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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/12/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1915 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 2 CASTRONOVO DI
SICILIA, presso lo studio dell'avv. MILITELLO SALVATORE, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e CP_1
difende per procura notarile in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: congedo di maternità
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
12/06/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1 La parte ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione del congedo di maternità per i lavoratori dipendenti e la consequenziale condanna dell' al pagamento del relativo importo. CP_1
Deduce al riguardo:
- che con contratto a tempo determinato del 01/07/2020 veniva assunta dalla
Marco Polo S.R.L.S., con sede di lavoro in Misilmeri, Corso IV Aprile n. 241, con le mansioni di segretaria;
- che, con domanda prot. 5596.10/08/2020.0016499 presentata il CP_1
10/08/2020, chiedeva il congedo di maternità per il periodo 03/08/2020 –
05/08/2020;
- che, con domanda prot. 5596.10/08/2020.0016500 presentata il CP_1
10/08/2020, chiedeva il congedo di maternità per il periodo 06/08/2020 –
03/10/2020;
- che, con domanda prot. 5596.15/10/2020.0020026 presentata il CP_1
15/10/2020, chiedeva il congedo di maternità per il periodo 04/10/2020 –
04/01/2021;
- che l' non ha mai emesso alcun provvedimento. CP_1
L' eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente inammissibile per intervenuta decadenza dal diritto azionato.
L'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 sanziona con la decadenza la mancata proposizione del ricorso giurisdizionale entro il termine di legge computato in relazione a determinati epiloghi del procedimento amministrativo, decadenza che è rilevabile d'ufficio, stante la sua rilevanza pubblicistica, in ogni stato e grado del processo (fra le tante, v. Cass. Sez. Lav. 20/03/2001 n. 3947, Cass.
2 Sez. Lav. 15/12/2005 n. 27674, Cass. Sez. Lav. 07/03/2006 n. 4843).
Si riporta la norma suddetta, come modificata dall'art. 4 del D.L. 19/09/1992
n. 384 (conv. in L. 14/11/1992 n. 438):
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di CP_1
scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati
a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L' è tenuto ad indicare ai richiedenti le Controparte_1
prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per
l'esperimento dell'azione giudiziaria.
Omissis.”
Inoltre, ai sensi dell'art. D.L. 06/03/1991 n. 103 conv. in L. 01/06/1991 n.
166:
“
1. I termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della
3 Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
A ciò deve aggiungersi che, ai sensi dell'art. 7 della L. 11/08/1973 n. 533:
“In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.”
Il ricorrente rappresenta e documenta (all. 13 prod. ricorrente) di avere presentato due domande all' il 10/08/2020 ed una il 15/10/2020. CP_1
Ebbene in ordine alle domande presentate il 10/08/2020 il termine annuale di decadenza per la presentazione della domanda in sede giudiziaria andava a decorrere dal 07/06/2021.
Infatti:
- 10/08/2020 + 120 giorni durante i quali è maturato il silenzio – rigetto =
09/12/2020;
- 09/12/2020 + 90 giorni per il ricorso amministrativo = 09/03/2021
- 09/03/2021 + 90 giorni per la pronuncia su tale ricorso e, quindi, per la maturazione del silenzio rigetto = 07/06/2021
Nell'ipotesi estrema di assenza di provvedimenti dunque, il CP_1
procedimento amministrativo si sarebbe concluso il 07/06/2021 e la domanda in sede giudiziale doveva essere presentata entro un anno da tale
4 data, ossia entro il 07/06/2022. La stessa, invece, è stata proposta il
30/06/2022.
È pertanto decorso il termine annuale di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria previsto dall'articolo 47, comma 3, della L. n. 639 del
1970. Infatti, la prestazione oggetto di domanda non ha natura pensionistica,
è dovuta solo per un determinato periodo di tempo e dunque rientra nelle gestioni di cui all'art. 24 L. 88/89 in relazione alle quali, appunto, il comma 3 dell'art. 47 cit. prevede il termine di decadenza di un anno.
A nulla rileva il fatto che l non abbia mai provveduto sulla domanda. CP_1
Ciò si desume dall'ultima delle tre ipotesi delineate dal secondo comma dell'art. 47 cit., ossia del termine decorrente “dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”. In base a tale norma di chiusura, il termine di decadenza decorre in ogni caso dopo trecento giorni dalla presentazione della domanda di prestazione, vista la scansione dei tempi del procedimento amministrativo prevista dalla L. n. 88 del 1989 (cfr. Cass. Sez.
