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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2432/2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 26 febbraio 2025
da
Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso dall'avv. Lillo Di Carlo del Foro di Lecco, presso il cui studio sito in Vimercate (MB), via Torri Bianche, 1 è elettivamente domiciliato ricorrente contro
Controparte_1
[...]
in persona del Presidente pro-tempore del C.d.A., , con sede legale in CP_2
Milano, via Veronese Guarino n. 10, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Di Toro Mammarella del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Milano (MI), via G. Frua n. 24, giusta procura alle liti convenuta
OGGETTO: differenze retributive
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 26 febbraio 2025, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo accogliersi, nei confronti della Controparte_1
e della società Movimoda One s.r.l., le conclusioni di seguito riportate:
[...]
“IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare che il ricorrente, , per tutto il corso del rapporto Parte_1 lavorativo intercorso con la società Cooperativa Lavoratori Ortomercato Soc. Coop.
a R.L. detta anche presta quotidianamente ed ininterrottamente la Controparte_1 propria attività lavorativa in favore della società MOVIMODA ONE S.R.L.
Accertare e dichiarare che tra la società Cooperativa Lavoratori Controparte_1 detta anche e la società MOVIMODA ONE S.R.L.
[...] Controparte_1 intercorre un contratto di appalto e conseguentemente accertare e dichiarare che tra di esse sussiste la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Accertare e dichiarare che il ricorrente, , svolge mansioni Parte_1 riconducibili al superiore livello 4° di inquadramento del CCNL di riferimento, in luogo del 5° applicato e, conseguentemente Accertare e dichiarare che il ricorrente,
, ha maturato il diritto al pagamento delle somme dovute a titolo di Parte_1 differenze retributive maturate per l'errato inquadramento contrattuale, compresa l'incidenza sulle altre voci della retribuzione e sugli altri istituti diretti, indiretti e differiti, pari ad euro 10.287,26 lordi per il periodo compreso tra il mese di agosto
2021 ed il mese di dicembre 2024 e per l'effetto
Condannare le società resistenti in solido tra loro,
[...] detta anche e MOVIMODA ONE Controparte_1 Controparte_1
S.R.L., al pagamento in favore del ricorrente, , della somma di euro Parte_2
10.287,26 lordi o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
Accertare e dichiarare che il ricorrente, svolge mansioni riconducibili Parte_1 al superiore livello 4° Junior di inquadramento del CCNL di riferimento, in luogo del
5° applicato e, conseguentemente
Accertare e dichiarare che il ricorrente, , ha maturato il diritto al Parte_1 pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive maturate per l'errato inquadramento contrattuale, compresa l'incidenza sulle altre voci della retribuzione e sugli istituiti diretti, indiretti e differiti, pari ad euro 7.624,31 lordi per il periodo compreso tra il mese di agosto 2021 ed il mese di dicembre 2024
e per l'effetto Condannare le società resistenti in solido tra loro,
[...] detta anche MOVIMODA ONE Controparte_1 Controparte_3
S.R.L., al pagamento in favore del ricorrente, , della somma di euro Parte_1
7.624,31 lordi o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la domanda di condanna nei confronti di MOVIMODA ONE S.R.L. si chiede sin da ora di
Condannare la società R.L. detta Controparte_1 anche al pagamento in favore del ricorrente, , della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 10.287,26 lordi ovvero, in subordine, di condannare la società
[...] al pagamento in favore del ricorrente, , della somma di Parte_3 Parte_2 euro 7.624,31 lordi o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Nelle more del giudizio e dopo le difese presentate dalla società Movimoda One, parte ricorrente ha rinunciato alle domande nei confronti di quest'ultima società con parziale estinzione del giudizio.
Rispetto alla domanda nei confronti della Parte_4
parte ricorrente ha dedotto:
[...]
