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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore
10:00 in composizione monocratica:
SCHIAVONE GAETANO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 265/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Miniato - Via Vittime Del Duomo N. 8 56028 San Miniato PI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Abaco Spa - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 10522 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 19/02/2026 Richieste delle parti:
CONCLUSIONI
Ricorrente:
1) in via principale, disporre la revoca dell'Atto di Avvio della Procedura di Fermo Amministrativo dei Beni
Mobili Registrati Cron. 9109 – n. 10522 emesso da Abaco Spa Servizi per gli Enti Locali in data 10 aprile 2025 – Notificato tramite pec ad Ricorrente_1 in data 11 aprile 2025 con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di legge.
2) disporre la sospensione dell'atto ex art. 47 D. Lgs. 546/1992;
3) condannare il Comune di San Miniato ed il concessionario AC Spa al pagamento delle spese e compensi di causa;
Resistente
In via preliminare: Rigettare l'istanza di sospensione ex adverso formulata, mancando entrambi i requisiti di legge (fumus e periculum) per le ragioni dedotte in premessa.
Nel merito: rigettare tutte le istanze contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma dell'atto impugnato. In punto spese: con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 assumendo le conclusioni sopra trascritte, introduceva ricorso avverso Avvio Procedura di Fermo Amministrativo dei Beni Mobili Registrati emesso da Abaco Spa Servizi per gli Enti
Locali in data 10 aprile 2025 e notificato tramite pec ad Ricorrente_1 in data 11 aprile 2025, in dipendenza di un Avviso Accertamento Esecutivo TARI/2021, n. 1277 del 22 febbraio 2023 per un importo di Euro 3.549,21, sempre notificato ut supra in data 10 marzo 2023, nonchè di Comunicazione di sollecito n. 6440 del 24 ottobre 2024 per un importo di € 3.903,13 notificata sempre ivi il 25 ottobre 2024.
Il ricorrente premetteva:
-che già in data 9 febbraio 2024 aveva inoltrato ricorso avverso Avviso Accertamento Esecutivo TARI n.
2713 del 22 novembre 2023 per le annualità 2020-2021 e 2022 emesso sempre da AC Spa;
- che in data 8 novembre 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pisa depositava
Sentenza n. 320/2024 – ora gravata di appello – con la quale, in accoglimento del ricorso, annullava l'avviso di accertamento n. 2713, avendolo ritenuto illegittimo per mancato discrimine della tariffa applicabile all'attività agrituristica rispetto a quella inerente all'esercizio dell'attività alberghiera, stante che la prima doveva essere connessa alla conduzione del fondo e l'altra doveva avere natura esclusivamente commerciale;
-che l'Avviso Accertamento Esecutivo TARI n. 1277 del 22 febbraio 2023 - atto presupposto e titolo esecutivo nel procedimento oggetto dell'attuale impugnazione - risultava emesso per accertamento TARI relativo all'anno di imposta 2021 calcolato con l'applicazione della tariffa unica, già ritenuta illegittima da questa Corte.
Tanto premesso, sorreggeva le proprie conclusioni sulla base dell'unico seguente motivo: L'illegittimità dell'Avvio della Procedura di Fermo Amministrativo impugnato era da rintvenire nella stessa motivazione adottata da questa Corte - che aveva criticato la correttezza dell'applicazione di un'unica tariffa e - che aveva provveduto ad annullare l'accertamento anche per l'anno 2021. Dal che l'evidente violazione del
“ne bis in idem”. Rimandava, inoltre, alla detta decisione, nonché ai propri atti (allegati) del precedente processo assumendoli per relationem come motivi a sostegno di questo ricorso.
Si costituiva AC e resisteva per le ragioni così sintetizzabili:
A. Inamissibilità dei motivi di ricorso attinenti al merito della pretesa per definitività ed inoppugnabilità dell'atto prodromico
Era eccepita l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto contro una pretesa creditoria ormai divenuta definitiva, stante la mancata impugnazione dell'atto prodromico.
