Sentenza 19 maggio 1998
Massime • 1
In tema di benefici penitenziari, le sentenze della Corte Costituzionale n. 357/94 e n. 68/95 - pur avendo dichiarato incostituzionale l'art. 4 bis, comma primo, dell'Ordinamento Penitenziario nella parte in cui non prevedeva la possibilità di benefici o misure alternative per i condannati per il reato ex art.416 bis cod.pen. - non hanno escluso per ciò solo che, in assenza comunque di qualsiasi attività collaborativa del richiedente, debba essere costui in sede di istanza ad indicare le ragioni della asserita impossibilità a fornire detta collaborazione, rimettendo poi al giudicante l'onere di verificare quanto dallo stesso affermato e, in caso di rigetto dell'istanza, a motivare al riguardo. Il giudice di sorveglianza, una volta verificata l'inammissibilità dell'istanza per la mancanza del requisito della impossibilità di qualsiasi attività collaborativa, non è tenuto ad attivarsi di ufficio, pur in presenza dei suindicati pronunciamenti costituzionali, per verificare e valutare la sussistenza o meno di circostanze atte a consentire il superamento della mancata collaborazione oggettivamente sussistente, ostativa, in quanto tale, all'accoglimento dell'istanza già di per sè inammissibile per i motivi di cui sopra. (Nella fattispecie il Tribunale di Sorveglianza, con ordinanza, aveva dichiarato inammissibile la richiesta del detenuto di essere affidato in prova al servizio sociale, rilevando che l'istante era stato condannato per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e non risultava aver prestato una attività di collaborazione ex art. 58 ter dell'Ordinamento Penitenziario. Avverso tale provvedimento aveva proposto ricorso per Cassazione l'interessato deducendo vizio di carenza di motivazione non avendo il Tribunale di Sorveglianza minimamente valutato che egli, per la posizione marginale che aveva ricoperto nell'ambito dell'associazione per delinquere in questione, non aveva avuto alcuna concreta possibilità di prestare una idonea collaborazione con gli inquirenti, circostanza questa che a suo avviso avrebbe dovuto essere presa in considerazione, così come avrebbe dovuto essere effettuato l'accertamento circa la inesistenza di suoi attuali collegamenti con la criminalità organizzata. La Suprema Corte, osservando tra l'altro che l'interessato nella sua originaria istanza di affidamento in prova non aveva fatto cenno alcuno alla sua asserita impossibilità di collaborazione, ha rigettato il ricorso in applicazione del principio di cui in massima).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/1998, n. 2923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2923 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori Camera di consiglio
Dott. Renato Teresi Presidente del 19/05/1998
Dott. Camillo Losana Consigliere SENTENZA
Dott. Paolo Bardovagni " N. 2923
Dott. Antonio Marchese " REGISTRO GENERALE
Dott. Dario De Pascalis " N. 4638/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Di UA SE, nato ad [...], il [...] avverso la ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze in data 14/10/1997. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Dario De Pascalis;
preso atto delle conclusioni del P.G. il quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento;
OSSERVA
Con la citata ordinanza il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile la richiesta del Di UA di essere affidato in prova al servizio sociale motivando che lo stesso era stato condannato per il reato di associazione mafiosa e che non risultava aver prestato una attività di collaborazione ex art. 58 ter O.P.
Con il primo motivo di ricorso l'interessato ha eccepito la nullità della detta ordinanza per carenza di motivazione non avendo il giudice a quo minimamente valutato che egli, per la posizione marginale che aveva ricoperto nella associazione in questione (così come risultava dalla stessa sentenza di condanna) non aveva avuto alcuna concreta possibilità di prestare una idonea collaborazione con gli inquirenti, circostanza questa che, alla luce di quanto affermato anche dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 357/94 e n. 68/95, avrebbe dovuto essere invece presa in considerazione ed adeguatamente valutata, così come avrebbe dovuto essere parimenti effettuato l'accertamento circa la inesistenza di suoi attuali collegamenti con la criminalità organizzata, indagine questa che non era stata invece compiuta dal giudice a quo, il quale quindi si era limitato ad una motivazione apodittica del suo provvedimento, basata unicamente sul titolo del reato per il quale egli era stato condannato.
Con il secondo motivo l'interessato ribadiva sostanzialmente le medesime censure di cui sopra per contestare l'impugnato provvedimento anche per violazione di legge con riferimento all'art. 4bis co. 1 O.P., così come modificato dalle succitate sentenza della Corte Costituzionale.
Tanto premesso, va rilevato che il Di UA, nella sua originaria istanza di affidamento in prova del 21/6/1997 non aveva fatto cenno alcuno alla sua asserita impossibilità di collaborazione in considerazione della asserita marginalità della sua posizione all'interno della associazione a delinquere ex art. 41 6bis c.p. Ne consegue che corretta appare la motivazione della dichiarazione di inammissibilità della domanda, là dove, stante la vigenza dell'art. 4bis O.P., rilevava che l'odierno ricorrente, essendo stato condannato per Il citato reato associativo, non risultava aver posto in essere la attività collaborativa di cui all'art. 58ter O.P. Le sentenze della Corte Costituzionale citate dal ricorrente, pur avendo dichiarato incostituzionale l'art. 4bis co. 1^ O.P. là dove non prevedeva la possibilità di concessione di benefici o misure alternative per i condannati per il reato ex art. 416bis c.p., non hanno escluso infatti, per ciò solo, che, in assenza comunque di qualsiasi attività collaborativa del richiedente, debba essere costui in sede di istanza ad indicare le ragioni della asserita impossibilità a farlo, rimettendo poi al giudicante l'onere di verificare quanto dallo stesso affermato e, in caso di rigetto della istanza, a motivare al riguardo.
Anche dal punto di vista della corretta applicazione della legge devesi rilevare poi che il giudice a quo, una volta verificata la inammissibilità della domanda per le dette ragioni, non era tenuto ad attivarsi di ufficio, anche in presenza dei detti pronunciamenti costituzionali, per verificare e valutare la sussistenza o meno di circostanze atte a consentire il superamento del requisito della mancata collaborazione oggettivamente sussistente e, come tale, ostativo all'accoglimento della domanda già di per se inammissibile per i motivi di cui sopra.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 1998