Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui si accinga ad eseguire un'ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'obbligo per l'autorità giudiziaria di procedervi personalmente e di darne avviso al consiglio dell'ordine forense del luogo non viene meno, sebbene il difensore sia persona indagata, quando lo studio professionale risulti cointestato ad altro avvocato nominato suo difensore di fiducia e non sottoposto in quel momento ad indagini, con la conseguente nullità degli atti compiuti ove quelle prescrizioni non siano rispettate.
Commentari • 3
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Com'è noto, il codice di rito prevede vincoli particolarmente rigorosi laddove si debba procedere ad una attività di indagine presso uno studio legale. [1] Cass. pen., sez. VI, 12/03/01, n. 20295. [2] Ibidem. [3] Stefania Ciani, “Ancora qualche puntualizzazione sulle garanzie del difensore”, Cass. pen., 1998, 3, 840. [4] Ibidem. [5] Cass. pen., sez. II, 22/05/97, n. 3513. [6] Stefania Ciani, “Ancora qualche puntualizzazione sulle garanzie del difensore”, Cass. pen., 1998, 3, 840 la quale richiama a sua volta: G. Frigo, Sub art. 103, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, a cura di E. Amodio e O. Dominioni, vol. I, Giuffrè, 1989 il quale argomentando “argomentando dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2009, n. 21539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21539 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 18/02/2009
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 404
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 37992/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia ex art.325 c.p.p.;
avverso ordinanza emessa il 22/10/2008 dal Tribunale di La Spezia in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali nel procedimento penale iscritto nei confronti di:
BO MA, nato a [...] il [...];
esaminati gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto P.G. Dott. Galati Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore dell'indagato OM, avv. Barbanente Francesco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- Nell'ambito di articolate indagini preliminari nei confronti di più persone operanti in associazione tra loro per commettere reati di falsità documentali e di truffa in danno di compagnie assicuratrici (mediante la formazione di pratiche di inesistenti sinistri stradali e il connesso esercizio stragiudiziale dei relativi fittizi diritti risarcitori) il procedente pubblico ministero presso il Tribunale di La Spezia emetteva nei confronti del consulente e praticante procuratore legale MA OM, indagato per reati di associazione per delinquere e di corruzione attiva propria finalizzata alla redazione di false certificazioni pubbliche, in data 26.9.2008 - ai sensi degli artt. 250 c.p.p. ss. - decreto di perquisizione personale e locale e di susseguente sequestro probatorio di documenti e cose pertinenti al predetti reati, individuando i luoghi della perquisizione domiciliare nella abitazione privata dell'indagato e nel suo studio professionale siti entrambi a La Spezia. Contestualmente il p.m. emetteva informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p. con le comunicazioni di rito destinata ad essere notificata al OM.
Le operazioni di perquisizione e sequestro erano eseguite dai delegati ufficiali di p.g. del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di La Spezia il successivo 29.9.2008 a partire dalle ore 7.05 presso la residenza privata del OM per poi estendersi al suo studio professionale sito in Via XXIV Maggio n. 178, concludendosi con l'avvenuto sequestro probatorio di materiale documentario ed altre cose pertinenti ai reati oggetto delle indagini preliminari.
2.- Adito dall'impugnazione del OM, il Tribunale di La Spezia, quale giudice circondariale del riesame dei provvedimenti di sequestro e delle misure cautelari reali, ha accolto il gravame limitatamente all'attività perquisitiva e ablativa effettuata presso lo studio del OM, lo stesso essendo risultato adibito - a far data da quello stesso giorno 29.9.2008 - anche a studio professionale dell'avvocato Alessandro TI, nominato altresì - sempre quello stesso 29.9.2008 - difensore di fiducia dall'indagato OM all'atto della notificazione in sue mani del decreto di perquisizione e sequestro del p.m. e della coeva informazione di garanzia. Con l'ordinanza del 22.10.2008, richiamata in epigrafe, il Tribunale spezzino ha, quindi, dichiarato la nullità degli atti di ricerca e di acquisizione probatoria (le cose sequestrate sono state restituite all'avente diritto) eseguiti presso lo studio professionale del OM, in quanto studio professionale anche del suo difensore di fiducia, per violazione dell'art. 103 c.p.p., comma 2. Lo stesso Tribunale ha confermato la validità delle residue operazioni svolte in esecuzione del provvedimento di perquisizione e sequestro del pubblico ministero.
I giudici del riesame hanno motivato la decisione attraverso coordinati passaggi argomentativi.
- Lo studio professionale dell'indagato OM è risultato costituire, dalla stessa mattina del 29.9.2008, lo studio professionale anche dell'avv. Alessandro TI, come da certificazione del 21.10.2008 del consiglio dell'ordine forense di La Spezia prodotta dall'impugnante OM.
