TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9383/2021 r.g.
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Miccoli Parte_1
come da mandato in atti, attrice
E
, in persona del Presidente p.t., corrente in Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ferrati come da mandato in CP_1
atti, convenuta
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., corrente in Bari, rappresentata e difesa dall'Avv.
Angelo Schittulli come da mandato in atti, chiamata in causa avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 23.10.2024 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto datato 26.11.2021, ritualmente notificato, Parte_1
citava in giudizio la dinanzi a codesto Tribunale onde Controparte_1
sentirne: - accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 e/o ex art. 2043 c.c. per i danni patrimoniali da essa patiti a seguito dell'incidente incidente stradale del 13.07.2021; - per l'effetto, pronunciare condanna al pagamento in favore di lei della complessiva somma di euro 25.963,63 (di cui euro 24.483,33 per i danni riportati dalla sua auto Seat Ibiza targata
GB 024 YG, euro 1.000,00 per fermo tecnico ed euro 480,30 per la relazione di stima dei danni del P.I. Sozzo), oltre interessi come per legge dal fatto al soddisfo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Esponeva che in data 13.07.2021, intorno alle ore 22,30, alla guida della sua Seat Ibiza percorreva a velocità moderata la s.p. 96 allorché, giunta all'altezza del civico 165, ne perdeva il controllo a causa di un tombino presente sulla parte destra della corsia da essa percorsa (che al momento del suo passaggio era divelto e fuori dal suo alloggiamento naturale) e l'auto, dopo essersi capovolta, terminava la sua corsa contro un muretto a secco posto sulla carreggiata, abbattendolo per una lunghezza di circa 5 metri;
aggiungeva che, a seguito del sinistro, ella aveva subito lesioni personali (ancora in corso di quantificazione, di cui faceva riserva di chiedere in separata sede il risarcimento), nonché danni materiali nella misura indicata.
Con comparsa depositata in data 14.02.2022 si costituiva in giudizio la che, contestato l'avverso dedotto, concludeva Controparte_1
chiedendo: - in rito, in via preliminare: autorizzare la chiamata in causa di previo differimento dell'udienza di prima CP_2 Controparte_2
comparizione; - nel merito, in via principale: respingere le domande attoree;
- subordinatamente, nell'ipotesi di accoglimento delle domande proposte, previa declaratoria di responsabilità concorrente di Parte_1
nella produzione del danno, contenere il risarcimento dovuto
[...]
entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile alla e/o alla terza chiamata e, dall'altro lato, dalle CP_1 conseguenze immediate e dirette del sinistro;
- per ogni ipotesi di condanna della previa declaratoria di sua Controparte_1
responsabilità, condannare - in via principale, Controparte_2
ai sensi dell'art. 2055 e/o dell'art. 1298 c.c., a tenere integralmente indenne la rispetto a quanto la stessa fosse stata Controparte_1
condannata a pagare all'attrice in dipendenza dei fatti per cui è causa;
- in via subordinata, per l'ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente una responsabilità concorrente della nella produzione del Controparte_1
danno per cui è causa, a rimborsare, ai sensi dell'art. 2055 cod. civile, la predetta Provincia di quanto essa avesse dovuto pagare all'attrice in dipendenza dei fatti per cui è causa in eccesso rispetto alla sua quota di responsabilità, per effetto del vincolo di solidarietà passiva;
- con rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio, da porsi a carico di chi di ragione.
Autorizzata ed eseguita la chiesta chiamata in causa, con comparsa depositata in data 16.06.2022 si costituiva in giudizio l
[...]