Lav. 23/03/2005 n. 6231, Cass. Sez. Lav. 18/08/2004 n. 16138, Cass. Sez.
Lav. 24/07/2004 n. 13929). La conclusiva fissazione della soglia massima ed insuperabile di trecento giorni dalla presentazione della domanda in sede amministrativa, quale data di ineluttabile decorrenza del termine triennale di decadenza, conferma l'intento legislativo di prestabilire un netto ed inderogabile arco temporale di esercizio sia dell'azione amministrativa, sia dei diritti di tutela amministrativa e giurisdizionale dei cittadini, al fine di assicurare un assetto definitivo ed immutabile dei rapporti previdenziali.
Per questa ragione si parla di inammissibilità dello spostamento in avanti dei
5 termini di decadenza, ripetutamente affermata dalla Suprema Corte (Cass.
S.U. 29/05/2009 n. 12718, Cass. S.U. 17/09/2009 n. 19992, Cass. n. 7527 del
29/03/2010; Cass. n. 3990 del 29/02/2016, Cass. n. 15969 del 27/06/2017).
Ulteriore conferma di questi principi perviene dalla seguente massima:
“in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992,
n. 438), dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine – nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine decadenziale. Tale disposizione – per configurarsi come una norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica
– deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto” (Cass. Sez. Lav. 29/03/2010 n.
7527).
Di contro, se il termine di decadenza decorresse comunque dalla data di comunicazione della decisione dell' (in prima istanza o a seguito di CP_1
ricorso amministrativo) la previsione stessa della decorrenza “dalla data di
6 scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione” o “dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati
a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”, non avrebbe ragion d'essere, perché non si potrebbe mai escludere che la comunicazione del provvedimento intervenisse, appunto, in qualsiasi momento successivo alla scadenza di quei termini e non potrebbe mai fissarsi una soglia temporale di scadenza per l'emissione dei provvedimenti né di decorrenza per la loro impugnabilità in sede giudiziaria, il tutto in conclamato contrasto con le suddette esigenze di stabilità e certezza che, paradossalmente, verrebbero sacrificate proprio nel disciplinare l'istituto (la decadenza) che le presuppone.
Sulla scorta di tali rilievi, l'azione proposta dalla ricorrente deve essere dichiarata inammissibile in ordine alle domande prot.
5596.10/08/2020.0016499 presentata il 10/08/2020 per il periodo CP_1
03/08/2020 – 05/08/2020 e prot. 5596.10/08/2020.0016500 CP_1
presentata il 10/08/2020 per il periodo 06/08/2020 – 03/10/2020.
Deve trovare, invece, accoglimento la richiesta di corresponsione del congedo di maternità per il periodo dal 04/10/2020 al 04/01/2021 giusta domanda prot. 5596.15/10/2020.0020026 presentata il 15/10/2020. CP_1
Ed invero, al riguardo, la ricorrente non è incorsa nella decadenza ex art. 47, comma 3, della L. n. 639 del 1970, atteso che il termine annuale di decadenza per la presentazione della domanda in sede giudiziaria andava a decorrere dal
13/09/2021 e, pertanto, il ricorso giudiziale depositato entro un anno da tale data, ossia entro il 13/09/2022, deve essere dichiarato ammissibile.
Peraltro, sul punto l' nulla ha dedotto e allegato in ordine alla mancanza CP_1
dei presupposti per l'accoglimento della domanda prot.
7 5596.15/10/2020.0020026 presentata il 15/10/2020 e la ricorrente, dal CP_1
canto suo, ha provato che sussiste il suo diritto alla percezione delle somme.
Di qui l'accoglimento del ricorso limitatamente al diritto della ricorrente alla corresponsione del congedo di maternità per il periodo dal 04/10/2020 al
04/01/2021 e, per l'effetto, l' deve essere condannato ad erogare le CP_1
somme spettanti.
Stante la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vengono dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
Dichiara l'inammissibilità del ricorso relativamente alle domande prot.