Contr
-che dall'assunzione alle dipendenze della società resistente e sino al settembre 2024, ha sempre svolto mansioni multiple di addetto al magazzino occupandosi del carico e scarico merci dai container;
dell'abbassamento delle merci dagli scaffali e di preparazione degli ordini (picking), della tracciatura della merce con la radiofrequenza, della sistemazione della merce sugli scaffali più alti (scorta), il tutto con l'aiuto di due mezzi, il muletto con uomo a bordo ed il commissionatore;
-che proprio per lo svolgimento di tali attività, aveva diritto ed ha diritto al superiore inquadramento nel IV livello o nel IV livello Junior, non ritenendo adeguato e corretto l'inquadramento nel V livello CCNL Trasporto Merci e Cooperative.
Si è costituita la contestando le pretese avversarie e rivendicando la Controparte_1 piena legittimità e correttezza dell'inquadramento assegnato.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, interrogate liberamente le parti ed omessa ogni altra attività istruttoria, all'udienza del 19 maggio 2025, la causa è stata discussa. All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni di parte ricorrente non paiono fondate e, per tali motivi, il ricorso non può essere accolto.
Il sig. sostiene che, sulla base delle mansioni svolte, il livello nel quale, più Parte_5 correttamente, avrebbe dovuto essere assunto è il livello IV o IV junior.
In via di premessa, in ordine all'inquadramento contrattuale del lavoratore si osserva quanto segue.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “Il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01)
Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001, n. 14088).
È onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto (ex multis, Cass. Civ.,
Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. “condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009, Rv. 610161 - 01)
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice di merito deve altresì indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori. (Sez. L - ,
Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01).
In ossequio ai principi sopra richiamati, quanto alle mansioni svolte, in aggiunta alle deduzioni contenute nel ricorso (nel quale, va rammentato, il ricorrente ha assunto di essersi occupato di abbassare la merce dagli scaffali più alti, di preparazione degli ordini, di tracciatura della merce, sistemazione della stessa negli scaffali più alti, carico e scarico, il tutto con l'uso del muletto uomo a bordo o carrello elevatore e di commissionatore), in sede di interrogatorio libero, lo stesso ha precisato:
Contr
“fino al passaggio alle dipendenze di usavo il muletto tutti i giorni e facevo scarico e carico merci e anche preparazione ordini nel senso che andavo a prelevare
i colli che li mettevo nelle gabbie per formare gli ordini;
poi ho avuto un infortunio ed al mio rientro ad agosto 2021, il muletto l'ho usato al bisogno.
Il giudice mi chiede in che misura, fatto 100, l'attività di preparazione degli ordini come ho sopra descritto occupasse la mia giornata, rispondo, nella misura del 30%, per il resto ero addetto alla macchina detta Sorter.
Con la pistola, convalidavo l'ordine”
Il procuratore della società ha aggiunto:
“si tratta (n.r. sorter) di una macchina che prepara gli ordini, vi è un operatore che, ricevuti i colli li rovescia nella macchina ed un operatore, a valle della macchina, che dopo che la macchina ha smistato i capi di abbigliamento a seconda degli ordini, li raccoglie in una scatola, la chiude e convalida l'operazione. Questa è l'attività che faceva anche il ricorrente”.
A domanda della sottoscritta rivolta al ricorrente per avere conferma delle dichiarazioni avversarie, lo stesso ha riferito essere vero, aggiungendo che questa (ovvero l'attività di addetto alla macchina sorter) e l'altra attività prima descritta compongono la totalità della sua attività quotidiana. L'uso del muletto, che consente il sollevamento fino a due metri, è avvenuto, però, fino al settembre 2024, dopo di chè la cooperativa ha escluso l'utilizzo.
Le dichiarazioni raccolte offrono lo spunto per due preliminari considerazioni: da un lato, che l'attività di preparazione ordini con l'uso del muletto è attività che, rispetto alle mansioni quotidiane assegnate e svolte dal ricorrente, lo impegnano solo in misura pari al 30% e, quindi, non in misura prevalente;
dall'altro lato, che lo stesso uso del muletto è avvenuto, dal momento in cui è passato alle dipendenze della cooperativa resistente, solo al bisogno e, quindi, non in maniera costante e prevalente.
