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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 2881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2881 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2881/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPIRITO ANGELO, Presidente
CAPUTO LUCA, Relatore
LEPRE ANTONIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14849/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0250002454620223009636 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0250002454620223009636 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0250002454620223009636 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1512/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti e da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 7.08.2025 e depositato l'8.08.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 20250002454620223009636, notificata il 4.08.2025, relativa all'omesso pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) per gli anni 2017-2018-2019, del complessivo importo di € 84.469,58, comprensivo di sanzioni e interessi, in relazione a una serie di immobili siti in Napoli al Centro Direzionale, come analiticamente indicati in ricorso, di proprietà della Società_1 S.a.s. di Ricorrente_1
A sostegno del ricorso, ha dedotto: la nullità/illegittimità dell'atto impugnato per assenza del presupposto impositivo;
ciò in quanto gli immobili oggetto della pretesa tributaria sono stati definitivamente acquisiti al patrimonio dello Stato in ragione di due distinti procedimenti di confisca: una prima confisca ex art. 12 sexies
L. 356/1992 divenuta definitiva con sentenza della Corte di Cassazione n. 25732/2017 del 4.05.2017, e una seconda confisca di prevenzione ex L. 575/1967 confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con decreto del
17.05.2011 e divenuta irrevocabile con sentenza della Corte di Cassazione n. 14460/13 del 6.12.2012, con successiva destinazione dei beni all'Università degli Studi di Napoli Parthenope;
l'illegittimità dell'accertamento in virtù della sospensione dal pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 51 co. 3 bis d.lgs.
n. 159/2011, che prevede la sospensione del versamento di imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca per gli immobili il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. Inoltre, ha dedotto che di ciò ha piena contezza Società_2 s.r.l. che ha già emesso provvedimenti di sgravio per il medesimo tributo e per i medesimi immobili per gli anni 2020-2021-2022. In conseguenza di ciò ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Il Comune di Napoli, costituitosi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso.
In ogni caso, ha evidenziato che, a seguito di revisione della complessiva posizione della ricorrente, ha provveduto ad aggiornare la propria banca dati dando atto di quanto dedotto e documentato da parte ricorrente e ha chiesto a Società_2 di provvedere al discarico totale dell'intimazione impugnata.
Società_2 s.r.l., costituitasi in giudizio, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, avendo proceduto all'emissione di provvedimento di sgravio dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che nelle more del giudizio la Società_2 ha proceduto allo sgravio dell'avviso di accertamento impugnato, come documentalmente provato e come confermato dal difensore della ricorrente all'udienza del 22.01.2026, in cui ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo, in ogni caso, per la condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali.
Ciò posto, deve in primo luogo premettersi che l'intervenuto annullamento dell'atto impugnato impone di dichiarare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno, stante l'annullamento in autotutela, l'atto impugnato con il ricorso in esame.
Ciò non esclude che la Corte adita debba comunque pronunciarsi sulla regolamentazione delle spese di lite, come richiesto espressamente da parte ricorrente.
A tal proposito si osserva che, in caso di cessazione della materia del contendere, deve trovare applicazione il principio della c.d. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
Nel caso di specie, ai fini della regolamentazione delle spese processuali in base al principio della c.d. soccombenza virtuale, deve osservarsi che risulta documentalmente provato quanto posto a sostegno del ricorso in ordine all'assenza della legittimazione passiva rispetto alla pretesa tributaria, essendo i beni immobili oggetto di tassazione non più nella titolarità della ricorrente, a seguito di provvedimenti di confisca divenuti definitivi dopo due sentenze della Corte di Cassazione del 6.12.2012 e del 4.05.2017; tant'è che i beni in questione risultano poi successivamente destinati all'Università degli studi di Napoli Parthenope.
Ciò, del resto, trova conferma, per un verso nella sentenza n. 12568/2025 resa da questa Corte di Giustizia
Tributaria in relazione ad altra intimazione relativa al medesimo tributo per diverse annualità (2020, 2021 e
2022), sia nel comportamento delle parti resistenti che hanno sostanzialmente riconosciuto, sia pure solo in pendenza del giudizio, la fondatezza delle ragioni della ricorrente. In particolare, entrambe le parti resistenti hanno preso atto della definitività dei provvedimenti di confisca emessi in relazione agli immobili oggetto di tassazione, confermando, quindi, che gli stessi non sono più nella titolarità dell'odierna ricorrente.
Alla luce di ciò, il giudizio va dichiarato estinto, essendo venuta meno ogni ragione del contendere tra le parti in relazione all'atto impugnato e, per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali, tenuto conto di quanto evidenziato e della fondatezza del ricorso in base al principio della c.d. soccombenza virtuale, nonché del fatto che il provvedimento di sgravio è stato emesso solo dopo la notifica del ricorso, sebbene la definitività delle confische fosse circostanza già conosciuta o conoscibile in precedenza, le stesse devono seguire la soccombenza virtuale delle parti resistenti (Società_2 s.r.l. e Comune di Napoli in solido tra loro) nei confronti del ricorrente e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dei parametri vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Difensore_1 che ne ha fatto richiesta.