5596.10/08/2020.0016499 presentata il 10/08/2020 per il periodo CP_1
03/08/2020 – 05/08/2020 e prot. 5596.10/08/2020.0016500 CP_1
presentata il 10/08/2020 per il periodo 06/08/2020 – 03/10/2020;
Dichiara che ha diritto all'indennità di maternità Parte_1
obbligatoria giusta domanda prot. 5596.15/10/2020.0020026 CP_1
presentata il 15/10/2020 per il periodo dal 04/10/2020 al 04/01/2021 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennità spettante alla CP_1
ricorrente a titolo di congedo di maternità;
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese il 09/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
8
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1915 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 2 CASTRONOVO DI
SICILIA, presso lo studio dell'avv. MILITELLO SALVATORE, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e CP_1
difende per procura notarile in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: congedo di maternità
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
12/06/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1 La parte ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione del congedo di maternità per i lavoratori dipendenti e la consequenziale condanna dell' al pagamento del relativo importo. CP_1
Deduce al riguardo:
- che con contratto a tempo determinato del 01/07/2020 veniva assunta dalla
Marco Polo S.R.L.S., con sede di lavoro in Misilmeri, Corso IV Aprile n. 241, con le mansioni di segretaria;
- che, con domanda prot. 5596.10/08/2020.0016499 presentata il CP_1
10/08/2020, chiedeva il congedo di maternità per il periodo 03/08/2020 –
05/08/2020;
- che, con domanda prot. 5596.10/08/2020.0016500 presentata il CP_1
10/08/2020, chiedeva il congedo di maternità per il periodo 06/08/2020 –
03/10/2020;
- che, con domanda prot. 5596.15/10/2020.0020026 presentata il CP_1
15/10/2020, chiedeva il congedo di maternità per il periodo 04/10/2020 –
04/01/2021;
- che l' non ha mai emesso alcun provvedimento. CP_1
L' eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente inammissibile per intervenuta decadenza dal diritto azionato.
L'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 sanziona con la decadenza la mancata proposizione del ricorso giurisdizionale entro il termine di legge computato in relazione a determinati epiloghi del procedimento amministrativo, decadenza che è rilevabile d'ufficio, stante la sua rilevanza pubblicistica, in ogni stato e grado del processo (fra le tante, v. Cass. Sez. Lav. 20/03/2001 n. 3947, Cass.
2 Sez. Lav. 15/12/2005 n. 27674, Cass. Sez. Lav. 07/03/2006 n. 4843).
Si riporta la norma suddetta, come modificata dall'art. 4 del D.L. 19/09/1992
n. 384 (conv. in L. 14/11/1992 n. 438):
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di CP_1
scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati
a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L' è tenuto ad indicare ai richiedenti le Controparte_1
prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per
l'esperimento dell'azione giudiziaria.
Omissis.”
Inoltre, ai sensi dell'art. D.L. 06/03/1991 n. 103 conv. in L. 01/06/1991 n.
166:
“
1. I termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della
3 Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
A ciò deve aggiungersi che, ai sensi dell'art. 7 della L. 11/08/1973 n. 533:
“In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.”
Il ricorrente rappresenta e documenta (all. 13 prod. ricorrente) di avere presentato due domande all' il 10/08/2020 ed una il 15/10/2020. CP_1
Ebbene in ordine alle domande presentate il 10/08/2020 il termine annuale di decadenza per la presentazione della domanda in sede giudiziaria andava a decorrere dal 07/06/2021.
Infatti:
- 10/08/2020 + 120 giorni durante i quali è maturato il silenzio – rigetto =
09/12/2020;
- 09/12/2020 + 90 giorni per il ricorso amministrativo = 09/03/2021
- 09/03/2021 + 90 giorni per la pronuncia su tale ricorso e, quindi, per la maturazione del silenzio rigetto = 07/06/2021
Nell'ipotesi estrema di assenza di provvedimenti dunque, il CP_1
procedimento amministrativo si sarebbe concluso il 07/06/2021 e la domanda in sede giudiziale doveva essere presentata entro un anno da tale
4 data, ossia entro il 07/06/2022. La stessa, invece, è stata proposta il
30/06/2022.
È pertanto decorso il termine annuale di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria previsto dall'articolo 47, comma 3, della L. n. 639 del
1970. Infatti, la prestazione oggetto di domanda non ha natura pensionistica,
è dovuta solo per un determinato periodo di tempo e dunque rientra nelle gestioni di cui all'art. 24 L. 88/89 in relazione alle quali, appunto, il comma 3 dell'art. 47 cit. prevede il termine di decadenza di un anno.
A nulla rileva il fatto che l non abbia mai provveduto sulla domanda. CP_1
Ciò si desume dall'ultima delle tre ipotesi delineate dal secondo comma dell'art. 47 cit., ossia del termine decorrente “dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”. In base a tale norma di chiusura, il termine di decadenza decorre in ogni caso dopo trecento giorni dalla presentazione della domanda di prestazione, vista la scansione dei tempi del procedimento amministrativo prevista dalla L. n. 88 del 1989 (cfr. Cass. Sez.