La maggior parte della giornata lavorativa del ricorrente è trascorsa quale addetto alla macchina c.d. Sorter che, come ha descritto il procuratore della società, necessita di due operatori: uno addetto al carico della merce nella tramoggia, l'altro al prelievo delle scatole contenente la merce già smistata in conformità agli ordini.
La pressochè piena sovrapponibilità tra le deduzioni in fatto rese dal ricorrente ed integrate in udienza con quelle offerte dalla società ha reso superflua ogni ulteriore accertamento istruttorio.
Accertamento che, seppur, nuovamente, richiesto in udienza dal difensore, non si ritiene necessario, dovendo la decisione esaminare questioni più di diritto che di fatto ed essendo pacifiche le mansioni svolte dal ricorrente.
Passando all'analisi delle declaratorie contrattuali, risulta il CCNL di categoria (CCNL Trasporto Merci e Cooperative) collochi nel V livello, ovvero quello di appartenenza del ricorrente:
“i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni
o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.” Tra i profili esemplificativi, per quanto di interesse: • attività di addetto al magazzino; • facchino qualificato: lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello;
• attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;
• operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci;
• attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva;
• attività di preparazione degli ordini (picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc.) e di reggettatura”; … • manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e deposito di materiali o merci, ovvero operazioni di carico e scarico mezzi anche a bordo di mezzi a conduzione semplice (gru regolate a terra).
La declaratoria ricomprende tutte le attività svolte dal ricorrente, ovvero le attività di addetto al magazzino, di carico e scarico merce, di preparazione ordini o picking con l'uso di traspallet, carrelli elettrici, macchine che consentono il sollevamento di merci.
Pur tuttavia, il sig. assume che questo non sia il livello adeguato alla sua attività Pt_5 evidenziando che le sue mansioni sono mansioni plurime di addetto al magazzino e che i mezzi utilizzati, soprattutto il muletto, per il quale serve una abilitazione da lui conseguita, sono di natura complessa.
Ancora che la lettera di assunzione, quanto alle mansioni, fa riferimento alle figure di addetto al magazzino e di carrellista. Sulla base di tali deduzioni, conclude rivendicando il diritto all'inquadramento nel IV livello o, in subordine, nel IV livello Junior.
Ai sensi del CCNL: “Appartengono a questo livello (IV) i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.
Tra i profili esemplificativi:
- Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci);
- operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento e la movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute;
- gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la
movimentazione e stivaggio delle merci;
- lavoratori che esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono autorizzati
dall'azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito;
- Addetti alla preparazione ordini, gestione della linea, ricezione, smistamento, spedizione della merce, che compiono lavori ed operazioni delicate e complesse;
- Addetti alla costruzione, al montaggio e all'allestimento di elementi complessi.
- facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e
mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico - scarico;
- conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li e operatori di autoscale nell'attività di trasloco sino a 34 metri di altezza”.
Il IV livello, diversamente dal V per il quale le attività richiedono solo adeguate conoscenze, ricomprende lavoratori che abbiano svolto corsi di addestramento o periodi di tirocinio necessari per acquisire specifiche e non comuni capacità tecnico pratiche.
E' pur vero che il ricorrente (come documentato) ha frequentato un corso per l'utilizzo di piattaforme mobili e per la conduzione di carrelli, si tratta, tuttavia di attestatati all'esito di corsi molto brevi (4 e 3 ore) conseguiti il primo il 5 ottobre 2023 ed il secondo il 13 febbraio 2024.
Sebbene le date potrebbero, al più, spostare il momento a partire dal quale poter riconoscere il livello, senza precluderne l'assegnazione, non da meno non pare che corsi così brevi possano consentire l'acquisizione di capacità specifiche e non comuni, né che le relative attività possano definirsi delicate e complesse.
A ciò poi deve aggiungersi che, anche a voler ritenere che gli attestati realizzino tale requisito, ciò che conta è che l'attività alla quale si è abilitati costituisca per il lavoratore la sua mansione prevalente.