- Per altro nello stesso verbale di perquisizione e sequestro redatto dalla Guardia di Finanza all'atto dell'accesso presso lo studio di Via XXIV Maggio alle ore 15.00 del 29.9.2008 si attesta l'effettiva presenza sul posto dell'avv. TI ("L'avv. TI, nominato con separato atto difensore di fiducia del dott. OM, apriva lo studio, dopo di che si allontanava per improrogabili impegni professionali").
- Effettivamente otto ore prima l'avv. TI era stato nominato proprio difensore fiduciario dal OM, come si desume dall'analogo verbale di perquisizione e sequestro redatto dai finanzieri alle ore 7.15 del 29.9.2008 al momento dell'accesso presso la privata dimora dell'indagato.
- Rivestendo realmente e attualmente l'avv. TI la qualità di difensore del OM nel momento dell'esecuzione della perquisizione e sequestro presso lo studio legale, le corrispondenti operazioni sono state compiute: a) senza l'intervento personale del pubblico ministero;
b) senza il previo decreto autorizzativo del giudice;
c) senza previo avviso al locale consiglio dell'ordine degli avvocati. Cioè in aperta violazione dei divieti e delle prescrizioni dettate dall'art. 103 c.p.p., commi 2, 3 e 4. 3.- Avverso l'ordinanza del Tribunale ligure ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p. il Procuratore della Repubblica di La Spezia, deducendo erronea applicazione di legge (artt. 103 e 250 c.p.p.) e carenza di motivazione sotto il profilo del travisamento di dati probatori nei termini appresso sintetizzati.
1. Le garanzie previste dall'art. 103 c.p.p. competono al professionista che risulti essere il difensore dell'indagato al momento dell'adozione del decreto di perquisizione e sequestro del p.m. e non già che lo divenga contestualmente allo svolgimento delle successive operazioni esecutive. Alla data del 26.9.2008 l'avv. TI non aveva stabilito il proprio studio presso l'ufficio del OM, ne' era stato nominato suo difensore di fiducia.
2. Una corretta interpretazione dell'art. 250 c.p.p., comma 1 in relazione all'art. 103 c.p.p. induce a ritenere che l'inizio delle operazioni di perquisizione si identifichi con la consegna della copia del provvedimento del p.m. all'indagato e non - come ritenuto dal Tribunale - con il materiale avvio delle operazioni di ricerca probatoria. La notifica del decreto è avvenuta alle ore 7.05 del 29.9.2008 (giusta relata di p.g. a tergo del decreto notificato), momento iniziale delle operazioni, mentre la nomina fiduciaria dell'avv. TI è stata formalizzata dal OM alle ore 7.15 (come dal verbale della G.d.F. prima citato) e, dunque, ad operazioni già avviate.
3. Impropriamente il Tribunale ha scisso i momenti di inizio delle operazioni perquisitive in funzione dei diversi luoghi di loro esecuzione (abitazione privata e studio professionale dell'indagato), sebbene tutte le operazioni de quibus debbano ritenersi iniziate in via generale alle ore 7.05 presso la dimora del OM, perché "le operazioni nei due luoghi devono considerarsi un unico atto articolato in due fasi".
4. L'avv. TI, che per le precedenti osservazioni ha assunto la veste di difensore del OM dopo l'inizio delle operazioni di perquisizione e non avrebbe potuto giovarsi della tutela prevista dall'art. 103 c.p.p., dispone presso lo studio professionale del OM (formato da un appartamento dotato di più stanze) di una sola stanza, sicché - a tutto voler concedere - il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle acquisizioni probatorie relative alla sola stanza occupata per motivi di lavoro dall'avv. TI e non anche a quelle relative all'intero studio.
5. In ogni caso il Tribunale ha travisato il valore dimostrativo della certificazione prodotta all'udienza del riesame, secondo cui l'TI ha trasferito il proprio studio presso l'ufficio di Via XXIV Maggio intestato al OM a partire dal 29.9.2008, non tenendo conto dell'analogo foglio manoscritto consegnato dallo stesso TI ai finanzieri al momento della perquisizione, con cui egli stesso dichiara il trasferimento del suo studio dal 29.9.2008;
foglio recante in calce l'annotazione di "depositato" del consiglio dell'ordine. Di guisa che la successiva certificazione dell'organo forense non documenta un fatto storico verificato (il reale trasferimento dello studio di TI) ma solo un fatto storico attestato e comunicato dallo stesso TI.
4.- Le censure del ricorrente pubblico ministero di La Spezia sono infondate.
