procedere alla traduzione in termini monetari della menomazione riscontrata, appare opportuno ricordare le difficoltà insite nella quantificazione del danno alla integrità psicofisica, quale quello lamentato da parte attrice, per cui si impone il ricorso ad una valutazione di carattere equitativo, e la necessità di garantire il più possibile, da un lato, l'integralità del risarcimento del danno subito dall'avente diritto, dall'altro, una tendenziale uniformità dei criteri di liquidazione utilizzati sul territorio nazionale, esigenze queste ultime che hanno indotto gli uffici giudiziari ad optare per l'adozione di un sistema tabellare di quantificazione che possa guidare la valutazione equitativa del giudice.
Si ritiene di utilizzare, come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, in quanto adeguate a soddisfare l'evidenziato bisogno di uniformità nella liquidazione del danno biologico e a rispettare parimenti il c.d. criterio tabellare, a cui si riferisce costantemente la giurisprudenza di legittimità, oltre che aderenti al dettato normativo che, fra i criteri indicati dall'art. 138 d.lgs. 209 del 2005, include il principio secondo cui “il valore
9 economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità”, tenendo conto che, in ragione della data del verificarsi del sinistro, non appare applicabile la tabella unica nazionale recentemente approvata con d.p.r. n. 12 del 2025, il cui art. 5 prevede che le relative disposizioni si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Facendo applicazione dei criteri dettati dalle richiamate tabelle, considerato il grado di invalidità permanente accertato dal consulente e l'età del danneggiato al momento del sinistro, pari ad anni 22, essendo lo stesso nato il [...], il danno biologico dal medesimo subito deve essere liquidato nella complessiva somma di euro 136.039,53, a cui occorre aggiungere l'importo di euro 15.630,00 (130,25x60 + 65,125x120), a titolo di inabilità temporanea, assoluta e parziale, importi già rivalutati all'attualità, per un totale di euro 151.669,53, da decurtare della metà in ragione del concorso nella causazione del sinistro, per cui la somma spettante all'attore, a tale titolo, è pari ad euro 75.834,76.
Si precisa che l'importo liquidato quale danno biologico include anche un'oscillazione del punto in misura media (pari al 21,175% applicata sul valore del singolo punto), al fine di considerare la sofferenza morale patita dal danneggiato, in ragione dell'entità dei postumi accertati, come dallo stesso allegato, aumento percentuale del singolo punto che mira a ristorare la componente soggettiva del danno e che non è compatibile con il riconoscimento, al medesimo titolo, di una maggiorazione pari ad un terzo, come domandato dall'attore.
Si osserva, inoltre, che non può neppure riconoscersi l'ulteriore aumento di un terzo, richiesto dallo stesso attore, in virtù della particolare intensità del danno subito dal punto di vista dinamico-relazionale, atteso che lo stesso sottende di fatto una personalizzazione del danno biologico, rispetto a cui l'interessato non ha delineato sufficienti elementi giustificativi, avendo lo stesso allegato unicamente che le menomazioni patite hanno inciso sulla cenestesi lavorativa, componente da considerare però già ricompresa nella valutazione delle ripercussioni che la lesione accertata può produrre, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit.
La richiamata personalizzazione del danno biologico, infatti, è volta a compensare,
10 mediante una variazione del valore standard di risarcimento, circostanze specifiche ed eccezionali apprezzabili in relazione ad aspetti dinamico-relazionali, trattandosi, in caso contrario, di conseguenze già ricomprese e considerate nel sistema di liquidazione tabellare (cfr. Cass., 4 marzo 2021, n. 5865).
Occorre ancora considerare che il danneggiato ha già percepito nel gennaio 2007 una somma di euro 90.000,00, ricevuta quale acconto sul maggiore avere, a ristoro dei danni patiti per le lesioni fisiche subite, somma che, in conseguenza delle operazioni di devalutazione, per cui l'importo qui liquidato, nel gennaio 2007, sarebbe pari ad euro
54.596,66, sottrazione e rivalutazione, è in realtà tale da assorbire per intero gli importi liquidabili e che è idonea a remunerare anche le spese mediche documentate e ritenute congrue dal consulente nella sola misura di euro 6.931,08, da decurtare della metà (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte attrice).