Il che, sulla base di quanto riferito dal ricorrente non sembra essere, atteso che l'uso del muletto è diventato sempre più sporadico, fino a cessare del tutto dopo il mese di settembre 2024 ed, in ogni caso, non lo ha occupato per la maggior parte della giornata lavorativa.
Quanto poi alle attività multiple di magazzino, si ritiene che il ricorrente compia un'operazione di suddivisione delle singole fasi del suo lavoro che non trova corrispondenza nei fatti e che, comunque, non risulta corretta.
Ed, invero, sebbene diversi siano i momenti del lavoro, tutte le varie fasi si riconducono all'attività di preparazione degli ordini, ovvero al picking.
In questo rientra la ricerca ed il prelievo dei colli, il riversamento degli stessi nella macchina e la ricezione delle scatole pronte per essere poi validate.
Seppur attività in progressione, non si rivengono nella stessa tratti o finalità differenti che consentano di dare autonomia ad una singola attività.
Per tale ragione non si condivide la riconduzione del lavoro svolto dal ricorrente nel profilo dell'addetto a plurime attività di magazzino.
E' pur vero che l'addetto alla preparazione degli ordini è tra le figure esemplificative anche del IV livello.
L'addetto a tali mansioni, di fatto, è figura assimilabile al pickerista.
Tuttavia, non va dimenticato che la declaratoria va letta nella sua totalità e, quindi, senza tralasciare quali sono i tratti caratteristici delle figure professionali ad essa riconducibili. Nella specie, come detto, l'addetto alla preparazione degli ordini, per essere collocato nel IV livello deve aver frequentato corsi di addestramento o periodi di tirocinio che gli abbiamo fatto conseguire una specifica e non comune capacità tecnico pratica, il che, anche per assenza delle dovute deduzioni, non vale per il ricorrente.
A tal proposito, va ricordato che la sua adibizione alla macchina sorter è stata confermata solo dopo le deduzioni della società cooperativa, mentre della stessa non vi è traccia nel ricorso.
Quindi, anche qualora si volesse ritenere che tale adibizione implichi particolari conoscenze, manca ogni specifica deduzione al riguardo.
La declaratoria del 4° livello Junior prevede che: “Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche. Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche
e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori.”
Tale diverso livello, che il ricorrente invoca in via subordinata, non può ritenersi corretto per la necessità che il lavoratore sia adibito a mezzi di sollevamento complessi.
Tale non può definirsi certamente il commissionatore per il quale, lo stesso ricorrente nel suo ricorso, deduce non serva alcuna abilitazione, ma neppure il muletto o carrello elevatore la cui abilitazione può essere conseguita dopo un corso di poche ore e che, quindi, non può ritenersi complesso e che, comunque, consente solo il sollevamento dall'alto la basso o viceversa, ma non in senso orizzontale.
In ogni caso, ancora una volta occorre considerare che, a prescindere dai titoli abilitativi conseguiti, ciò che poi rileva è quale sia la macchina utilizzata dal lavoratore e con quale frequenza.
Nel suo ricorso, il ricorrente ha parlato di due mezzi: il muletto e il commissionatore.
Nelle sue dichiarazioni in udienza, solo del muletto, specificandone la frequenza (al bisogno).
Quindi, non in maniera prevalente.
Quanto poi alle mansioni indicate nella lettera di assunzione, si tratta di mansioni molto generiche e che ben possono essere ricondotte nel V livello, al quale appartengono gli addetti al magazzino che operano anche con carrelli elevatori.
