Articolo 31 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 30Articolo 32
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1 novembre 1986
Art. 31. 1. Le disposizioni dell' articolo 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152 , si applicano al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione di mezzi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio.
Entrata in vigore il 1 novembre 1986
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