che, previa impugnativa di quanto ex adverso dedotto e CP_2
richiesto, chiedeva: 1) in via principale, dichiarare inammissibile la domanda attrice nei confronti dell'AQP per difetto di legittimazione passiva ovvero accertare l'esclusiva responsabilità della Controparte_1
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni eventualmente subiti ex adverso; 2) in via gradata, in caso di riconoscimento di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo all'AQP, rigettare le pretese avverse perché infondate nell'an e nel quantum; 3) in via estremamente gradata, ridurre il quantum; 4) in ogni caso, in ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare la a garantire l'AQP dalle Controparte_1
conseguenze sfavorevoli a suo carico;
4.1) in subordine, nell'ipotesi di ritenuta corresponsabilità dell'AQP, pronunciarsi sulla graduazione delle colpe delle parti in causa e sulla diversa efficienza causale delle stesse, attribuendo alla concludente una misura minima ai fini della ripartizione proporzionale del risarcimento tra i diversi corresponsabili;
4.2) più in subordine, qualora fosse dichiarato un vincolo di solidarietà passiva, pronunciatosi sulla graduazione delle colpe delle parti in causa e sulla diversa efficienza causale delle stesse ai fini della ripartizione del risarcimento, dichiarare il diritto di regresso dell'AQP nei confronti del condebitore in solido di per le somme che avesse dovuto CP_1 CP_1
pagare in misura eccedente la sua quota di responsabilità; con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma,
c.p.c.; escussi i testi indicati da parte attrice;
disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio richiesta;
nell'udienza del 23.10.2024 venivano precisate le conclusioni e in quella successiva del 12.02.2025, previo deposito di note conclusive ed all'esito della discussione orale, il
Tribunale riservava la causa in decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
Preliminarmente, va affrontata la questione attinente alla corretta individuazione del legittimato passivo dell'azione risarcitoria proposta;
la convenuta e l'AQP s.p.a. chiamata in causa hanno Controparte_1
eccepito entrambe il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo,
l'una, che dei danni dovesse rispondere la proprietaria del tombino causa del preteso sinistro e, l'altra, di non essere proprietaria della sede stradale teatro dell'incidente e di non essere conseguentemente tenuta alla relativa manutenzione.
Giova richiamare, al riguardo la pertinente giurisprudenza di legittimità, per la quale 'gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni eziologicamente collegato alla cosa, salva la prova del caso fortuito' (cfr. Cass civ. sez. III sentenza n. 6665 del
19.03.2009).
Né, del resto, la ha dedotto che l'area in questione fosse CP_1
stata interessata da lavori AQP a ridosso del sinistro o di aver rinvenuto la difettosità del tombino e di aver allertato l al fine di Controparte_2
sollecitare un intervento.
Ne discende che preposto alla custodia e manutenzione della strada e, quindi, legittimato passivo dell'azione proposta dalla sig.ra è Pt_1
l'ente proprietario della stessa. Controparte_1
Nel merito, la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità riconduce alla responsabilità da cosa in custodia i danni provocati dai beni demaniali, come le strade;
l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde alla dimostrazione della colpa di chi ha il governo della res; allorché il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi –anche presuntivi- a supporto del caso fortuito.
La prova liberatoria, quindi, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa del custode, ma postula l'allegazione e la prova di un elemento esterno al rapporto tra custode e res custodita (elemento che può essere integrato da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o dal fatto dello stesso danneggiato), che, alterando in modo imprevedibile e non tempestivamente eliminabile lo stato della cosa custodita, incida autonomamente sul nesso eziologico, escludendo la responsabilità dell'Ente proprietario della strada.
La prova dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'insidia o della condotta tenuta dal custode gravano sul custode stesso, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare il danno (cfr. Cass. 11802/2016). L'attività custodiale, infatti, consiste anche nella prevenzione, pertanto su chi ha il governo della cosa grava l'obbligo di predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente connessi alla res custodita, e di eliminare gli elementi pericolosi anche non prevedibili, ma verificatisi in concreto.
In quest'ultimo caso, la responsabilità è esclusa solo nel caso in cui l'ente dimostri che la presenza dell'elemento pericoloso sul manto stradale, non visibile e non segnalato, sia dipesa da una causa estemporanea, non eliminabile con immediatezza, intervenendo in tale circostanza il caso fortuito.
Tanto chiarito, va osservato che, nella specie, è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c., essendo pacifico, da un lato, che l'Amministrazione provinciale abbia la custodia delle strade provinciali e sia obbligata per legge a curarne la manutenzione e, dall'altro, che l'incidente occorso all'attrice e le conseguenze dannose derivatene siano state determinate dalla presenza –sulla s.p. 96 Squinzano–
Casalabate in prossimità del civico 165 – di un tombino in ferro/ghisa fuoriuscito dal suo alloggiamento naturale, non segnalato e non visibile per l'ora serale e la mancanza di illuminazione pubblica, nel quale incappava l'attrice con la sua auto, perdendone il controllo e rovesciandosi, finendo la sua corsa contro un muretto a secco (come dichiarato in giudizio dal teste indifferente che, nell'occasione, si trovava Tes_1
alla guida dell'auto che seguiva immediatamente quella condotta dall'attrice, assisteva all'incidente e interveniva per estrarla dalla vettura e prestarle i primi soccorsi, verificando anche lo stato dei luoghi).