Per tutte le ragioni sopra svolte si ritiene che l'inquadramento contrattuale nel V livello sia corretta e che, quindi, il ricorso non possa essere accolto. Pur di fronte ad una totale soccombenza, le diverse posizioni e condizioni delle parti e la natura della controversia (afferente questioni relative più che all'accertamento in fatto a valutazioni in diritto) giustifica la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite tra le parti
Milano, 19 maggio 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 26 febbraio 2025
da
Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso dall'avv. Lillo Di Carlo del Foro di Lecco, presso il cui studio sito in Vimercate (MB), via Torri Bianche, 1 è elettivamente domiciliato ricorrente contro
Controparte_1
[...]
in persona del Presidente pro-tempore del C.d.A., , con sede legale in CP_2
Milano, via Veronese Guarino n. 10, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Di Toro Mammarella del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Milano (MI), via G. Frua n. 24, giusta procura alle liti convenuta
OGGETTO: differenze retributive
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 26 febbraio 2025, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo accogliersi, nei confronti della Controparte_1
e della società Movimoda One s.r.l., le conclusioni di seguito riportate:
[...]
“IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare che il ricorrente, , per tutto il corso del rapporto Parte_1 lavorativo intercorso con la società Cooperativa Lavoratori Ortomercato Soc. Coop.
a R.L. detta anche presta quotidianamente ed ininterrottamente la Controparte_1 propria attività lavorativa in favore della società MOVIMODA ONE S.R.L.
Accertare e dichiarare che tra la società Cooperativa Lavoratori Controparte_1 detta anche e la società MOVIMODA ONE S.R.L.
[...] Controparte_1 intercorre un contratto di appalto e conseguentemente accertare e dichiarare che tra di esse sussiste la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Accertare e dichiarare che il ricorrente, , svolge mansioni Parte_1 riconducibili al superiore livello 4° di inquadramento del CCNL di riferimento, in luogo del 5° applicato e, conseguentemente Accertare e dichiarare che il ricorrente,
, ha maturato il diritto al pagamento delle somme dovute a titolo di Parte_1 differenze retributive maturate per l'errato inquadramento contrattuale, compresa l'incidenza sulle altre voci della retribuzione e sugli altri istituti diretti, indiretti e differiti, pari ad euro 10.287,26 lordi per il periodo compreso tra il mese di agosto
2021 ed il mese di dicembre 2024 e per l'effetto
Condannare le società resistenti in solido tra loro,
[...] detta anche e MOVIMODA ONE Controparte_1 Controparte_1
S.R.L., al pagamento in favore del ricorrente, , della somma di euro Parte_2
10.287,26 lordi o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
Accertare e dichiarare che il ricorrente, svolge mansioni riconducibili Parte_1 al superiore livello 4° Junior di inquadramento del CCNL di riferimento, in luogo del
5° applicato e, conseguentemente
Accertare e dichiarare che il ricorrente, , ha maturato il diritto al Parte_1 pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive maturate per l'errato inquadramento contrattuale, compresa l'incidenza sulle altre voci della retribuzione e sugli istituiti diretti, indiretti e differiti, pari ad euro 7.624,31 lordi per il periodo compreso tra il mese di agosto 2021 ed il mese di dicembre 2024
e per l'effetto Condannare le società resistenti in solido tra loro,
[...] detta anche MOVIMODA ONE Controparte_1 Controparte_3
S.R.L., al pagamento in favore del ricorrente, , della somma di euro Parte_1
7.624,31 lordi o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la domanda di condanna nei confronti di MOVIMODA ONE S.R.L. si chiede sin da ora di
Condannare la società R.L. detta Controparte_1 anche al pagamento in favore del ricorrente, , della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 10.287,26 lordi ovvero, in subordine, di condannare la società
[...] al pagamento in favore del ricorrente, , della somma di Parte_3 Parte_2 euro 7.624,31 lordi o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Nelle more del giudizio e dopo le difese presentate dalla società Movimoda One, parte ricorrente ha rinunciato alle domande nei confronti di quest'ultima società con parziale estinzione del giudizio.
Rispetto alla domanda nei confronti della Parte_4
parte ricorrente ha dedotto:
[...]
