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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/12/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 940/2023 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. C. Parte_1
GABRIELE;
Opponente
E
in Controparte_1 persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv.
G. AVENA;
Opposto
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito n.
33420220004618332000.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.3.2023 la sig.ra Parte_1 proponeva opposizione avverso avviso di addebito indicato in epigrafe deducendo l'illegittimità della pretesa creditoria ivi contenuta attesa la sussistenza dei requisiti legali per l'ottenimento dell'agevolazione previdenziale di cui alla L.
n. 190/2014. Concludeva, dunque, per l'annullamento del provvedimento impugnato con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Costituito in giudizio, l' deduceva la piena legittimità CP_1 della pretesa creditoria e concludeva per il rigetto dell'avversa opposizione.
Istruita documentalmente la causa, le parti – con note depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – insistevano nelle conclusioni rese ed all'esito il procedimento veniva definito con sentenza.
Il ricorso dev'essere accolto per le seguenti motivazioni.
La ricorrente deduce che i maggiori contributi richiesti non sono dovuti, atteso il possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione fiscale e contributiva di cui all'art. 1 co. 54 e ss. della L. n. 190/2014.
Deduce (e dimostra documentalmente) di aver presentato, in data 29.2.2016, domanda all' di accesso alle agevolazioni CP_1 previdenziali previste dall'art. 1, co. 77-84 della L. n.
190/2014 in relazione alla propria posizione di titolare di ditta individuale.
Deduce (e dimostra documentalmente) di aver versato i contributi previdenziali nella misura di cui all'agevolazione contributiva della L. n. 190/2014.
Deduce di non aver compilato la sezione II del quadro LM della dichiarazione dei redditi 2017 (periodo di imposta 2016) in quanto, nell'anno di riferimento non ha prodotto alcun reddito. In considerazione di tale omissione, l' ha CP_1 proceduto alla revoca dell'agevolazione ed alla retroattiva applicazione del regime ordinario in virtù dell'accertamento,
a seguito di controlli incrociati con gli archivi dell della carenza dei requisiti di Controparte_2 legge per la fruizione nell'anno di imposta 2016 del regime forfettario.
Ciò premesso, per quanto riguarda il profilo normativo, occorre osservare come l'art. 1, co. 82, della L. n. 190/2014 stabilisce che “il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma
57. La cessazione determina, ai fini previdenziali,
l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina
l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa”.
In generale, è noto che, in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (v. Cass. sez. lav. n. 14130 dell'1.10.2002, n. 19262 del 16.12.2003,
n. 5137 del 9.3.2006, n. 16351 del 24.7.2007, n. 21898 del
26.10.2010 e Sez. Un. n. 6489 del 26.4.2012; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 16674 del 2017; Cass. Ord. n. 9140 del
12/04/2018).
Nella fattispecie, tuttavia, l'insussistenza dei requisiti per l'applicazione del regime forfettario è stata desunta esclusivamente dalla mancata compilazione della sez. II del quadro LM del modello unico nell'ambito del quale deve essere attestato il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa per l'utilizzo del regime in questione e l'assenza di condizioni ostative.
La ricorrente, tuttavia, ha dedotto di non aver compilato il quadro LM in quanto – per l'anno di imposta 2016 - non ha prodotto alcun reddito (ivi dimostrando di aver comunque versato la contribuzione dovuta per l'anno 2016 nei limiti di cui alla contribuzione dovuta per l'agevolazione prevista per i forfetari dalla L. n. 190/2014).
Alla luce delle deduzioni di parte opponente nonché degli elementi di prova prodotti, ritiene il giudicante che la mancata compilazione del quadro LM sia da ascrivere a mero errore materiale pacificamente emendabile alla luce del principio pacificamente espresso dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di imposte dirette il principio di generale emendabilità della dichiarazione sia riferibile all'ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre il suddetto principio non opera laddove la dichiarazione abbia carattere negoziale, salvo che il contribuente dimostri l'essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell'errore, ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ.” (Cass., SS.UU. n. 13378/2016; Cass., n.
19410/2015).
In questa prospettiva è stato affermato come le denunce dei redditi costituiscono di norma delle dichiarazioni di scienza e, quindi, possano essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti.
La Suprema Corte non ha peraltro mancato di precisare che in tema d'imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l'art. 53 Cost., l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è comunque emendabile, anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza (cfr.
Cass., n. 373/2016). Peraltro, “deve riconoscersi al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria. Può quindi confermarsi l'emendabilità, in generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione;
tanto deve affermarsi per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53
Cost.) e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)” (v. Cass. civ. Sez. V Ord.,
08/08/2024, n. 22407).
Facendo applicazione di tali principi, dunque, si ritiene che la mancata compilazione del quadro LM sia da ascrivere ad un mero errore materiale da cui comunque non ne sarebbe derivato in concreto alcun pregiudizio stante la mancata produzione di redditi da parte della ricorrente (avendo la stessa, comunque, provveduto a corrispondere la contribuzione nei limiti di cui all'agevolazione per i forfetari di cui alla
L. n. 190/2014).
I predetti elementi, complessivamente considerati, inducono
– quindi - a ritenere sussistenti i requisiti per avvalersi del regime forfettario, anche in considerazione dell'assenza di contestazioni ulteriori rispetto alla mancata corretta compilazione del modello unico 2017 (quadro LM).
I maggiori contributi richiesti dall' con l'avviso di CP_1 addebito impugnato vanno quindi dichiarati non dovuti, con conseguente annullamento dell'avviso stesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 33420220004618332000 e condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite pari ad € 1.312,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge.