In merito all'ulteriore voce risarcitoria pretesa dall'attore in relazione ai danni materiali riportati dal motociclo, si sottolinea, da un lato, che gli stessi risultano allegati in modo del tutto generico, facendo riferimento alla somma di euro 12.847,96 e richiamando un mero preventivo in atti, senza però chiarire se si tratti di esborsi effettivamente sostenuti, dall'altro, che la compagnia ha comunque già versato nel gennaio 2006, allo stesso titolo, la somma complessiva di euro 7.000,00, da considerare pienamente satisfattiva, a fronte della necessità di decurtare della metà la somma pretesa dall'attore, in ragione del suo concorso nella causazione del sinistro.
5. Deve, dunque, concludersi che le somme già corrisposte dalla compagnia in via stragiudiziale sono idonee a dare integrale ristoro a tutti i danni in questa sede liquidabili, di talché le domande tese a conseguire il risarcimento di ulteriori danni patiti devono essere rigettate.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., nei soli rapporti con la compagnia convenuta sono da porre a carico dell'attore e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da determinare in relazione al valore del petitum (causa di valore compreso fra euro 52.000,01 ed euro
11 260.000,00), con la precisazione che si applicheranno i parametri minimi data la non particolare complessità dell'attività processuale svolta.
La contumacia di esclude, invece, la possibilità di riconoscere in Controparte_2
suo favore le spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta tutte le domande proposte da Parte_1
b) condanna alla rifusione, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 7.052,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) nulla sulle spese rispetto a Controparte_2
Così deciso in Velletri, 13 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7693 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2022,
a seguito di discussione orale tenutasi all'udienza del 13.11.2025, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, alla Parte_1 C.F._1
via Monfalcone n. 3, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Tiziana Filacaro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto introduttivo;
Attore contro
(C.F. , in persona del rappresentante legale Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina, alla via Ulpiano n. 2, presso lo studio dell'avv. Armando Argano, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
e
(C.F. , non costituito;
Controparte_2 C.F._2
Convenuto contumace
1 Oggetto: risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 13.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da al fine di conseguire la Parte_1 condanna in solido di e della al risarcimento Controparte_2 Controparte_1
dei danni dal medesimo subiti, in conseguenza del sinistro stradale che lo ha visto coinvolto, asseritamente cagionato dalla condotta di guida imprudente del conducente e proprietario convenuto.
A fondamento delle predette domande, l'attore ha, nella specie, dedotto:
- che, in data 1.7.2005, alle ore 21.30 circa, mentre era alla guida del motoveicolo
Ducati 998 e percorreva la strada provinciale 87/B a Velletri, all'altezza del Km 7, ha urtato l'autovettura Fiat 600, condotta da che, provenendo da una Controparte_2
strada privata, si è immesso sulla strada principale, senza concedere la dovuta precedenza;
- che la responsabilità per la causazione del sinistro è da ascrivere in via esclusiva alla condotta di guida tenuta dal conducente dell'autoveicolo;
- che, infatti, lo stesso attore, benché viaggiasse a velocità moderata, non ha potuto porre in essere alcuna manovra di emergenza;
- che, a seguito della richiesta di risarcimento dei danni, inoltrata all'allora CP_3
quest'ultima ha corrisposto al medesimo le somme di euro 90.000,00, a ristoro
[...]
delle lesioni fisiche patite, e di euro 7.000,00, in relazione ai danni materiali riportati dal veicolo, trattenute quale acconto sul maggiore avere;
- che, infatti, in conseguenza del sinistro, l'attore ha patito postumi permanenti quantificabili nella misura percentuale del 40%, nonché un periodo di inabilità temporanea assoluta di novanta giorni e di inabilità parziale al 50% di ulteriori novanta giorni;
- che i costi di riparazione dei veicolo ammontano ad euro 12.847,96 e le spese mediche sostenute ad euro 23.240,28;
- che, nella relazione tecnica depositata all'esito del procedimento di accertamento
2 tecnico preventivo, il consulente ha concluso che lo stesso ha subito un'invalidità permanente pari al 27% e un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni sessanta e parziale al 50% di giorni centoventi;
- che, ai fini della quantificazione del risarcimento, deve anche considerarsi la sofferenza morale patita e l'incidenza delle menomazioni accertate sulla cenestesi lavorative, evenienze che giustificano l'applicazione di una maggiorazione di due terzi.
Sulla scorta di tali circostanze, l'attore ha così concluso: “- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto sig. per le lesioni subite dal Controparte_2
Sig. a causa del sinistro di cui in premessa;
- per l'effetto, condannare i Parte_1
convenuti e in persona del legale Controparte_2 Controparte_1
rappresentante p.t. al pagamento in solido della somma di Euro 147.003,52 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
- in via meramente subordinata accertare e dichiarare la responsabilità concorrente prevalente del convenuto in ordine alla causazione del sinistro e per l'effetto condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 147.003,52 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
- in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2054 c. 2 paritaria delle parti in ordine alla causazione del sinistro
e per l'effetto condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro
147.003,52 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
- in ogni caso condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa”.
La costituitasi in giudizio, ha eccepito la prescrizione del diritto Controparte_1 dedotto in giudizio dall'attore, sottolineando che l'avviso di ricevimento con timbro di ricezione del 31.10.2012 non è attribuibile ad alcuna missiva e che le intimazioni del
18.1.2016 e del 24.10.2017 sono prive di data di ricezione, e ha evidenziato:
- che la responsabilità del sinistro è da attribuire in via prevalente all'attore, in quanto,
3 come si legge nella relazione di incidente, lo stesso, alla vista della Fiat 600, che aveva terminato la manovra di svolta a sinistra, ha deviato il mezzo condotto verso sinistra, invadendo l'opposta corsia di marcia e ha successivamente urtato contro la fiancata centro CP_ sinistra della
- che, pertanto, l'importo già liquidato in via stragiudiziale è da ritenere totalmente satisfattivo, non potendosi riconoscere le ulteriori voci risarcitorie genericamente indicate nell'atto introduttivo.
La compagnia ha, quindi, concluso: “in via preliminare per la declaratoria di intervenuta prescrizione;
in ogni caso per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e con espressa richiesta di condanna dell'attore alle spese di lite;
in ogni caso, previa declaratoria di concorso di colpa attoreo, statuirsi già avvenuto l'integrale risarcimento, con condanna alle spese di lite”.
pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito ed è Controparte_2 stato dichiarato contumace.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.,
è stata svolta l'istruttoria mediante assunzione della prova per testi richiesta dalla parte attrice.
Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, la stessa è definita a seguito di discussione orale tenutasi all'udienza del 13.11.2025, all'esito della quale è stato riservato il deposito della sentenza in trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.
2. Così, in sintesi, delineate le prospettazioni delle parti, si ritiene di esaminare, in via preliminare, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia convenuta, la quale ha sostenuto che l'attore non ha interrotto il termine di prescrizione biennale nel periodo compreso fra il 2011 e il 2014, avendo lo stesso versato in atti solo un avviso di ricevimento con timbro del 31.10.2012, non riferibile ad alcuna missiva, e che le intimazioni del 18.1.2016 e del 24.10.2017 sono prive di data di ricezione, eccezione che non appare meritevole di accoglimento.
Al riguardo, giova, in primo luogo, sottolineare che si ritiene, in questa sede,
4 applicabile non già il termine biennale di cui all'art. 2947 c. 2 c.c., ma il più ampio termine previsto dall'art. 2947 c. 3 c.c., per l'ipotesi in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che “compete al giudice civile apprezzare se nel fatto ricorrano gli estremi del reato e, dunque, debba applicarsi eventualmente, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, prima parte la più lunga prescrizione prevista per il reato oppure non ricorrano e debba trovare applicazione il termine prescrizionale più breve di natura civilistica. E, dunque, nel caso di illecito da circolazione stradale quello maggiore eventualmente ricollegato al reato cagionato con la relativa condotta oppure quello biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947” (cfr.
Cass., 20 marzo 2018, n. 6858, in motivazione).
Nel caso di specie, l'attore ha allegato di avere subito menomazioni della propria integrità psicofisica per effetto della condotta di guida tenuta dal convenuto
[...]
in violazione delle disposizioni del codice della strada, evenienza che CP_2 consente di ricondurre il fatto per cui è causa, astrattamente, al reato di lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p., per cui era previsto un termine di prescrizione di cinque anni ai sensi dell'art. 157 c. 1 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, essendosi il sinistro verificato in data 1.7.2005, momento in cui non era ancora stato introdotto l'art. 590 bis c.p.