Contr
-che dall'assunzione alle dipendenze della società resistente e sino al settembre 2024, ha sempre svolto mansioni multiple di addetto al magazzino occupandosi del carico e scarico merci dai container;
dell'abbassamento delle merci dagli scaffali e di preparazione degli ordini (picking), della tracciatura della merce con la radiofrequenza, della sistemazione della merce sugli scaffali più alti (scorta), il tutto con l'aiuto di due mezzi, il muletto con uomo a bordo ed il commissionatore;
-che proprio per lo svolgimento di tali attività, aveva diritto ed ha diritto al superiore inquadramento nel IV livello o nel IV livello Junior, non ritenendo adeguato e corretto l'inquadramento nel V livello CCNL Trasporto Merci e Cooperative.
Si è costituita la contestando le pretese avversarie e rivendicando la Controparte_1 piena legittimità e correttezza dell'inquadramento assegnato.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, interrogate liberamente le parti ed omessa ogni altra attività istruttoria, all'udienza del 19 maggio 2025, la causa è stata discussa. All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni di parte ricorrente non paiono fondate e, per tali motivi, il ricorso non può essere accolto.
Il sig. sostiene che, sulla base delle mansioni svolte, il livello nel quale, più Parte_5 correttamente, avrebbe dovuto essere assunto è il livello IV o IV junior.
In via di premessa, in ordine all'inquadramento contrattuale del lavoratore si osserva quanto segue.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “Il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01)
Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001, n. 14088).
È onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto (ex multis, Cass. Civ.,
Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. “condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009, Rv. 610161 - 01)
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice di merito deve altresì indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori. (Sez. L - ,
Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01).
In ossequio ai principi sopra richiamati, quanto alle mansioni svolte, in aggiunta alle deduzioni contenute nel ricorso (nel quale, va rammentato, il ricorrente ha assunto di essersi occupato di abbassare la merce dagli scaffali più alti, di preparazione degli ordini, di tracciatura della merce, sistemazione della stessa negli scaffali più alti, carico e scarico, il tutto con l'uso del muletto uomo a bordo o carrello elevatore e di commissionatore), in sede di interrogatorio libero, lo stesso ha precisato:
Contr
“fino al passaggio alle dipendenze di usavo il muletto tutti i giorni e facevo scarico e carico merci e anche preparazione ordini nel senso che andavo a prelevare
i colli che li mettevo nelle gabbie per formare gli ordini;
poi ho avuto un infortunio ed al mio rientro ad agosto 2021, il muletto l'ho usato al bisogno.
Il giudice mi chiede in che misura, fatto 100, l'attività di preparazione degli ordini come ho sopra descritto occupasse la mia giornata, rispondo, nella misura del 30%, per il resto ero addetto alla macchina detta Sorter.
Con la pistola, convalidavo l'ordine”
Il procuratore della società ha aggiunto:
“si tratta (n.r. sorter) di una macchina che prepara gli ordini, vi è un operatore che, ricevuti i colli li rovescia nella macchina ed un operatore, a valle della macchina, che dopo che la macchina ha smistato i capi di abbigliamento a seconda degli ordini, li raccoglie in una scatola, la chiude e convalida l'operazione. Questa è l'attività che faceva anche il ricorrente”.
A domanda della sottoscritta rivolta al ricorrente per avere conferma delle dichiarazioni avversarie, lo stesso ha riferito essere vero, aggiungendo che questa (ovvero l'attività di addetto alla macchina sorter) e l'altra attività prima descritta compongono la totalità della sua attività quotidiana. L'uso del muletto, che consente il sollevamento fino a due metri, è avvenuto, però, fino al settembre 2024, dopo di chè la cooperativa ha escluso l'utilizzo.
Le dichiarazioni raccolte offrono lo spunto per due preliminari considerazioni: da un lato, che l'attività di preparazione ordini con l'uso del muletto è attività che, rispetto alle mansioni quotidiane assegnate e svolte dal ricorrente, lo impegnano solo in misura pari al 30% e, quindi, non in misura prevalente;
dall'altro lato, che lo stesso uso del muletto è avvenuto, dal momento in cui è passato alle dipendenze della cooperativa resistente, solo al bisogno e, quindi, non in maniera costante e prevalente.