Cosenza, 04/12/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 940/2023 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. C. Parte_1
GABRIELE;
Opponente
E
in Controparte_1 persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv.
G. AVENA;
Opposto
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito n.
33420220004618332000.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.3.2023 la sig.ra Parte_1 proponeva opposizione avverso avviso di addebito indicato in epigrafe deducendo l'illegittimità della pretesa creditoria ivi contenuta attesa la sussistenza dei requisiti legali per l'ottenimento dell'agevolazione previdenziale di cui alla L.
n. 190/2014. Concludeva, dunque, per l'annullamento del provvedimento impugnato con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Costituito in giudizio, l' deduceva la piena legittimità CP_1 della pretesa creditoria e concludeva per il rigetto dell'avversa opposizione.
Istruita documentalmente la causa, le parti – con note depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – insistevano nelle conclusioni rese ed all'esito il procedimento veniva definito con sentenza.
Il ricorso dev'essere accolto per le seguenti motivazioni.
La ricorrente deduce che i maggiori contributi richiesti non sono dovuti, atteso il possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione fiscale e contributiva di cui all'art. 1 co. 54 e ss. della L. n. 190/2014.
Deduce (e dimostra documentalmente) di aver presentato, in data 29.2.2016, domanda all' di accesso alle agevolazioni CP_1 previdenziali previste dall'art. 1, co. 77-84 della L. n.
190/2014 in relazione alla propria posizione di titolare di ditta individuale.
Deduce (e dimostra documentalmente) di aver versato i contributi previdenziali nella misura di cui all'agevolazione contributiva della L. n. 190/2014.
Deduce di non aver compilato la sezione II del quadro LM della dichiarazione dei redditi 2017 (periodo di imposta 2016) in quanto, nell'anno di riferimento non ha prodotto alcun reddito. In considerazione di tale omissione, l' ha CP_1 proceduto alla revoca dell'agevolazione ed alla retroattiva applicazione del regime ordinario in virtù dell'accertamento,
a seguito di controlli incrociati con gli archivi dell della carenza dei requisiti di Controparte_2 legge per la fruizione nell'anno di imposta 2016 del regime forfettario.
Ciò premesso, per quanto riguarda il profilo normativo, occorre osservare come l'art. 1, co. 82, della L. n. 190/2014 stabilisce che “il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma
57. La cessazione determina, ai fini previdenziali,
l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina
l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa”.
In generale, è noto che, in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (v. Cass. sez. lav. n. 14130 dell'1.10.2002, n. 19262 del 16.12.2003,
n. 5137 del 9.3.2006, n. 16351 del 24.7.2007, n. 21898 del
26.10.2010 e Sez. Un. n. 6489 del 26.4.2012; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 16674 del 2017; Cass. Ord. n. 9140 del
12/04/2018).
Nella fattispecie, tuttavia, l'insussistenza dei requisiti per l'applicazione del regime forfettario è stata desunta esclusivamente dalla mancata compilazione della sez. II del quadro LM del modello unico nell'ambito del quale deve essere attestato il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa per l'utilizzo del regime in questione e l'assenza di condizioni ostative.
La ricorrente, tuttavia, ha dedotto di non aver compilato il quadro LM in quanto – per l'anno di imposta 2016 - non ha prodotto alcun reddito (ivi dimostrando di aver comunque versato la contribuzione dovuta per l'anno 2016 nei limiti di cui alla contribuzione dovuta per l'agevolazione prevista per i forfetari dalla L. n. 190/2014).
Alla luce delle deduzioni di parte opponente nonché degli elementi di prova prodotti, ritiene il giudicante che la mancata compilazione del quadro LM sia da ascrivere a mero errore materiale pacificamente emendabile alla luce del principio pacificamente espresso dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di imposte dirette il principio di generale emendabilità della dichiarazione sia riferibile all'ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre il suddetto principio non opera laddove la dichiarazione abbia carattere negoziale, salvo che il contribuente dimostri l'essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell'errore, ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ.” (Cass., SS.UU. n. 13378/2016; Cass., n.
19410/2015).
In questa prospettiva è stato affermato come le denunce dei redditi costituiscono di norma delle dichiarazioni di scienza e, quindi, possano essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti.
La Suprema Corte non ha peraltro mancato di precisare che in tema d'imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l'art. 53 Cost., l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è comunque emendabile, anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza (cfr.
Cass., n. 373/2016). Peraltro, “deve riconoscersi al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria. Può quindi confermarsi l'emendabilità, in generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione;
tanto deve affermarsi per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53
Cost.) e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)” (v. Cass. civ. Sez. V Ord.,
08/08/2024, n. 22407).
Facendo applicazione di tali principi, dunque, si ritiene che la mancata compilazione del quadro LM sia da ascrivere ad un mero errore materiale da cui comunque non ne sarebbe derivato in concreto alcun pregiudizio stante la mancata produzione di redditi da parte della ricorrente (avendo la stessa, comunque, provveduto a corrispondere la contribuzione nei limiti di cui all'agevolazione per i forfetari di cui alla
L. n. 190/2014).
I predetti elementi, complessivamente considerati, inducono
– quindi - a ritenere sussistenti i requisiti per avvalersi del regime forfettario, anche in considerazione dell'assenza di contestazioni ulteriori rispetto alla mancata corretta compilazione del modello unico 2017 (quadro LM).
I maggiori contributi richiesti dall' con l'avviso di CP_1 addebito impugnato vanno quindi dichiarati non dovuti, con conseguente annullamento dell'avviso stesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 33420220004618332000 e condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite pari ad € 1.312,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge.
Cosenza, 04/12/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino