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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1236/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 27/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZO EP FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 807/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trebisacce - Piazza Della Repubblica 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 680 IM 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Comune di Trebisacce, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 680 del 19.11.2024, notificato il 29.11.2024, con cui si chiede il pagamento della somma di euro 433,99 a titolo di IM (anno 2019), deducendo la carenza di motivazionne, il difetto di legittimazione alla firma in capo al funzionario che ha sottoscritto l'atto, l'omessa apposizione in calce a quest'ultimo della sottoscrizione autografa e, infine, l'inesistenza della notifica. In data 26.6.2025 il Comune di Trebisacce si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 4.2.2026 la ricorrente ha depositato memorie illustrative contestando la documentazione prodotta da controparte giacché priva dell'attestazione di conformità all'originale e insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 27.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto al dedotto vizio motivazionale, deve evidenziarsi che l'atto impugnato contiene i riferimenti necessari a far comprendere al contribuente le ragioni sottostanti alla pretesa creditoria.
L'avviso in contestazione, infatti, indica l'anno, l'importo e la natura del tributo, i dati catastali dell'immobile, la rendita catastale, la percentuale di possesso nonché i criteri seguiti nella quantificazione dell'imposta richiamando, al riguardo, gli atti comunali emanati in materia di IM (la delibera del consiglio comunale n.
10 del 14.1.20214 avente come oggetto “Valori unitari delle aree fabbricabili”; la delibera del consiglio comunale n. 5 del 14.2.2019 in materia di aliquote e detrazioni;
le delibere del consiglio comunale n. 25 del
9.9.2014 e n. 29 del 30.9.2019, con cui è stato approvato il regolamento IM).
In merito ai suddetti atti comunali, giova ricordare che, per come statuito dalla Corte di Cassazione, “Le delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili.” (cfr. Cass. civile sez. trib., 20/05/2022).
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
La Legge n. 147/2013 al comma 692 prevede, in materia di ICI, che “Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.”
Ciò posto, il Comune di Trebisacce, con la delibera della giunta comunale n. 181 del 21.10.2020 versata in atti e comunque pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente (e, quindi, conoscibile dai contribuenti), ha individuato il funzionario responsabile dell'imposta de qua nella persona del ragioniere Nominativo_1, Responsabile dell'area finanziaria.
L'omessa indicazione della suddetta delibera nell'avviso di accertamento in contestazione non ne inficia la validità, venendo in rilievo un atto soggetto - come visto - a pubblicità legale.
Parimenti non merita pregio il motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata apposizione della sottoscrizione autorafa.
Per come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la sottoscrizione dell'avviso di accertamento non è necessaria ai fini della validità dello stesso, risultando sufficiente che dal timbro apposto in calce allo stesso emerga in modo certo la provenienza dell'atto dall'ente pubblico. Si aggiunga che l'atto impugnato contiene, in sostituzione della sottoscrizione autografa, l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile del funzionario competente (Nominativo_1).
Tale modalità di sottoscrizione, oltre ad aver trobvato una validazione giurisprudenziale (cfr. Cass. civ. n.
29820/2021 e Cass. civ. n. 16465/2022), è conforme alle disposizioni di legge in materia.
L'art. 1 comma 87 della legge 549/95, infatti, prevede che “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”.
Quanto infine all'inesistenza della notifica, si osserva che, per come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazioni a mezzo posta la disciplina relativa alla raccomandata è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati.
Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. in termini, Cass.
n. 15315/2014).
La Suprema Corte ha precisato altresì che “la legge n. 890/1982 (per il cui art. 1 "in materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente" nonché "l'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona") regola esclusivamente la notifica ex art. 149 c.p.c. eseguita dall'ufficiale giudiziario, non altre forme di notifica, in particolare non quelle previste dalle singole leggi di imposta nonché dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 ("le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento)" (cfr. Cass. 9111/12).
Sulla stessa scia si è posta una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, richiamata dalla parte resistente, intervenuta con specifico riguardo alla disposizione normativa di cui all'art. 26 DPR 602/73 (cfr.
Cass. 15984/10).
Dai suddetti principi giurisprudenziali discende che l'art. 26 DPR 602/73 costituisce una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella prevista dal codice di procedura civile in tema di notifica, prevedendo - nel caso in cui il concessionario ricorra al servizio postale - che la notifica vada considerata effettuata nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, senza necessità di redigere alcuna relata di notifica.
Ciò posto in punto di diritto, nel caso di specie la notifica dell'avviso di accertamento in contestazione è stata effettuata a mezzo posta nel pieno rispetto del disposto di cui all'art. 26 DPR 602/73.
Il ricorso va quindi respinto.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Trebisacce, delle spese e competenze di lite liquidate nella somma di euro 300,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 27/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZO EP FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 807/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trebisacce - Piazza Della Repubblica 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 680 IM 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Comune di Trebisacce, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 680 del 19.11.2024, notificato il 29.11.2024, con cui si chiede il pagamento della somma di euro 433,99 a titolo di IM (anno 2019), deducendo la carenza di motivazionne, il difetto di legittimazione alla firma in capo al funzionario che ha sottoscritto l'atto, l'omessa apposizione in calce a quest'ultimo della sottoscrizione autografa e, infine, l'inesistenza della notifica. In data 26.6.2025 il Comune di Trebisacce si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 4.2.2026 la ricorrente ha depositato memorie illustrative contestando la documentazione prodotta da controparte giacché priva dell'attestazione di conformità all'originale e insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 27.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto al dedotto vizio motivazionale, deve evidenziarsi che l'atto impugnato contiene i riferimenti necessari a far comprendere al contribuente le ragioni sottostanti alla pretesa creditoria.
L'avviso in contestazione, infatti, indica l'anno, l'importo e la natura del tributo, i dati catastali dell'immobile, la rendita catastale, la percentuale di possesso nonché i criteri seguiti nella quantificazione dell'imposta richiamando, al riguardo, gli atti comunali emanati in materia di IM (la delibera del consiglio comunale n.
10 del 14.1.20214 avente come oggetto “Valori unitari delle aree fabbricabili”; la delibera del consiglio comunale n. 5 del 14.2.2019 in materia di aliquote e detrazioni;
le delibere del consiglio comunale n. 25 del
9.9.2014 e n. 29 del 30.9.2019, con cui è stato approvato il regolamento IM).
In merito ai suddetti atti comunali, giova ricordare che, per come statuito dalla Corte di Cassazione, “Le delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili.” (cfr. Cass. civile sez. trib., 20/05/2022).
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
La Legge n. 147/2013 al comma 692 prevede, in materia di ICI, che “Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.”
Ciò posto, il Comune di Trebisacce, con la delibera della giunta comunale n. 181 del 21.10.2020 versata in atti e comunque pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente (e, quindi, conoscibile dai contribuenti), ha individuato il funzionario responsabile dell'imposta de qua nella persona del ragioniere Nominativo_1, Responsabile dell'area finanziaria.
L'omessa indicazione della suddetta delibera nell'avviso di accertamento in contestazione non ne inficia la validità, venendo in rilievo un atto soggetto - come visto - a pubblicità legale.
Parimenti non merita pregio il motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata apposizione della sottoscrizione autorafa.
Per come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la sottoscrizione dell'avviso di accertamento non è necessaria ai fini della validità dello stesso, risultando sufficiente che dal timbro apposto in calce allo stesso emerga in modo certo la provenienza dell'atto dall'ente pubblico. Si aggiunga che l'atto impugnato contiene, in sostituzione della sottoscrizione autografa, l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile del funzionario competente (Nominativo_1).
Tale modalità di sottoscrizione, oltre ad aver trobvato una validazione giurisprudenziale (cfr. Cass. civ. n.
29820/2021 e Cass. civ. n. 16465/2022), è conforme alle disposizioni di legge in materia.
L'art. 1 comma 87 della legge 549/95, infatti, prevede che “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”.
Quanto infine all'inesistenza della notifica, si osserva che, per come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazioni a mezzo posta la disciplina relativa alla raccomandata è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati.
Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. in termini, Cass.
n. 15315/2014).
La Suprema Corte ha precisato altresì che “la legge n. 890/1982 (per il cui art. 1 "in materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente" nonché "l'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona") regola esclusivamente la notifica ex art. 149 c.p.c. eseguita dall'ufficiale giudiziario, non altre forme di notifica, in particolare non quelle previste dalle singole leggi di imposta nonché dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 ("le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento)" (cfr. Cass. 9111/12).
Sulla stessa scia si è posta una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, richiamata dalla parte resistente, intervenuta con specifico riguardo alla disposizione normativa di cui all'art. 26 DPR 602/73 (cfr.
Cass. 15984/10).
Dai suddetti principi giurisprudenziali discende che l'art. 26 DPR 602/73 costituisce una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella prevista dal codice di procedura civile in tema di notifica, prevedendo - nel caso in cui il concessionario ricorra al servizio postale - che la notifica vada considerata effettuata nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, senza necessità di redigere alcuna relata di notifica.
Ciò posto in punto di diritto, nel caso di specie la notifica dell'avviso di accertamento in contestazione è stata effettuata a mezzo posta nel pieno rispetto del disposto di cui all'art. 26 DPR 602/73.
Il ricorso va quindi respinto.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Trebisacce, delle spese e competenze di lite liquidate nella somma di euro 300,00, oltre accessori di legge.