La decisione del Tribunale di La Spezia si mostra, infatti, corretta e aderente ad una concreta e non elusiva (secondo alcuni passaggi del ricorso del p.m.) operatività applicativa del disposto garantistico di cui all'art. 103 c.p.p. nelle sue progressive articolazioni. Può subito puntualizzarsi che, senza sottacerne talune palesi incongruenze ricostruttive (un legale può disporre di una sola stanza come proprio personale studio in un più ampio ufficio, ma può ben averne utilizzato in tutto o in parte gli altri locali per custodirvi documenti inerenti alla sua attività defensionale), i rilievi sintetizzati ai precedenti punti 4) e 5) del ricorso sono indeducibili nella odierna sede di legittimità, poiché attengono a situazioni di fatto ovvero a presunti vizi motivazionali del provvedimento decisorio (il ricorrente li definisce "travisamento della prova") non sindacabili da questa S.C.. Come si desume dall'art. 325 c.p.p., le decisioni del giudice del riesame in materia di sequestro sono ricorribili soltanto per violazioni di legge e non anche per vizi della motivazione del provvedimento. Con riferimento agli altri profili di censura prefigurati dal ricorrente pubblico ministero è opportuno osservare che la stessa ordinanza del Tribunale di La Spezia si è in definitiva fatta carico dei rilievi enunciati dal ricorrente, laddove ha espressamente escluso l'incidenza, sui constatati vizi procedurali delle operazioni di perquisizione presso lo studio professionale, della circostanza per cui la procedente autorità giudiziaria ha ignorato la sussistenza dei presupposti storici legittimanti l'applicazione dell'art. 103 c.p.p., siccome venuti in essere contestualmente all'esecuzione della perquisizione, poiché trattasi di evenienza che non può far velo alla ampia latitudine di garanzia che deve attribuirsi alla disposizione in parola. Garanzia che non può essere frustrata in virtù del formale rilievo del ricorrente focalizzato sulla nomina fiduciaria dell'avv. TI da parte del OM dieci minuti dopo l'inizio delle operazioni di p.g., un lasso di tempo così breve da non creare alcuno iato o effettiva scissione tra detto inizio e la nomina.
Nè può accedersi alla singolare tesi del ricorrente che sostiene l'unitarietà, quasi per una sorta di improponibile ubiquità dei medesimi ufficiali di p.g. procedenti, delle operazioni di perquisizione eseguite (dagli stessi ufficiali come persone fisiche) in luoghi diversi e distanti sebbene collegati ai fini del procedimento. Il ragionamento può avere un qualche peso soltanto nel caso in cui si adotti una metodologia esecutiva diversa da quella in fatto adottata nelle perquisizioni a carico del OM, cioè quando si decida di procedere, con gruppi diversi di operanti, nel medesimo momento (per assicurare l'effetto sorpresa dell'incombente investigativo) a perquisizioni in luoghi spazialmente distanti. Non già quando, come nel caso di specie, alla perquisizione dell'abitazione del OM (ore 7.05) abbia fatto seguito ben otto ore dopo la perquisizione dello studio professionale (ore 15.00). L'obbligo per l'autorità giudiziaria che esegua una perquisizione con coevo sequestro probatorio presso l'ufficio di un difensore di procedervi con partecipazione diretta all'attività (giudice o p.m.) e di darne avviso al locale consiglio dell'ordine forense non viene meno, anche nel caso in cui il difensore sia persona indagata, quando lo studio professionale risulti cointestato ad altro avvocato non sottoposto in quel momento ad indagini, con conseguente nullità - ove l'avviso non sia dato - degli atti compiuti (Cass. Sez. 2 8.11.2007 n. 6002, Bracchi, rv. 239496). Le conclusioni rassegnate dall'impugnata ordinanza del riesame sono, per altro, pienamente conformi agli orientamenti interpretativi assunti dalla giurisprudenza di legittimità sul tema.
In particolare le guarentigie previste dall'art. 103 c.p.p. non introducono un principio in senso lato immunitario (per ragioni di categoria) del difensore, ma tutelano l'inviolabilità del diritto di difesa costituzionalmente rilevante (art. 24 Cost.). Di tal che tali garanzie di libertà non riguardano il solo difensore dell'indagato o dell'imputato nel procedimento in cui sorga la necessità di procedere a perquisizione e sequestro, ma trovano applicazione in tutti i casi in cui tali atti di ricerca probatoria vengano eseguiti nello studio di un esercente la professione legale (iscritto nell'albo degli avvocati), che abbia assunto la difesa di qualsiasi assistito, sia nel procedimento de quo che in altro diverso procedimento estraneo rispetto a quello nel quale gli atti di perquisizione debbano compiersi (v.: Cass. Sez. 6, 12.3.2001 n. 2295, De Mari, rv. 218841; Cass. Sez. 3, 27.6.2003 n. 39710, Ungo, rv. 226212).
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2009