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Sentenza 23 dicembre 2021
Sentenza 23 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/12/2021, n. 47004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47004 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OV RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSO NE che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato in accoglimento del primo motivo d/ ricorso ed il rigetto nel resto, Penale Sent. Sez. 4 Num. 47004 Anno 2021 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 26/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato quella emessa dal Tribunale di Venezia nei confronti di VI HI, con la quale questi era stato giudicato responsabile del delitto di cui agli artt. 624, 625 nn. 4 e 6 cod. pen., per aver sottratto un telefono cellulare e del danaro da un marsupio riposto in un vano portaoggetti che QU RE, conducente di un autobus, vi aveva lasciato quando era sceso dal medesimo e, giudicate le menzionate aggravanti equivalenti alle riconosciute attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di 9 mesi di reclusione ed euro 300 di multa. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione il VI, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia avv. Danilo Taschin. Con un primo motivo lamenta la violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza dell'aggravante della destrezza nonostante l'imputato si sia limitato ad approfittare della distrazione altrui non provocata da egli stesso. Infatti nel caso che occupa il furto venne eseguito approfittando dell'allontanamento dal mezzo della persona offesa, allontanamento che non era stato provocato dall'odierno ricorrente. Neppure furono compiuti da parte del OC movimenti particolari che denotino una callidità dell'agire, diversamente da quanto ha affermato la Corte veneziana. Esclusa l'aggravante in parola andrà pronunciata sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 cod. pen. Tale aggravante ricorre quando il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicolo, nelle stazioni, negli scali e banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande. Nel caso di specie non ricorre l'elemento del bagaglio perché secondo la prevalente dottrina non rientra nella relativa nozione l'oggetto che il viaggiatore porta ordinariamente con sé o fa parte dell'abbigliamento personale quotidiano. Nel caso di specie è stato asportato un telefono cellulare ed il denaro in contanti;
cose riposte nel portaoggetti dello sportello lato guida sicché è insussistente l'aggravante in parola. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato nel primo motivo. 3.1. Giova rammentare che in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo 2 allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017 Ud. (dep. 12/07/2017 ) Rv. 270088 - 01). Nel caso di specie la motivazione offerta dai giudici di merito (si è in presenza di una cd. doppia conforme, sicché le motivazioni si integrano reciprocamente) non riesce a porre in luce quelle connotazioni della condotta in forza delle quali si può affermare che si è vinta la sorveglianza del detentore della res attraverso la sorpresa, lo sviamento di attenzione et similia. Infatti, la Corte di appello ha ritenuto di confermare sul punto la sentenza di primo grado affermando che "gli stessi movimenti compiuti nei pressi del mezzo denotano la callidità dell'agire, nascondendosi alle telecamere di sorveglianza e alla stessa vista della parte lesa che si era allontanata momentaneamente". Ben più completa la descrizione fatta dal primo giudice che, dopo aver precisato che l'autobus era stato lasciato dal conducente con la porta passeggeri aperta e il finestrino del lato guida abbassato, ha ricostruito questo particolare segmento dell'accadimento nei seguenti termini. Una macchina grigia si era posizionata davanti all'autobus fermo e privo del conducente;
scendeva dal lato passeggero un ragazzo che si accostava alla porta aperta dell'autobus guardandosi attorno e scrutando all'interno del mezzo con atteggiamento guardingo. Nel contempo l'autovettura, andando in retromarcia, si spostava nella parte opposta dell'autobus, ovvero verso il lato guidatore, ed anche il ragazzo sceso dalla stessa si portava nella stessa zona dell'autobus e attraverso il finestrino aperto faceva passare il proprio braccio e prendeva qualcosa;
quindi risaliva in macchina e si allontanava. Nello stesso frangente la persona offesa era intenta a parlare con un collega sul piazzale della stazione di rifornimento carburante presso la quale si era fermato, perdendo di vista l'autobus per breve tempo, accorgendosi dell'avvenuto furto soltanto una volta risalito sull'autobus. Nella riportata descrizione dell'accaduto, resa possibile dalla visione del filmato acquisito attraverso il sistema di videosorveglianza presente in loco, non emerge che vi era stata una qualche attività di sorveglianza della persona offesa sulle cose lasciate all'interno dell'autobus, vinta o elusa da una qualche condotta dell'imputato. 3.2. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il venir meno dell'aggravante non esita nella estinzione del reato per prescrizione, non essendo ad oggi decorso il relativo termine. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente l'aggravante della destrezza. Il trattamento sanzionatorio non può essere rideterminato da questa Corte esercitando i poteri che le sono conferiti dall'art. 620, co. 1 lett. I) cod. proc. pen. perché occorre nuovamente apprezzare il concorso di circostanze eterogenee (art. 69 cod. pen.); compito esclusivo del giudice di merito. 3.3. E' invece infondato il secondo motivo. 3 Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di furto, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. (fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori), si qualifica "viaggiatore" anche colui che utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo, essendo rilevante in tal senso non già l'entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso ma lo spostamento in sé; costituiscono "bagaglio" le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio (Sez. 5, Sentenza n. 40829 del 04/07/2017 Ud. (dep. 07/09/2017 ) Rv. 271428 - 01). 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione relativa all'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., con rinvio alla Corte di appello di Venezia, altra sezione, per nuovo giudizio in merito al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. e rinvia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Dichiara irrevocabile l'accertamento della penale responsabilità. Così deciso nella camera di consiglio del 26.10.2021, in Roma.
