Art. 5.
Le autorizzazioni di spesa di cui all' articolo 34, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , riguardanti la esecuzione dei seguenti interventi, vengono aumentate degli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:
a) costruzione e sistemazione dei porti ed altre opere marittime: 214 miliardi e 800 milioni, da attribuire negli anni 1981, 1982, 1983 quanto a lire 129 miliardi al proseguimento delle opere del porto di Genova-Voltri e quanto a lire 85 miliardi e 800 milioni alla esecuzione delle opere nei porti del Mezzogiorno. Per l'anno finanziario 1981 lo stanziamento e' previsto per 43 miliardi per le opere del porto di Genova-Voltri, e per lire 28 miliardi e 600 milioni per le opere nei porti del Mezzogiorno;
b) costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento:
1. di edifici pubblici statali e di altre costruzioni demaniali: lire 245 miliardi, da ripartire, nel triennio 1981-1983, secondo le quote indicate nell'allegata tabella A;
2. di edifici che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato, delle regioni e di altri soggetti in conformita' alla legge 14 marzo 1968, n. 292 : lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1981.
Le autorizzazioni di spesa di cui all' articolo 34, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , riguardanti la esecuzione dei seguenti interventi, vengono aumentate degli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:
a) costruzione e sistemazione dei porti ed altre opere marittime: 214 miliardi e 800 milioni, da attribuire negli anni 1981, 1982, 1983 quanto a lire 129 miliardi al proseguimento delle opere del porto di Genova-Voltri e quanto a lire 85 miliardi e 800 milioni alla esecuzione delle opere nei porti del Mezzogiorno. Per l'anno finanziario 1981 lo stanziamento e' previsto per 43 miliardi per le opere del porto di Genova-Voltri, e per lire 28 miliardi e 600 milioni per le opere nei porti del Mezzogiorno;
b) costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento:
1. di edifici pubblici statali e di altre costruzioni demaniali: lire 245 miliardi, da ripartire, nel triennio 1981-1983, secondo le quote indicate nell'allegata tabella A;
2. di edifici che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato, delle regioni e di altri soggetti in conformita' alla legge 14 marzo 1968, n. 292 : lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1981.