In virtù dei sopra ricordati obblighi di manutenzione e custodia gravanti sull'ente proprietario della strada, la avrebbe Controparte_1
quindi dovuto ricollocare o far risistemare nel suo alloggiamento il tombino presente sul manto stradale o, quantomeno, segnalarne la presenza e/o inibire il transito dei veicoli nel tratto interessato dall'anomalia affinché non costituisse pericolo o causasse pregiudizio agli utenti della strada;
attività tutte mancate nella specie.
Né la ha dimostrato che la fuoriuscita del Controparte_1
tombino dal suo alloggiamento fosse talmente recente rispetto all'incidente da non poter evitare che questo si verificasse, onde sottrarsi a responsabilità per l'accaduto.
Ed infatti, se è pur vero che la presenza di una simile anomalia su una strada non è conoscibile con immediatezza da parte del custode, nondimeno tale circostanza non è in re ipsa, ma va dimostrata dall'ente proprietario della strada, anche a mezzo di elementi presuntivi che provino l'impossibilità di un intervento tempestivo atto ad evitare l'incidente.
Nella specie, invece, è emerso che già nei giorni precedenti al sinistro occorso all'attrice in data 13.07.2021 il tombino in questione al passaggio delle auto si sollevava (così ancora il teste indifferente
[...]
che, di ritorno a Squinzano da Casalabate, passando sul tombino, Tes_1
sentiva il rumore tipico del ferro che batte) e che, nella stessa giornata del
13.07.2021, era già accaduto ad altri automobilisti di incorrere nella stessa anomalia della strada, senza che venisse poi rimossa o debitamente segnalata per evitare incidenti (così i testi indifferenti - Testimone_2
che riferiva di aver riportato danni alla sua vettura, risarciti dalla CP_1
e , che vi incappava con la propria auto verso le
[...] Controparte_3
ore 21,30-22.00 senza riportare danni).
L'incidente deve quindi ritenersi addebitabile all'Amministrazione
Provinciale di per aver violato l'obbligo di conservare e/o CP_1 manutenere la sede della s.p. 96 all'altezza del civico 165 in stato di sicurezza in modo da prevenire danni agli utenti della stessa.
Dall'elaborato redatto dal C.t.u. p.i. nominato in corso di Per_1
giudizio (le cui indagini appaiono puntuali, esaustive e corrette e le cui conclusioni questo Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico-scientifico, logicamente motivate e fondate sulla documentazione in atti), disposta in punto di ricostruzione della dinamica del sinistro e di quantificazione dei danni alla vettura, è risultato inoltre: - che il giorno Parte_1
13.07.2021, verso le ore 22.30, alla guida dell'autovettura Seat Ibiza, targata GB024YG, percorreva la S.P. 96, con direzione di marcia
Squinzano-Casalabate; - che, superato l'ingresso dell Parte_2
, posto sulla sua destra, dopo aver superato la curva destrorsa, si
[...]
immetteva sul rettilineo e con la ruota anteriore destra finiva dentro il varco di un tombino di ispezione dell'AQP, posto a circa 187 metri dall'ingresso dell'Agriturismo, privo per cause sconosciute della sua copertura;
- che la conseguente perdita di controllo del mezzo aveva provocato lo sbandamento dello stesso per circa 30 metri ed il suo rovinio contro il muretto a secco delimitante la carreggiata sulla destra e il successivo ribaltamento: - che la conducente del veicolo, dopo essere finita con la ruota anteriore destra nel vuoto del varco del tombino, aveva perso, per mancata aderenza, il controllo della vettura e terminato la sua corsa contro un muretto a secco, ribaltandosi sul fianco destro;
- che le foto in atti, in assenza del veicolo (nelle more rottamato) mostravano il danneggiamento della ruota anteriore destra e relativa sospensione, unitamente ad altri organi di guida e di trazione, e dell'intera fiancata destra, completamente deformata;
- che la vettura aveva riportato danni su tutta la struttura e scoppio degli airbag anteriori, rottura degli scendenti porte destre, del lunotto e del parabrezza, tutti diretta conseguenza dell'occorso avvenuto la notte del 13.07.2021; - che i danni riportati dal veicolo erano tali da renderne la riparazione antieconomica, tant'è che esso era stato rottamato;
- che il valore antesinistro, secondo i mercuriali dell'epoca, era di €. 14.000,00, mentre quello del relitto era praticamente nullo.