In effetti, era spiegato che la pretesa creditoria oggetto di causa trae origine dall'avviso di accertamento esecutivo n. 1277 del 22.02.2023 ritualmente notificato al Sig. Ricorrente_1 in data 10.03.2023, avviso non impugnato, quindi, consolidato ed inimpugnabile in uno con l'Avviso de quo. Qualsiasi critica (ivi compresa quella di merito relativa alla tariffa) sarebbe dovuta essere formulata nei sessanta giorni da quella notifica a pena di decadenza ma il ricorso non è stato introdotto, dal che l'effetto di consolidamento del credito, mentre l'odierno atto poteva essere impugnato solo per ragioni ad esso proprie, cosa che non risulta effettuata.
B. In ogni caso, infondatezza dei motivi di opposizione avversari.
Fermo quanto sopra, per mero tuziorismo difensivo, replicava il resistente circa l'infondatezza nel merito delle doglianze, non risultando condivisibili le ragioni poste a sostegno della decisione di questa Corte n.
320/2024, assoggettate ad appello, ritenendo corretta il Concessionario l'applicazione della tariffa Tari prevista per gli alberghi con ristorazione, categoria peraltro dichiarata dalla stessa parte in via amministrativa.
Né, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, poteva ravvisarsi nel caso di specie alcuna duplicazione di pretesa, in quanto l'avviso di accertamento n. 2713 del 22.11.2023, relativo agli anni di imposta 2020/2021/2022, il cui annullamento giudiciale risulta ancora sub judice, aveva per contenuto una infedele dichiarazione, mentre l'odierno era relativo alla dichiarazione di consistenza sic et sempliciter acquisita dalla parte.
Questa Corte, stante la prospettata interferenza fra i due procedimenti, si risolveva per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.
La causa sulle conclusioni delle parti siccome in epigrafe trascritte, veniva decisa come da pedissequo dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
E' pacifico in causa che l'odierno fermo amministrativo tragga origine dall'Avviso di Accertamento n. 1277 del 22/02/2023 e che questo non sia stato impugnato.
Non occorre spendere molte parole nel rilevare che quest'ultimo si è consolidato per effetto dell'omesso reclamo nei sessanta giorni dalla notifica, allegata dal ricorrente come avvenuta il 10/03/2023 (ex art. 21,
c. 1, dlgs. 546/92). Tale avviso è l'atto presupposto (ma si riscontra anche una Comunicazione di sollecito) dell'Avviso di fermo qui impugnato ed esso poteva essere impugnato assieme all'atto successivo solo se ne fosse stata omessa la notifica (art. 19, c. 3, dlgs. 546/92). In mancanza di tale omissione, l'atto successivo (: l'Avviso di fermo) poteva essere reclamato solo per vizi propri, cosa, peraltro, non formulata.
Circa la pretesa impronunciabilità nel merito di questo Avviso per divieto del bis in idem, in quanto questa
Corte avrebbe già sentenziato per la stessa imposta (TARI) relativa allo stesso bene (Agritur) e per la stessa annualità (2021), parte ricorrente ha dimenticato di dire e di contrastare la documentazione avversaria sulla cui base si evince che questo Fermo si riferisce ad un accertamento per omesso pagamento dell'imposta autoliquidata da essa parte e comunque sulla base della propria dichiarazione. Al contrario, l'Avviso a suo tempo caduto sotto il maglio di questa Corte si riferiva ad un accertamento che, pur ribadendo la tariffa unica, rilevava e sanzionava una superficie maggiore rispetto a quella indicata dalla parte ed il tributo domandato teneva conto di quanto pagato (rectius: richiesto di pagare) in base all'autodichiarazione, provvedendo al relativo scomputo.
Nessun bis in idem, dunque, mentre va da sé che qualora la sentenza di questa Corte dovesse passare in giudicato, pur riguardando le annualità 2020/2021/2022, non potrà mai scalfire l'importo relativo all'anno 2021, pienamente consolidato.