Deve, ancora, osservarsi che l'attore ha documentato di avere inviato delle raccomandate espressamente strumentali a determinare l'interruzione del termine di prescrizione, ricevute dapprima da , in data 6.2.2007, in data 6.10.2008, il CP_3
28.6.2010, il 31.3.2011 (la data di spedizione indicata è il 28.3.2011, per cui il riferimento al 2010 nel timbro attestante la ricezione deve considerarsi un mero errore materiale), e, successivamente, da il 19.5.2014 e l'1.8.2019 (cfr. doc. 4 del Controparte_1
fascicolo di parte attrice). Nel corso del giudizio, lo stesso attore ha poi prodotto documentazione, attestante la ricezione, da parte della compagnia convenuta, di ulteriori raccomandate interruttive in data 27.10.2017, 29.1.2016 e 31.10.2012 (cfr. docc. allegati alla memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 2 di parte attrice).
L'attore ha, dunque, dimostrato di avere inviato tempestivamente validi atti interruttivi
5 del termine di prescrizione quinquennale, applicabile ai sensi dell'art. 2947 c. 3 c.c., tutti giunti all'indirizzo della destinataria, conclusione che rimarrebbe ferma anche ove volesse reputarsi applicabile il termine breve biennale.
3. Proseguendo con l'esame delle domande proposte, occorre approfondire, anzitutto, il profilo afferente alla ricostruzione del sinistro per cui è causa, posto che l'attore ha assunto che la responsabilità per la sua determinazione sarebbe da ascrivere, in via esclusiva, alla condotta colposa tenuta da il quale, nel provenire da Controparte_2
una strada privata, si è immesso sulla strada provinciale 87/B, all'altezza del civico n.
418, senza concedere la dovuta precedenza, mentre la compagnia ha sostenuto che lo stesso sinistro sarebbe stato causato, in via prevalente, dalla condotta imprudente tenuta dal che avrebbe urtato il veicolo condotto dall'assicurato, quando lo stesso aveva Pt_1 ormai terminato la manovra di svolta.
Sul punto, appare utile rammentare, in via generale, che l'art. 2054 c. 2 c.c., in ipotesi di scontro fra veicoli, pone, fino a prova contraria, una presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro, rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (cfr. Cass., 8 gennaio 2016, n. 124), con l'ulteriore precisazione che
“la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro”
(cfr. Cass., 29 dicembre 2009, n. 27501) e che “la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi
6 in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni” (cfr. Cass., 17 maggio 2022, n.
15736).
Facendo applicazione dei ricordati principi, nel caso de quo, si osserva che, pacificamente, al momento dell'urto, stava percorrendo, a bordo del Parte_1 proprio motoveicolo la strada provinciale 87/B, provenendo da Velletri, in direzione di
Nettuno, mentre proveniva, a bordo di una Fiat 600, da una strada Controparte_2 privata e si è immesso, all'altezza del civico 418, sulla strada principale, in direzione di
Velletri.
Quanto appena rilevato, per come prospettato dalle parti, già consente di affermare che sicuramente uno dei fattori che hanno concorso alla produzione dell'evento dannoso è da ravvisare nella condotta tenuta dal conducente della Fiat 600, il quale, nell'immettersi su una strada principale, provenendo da una strada privata, non ha dato la dovuta precedenza a che procedeva sulla strada principale, così violando l'art. 145 c. 6 cod. Parte_1 strada, o, nell'ipotesi in cui lo scontro sia avvenuto a manovra di immissione sostanzialmente terminata, non ha, comunque, osservato il canone generale della comune prudenza, il che però non esclude la necessità di valutare se l'altro conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno e possa dirsi così superata la presunzione di cui all'art. 2054 c. 2 c.c.
In ordine a tale profilo, non può prescindersi dal rilevare che, come sottolineato dalla compagnia convenuta, gli agenti intervenuti, sulla base dei rilievi effettuati subito dopo il sinistro, nel descriverne la dinamica, hanno assunto che, mentre Controparte_2 aveva sostanzialmente concluso la manovra di svolta a sinistra, di contro, Parte_1
che proveniva dall'altro senso di marcia, alla vista dell'autoveicolo, ha deviato verso sinistra, invadendo l'opposta semicarreggiata e colpendo la fiancata centro-sinistra dell'autoveicolo condotto dal CP_2
Occorre ancora evidenziare che detta dinamica non risulta smentita dalle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, il quale ha affermato di trovarsi, al Testimone_1
7 momento del sinistro, davanti al bar per aspettare una persona e ha poi aggiunto di avere visto una macchina uscire dalla strada accanto al bar e attraversare entrambe le corsie, per immettersi sulla strada principale in direzione di Velletri, mentre stava Parte_1
andando in direzione di Nettuno, e che, conseguentemente, la moto condotta da Pt_1 ha colpito la macchina lateralmente dal lato della guida.
