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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 525/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4927/2022 depositato il 21/09/2022
proposto da
Ag.entrate - SI - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 743/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 08/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820189003783262000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820189003783262000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820189003783262000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820189003783262000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820189003783262000 REC.CREDITO.IMP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: condanna alle spese con distrazione.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ADER - Agenzia delle Entrate – SI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'avv. Difensore_1 , propone appello avverso la sentenza n. 743/02/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, depositata in data 08/02/2022, che ha parzialmente accolto il ricorso della contribuente - Resistente_1, in persona del legale rappresentante p.t., difesa dal Dott. Difensore_2 - avverso intimazione di pagamento n. 29820189003783262000 relativamente alle cartelle n. 29820160003639055000 e n. 29820160023301477000 per asserita mancanza di prova della notifica. Produce documentazione.
La società contribuente si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello principale e, con appello incidentale, ha chiesto l'annullamento integrale dell'intimazione per vizi di notifica, decadenza e prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'appello principale.
L'appello è fondato.
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate – SI (estratti di ruolo, avvisi di deposito e comunicazioni ex art. 26, comma 2, DPR 602/1973) risulta che le cartelle sub b.3) e b.4) sono state regolarmente notificate mediante deposito presso la CCIAA e pubblicazione sul sito informatico, con successiva comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Tale modalità è conforme alla normativa vigente e idonea a perfezionare la notifica.
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata sul punto, dichiarando la legittimità dell'intimazione di pagamento anche con riguardo alle suddette cartelle.
2. Sull'appello incidentale
L'appello incidentale è infondato.
Quanto ai vizi di notifica delle cartelle sub b.1) e b.2), la documentazione in atti dimostra la regolare consegna presso la sede sociale a persona addetta alla ricezione, con invio della raccomandata informativa, in conformità all'art. 60 DPR 600/1973.
Le eccezioni di decadenza e prescrizione non meritano accoglimento: per la cartella relativa a IVA e crediti ex L. 289/2002 il termine è decennale, mentre per i diritti camerali è quinquennale, entrambi interrotti dalla notifica dell'intimazione.
La censura sulla prescrizione delle sanzioni è inammissibile perché proposta tardivamente.
Ne consegue il rigetto dell'appello incidentale.
Si compensano le spese attesa la non univoca giurisprudenza sul punto controverso.
P.Q.M.
accoglie l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate – SI e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata dichiarando la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 29820189003783262000 anche con riguardo alle cartelle nn. 29820160003639055000 e 29820160023301477000; rigetta l'appello incidentale proposto dalla società. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo 13.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4927/2022 depositato il 21/09/2022
proposto da
Ag.entrate - SI - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 743/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 08/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820189003783262000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820189003783262000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820189003783262000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820189003783262000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820189003783262000 REC.CREDITO.IMP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: condanna alle spese con distrazione.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ADER - Agenzia delle Entrate – SI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'avv. Difensore_1 , propone appello avverso la sentenza n. 743/02/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, depositata in data 08/02/2022, che ha parzialmente accolto il ricorso della contribuente - Resistente_1, in persona del legale rappresentante p.t., difesa dal Dott. Difensore_2 - avverso intimazione di pagamento n. 29820189003783262000 relativamente alle cartelle n. 29820160003639055000 e n. 29820160023301477000 per asserita mancanza di prova della notifica. Produce documentazione.
La società contribuente si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello principale e, con appello incidentale, ha chiesto l'annullamento integrale dell'intimazione per vizi di notifica, decadenza e prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'appello principale.
L'appello è fondato.
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate – SI (estratti di ruolo, avvisi di deposito e comunicazioni ex art. 26, comma 2, DPR 602/1973) risulta che le cartelle sub b.3) e b.4) sono state regolarmente notificate mediante deposito presso la CCIAA e pubblicazione sul sito informatico, con successiva comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Tale modalità è conforme alla normativa vigente e idonea a perfezionare la notifica.
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata sul punto, dichiarando la legittimità dell'intimazione di pagamento anche con riguardo alle suddette cartelle.
2. Sull'appello incidentale
L'appello incidentale è infondato.
Quanto ai vizi di notifica delle cartelle sub b.1) e b.2), la documentazione in atti dimostra la regolare consegna presso la sede sociale a persona addetta alla ricezione, con invio della raccomandata informativa, in conformità all'art. 60 DPR 600/1973.
Le eccezioni di decadenza e prescrizione non meritano accoglimento: per la cartella relativa a IVA e crediti ex L. 289/2002 il termine è decennale, mentre per i diritti camerali è quinquennale, entrambi interrotti dalla notifica dell'intimazione.
La censura sulla prescrizione delle sanzioni è inammissibile perché proposta tardivamente.
Ne consegue il rigetto dell'appello incidentale.
Si compensano le spese attesa la non univoca giurisprudenza sul punto controverso.
P.Q.M.
accoglie l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate – SI e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata dichiarando la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 29820189003783262000 anche con riguardo alle cartelle nn. 29820160003639055000 e 29820160023301477000; rigetta l'appello incidentale proposto dalla società. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo 13.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE