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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/10/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
nella persona dei magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente
Dott. Vincenzo Di Pede Giudice
Dott. Alessandro Paone Giudice relatore
Dott. Alessandro Veneziano Esperto
Dott. Cataldo Maio Esperto all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1307 del R.G. 2025, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. Giovanni Cimino;
- ricorrenti -
contro
( ); Controparte_1 C.F._4
- resistente contumace -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente trascritte.
Discussione: come da verbale d'udienza del 01.10.2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 04.07.2025, , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 evocato in giudizio , deducendo: a) che con contratto del 07.11.2012, registrato Controparte_1 in data 08.11.2012, aveva concesso in locazione a un Controparte_2 Controparte_1 terreno agricolo di natura agrumeto sito in Corigliano Calabro, Località Insiti, censito al N.C.T. con il Foglio 106, Particelle 233 (ha 00.58.40), 246 (ha 00.12.80), 252 (ha 00.01.11), 253 (00.87.73), 254 (ha 00.02.70), 268 (ha 00.57.54), 270 (ha 00.33.05), 281 (ha 00.05.25), 282 (ha 00.00.40), 283 (ha 00.08.15), 451 F.R. (ha 00.00.69), dietro il pagamento, entro e non oltre la fine di febbraio di ogni annualità, di un canone annuo di € 8.500,00; b) che era deceduto in data 23.01.2014; Controparte_2
c) di essere subentrati nel predetto contratto quali eredi di;
d) di aver concordato Controparte_2 con che quest'ultimo avrebbe alienato loro le olive prodotte dal fondo condotto Controparte_1 in affitto al prezzo di € 500,00 all'anno da scomputare dal canone di locazione e che il residuo canone di locazione di € 8.000,00 sarebbe stato pagato in due soluzioni e precisamente € 4.000,00 entro la fine di febbraio di ogni annualità ed € 4.000,00 entro la fine di agosto di ogni annualità; e) che nel 2023 il conduttore aveva corrisposto il solo importo di € 2.700,00, di cui € 2.200,00 a mezzo bonifico bancario ed € 500,00 per effetto della concordata compensazione con il prezzo della vendita delle olive, permanendo quindi una morosità di € 5.800,00; f) che nel 2024 il conduttore aveva corrisposto il solo importo di € 500,00 per effetto della concordata compensazione con il prezzo della vendita delle olive, permanendo quindi una morosità di € 8.000,00; g) di avere pertanto trasmesso al conduttore la contestazione di inadempimento ex art. 5, co. 3 L. n. 203 del 3 maggio 1982, che, tuttavia, non aveva ottenuto alcun riscontro;
h) che nel 2025 il conduttore aveva omesso il pagamento della prima tranche di
€ 4.000,00, ragion per cui il debito complessivo, alla data del deposito del ricorso, ammontava a € 17.800,00; i) di avere allora presentato istanza per il rituale tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 46 L. n. 203 del 3 maggio 1982, che, tuttavia, veniva disertato da . Controparte_1
I ricorrenti hanno dunque concluso per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono:
“1. ACCERTARE il grave inadempimento contrattuale perpetrato dal conduttore Controparte_1
( nato a [...] il [...] e residente in c/da
[...] C.F._4
Ralla, snc loc. Corigliano di Corigliano-Rossano (Cosenza), resosi moroso per l'importo complessivo di € 17.800 - superiore al canone di locazione per un'annualità.
2. Per l'effetto DICHIARARE risoluto
– per inadempimento del conduttore - il contratto di locazione del 7 novembre 2012, registrata l'8 novembre 2012 al n. 2326 Agenzia delle Entrate di Rossano, il concedeva in Controparte_2 locazione a il terreno agricolo ubicato in agro di Corigliano Calabro, Controparte_1 precisamente alla Località Insiti e censito al N.C.T. con il Foglio 106 Particelle 233 (ha 00.58.40), 246 (ha 00.12.80), 252 (ha 00.01.11), 253 (00.87.73), 254 (ha 00.02.70), 268 (ha 00.57.54), 270 (ha 00.33.05), 281(ha 00.05.25), 282 (ha 00.00.40), 283 (ha 00.08.15), 451 F.R. (ha 00.00.69), per una superficie complessiva pari ad ha 02.67.82 di natura agrumeto;
3. Conseguentemente CONDANNARE il conduttore ( al rilascio in favore dei Controparte_1 C.F._4 ricorrenti del terreno agricolo ubicato in agro di Corigliano Calabro, precisamente alla Località Insiti e censito al N.C.T. con il Foglio 106 Particelle 233 (ha 00.58.40), 246 (ha 00.12.80), 252 (ha 00.01.11), 253 (00.87.73), 254 (ha 00.02.70), 268 (ha 00.57.54), 270 (ha 00.33.05), 281 (ha 00.05.25), 282 (ha 00.00.40), 283 (ha 00.08.15), 451 F.R. (ha 00.00.69), per una superficie complessiva pari ad ha 02.67.82 di natura agrumeto;
4. CONDANNARE – altresì - il conduttore Controparte_1
( al pagamento nei confronti dei proprietari concedenti
[...] C.F._4 Pt_1
( ), ( ) e
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
( dell'importo di € 17.800 - oltre interessi legali dal giorno della
[...] C.F._3 scadenza e fino al soddisfo - a titolo di canoni di locazione maturati e non corrisposti, oltre al pagamento dei maturandi canoni fino all'effettivo rilascio del terreno oggetto di locazione;
5. CONDANNARE la parte resistente alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore costituito”. La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e all'odierna udienza, precisate le conclusioni, veniva discussa oralmente e, quindi, decisa con sentenza letta all'esito della camera di consiglio, ormai assenti le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita, quindi, accoglimento per le ragioni di seguito analiticamente illustrate 1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale - sebbene Controparte_1 ritualmente evocato in giudizio - non ha inteso costituirsi.
2. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
3. Operato tale preliminare inquadramento, venendo all'esame del merito della questione per cui pende l'odierno giudizio, osserva questo Tribunale come i ricorrenti abbia dato prova documentale dell'esistenza del titolo in virtù del quale hanno agito nel presente procedimento, all'uopo ritualmente versando in atti il contratto di affitto stipulato in data 07.11.2012 e regolarmente registrato il giorno successivo, con il quale ebbe a concedere in affitto a - per Controparte_2 Controparte_1 la durata di 5 anni a partire dal 01.01.2013 e fino al 31.12.2017 (e, quindi, ai sensi dell'art.1 L. n. 2013 del 3 maggio 1982, per la durata minima di 15 anni, fino al 31.12.2027) e con previsione di un canone annuo di € 8.500,00 da pagarsi entro la fine di febbraio di ogni annualità - un terreno agricolo di natura agrumeto sito in Corigliano Calabro, Località Insiti, censito al N.C.T. con il Foglio 106, Particelle 233 (ha 00.58.40), 246 (ha 00.12.80), 252 (ha 00.01.11), 253 (00.87.73), 254 (ha 00.02.70), 268 (ha 00.57.54), 270 (ha 00.33.05), 281 (ha 00.05.25), 282 (ha 00.00.40), 283 (ha 00.08.15), 451 F.R. (ha 00.00.69). Ora, posto che costituisce approdo giurisprudenziale pacifico che l'azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. tende a una pronuncia dichiarativa che postula l'accertamento dell'inadempienza, osserva questo Collegio come , rimasto contumace, - a fronte dell'allegazione dei Controparte_1 ricorrenti circa l'inadempimento della resistente nel pagamento del canone - non ha fornito prova di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né ha allegato la sussistenza di ulteriori fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa fatta valere dall'odierno istante. Né, d'altra parte, vi è prova del pagamento dei canoni maturati in data successiva all'introduzione della causa per i quali, ai sensi dell'art. 1591 c.c., la parte affittuaria sarà tenuta a versare il corrispettivo convenuto fino al dì della riconsegna del fondo. Pertanto - ricorrendo il presupposto della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 5, comma 4 della l. 203/82 - la domanda volta alla declaratoria di intervenuta risoluzione del contratto di affitto de quo deve trovare accoglimento, con conseguente condanna del resistente al rilascio del terreno ivi individuato al termine della corrente annata agraria fissato per il 10.11.2025 ed al pagamento del canone indicato in ricorso ed ammontante ad € 17.800,00 oltre a quelli che andranno a maturare sino alla data dell'effettivo rilascio del fondo (computati ex art. 1591 c.c. sul canone annuo pattiziamente convenuto), oltre interessi dal dì delle singole scadenze e sino all'effettivo saldo.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del basso livello di complessità delle questioni trattate, del valore della causa (€ 17.800,00) e dell'attività effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento rubricato al n. 1307/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di . Controparte_1
2. Accoglie la domanda proposta dai ricorrenti e, per l'effetto, dichiara risolto - per grave inadempimento imputabile a parte resistente - il contratto di affitto di fondo rustico intercorso in data 07.11.2012, regolarmente registrato in Rossano, Sezione distaccata di Corigliano Calabro, l'8.11.2012 al n. 2326 serie 3, ordinando a di rilasciare il relativo fondo, in favore dei Controparte_1 ricorrenti, entro la data del 10.11.2025.
3. Condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti, del canone maturato ed Controparte_1 insoluto indicato in ricorso ed ammontante ad € 17.800,00, oltre a quelli maturati nelle more della definizione del presente giudizio e degli ulteriori canoni a scadere sino alla data dell'effettivo rilascio del fondo, computati sul canone annuo pattiziamente convenuto, oltre interessi dal dì delle singole scadenze e sino all'effettivo saldo.
4. Condanna parte resistente al pagamento - in favore dei ricorrenti - delle spese del presente giudizio, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso d'avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva, come per legge, da attribuirsi all'avv. Giovanni Cimino, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Castrovillari, in data 1 ottobre 2025. Il Giudice est. Il Presidente
dott. Alessandro Paone dott. Massimo Lento