Lav. 23/03/2005 n. 6231, Cass. Sez. Lav. 18/08/2004 n. 16138, Cass. Sez.
Lav. 24/07/2004 n. 13929). La conclusiva fissazione della soglia massima ed insuperabile di trecento giorni dalla presentazione della domanda in sede amministrativa, quale data di ineluttabile decorrenza del termine triennale di decadenza, conferma l'intento legislativo di prestabilire un netto ed inderogabile arco temporale di esercizio sia dell'azione amministrativa, sia dei diritti di tutela amministrativa e giurisdizionale dei cittadini, al fine di assicurare un assetto definitivo ed immutabile dei rapporti previdenziali.
Per questa ragione si parla di inammissibilità dello spostamento in avanti dei
5 termini di decadenza, ripetutamente affermata dalla Suprema Corte (Cass.
S.U. 29/05/2009 n. 12718, Cass. S.U. 17/09/2009 n. 19992, Cass. n. 7527 del
29/03/2010; Cass. n. 3990 del 29/02/2016, Cass. n. 15969 del 27/06/2017).
Ulteriore conferma di questi principi perviene dalla seguente massima:
“in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992,
n. 438), dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine – nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine decadenziale. Tale disposizione – per configurarsi come una norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica
– deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto” (Cass. Sez. Lav. 29/03/2010 n.
7527).
Di contro, se il termine di decadenza decorresse comunque dalla data di comunicazione della decisione dell' (in prima istanza o a seguito di CP_1
ricorso amministrativo) la previsione stessa della decorrenza “dalla data di
6 scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione” o “dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati
a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”, non avrebbe ragion d'essere, perché non si potrebbe mai escludere che la comunicazione del provvedimento intervenisse, appunto, in qualsiasi momento successivo alla scadenza di quei termini e non potrebbe mai fissarsi una soglia temporale di scadenza per l'emissione dei provvedimenti né di decorrenza per la loro impugnabilità in sede giudiziaria, il tutto in conclamato contrasto con le suddette esigenze di stabilità e certezza che, paradossalmente, verrebbero sacrificate proprio nel disciplinare l'istituto (la decadenza) che le presuppone.
Sulla scorta di tali rilievi, l'azione proposta dalla ricorrente deve essere dichiarata inammissibile in ordine alle domande prot.
5596.10/08/2020.0016499 presentata il 10/08/2020 per il periodo CP_1
03/08/2020 – 05/08/2020 e prot. 5596.10/08/2020.0016500 CP_1
presentata il 10/08/2020 per il periodo 06/08/2020 – 03/10/2020.
Deve trovare, invece, accoglimento la richiesta di corresponsione del congedo di maternità per il periodo dal 04/10/2020 al 04/01/2021 giusta domanda prot. 5596.15/10/2020.0020026 presentata il 15/10/2020. CP_1
Ed invero, al riguardo, la ricorrente non è incorsa nella decadenza ex art. 47, comma 3, della L. n. 639 del 1970, atteso che il termine annuale di decadenza per la presentazione della domanda in sede giudiziaria andava a decorrere dal
13/09/2021 e, pertanto, il ricorso giudiziale depositato entro un anno da tale data, ossia entro il 13/09/2022, deve essere dichiarato ammissibile.
Peraltro, sul punto l' nulla ha dedotto e allegato in ordine alla mancanza CP_1
dei presupposti per l'accoglimento della domanda prot.
7 5596.15/10/2020.0020026 presentata il 15/10/2020 e la ricorrente, dal CP_1
canto suo, ha provato che sussiste il suo diritto alla percezione delle somme.
Di qui l'accoglimento del ricorso limitatamente al diritto della ricorrente alla corresponsione del congedo di maternità per il periodo dal 04/10/2020 al
04/01/2021 e, per l'effetto, l' deve essere condannato ad erogare le CP_1
somme spettanti.
Stante la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vengono dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
Dichiara l'inammissibilità del ricorso relativamente alle domande prot.
5596.10/08/2020.0016499 presentata il 10/08/2020 per il periodo CP_1
03/08/2020 – 05/08/2020 e prot. 5596.10/08/2020.0016500 CP_1
presentata il 10/08/2020 per il periodo 06/08/2020 – 03/10/2020;
Dichiara che ha diritto all'indennità di maternità Parte_1
obbligatoria giusta domanda prot. 5596.15/10/2020.0020026 CP_1
presentata il 15/10/2020 per il periodo dal 04/10/2020 al 04/01/2021 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennità spettante alla CP_1
ricorrente a titolo di congedo di maternità;
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese il 09/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
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