CASS
Ordinanza 13 gennaio 2021
Ordinanza 13 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 13/01/2021, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA AR EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/05/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1003 Anno 2021 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 18/11/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 9 ottobre 2018, ha emesso sentenza di non doversi procedere nei confronti di La AR AN per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 7, cod. pen.. 2. Il La AR ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 110 cod. pen., dovendosi qualificare la propria condotta come connivenza non punibile. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'ingiustificato riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, in quanto è basato su motivi manifestamente infon- dati e non proponibili in sede di legittimità. 1. In ordine al primo motivo di ricorso, in linea generale va premesso che, se- condo l'orientamento consolidato di questa Corte, l'impugnazione di legittimità è proponibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento gravato, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando attiene a censure che - benché formalmente prospettanti una viola- zione di legge o un vizio di motivazione - mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Alla Corte di cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la congruenza lo- gica e l'adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), senza alcun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda indagata. La Corte di appello, con motivazione lineare e coerente, ha sottolineato che il La AR e la correa IT IA (originaria coimputata) erano stati colti in fla- granza di reato ed avevano restituito le scarpe, circostanza di fatto attestata dalla RD e confermata dagli organi di P.G. sopraggiunti sul posto. 2 Nel caso di specie, il ricorso, benché formalmente diretto a denunciare l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata e il travisamento della prova in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi a carico del La AR per il reato ascrittogli, si esaurisce in realtà in una contestazione, nel merito, degli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine, valutate dai giudici di merito idonei a integrare il compendio probatorio. Le censure - più che criticare la congruità e la consequenzialità logica delle ar- gomentazioni dei provvedimento gravato - si pongono in diretto confronto col ma- teriale probatorio, di cui il ricorrente prospetta una lettura alternativa e sollecita un diverso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che esula completamente dalle funzioni dello scrutinio di legittimità. La difesa del ricorrente si limita a censurare aspetti di merito, ma non si con- fronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha illustrato dettagliata- mente le ragioni per le quali si è ritenuto che gli autori del fatto fossero diretti alla manifestazione. La Corte territoriale ha poi evidenziato la mancata indicazione di spiegazioni alternative dell'imputato, non ravvisando un'ipotesi di connivenza non punibile alla luce del dato probatorio concreto sopra riportato. Le doglianze dell'imputato, dunque, si risolve nella sollecitazione di un diverso, rinnovato ed attenuato giudizio di merito sulla consistenza e sull'idoneità degli ele- menti acquisiti a supportare la prova delle condotta criminosa, che non compete ed è inibita al giudice di legittimità. 2. Il La AR aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado, formulando censure limitatamente al riconoscimento della responsabilità oltre che richiedendo l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. Al contrario, col ricorso in Cassazione, il ricorrente sottopone all'attenzione di questo Collegio una questione non prospettata in precedenza ed inerente alla sussi- stenza dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen.. Ebbene, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- i-/ seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ri- correndo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 novembre 2020.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1003 Anno 2021 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 18/11/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 9 ottobre 2018, ha emesso sentenza di non doversi procedere nei confronti di La AR AN per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 7, cod. pen.. 2. Il La AR ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 110 cod. pen., dovendosi qualificare la propria condotta come connivenza non punibile. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'ingiustificato riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, in quanto è basato su motivi manifestamente infon- dati e non proponibili in sede di legittimità. 1. In ordine al primo motivo di ricorso, in linea generale va premesso che, se- condo l'orientamento consolidato di questa Corte, l'impugnazione di legittimità è proponibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento gravato, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando attiene a censure che - benché formalmente prospettanti una viola- zione di legge o un vizio di motivazione - mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Alla Corte di cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la congruenza lo- gica e l'adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), senza alcun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda indagata. La Corte di appello, con motivazione lineare e coerente, ha sottolineato che il La AR e la correa IT IA (originaria coimputata) erano stati colti in fla- granza di reato ed avevano restituito le scarpe, circostanza di fatto attestata dalla RD e confermata dagli organi di P.G. sopraggiunti sul posto. 2 Nel caso di specie, il ricorso, benché formalmente diretto a denunciare l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata e il travisamento della prova in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi a carico del La AR per il reato ascrittogli, si esaurisce in realtà in una contestazione, nel merito, degli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine, valutate dai giudici di merito idonei a integrare il compendio probatorio. Le censure - più che criticare la congruità e la consequenzialità logica delle ar- gomentazioni dei provvedimento gravato - si pongono in diretto confronto col ma- teriale probatorio, di cui il ricorrente prospetta una lettura alternativa e sollecita un diverso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che esula completamente dalle funzioni dello scrutinio di legittimità. La difesa del ricorrente si limita a censurare aspetti di merito, ma non si con- fronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha illustrato dettagliata- mente le ragioni per le quali si è ritenuto che gli autori del fatto fossero diretti alla manifestazione. La Corte territoriale ha poi evidenziato la mancata indicazione di spiegazioni alternative dell'imputato, non ravvisando un'ipotesi di connivenza non punibile alla luce del dato probatorio concreto sopra riportato. Le doglianze dell'imputato, dunque, si risolve nella sollecitazione di un diverso, rinnovato ed attenuato giudizio di merito sulla consistenza e sull'idoneità degli ele- menti acquisiti a supportare la prova delle condotta criminosa, che non compete ed è inibita al giudice di legittimità. 2. Il La AR aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado, formulando censure limitatamente al riconoscimento della responsabilità oltre che richiedendo l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. Al contrario, col ricorso in Cassazione, il ricorrente sottopone all'attenzione di questo Collegio una questione non prospettata in precedenza ed inerente alla sussi- stenza dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen.. Ebbene, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- i-/ seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ri- correndo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 novembre 2020.