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSO NE che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato in accoglimento del primo motivo d/ ricorso ed il rigetto nel resto, Penale Sent. Sez. 4 Num. 47004 Anno 2021 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 26/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato quella emessa dal Tribunale di Venezia nei confronti di VI HI, con la quale questi era stato giudicato responsabile del delitto di cui agli artt. 624, 625 nn. 4 e 6 cod. pen., per aver sottratto un telefono cellulare e del danaro da un marsupio riposto in un vano portaoggetti che QU RE, conducente di un autobus, vi aveva lasciato quando era sceso dal medesimo e, giudicate le menzionate aggravanti equivalenti alle riconosciute attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di 9 mesi di reclusione ed euro 300 di multa. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione il VI, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia avv. Danilo Taschin. Con un primo motivo lamenta la violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza dell'aggravante della destrezza nonostante l'imputato si sia limitato ad approfittare della distrazione altrui non provocata da egli stesso. Infatti nel caso che occupa il furto venne eseguito approfittando dell'allontanamento dal mezzo della persona offesa, allontanamento che non era stato provocato dall'odierno ricorrente. Neppure furono compiuti da parte del OC movimenti particolari che denotino una callidità dell'agire, diversamente da quanto ha affermato la Corte veneziana. Esclusa l'aggravante in parola andrà pronunciata sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 cod. pen. Tale aggravante ricorre quando il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicolo, nelle stazioni, negli scali e banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande. Nel caso di specie non ricorre l'elemento del bagaglio perché secondo la prevalente dottrina non rientra nella relativa nozione l'oggetto che il viaggiatore porta ordinariamente con sé o fa parte dell'abbigliamento personale quotidiano. Nel caso di specie è stato asportato un telefono cellulare ed il denaro in contanti;
cose riposte nel portaoggetti dello sportello lato guida sicché è insussistente l'aggravante in parola. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato nel primo motivo. 3.1. Giova rammentare che in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo 2 allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017 Ud. (dep. 12/07/2017 ) Rv. 270088 - 01). Nel caso di specie la motivazione offerta dai giudici di merito (si è in presenza di una cd. doppia conforme, sicché le motivazioni si integrano reciprocamente) non riesce a porre in luce quelle connotazioni della condotta in forza delle quali si può affermare che si è vinta la sorveglianza del detentore della res attraverso la sorpresa, lo sviamento di attenzione et similia. Infatti, la Corte di appello ha ritenuto di confermare sul punto la sentenza di primo grado affermando che "gli stessi movimenti compiuti nei pressi del mezzo denotano la callidità dell'agire, nascondendosi alle telecamere di sorveglianza e alla stessa vista della parte lesa che si era allontanata momentaneamente". Ben più completa la descrizione fatta dal primo giudice che, dopo aver precisato che l'autobus era stato lasciato dal conducente con la porta passeggeri aperta e il finestrino del lato guida abbassato, ha ricostruito questo particolare segmento dell'accadimento nei seguenti termini. Una macchina grigia si era posizionata davanti all'autobus fermo e privo del conducente;
scendeva dal lato passeggero un ragazzo che si accostava alla porta aperta dell'autobus guardandosi attorno e scrutando all'interno del mezzo con atteggiamento guardingo. Nel contempo l'autovettura, andando in retromarcia, si spostava nella parte opposta dell'autobus, ovvero verso il lato guidatore, ed anche il ragazzo sceso dalla stessa si portava nella stessa zona dell'autobus e attraverso il finestrino aperto faceva passare il proprio braccio e prendeva qualcosa;
quindi risaliva in macchina e si allontanava. Nello stesso frangente la persona offesa era intenta a parlare con un collega sul piazzale della stazione di rifornimento carburante presso la quale si era fermato, perdendo di vista l'autobus per breve tempo, accorgendosi dell'avvenuto furto soltanto una volta risalito sull'autobus. Nella riportata descrizione dell'accaduto, resa possibile dalla visione del filmato acquisito attraverso il sistema di videosorveglianza presente in loco, non emerge che vi era stata una qualche attività di sorveglianza della persona offesa sulle cose lasciate all'interno dell'autobus, vinta o elusa da una qualche condotta dell'imputato. 3.2. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il venir meno dell'aggravante non esita nella estinzione del reato per prescrizione, non essendo ad oggi decorso il relativo termine. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente l'aggravante della destrezza. Il trattamento sanzionatorio non può essere rideterminato da questa Corte esercitando i poteri che le sono conferiti dall'art. 620, co. 1 lett. I) cod. proc. pen. perché occorre nuovamente apprezzare il concorso di circostanze eterogenee (art. 69 cod. pen.); compito esclusivo del giudice di merito. 3.3. E' invece infondato il secondo motivo. 3 Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di furto, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. (fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori), si qualifica "viaggiatore" anche colui che utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo, essendo rilevante in tal senso non già l'entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso ma lo spostamento in sé; costituiscono "bagaglio" le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio (Sez. 5, Sentenza n. 40829 del 04/07/2017 Ud. (dep. 07/09/2017 ) Rv. 271428 - 01). 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione relativa all'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., con rinvio alla Corte di appello di Venezia, altra sezione, per nuovo giudizio in merito al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. e rinvia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Dichiara irrevocabile l'accertamento della penale responsabilità. Così deciso nella camera di consiglio del 26.10.2021, in Roma.