La maggior parte della giornata lavorativa del ricorrente è trascorsa quale addetto alla macchina c.d. Sorter che, come ha descritto il procuratore della società, necessita di due operatori: uno addetto al carico della merce nella tramoggia, l'altro al prelievo delle scatole contenente la merce già smistata in conformità agli ordini.
La pressochè piena sovrapponibilità tra le deduzioni in fatto rese dal ricorrente ed integrate in udienza con quelle offerte dalla società ha reso superflua ogni ulteriore accertamento istruttorio.
Accertamento che, seppur, nuovamente, richiesto in udienza dal difensore, non si ritiene necessario, dovendo la decisione esaminare questioni più di diritto che di fatto ed essendo pacifiche le mansioni svolte dal ricorrente.
Passando all'analisi delle declaratorie contrattuali, risulta il CCNL di categoria (CCNL Trasporto Merci e Cooperative) collochi nel V livello, ovvero quello di appartenenza del ricorrente:
“i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni
o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.” Tra i profili esemplificativi, per quanto di interesse: • attività di addetto al magazzino; • facchino qualificato: lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello;
• attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;
• operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci;
• attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva;
• attività di preparazione degli ordini (picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc.) e di reggettatura”; … • manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e deposito di materiali o merci, ovvero operazioni di carico e scarico mezzi anche a bordo di mezzi a conduzione semplice (gru regolate a terra).
La declaratoria ricomprende tutte le attività svolte dal ricorrente, ovvero le attività di addetto al magazzino, di carico e scarico merce, di preparazione ordini o picking con l'uso di traspallet, carrelli elettrici, macchine che consentono il sollevamento di merci.
Pur tuttavia, il sig. assume che questo non sia il livello adeguato alla sua attività Pt_5 evidenziando che le sue mansioni sono mansioni plurime di addetto al magazzino e che i mezzi utilizzati, soprattutto il muletto, per il quale serve una abilitazione da lui conseguita, sono di natura complessa.
Ancora che la lettera di assunzione, quanto alle mansioni, fa riferimento alle figure di addetto al magazzino e di carrellista. Sulla base di tali deduzioni, conclude rivendicando il diritto all'inquadramento nel IV livello o, in subordine, nel IV livello Junior.
Ai sensi del CCNL: “Appartengono a questo livello (IV) i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.
Tra i profili esemplificativi:
- Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci);
- operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento e la movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute;
- gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la
movimentazione e stivaggio delle merci;
- lavoratori che esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono autorizzati
dall'azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito;
- Addetti alla preparazione ordini, gestione della linea, ricezione, smistamento, spedizione della merce, che compiono lavori ed operazioni delicate e complesse;
- Addetti alla costruzione, al montaggio e all'allestimento di elementi complessi.
- facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e
mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico - scarico;
- conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li e operatori di autoscale nell'attività di trasloco sino a 34 metri di altezza”.
Il IV livello, diversamente dal V per il quale le attività richiedono solo adeguate conoscenze, ricomprende lavoratori che abbiano svolto corsi di addestramento o periodi di tirocinio necessari per acquisire specifiche e non comuni capacità tecnico pratiche.
E' pur vero che il ricorrente (come documentato) ha frequentato un corso per l'utilizzo di piattaforme mobili e per la conduzione di carrelli, si tratta, tuttavia di attestatati all'esito di corsi molto brevi (4 e 3 ore) conseguiti il primo il 5 ottobre 2023 ed il secondo il 13 febbraio 2024.
Sebbene le date potrebbero, al più, spostare il momento a partire dal quale poter riconoscere il livello, senza precluderne l'assegnazione, non da meno non pare che corsi così brevi possano consentire l'acquisizione di capacità specifiche e non comuni, né che le relative attività possano definirsi delicate e complesse.
A ciò poi deve aggiungersi che, anche a voler ritenere che gli attestati realizzino tale requisito, ciò che conta è che l'attività alla quale si è abilitati costituisca per il lavoratore la sua mansione prevalente.