All'inammissibilità segue l'onere delle spese tabellarmente liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente a rimborsare ad AC le spese del grado liquidate in complessivi € 923,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore
10:00 in composizione monocratica:
SCHIAVONE GAETANO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 265/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Miniato - Via Vittime Del Duomo N. 8 56028 San Miniato PI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Abaco Spa - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 10522 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 19/02/2026 Richieste delle parti:
CONCLUSIONI
Ricorrente:
1) in via principale, disporre la revoca dell'Atto di Avvio della Procedura di Fermo Amministrativo dei Beni
Mobili Registrati Cron. 9109 – n. 10522 emesso da Abaco Spa Servizi per gli Enti Locali in data 10 aprile 2025 – Notificato tramite pec ad Ricorrente_1 in data 11 aprile 2025 con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di legge.
2) disporre la sospensione dell'atto ex art. 47 D. Lgs. 546/1992;
3) condannare il Comune di San Miniato ed il concessionario AC Spa al pagamento delle spese e compensi di causa;
Resistente
In via preliminare: Rigettare l'istanza di sospensione ex adverso formulata, mancando entrambi i requisiti di legge (fumus e periculum) per le ragioni dedotte in premessa.
Nel merito: rigettare tutte le istanze contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma dell'atto impugnato. In punto spese: con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 assumendo le conclusioni sopra trascritte, introduceva ricorso avverso Avvio Procedura di Fermo Amministrativo dei Beni Mobili Registrati emesso da Abaco Spa Servizi per gli Enti
Locali in data 10 aprile 2025 e notificato tramite pec ad Ricorrente_1 in data 11 aprile 2025, in dipendenza di un Avviso Accertamento Esecutivo TARI/2021, n. 1277 del 22 febbraio 2023 per un importo di Euro 3.549,21, sempre notificato ut supra in data 10 marzo 2023, nonchè di Comunicazione di sollecito n. 6440 del 24 ottobre 2024 per un importo di € 3.903,13 notificata sempre ivi il 25 ottobre 2024.
Il ricorrente premetteva:
-che già in data 9 febbraio 2024 aveva inoltrato ricorso avverso Avviso Accertamento Esecutivo TARI n.
2713 del 22 novembre 2023 per le annualità 2020-2021 e 2022 emesso sempre da AC Spa;
- che in data 8 novembre 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pisa depositava
Sentenza n. 320/2024 – ora gravata di appello – con la quale, in accoglimento del ricorso, annullava l'avviso di accertamento n. 2713, avendolo ritenuto illegittimo per mancato discrimine della tariffa applicabile all'attività agrituristica rispetto a quella inerente all'esercizio dell'attività alberghiera, stante che la prima doveva essere connessa alla conduzione del fondo e l'altra doveva avere natura esclusivamente commerciale;
-che l'Avviso Accertamento Esecutivo TARI n. 1277 del 22 febbraio 2023 - atto presupposto e titolo esecutivo nel procedimento oggetto dell'attuale impugnazione - risultava emesso per accertamento TARI relativo all'anno di imposta 2021 calcolato con l'applicazione della tariffa unica, già ritenuta illegittima da questa Corte.
Tanto premesso, sorreggeva le proprie conclusioni sulla base dell'unico seguente motivo: L'illegittimità dell'Avvio della Procedura di Fermo Amministrativo impugnato era da rintvenire nella stessa motivazione adottata da questa Corte - che aveva criticato la correttezza dell'applicazione di un'unica tariffa e - che aveva provveduto ad annullare l'accertamento anche per l'anno 2021. Dal che l'evidente violazione del
“ne bis in idem”. Rimandava, inoltre, alla detta decisione, nonché ai propri atti (allegati) del precedente processo assumendoli per relationem come motivi a sostegno di questo ricorso.
Si costituiva AC e resisteva per le ragioni così sintetizzabili:
A. Inamissibilità dei motivi di ricorso attinenti al merito della pretesa per definitività ed inoppugnabilità dell'atto prodromico
Era eccepita l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto contro una pretesa creditoria ormai divenuta definitiva, stante la mancata impugnazione dell'atto prodromico.