L'attrice non ha dimostrato in giudizio di aver sostenuto spese accessorie (rottamazione, nuova immatricolazione, mancato godimento del rateo tassa di proprietà), che, pertanto, pur se quantificate dal C.t.u., non possono esserle riconosciute.
Nemmeno può trovare accoglimento la richiesta di ristoro del danno da fermo tecnico, che non può desumersi dalla mera circostanza della indisponibilità del mezzo, ma richiede la concreta dimostrazione dei pregiudizi subiti in conseguenza della temporanea impossibilità di utilizzare il mezzo incidentato, nella specie non offerti, né provati.
In conclusione, spetta all'attrice a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di €
14.000,00, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo.
Alla soccombenza segue il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del
30% -ex art. 4 comma 4 - per assenza di particolari questioni di fatto e/o di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: 1) dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'AQP s.p.a.;
2) per l'effetto, condanna la al pagamento in Controparte_1
favore dell'AQP s.p.a. delle spese e competenze di lite, liquidate in complessivi euro 3.553,90 per compensi, oltre rimborso forfettario, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) condanna la a risarcire l'attrice dei danni Controparte_1
materiali subiti a causa dell'incidente occorsole in data 13.07.2021 sulla s.p. 96 all'altezza del civico 165 nella complessiva misura di € 14.000,00, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo;
4) condanna altresì la al pagamento in favore Controparte_1
dell'Avv. Cosimo Miccoli, procuratore dell'attrice dichiaratosi anticipatario, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi €
3.843,05, di cui € 289,15 per esborsi ed € 3.553,90 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
5) pone definitivamente a carico della esborsi e Controparte_1
compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di giudizio, condannandolo a rimborsare alle altre parti le somme da esse eventualmente anticipate a tale titolo.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 10 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9383/2021 r.g.
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Miccoli Parte_1
come da mandato in atti, attrice
E
, in persona del Presidente p.t., corrente in Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ferrati come da mandato in CP_1
atti, convenuta
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., corrente in Bari, rappresentata e difesa dall'Avv.
Angelo Schittulli come da mandato in atti, chiamata in causa avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 23.10.2024 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto datato 26.11.2021, ritualmente notificato, Parte_1
citava in giudizio la dinanzi a codesto Tribunale onde Controparte_1
sentirne: - accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 e/o ex art. 2043 c.c. per i danni patrimoniali da essa patiti a seguito dell'incidente incidente stradale del 13.07.2021; - per l'effetto, pronunciare condanna al pagamento in favore di lei della complessiva somma di euro 25.963,63 (di cui euro 24.483,33 per i danni riportati dalla sua auto Seat Ibiza targata
GB 024 YG, euro 1.000,00 per fermo tecnico ed euro 480,30 per la relazione di stima dei danni del P.I. Sozzo), oltre interessi come per legge dal fatto al soddisfo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Esponeva che in data 13.07.2021, intorno alle ore 22,30, alla guida della sua Seat Ibiza percorreva a velocità moderata la s.p. 96 allorché, giunta all'altezza del civico 165, ne perdeva il controllo a causa di un tombino presente sulla parte destra della corsia da essa percorsa (che al momento del suo passaggio era divelto e fuori dal suo alloggiamento naturale) e l'auto, dopo essersi capovolta, terminava la sua corsa contro un muretto a secco posto sulla carreggiata, abbattendolo per una lunghezza di circa 5 metri;
aggiungeva che, a seguito del sinistro, ella aveva subito lesioni personali (ancora in corso di quantificazione, di cui faceva riserva di chiedere in separata sede il risarcimento), nonché danni materiali nella misura indicata.
Con comparsa depositata in data 14.02.2022 si costituiva in giudizio la che, contestato l'avverso dedotto, concludeva Controparte_1
chiedendo: - in rito, in via preliminare: autorizzare la chiamata in causa di previo differimento dell'udienza di prima CP_2 Controparte_2
comparizione; - nel merito, in via principale: respingere le domande attoree;
- subordinatamente, nell'ipotesi di accoglimento delle domande proposte, previa declaratoria di responsabilità concorrente di Parte_1
nella produzione del danno, contenere il risarcimento dovuto
[...]
entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile alla e/o alla terza chiamata e, dall'altro lato, dalle CP_1 conseguenze immediate e dirette del sinistro;
- per ogni ipotesi di condanna della previa declaratoria di sua Controparte_1
responsabilità, condannare - in via principale, Controparte_2
ai sensi dell'art. 2055 e/o dell'art. 1298 c.c., a tenere integralmente indenne la rispetto a quanto la stessa fosse stata Controparte_1
condannata a pagare all'attrice in dipendenza dei fatti per cui è causa;
- in via subordinata, per l'ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente una responsabilità concorrente della nella produzione del Controparte_1
danno per cui è causa, a rimborsare, ai sensi dell'art. 2055 cod. civile, la predetta Provincia di quanto essa avesse dovuto pagare all'attrice in dipendenza dei fatti per cui è causa in eccesso rispetto alla sua quota di responsabilità, per effetto del vincolo di solidarietà passiva;
- con rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio, da porsi a carico di chi di ragione.
Autorizzata ed eseguita la chiesta chiamata in causa, con comparsa depositata in data 16.06.2022 si costituiva in giudizio l
[...]
che, previa impugnativa di quanto ex adverso dedotto e CP_2
richiesto, chiedeva: 1) in via principale, dichiarare inammissibile la domanda attrice nei confronti dell'AQP per difetto di legittimazione passiva ovvero accertare l'esclusiva responsabilità della Controparte_1
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni eventualmente subiti ex adverso; 2) in via gradata, in caso di riconoscimento di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo all'AQP, rigettare le pretese avverse perché infondate nell'an e nel quantum; 3) in via estremamente gradata, ridurre il quantum; 4) in ogni caso, in ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare la a garantire l'AQP dalle Controparte_1
conseguenze sfavorevoli a suo carico;
4.1) in subordine, nell'ipotesi di ritenuta corresponsabilità dell'AQP, pronunciarsi sulla graduazione delle colpe delle parti in causa e sulla diversa efficienza causale delle stesse, attribuendo alla concludente una misura minima ai fini della ripartizione proporzionale del risarcimento tra i diversi corresponsabili;
4.2) più in subordine, qualora fosse dichiarato un vincolo di solidarietà passiva, pronunciatosi sulla graduazione delle colpe delle parti in causa e sulla diversa efficienza causale delle stesse ai fini della ripartizione del risarcimento, dichiarare il diritto di regresso dell'AQP nei confronti del condebitore in solido di per le somme che avesse dovuto CP_1 CP_1
pagare in misura eccedente la sua quota di responsabilità; con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma,
c.p.c.; escussi i testi indicati da parte attrice;
disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio richiesta;
nell'udienza del 23.10.2024 venivano precisate le conclusioni e in quella successiva del 12.02.2025, previo deposito di note conclusive ed all'esito della discussione orale, il
Tribunale riservava la causa in decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
Preliminarmente, va affrontata la questione attinente alla corretta individuazione del legittimato passivo dell'azione risarcitoria proposta;
la convenuta e l'AQP s.p.a. chiamata in causa hanno Controparte_1
eccepito entrambe il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo,
l'una, che dei danni dovesse rispondere la proprietaria del tombino causa del preteso sinistro e, l'altra, di non essere proprietaria della sede stradale teatro dell'incidente e di non essere conseguentemente tenuta alla relativa manutenzione.
Giova richiamare, al riguardo la pertinente giurisprudenza di legittimità, per la quale 'gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni eziologicamente collegato alla cosa, salva la prova del caso fortuito' (cfr. Cass civ. sez. III sentenza n. 6665 del
19.03.2009).
Né, del resto, la ha dedotto che l'area in questione fosse CP_1
stata interessata da lavori AQP a ridosso del sinistro o di aver rinvenuto la difettosità del tombino e di aver allertato l al fine di Controparte_2
sollecitare un intervento.