Va respinta, invece, la richiesta di condanna delle parti resistenti ex art. 96 c.p.c., anche alla luce del comportamento processuale tenuto dalle stesse che non si è tradotto nella mera difesa della legittimità del proprio operato ma nel sostanziale riconoscimento delle ragioni della ricorrente con conseguente annullamento in autotutela dell'atto impugnato, sia pure solo dopo l'introduzione del giudizio, il che comunque non denota gli estremi di una condotta processuale caratterizzata da mala fede e/o colpa grave.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre rimborso del contributo unificato, IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPIRITO ANGELO, Presidente
CAPUTO LUCA, Relatore
LEPRE ANTONIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14849/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0250002454620223009636 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0250002454620223009636 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0250002454620223009636 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1512/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti e da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 7.08.2025 e depositato l'8.08.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 20250002454620223009636, notificata il 4.08.2025, relativa all'omesso pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) per gli anni 2017-2018-2019, del complessivo importo di € 84.469,58, comprensivo di sanzioni e interessi, in relazione a una serie di immobili siti in Napoli al Centro Direzionale, come analiticamente indicati in ricorso, di proprietà della Società_1 S.a.s. di Ricorrente_1
A sostegno del ricorso, ha dedotto: la nullità/illegittimità dell'atto impugnato per assenza del presupposto impositivo;
ciò in quanto gli immobili oggetto della pretesa tributaria sono stati definitivamente acquisiti al patrimonio dello Stato in ragione di due distinti procedimenti di confisca: una prima confisca ex art. 12 sexies
L. 356/1992 divenuta definitiva con sentenza della Corte di Cassazione n. 25732/2017 del 4.05.2017, e una seconda confisca di prevenzione ex L. 575/1967 confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con decreto del
17.05.2011 e divenuta irrevocabile con sentenza della Corte di Cassazione n. 14460/13 del 6.12.2012, con successiva destinazione dei beni all'Università degli Studi di Napoli Parthenope;
l'illegittimità dell'accertamento in virtù della sospensione dal pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 51 co. 3 bis d.lgs.
n. 159/2011, che prevede la sospensione del versamento di imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca per gli immobili il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. Inoltre, ha dedotto che di ciò ha piena contezza Società_2 s.r.l. che ha già emesso provvedimenti di sgravio per il medesimo tributo e per i medesimi immobili per gli anni 2020-2021-2022. In conseguenza di ciò ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Il Comune di Napoli, costituitosi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso.
In ogni caso, ha evidenziato che, a seguito di revisione della complessiva posizione della ricorrente, ha provveduto ad aggiornare la propria banca dati dando atto di quanto dedotto e documentato da parte ricorrente e ha chiesto a Società_2 di provvedere al discarico totale dell'intimazione impugnata.
Società_2 s.r.l., costituitasi in giudizio, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, avendo proceduto all'emissione di provvedimento di sgravio dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che nelle more del giudizio la Società_2 ha proceduto allo sgravio dell'avviso di accertamento impugnato, come documentalmente provato e come confermato dal difensore della ricorrente all'udienza del 22.01.2026, in cui ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo, in ogni caso, per la condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali.
Ciò posto, deve in primo luogo premettersi che l'intervenuto annullamento dell'atto impugnato impone di dichiarare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno, stante l'annullamento in autotutela, l'atto impugnato con il ricorso in esame.
Ciò non esclude che la Corte adita debba comunque pronunciarsi sulla regolamentazione delle spese di lite, come richiesto espressamente da parte ricorrente.
A tal proposito si osserva che, in caso di cessazione della materia del contendere, deve trovare applicazione il principio della c.d. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
Nel caso di specie, ai fini della regolamentazione delle spese processuali in base al principio della c.d. soccombenza virtuale, deve osservarsi che risulta documentalmente provato quanto posto a sostegno del ricorso in ordine all'assenza della legittimazione passiva rispetto alla pretesa tributaria, essendo i beni immobili oggetto di tassazione non più nella titolarità della ricorrente, a seguito di provvedimenti di confisca divenuti definitivi dopo due sentenze della Corte di Cassazione del 6.12.2012 e del 4.05.2017; tant'è che i beni in questione risultano poi successivamente destinati all'Università degli studi di Napoli Parthenope.
Ciò, del resto, trova conferma, per un verso nella sentenza n. 12568/2025 resa da questa Corte di Giustizia
Tributaria in relazione ad altra intimazione relativa al medesimo tributo per diverse annualità (2020, 2021 e
2022), sia nel comportamento delle parti resistenti che hanno sostanzialmente riconosciuto, sia pure solo in pendenza del giudizio, la fondatezza delle ragioni della ricorrente. In particolare, entrambe le parti resistenti hanno preso atto della definitività dei provvedimenti di confisca emessi in relazione agli immobili oggetto di tassazione, confermando, quindi, che gli stessi non sono più nella titolarità dell'odierna ricorrente.
Alla luce di ciò, il giudizio va dichiarato estinto, essendo venuta meno ogni ragione del contendere tra le parti in relazione all'atto impugnato e, per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali, tenuto conto di quanto evidenziato e della fondatezza del ricorso in base al principio della c.d. soccombenza virtuale, nonché del fatto che il provvedimento di sgravio è stato emesso solo dopo la notifica del ricorso, sebbene la definitività delle confische fosse circostanza già conosciuta o conoscibile in precedenza, le stesse devono seguire la soccombenza virtuale delle parti resistenti (Società_2 s.r.l. e Comune di Napoli in solido tra loro) nei confronti del ricorrente e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dei parametri vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Difensore_1 che ne ha fatto richiesta.
Va respinta, invece, la richiesta di condanna delle parti resistenti ex art. 96 c.p.c., anche alla luce del comportamento processuale tenuto dalle stesse che non si è tradotto nella mera difesa della legittimità del proprio operato ma nel sostanziale riconoscimento delle ragioni della ricorrente con conseguente annullamento in autotutela dell'atto impugnato, sia pure solo dopo l'introduzione del giudizio, il che comunque non denota gli estremi di una condotta processuale caratterizzata da mala fede e/o colpa grave.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre rimborso del contributo unificato, IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.