In effetti, era spiegato che la pretesa creditoria oggetto di causa trae origine dall'avviso di accertamento esecutivo n. 1277 del 22.02.2023 ritualmente notificato al Sig. Ricorrente_1 in data 10.03.2023, avviso non impugnato, quindi, consolidato ed inimpugnabile in uno con l'Avviso de quo. Qualsiasi critica (ivi compresa quella di merito relativa alla tariffa) sarebbe dovuta essere formulata nei sessanta giorni da quella notifica a pena di decadenza ma il ricorso non è stato introdotto, dal che l'effetto di consolidamento del credito, mentre l'odierno atto poteva essere impugnato solo per ragioni ad esso proprie, cosa che non risulta effettuata.
B. In ogni caso, infondatezza dei motivi di opposizione avversari.
Fermo quanto sopra, per mero tuziorismo difensivo, replicava il resistente circa l'infondatezza nel merito delle doglianze, non risultando condivisibili le ragioni poste a sostegno della decisione di questa Corte n.
320/2024, assoggettate ad appello, ritenendo corretta il Concessionario l'applicazione della tariffa Tari prevista per gli alberghi con ristorazione, categoria peraltro dichiarata dalla stessa parte in via amministrativa.
Né, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, poteva ravvisarsi nel caso di specie alcuna duplicazione di pretesa, in quanto l'avviso di accertamento n. 2713 del 22.11.2023, relativo agli anni di imposta 2020/2021/2022, il cui annullamento giudiciale risulta ancora sub judice, aveva per contenuto una infedele dichiarazione, mentre l'odierno era relativo alla dichiarazione di consistenza sic et sempliciter acquisita dalla parte.
Questa Corte, stante la prospettata interferenza fra i due procedimenti, si risolveva per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.
La causa sulle conclusioni delle parti siccome in epigrafe trascritte, veniva decisa come da pedissequo dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
E' pacifico in causa che l'odierno fermo amministrativo tragga origine dall'Avviso di Accertamento n. 1277 del 22/02/2023 e che questo non sia stato impugnato.
Non occorre spendere molte parole nel rilevare che quest'ultimo si è consolidato per effetto dell'omesso reclamo nei sessanta giorni dalla notifica, allegata dal ricorrente come avvenuta il 10/03/2023 (ex art. 21,
c. 1, dlgs. 546/92). Tale avviso è l'atto presupposto (ma si riscontra anche una Comunicazione di sollecito) dell'Avviso di fermo qui impugnato ed esso poteva essere impugnato assieme all'atto successivo solo se ne fosse stata omessa la notifica (art. 19, c. 3, dlgs. 546/92). In mancanza di tale omissione, l'atto successivo (: l'Avviso di fermo) poteva essere reclamato solo per vizi propri, cosa, peraltro, non formulata.
Circa la pretesa impronunciabilità nel merito di questo Avviso per divieto del bis in idem, in quanto questa
Corte avrebbe già sentenziato per la stessa imposta (TARI) relativa allo stesso bene (Agritur) e per la stessa annualità (2021), parte ricorrente ha dimenticato di dire e di contrastare la documentazione avversaria sulla cui base si evince che questo Fermo si riferisce ad un accertamento per omesso pagamento dell'imposta autoliquidata da essa parte e comunque sulla base della propria dichiarazione. Al contrario, l'Avviso a suo tempo caduto sotto il maglio di questa Corte si riferiva ad un accertamento che, pur ribadendo la tariffa unica, rilevava e sanzionava una superficie maggiore rispetto a quella indicata dalla parte ed il tributo domandato teneva conto di quanto pagato (rectius: richiesto di pagare) in base all'autodichiarazione, provvedendo al relativo scomputo.
Nessun bis in idem, dunque, mentre va da sé che qualora la sentenza di questa Corte dovesse passare in giudicato, pur riguardando le annualità 2020/2021/2022, non potrà mai scalfire l'importo relativo all'anno 2021, pienamente consolidato.
All'inammissibilità segue l'onere delle spese tabellarmente liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente a rimborsare ad AC le spese del grado liquidate in complessivi € 923,00 oltre accessori di legge.