Ne discende che preposto alla custodia e manutenzione della strada e, quindi, legittimato passivo dell'azione proposta dalla sig.ra è Pt_1
l'ente proprietario della stessa. Controparte_1
Nel merito, la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità riconduce alla responsabilità da cosa in custodia i danni provocati dai beni demaniali, come le strade;
l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde alla dimostrazione della colpa di chi ha il governo della res; allorché il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi –anche presuntivi- a supporto del caso fortuito.
La prova liberatoria, quindi, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa del custode, ma postula l'allegazione e la prova di un elemento esterno al rapporto tra custode e res custodita (elemento che può essere integrato da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o dal fatto dello stesso danneggiato), che, alterando in modo imprevedibile e non tempestivamente eliminabile lo stato della cosa custodita, incida autonomamente sul nesso eziologico, escludendo la responsabilità dell'Ente proprietario della strada.
La prova dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'insidia o della condotta tenuta dal custode gravano sul custode stesso, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare il danno (cfr. Cass. 11802/2016). L'attività custodiale, infatti, consiste anche nella prevenzione, pertanto su chi ha il governo della cosa grava l'obbligo di predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente connessi alla res custodita, e di eliminare gli elementi pericolosi anche non prevedibili, ma verificatisi in concreto.
In quest'ultimo caso, la responsabilità è esclusa solo nel caso in cui l'ente dimostri che la presenza dell'elemento pericoloso sul manto stradale, non visibile e non segnalato, sia dipesa da una causa estemporanea, non eliminabile con immediatezza, intervenendo in tale circostanza il caso fortuito.
Tanto chiarito, va osservato che, nella specie, è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c., essendo pacifico, da un lato, che l'Amministrazione provinciale abbia la custodia delle strade provinciali e sia obbligata per legge a curarne la manutenzione e, dall'altro, che l'incidente occorso all'attrice e le conseguenze dannose derivatene siano state determinate dalla presenza –sulla s.p. 96 Squinzano–
Casalabate in prossimità del civico 165 – di un tombino in ferro/ghisa fuoriuscito dal suo alloggiamento naturale, non segnalato e non visibile per l'ora serale e la mancanza di illuminazione pubblica, nel quale incappava l'attrice con la sua auto, perdendone il controllo e rovesciandosi, finendo la sua corsa contro un muretto a secco (come dichiarato in giudizio dal teste indifferente che, nell'occasione, si trovava Tes_1
alla guida dell'auto che seguiva immediatamente quella condotta dall'attrice, assisteva all'incidente e interveniva per estrarla dalla vettura e prestarle i primi soccorsi, verificando anche lo stato dei luoghi).
In virtù dei sopra ricordati obblighi di manutenzione e custodia gravanti sull'ente proprietario della strada, la avrebbe Controparte_1
quindi dovuto ricollocare o far risistemare nel suo alloggiamento il tombino presente sul manto stradale o, quantomeno, segnalarne la presenza e/o inibire il transito dei veicoli nel tratto interessato dall'anomalia affinché non costituisse pericolo o causasse pregiudizio agli utenti della strada;
attività tutte mancate nella specie.
Né la ha dimostrato che la fuoriuscita del Controparte_1
tombino dal suo alloggiamento fosse talmente recente rispetto all'incidente da non poter evitare che questo si verificasse, onde sottrarsi a responsabilità per l'accaduto.
Ed infatti, se è pur vero che la presenza di una simile anomalia su una strada non è conoscibile con immediatezza da parte del custode, nondimeno tale circostanza non è in re ipsa, ma va dimostrata dall'ente proprietario della strada, anche a mezzo di elementi presuntivi che provino l'impossibilità di un intervento tempestivo atto ad evitare l'incidente.
Nella specie, invece, è emerso che già nei giorni precedenti al sinistro occorso all'attrice in data 13.07.2021 il tombino in questione al passaggio delle auto si sollevava (così ancora il teste indifferente
[...]
che, di ritorno a Squinzano da Casalabate, passando sul tombino, Tes_1
sentiva il rumore tipico del ferro che batte) e che, nella stessa giornata del
13.07.2021, era già accaduto ad altri automobilisti di incorrere nella stessa anomalia della strada, senza che venisse poi rimossa o debitamente segnalata per evitare incidenti (così i testi indifferenti - Testimone_2
che riferiva di aver riportato danni alla sua vettura, risarciti dalla CP_1
e , che vi incappava con la propria auto verso le
[...] Controparte_3
ore 21,30-22.00 senza riportare danni).
L'incidente deve quindi ritenersi addebitabile all'Amministrazione
Provinciale di per aver violato l'obbligo di conservare e/o CP_1 manutenere la sede della s.p. 96 all'altezza del civico 165 in stato di sicurezza in modo da prevenire danni agli utenti della stessa.
Dall'elaborato redatto dal C.t.u. p.i. nominato in corso di Per_1
giudizio (le cui indagini appaiono puntuali, esaustive e corrette e le cui conclusioni questo Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico-scientifico, logicamente motivate e fondate sulla documentazione in atti), disposta in punto di ricostruzione della dinamica del sinistro e di quantificazione dei danni alla vettura, è risultato inoltre: - che il giorno Parte_1
13.07.2021, verso le ore 22.30, alla guida dell'autovettura Seat Ibiza, targata GB024YG, percorreva la S.P. 96, con direzione di marcia
Squinzano-Casalabate; - che, superato l'ingresso dell Parte_2
, posto sulla sua destra, dopo aver superato la curva destrorsa, si
[...]
immetteva sul rettilineo e con la ruota anteriore destra finiva dentro il varco di un tombino di ispezione dell'AQP, posto a circa 187 metri dall'ingresso dell'Agriturismo, privo per cause sconosciute della sua copertura;
- che la conseguente perdita di controllo del mezzo aveva provocato lo sbandamento dello stesso per circa 30 metri ed il suo rovinio contro il muretto a secco delimitante la carreggiata sulla destra e il successivo ribaltamento: - che la conducente del veicolo, dopo essere finita con la ruota anteriore destra nel vuoto del varco del tombino, aveva perso, per mancata aderenza, il controllo della vettura e terminato la sua corsa contro un muretto a secco, ribaltandosi sul fianco destro;
- che le foto in atti, in assenza del veicolo (nelle more rottamato) mostravano il danneggiamento della ruota anteriore destra e relativa sospensione, unitamente ad altri organi di guida e di trazione, e dell'intera fiancata destra, completamente deformata;
- che la vettura aveva riportato danni su tutta la struttura e scoppio degli airbag anteriori, rottura degli scendenti porte destre, del lunotto e del parabrezza, tutti diretta conseguenza dell'occorso avvenuto la notte del 13.07.2021; - che i danni riportati dal veicolo erano tali da renderne la riparazione antieconomica, tant'è che esso era stato rottamato;
- che il valore antesinistro, secondo i mercuriali dell'epoca, era di €. 14.000,00, mentre quello del relitto era praticamente nullo.
L'attrice non ha dimostrato in giudizio di aver sostenuto spese accessorie (rottamazione, nuova immatricolazione, mancato godimento del rateo tassa di proprietà), che, pertanto, pur se quantificate dal C.t.u., non possono esserle riconosciute.
Nemmeno può trovare accoglimento la richiesta di ristoro del danno da fermo tecnico, che non può desumersi dalla mera circostanza della indisponibilità del mezzo, ma richiede la concreta dimostrazione dei pregiudizi subiti in conseguenza della temporanea impossibilità di utilizzare il mezzo incidentato, nella specie non offerti, né provati.
In conclusione, spetta all'attrice a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di €
14.000,00, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo.
Alla soccombenza segue il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del
30% -ex art. 4 comma 4 - per assenza di particolari questioni di fatto e/o di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: 1) dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'AQP s.p.a.;
2) per l'effetto, condanna la al pagamento in Controparte_1
favore dell'AQP s.p.a. delle spese e competenze di lite, liquidate in complessivi euro 3.553,90 per compensi, oltre rimborso forfettario, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) condanna la a risarcire l'attrice dei danni Controparte_1
materiali subiti a causa dell'incidente occorsole in data 13.07.2021 sulla s.p. 96 all'altezza del civico 165 nella complessiva misura di € 14.000,00, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo;
4) condanna altresì la al pagamento in favore Controparte_1
dell'Avv. Cosimo Miccoli, procuratore dell'attrice dichiaratosi anticipatario, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi €
3.843,05, di cui € 289,15 per esborsi ed € 3.553,90 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
5) pone definitivamente a carico della esborsi e Controparte_1
compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di giudizio, condannandolo a rimborsare alle altre parti le somme da esse eventualmente anticipate a tale titolo.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 10 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)