[...]
A mente di ciò, pur dubitando della piena attendibilità del teste citato, il quale ha asserito di non ricordare né l'esatto punto d'urto né il modello dell'auto e di essere andato via senza parlare con nessuno e senza lasciare i suoi dati all'attore, per essere poi contattato dalla famiglia di quest'ultimo, deve, ad ogni modo, osservarsi che le sole circostanze dal medesimo dichiarate non sono idonee a dimostrare che, al momento del sinistro, il danneggiato abbia adottato tutte le cautele necessarie per evitare il danno e tenuto una condotta di guida regolare, essendo, di contro, la stessa rimasta sostanzialmente incerta.
Né assume rilevanza la mancata risposta di all'interrogatorio Controparte_2
formale, in quanto la circostanza oggetto del capitolo articolato attiene esclusivamente alla condotta di guida tenuta dallo stesso CP_2
Si sottolinea, da ultimo, che l'incertezza evidenziata circa l'esatta dinamica del sinistro non potrebbe essere superata neppure tramite una consulenza di natura ricostruttiva, che sarebbe meramente esplorativa, atteso che gli stessi agenti intervenuti non hanno rinvenuto sul manto tracce riferibili al sinistro.
In ultima analisi, la mancata dimostrazione, ad opera dell'attore, di avere tenuto una condotta esente da profili colposi, nonché la sussistenza di profili di incertezza circa la dinamica esatta del sinistro, soprattutto in merito al punto in cui l'urto fra i due veicoli sarebbe avvenuto e in relazione al grado di colpa attribuibile ai due conducenti, inducono a ritenere che non possa dirsi superata, nel caso di specie, la presunzione di pari responsabilità posta dalla disposizione sopra esaminata.
4. Ciò chiarito, residua da analizzare il profilo afferente alla selezione e alla quantificazione dei danni subiti, a causa del sinistro, dall'attore, il quale ha, anzitutto, lamentato di avere patito delle conseguenze lesive non patrimoniali e patrimoniali in
8 ragione della menomazione della propria integrità psicofisica.
Richiamando le conclusioni delineate nella relazione tecnica redatta all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, depositata nel presente giudizio da entrambe le parti e rispetto alla quale alcuna osservazione critica è stata qui specificamente sollevata, si sottolinea che, sulla base di quanto accertato dal consulente nominato, ha riportato una frattura vertebrale D3-D4-D5 trattata Parte_1 chirurgicamente con intervento di artrodesi, una frattura di olecrano sinistro e una frattura di stiloide ulnare, con estesa ferita e perdita di sostanza del polso sinistro, e che dette lesioni sono causalmente riconducibili al sinistro.
Il consulente ha poi precisato che l'attore ha patito un periodo di inabilità temporanea totale di giorni sessanta e di inabilità temporanea parziale al 50%, pari a giorni centoventi, nonché postumi permanenti, caratterizzati da limitazione articolare e dolore del rachide dorsale e da limitazione articolare e dolore del gomito e del polso di sinistro, quantificabili in un danno biologico pari al 27%.
Prima di procedere alla traduzione in termini monetari della menomazione riscontrata, appare opportuno ricordare le difficoltà insite nella quantificazione del danno alla integrità psicofisica, quale quello lamentato da parte attrice, per cui si impone il ricorso ad una valutazione di carattere equitativo, e la necessità di garantire il più possibile, da un lato, l'integralità del risarcimento del danno subito dall'avente diritto, dall'altro, una tendenziale uniformità dei criteri di liquidazione utilizzati sul territorio nazionale, esigenze queste ultime che hanno indotto gli uffici giudiziari ad optare per l'adozione di un sistema tabellare di quantificazione che possa guidare la valutazione equitativa del giudice.
Si ritiene di utilizzare, come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, in quanto adeguate a soddisfare l'evidenziato bisogno di uniformità nella liquidazione del danno biologico e a rispettare parimenti il c.d. criterio tabellare, a cui si riferisce costantemente la giurisprudenza di legittimità, oltre che aderenti al dettato normativo che, fra i criteri indicati dall'art. 138 d.lgs. 209 del 2005, include il principio secondo cui “il valore
9 economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità”, tenendo conto che, in ragione della data del verificarsi del sinistro, non appare applicabile la tabella unica nazionale recentemente approvata con d.p.r. n. 12 del 2025, il cui art. 5 prevede che le relative disposizioni si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Facendo applicazione dei criteri dettati dalle richiamate tabelle, considerato il grado di invalidità permanente accertato dal consulente e l'età del danneggiato al momento del sinistro, pari ad anni 22, essendo lo stesso nato il [...], il danno biologico dal medesimo subito deve essere liquidato nella complessiva somma di euro 136.039,53, a cui occorre aggiungere l'importo di euro 15.630,00 (130,25x60 + 65,125x120), a titolo di inabilità temporanea, assoluta e parziale, importi già rivalutati all'attualità, per un totale di euro 151.669,53, da decurtare della metà in ragione del concorso nella causazione del sinistro, per cui la somma spettante all'attore, a tale titolo, è pari ad euro 75.834,76.
Si precisa che l'importo liquidato quale danno biologico include anche un'oscillazione del punto in misura media (pari al 21,175% applicata sul valore del singolo punto), al fine di considerare la sofferenza morale patita dal danneggiato, in ragione dell'entità dei postumi accertati, come dallo stesso allegato, aumento percentuale del singolo punto che mira a ristorare la componente soggettiva del danno e che non è compatibile con il riconoscimento, al medesimo titolo, di una maggiorazione pari ad un terzo, come domandato dall'attore.
Si osserva, inoltre, che non può neppure riconoscersi l'ulteriore aumento di un terzo, richiesto dallo stesso attore, in virtù della particolare intensità del danno subito dal punto di vista dinamico-relazionale, atteso che lo stesso sottende di fatto una personalizzazione del danno biologico, rispetto a cui l'interessato non ha delineato sufficienti elementi giustificativi, avendo lo stesso allegato unicamente che le menomazioni patite hanno inciso sulla cenestesi lavorativa, componente da considerare però già ricompresa nella valutazione delle ripercussioni che la lesione accertata può produrre, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit.
La richiamata personalizzazione del danno biologico, infatti, è volta a compensare,
10 mediante una variazione del valore standard di risarcimento, circostanze specifiche ed eccezionali apprezzabili in relazione ad aspetti dinamico-relazionali, trattandosi, in caso contrario, di conseguenze già ricomprese e considerate nel sistema di liquidazione tabellare (cfr. Cass., 4 marzo 2021, n. 5865).
Occorre ancora considerare che il danneggiato ha già percepito nel gennaio 2007 una somma di euro 90.000,00, ricevuta quale acconto sul maggiore avere, a ristoro dei danni patiti per le lesioni fisiche subite, somma che, in conseguenza delle operazioni di devalutazione, per cui l'importo qui liquidato, nel gennaio 2007, sarebbe pari ad euro
54.596,66, sottrazione e rivalutazione, è in realtà tale da assorbire per intero gli importi liquidabili e che è idonea a remunerare anche le spese mediche documentate e ritenute congrue dal consulente nella sola misura di euro 6.931,08, da decurtare della metà (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte attrice).
In merito all'ulteriore voce risarcitoria pretesa dall'attore in relazione ai danni materiali riportati dal motociclo, si sottolinea, da un lato, che gli stessi risultano allegati in modo del tutto generico, facendo riferimento alla somma di euro 12.847,96 e richiamando un mero preventivo in atti, senza però chiarire se si tratti di esborsi effettivamente sostenuti, dall'altro, che la compagnia ha comunque già versato nel gennaio 2006, allo stesso titolo, la somma complessiva di euro 7.000,00, da considerare pienamente satisfattiva, a fronte della necessità di decurtare della metà la somma pretesa dall'attore, in ragione del suo concorso nella causazione del sinistro.
5. Deve, dunque, concludersi che le somme già corrisposte dalla compagnia in via stragiudiziale sono idonee a dare integrale ristoro a tutti i danni in questa sede liquidabili, di talché le domande tese a conseguire il risarcimento di ulteriori danni patiti devono essere rigettate.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., nei soli rapporti con la compagnia convenuta sono da porre a carico dell'attore e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da determinare in relazione al valore del petitum (causa di valore compreso fra euro 52.000,01 ed euro
11 260.000,00), con la precisazione che si applicheranno i parametri minimi data la non particolare complessità dell'attività processuale svolta.
La contumacia di esclude, invece, la possibilità di riconoscere in Controparte_2
suo favore le spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta tutte le domande proposte da Parte_1
b) condanna alla rifusione, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 7.052,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) nulla sulle spese rispetto a Controparte_2
Così deciso in Velletri, 13 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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