Il che, sulla base di quanto riferito dal ricorrente non sembra essere, atteso che l'uso del muletto è diventato sempre più sporadico, fino a cessare del tutto dopo il mese di settembre 2024 ed, in ogni caso, non lo ha occupato per la maggior parte della giornata lavorativa.
Quanto poi alle attività multiple di magazzino, si ritiene che il ricorrente compia un'operazione di suddivisione delle singole fasi del suo lavoro che non trova corrispondenza nei fatti e che, comunque, non risulta corretta.
Ed, invero, sebbene diversi siano i momenti del lavoro, tutte le varie fasi si riconducono all'attività di preparazione degli ordini, ovvero al picking.
In questo rientra la ricerca ed il prelievo dei colli, il riversamento degli stessi nella macchina e la ricezione delle scatole pronte per essere poi validate.
Seppur attività in progressione, non si rivengono nella stessa tratti o finalità differenti che consentano di dare autonomia ad una singola attività.
Per tale ragione non si condivide la riconduzione del lavoro svolto dal ricorrente nel profilo dell'addetto a plurime attività di magazzino.
E' pur vero che l'addetto alla preparazione degli ordini è tra le figure esemplificative anche del IV livello.
L'addetto a tali mansioni, di fatto, è figura assimilabile al pickerista.
Tuttavia, non va dimenticato che la declaratoria va letta nella sua totalità e, quindi, senza tralasciare quali sono i tratti caratteristici delle figure professionali ad essa riconducibili. Nella specie, come detto, l'addetto alla preparazione degli ordini, per essere collocato nel IV livello deve aver frequentato corsi di addestramento o periodi di tirocinio che gli abbiamo fatto conseguire una specifica e non comune capacità tecnico pratica, il che, anche per assenza delle dovute deduzioni, non vale per il ricorrente.
A tal proposito, va ricordato che la sua adibizione alla macchina sorter è stata confermata solo dopo le deduzioni della società cooperativa, mentre della stessa non vi è traccia nel ricorso.
Quindi, anche qualora si volesse ritenere che tale adibizione implichi particolari conoscenze, manca ogni specifica deduzione al riguardo.
La declaratoria del 4° livello Junior prevede che: “Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche. Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche
e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori.”
Tale diverso livello, che il ricorrente invoca in via subordinata, non può ritenersi corretto per la necessità che il lavoratore sia adibito a mezzi di sollevamento complessi.
Tale non può definirsi certamente il commissionatore per il quale, lo stesso ricorrente nel suo ricorso, deduce non serva alcuna abilitazione, ma neppure il muletto o carrello elevatore la cui abilitazione può essere conseguita dopo un corso di poche ore e che, quindi, non può ritenersi complesso e che, comunque, consente solo il sollevamento dall'alto la basso o viceversa, ma non in senso orizzontale.
In ogni caso, ancora una volta occorre considerare che, a prescindere dai titoli abilitativi conseguiti, ciò che poi rileva è quale sia la macchina utilizzata dal lavoratore e con quale frequenza.
Nel suo ricorso, il ricorrente ha parlato di due mezzi: il muletto e il commissionatore.
Nelle sue dichiarazioni in udienza, solo del muletto, specificandone la frequenza (al bisogno).
Quindi, non in maniera prevalente.
Quanto poi alle mansioni indicate nella lettera di assunzione, si tratta di mansioni molto generiche e che ben possono essere ricondotte nel V livello, al quale appartengono gli addetti al magazzino che operano anche con carrelli elevatori.
Per tutte le ragioni sopra svolte si ritiene che l'inquadramento contrattuale nel V livello sia corretta e che, quindi, il ricorso non possa essere accolto. Pur di fronte ad una totale soccombenza, le diverse posizioni e condizioni delle parti e la natura della controversia (afferente questioni relative più che all'accertamento in fatto a valutazioni in diritto) giustifica la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite tra le parti
Milano, 19 maggio 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia