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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/03/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3421/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3421/2016 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Pierfrancesco Parte_1
Granata;
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Carmela Patrono;
CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 115/2015 del 01.08.2015, pronunciata dal Giudice di
Pace di Rutigliano a definizione del procedimento n. 105/2013 R.G.
CONCLUSIONI
La parte appellante ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
24.05.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di appello notificato in data 29.02.2016, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 115/2015 del Giudice di Pace di Rutigliano con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 354/2012, provvisoriamente esecutivo, reso dal G.d.P. di Rutigliano in data 23.10.2012 in favore dell'odierno appellato ed avente ad oggetto il pagamento della somma di € 2.535,17 oltre spese di procedura e accessori, relativa a quattro titoli cambiari dell'importo di € 616,00 cadauno rimasti insoluti, quale residuo del corrispettivo da corrispondersi dal al per l'acquisto di due gonfiabili denominati “scivolo arcobaleno e percorso salta Pt_1 CP_1 pagliaccio”. 2. A fondamento dell'atto di gravame ha rappresentato che, contrariamente alla prospettazione fornita da controparte e recepita dal Giudice di Pace, i due gonfiabili, pubblicizzati sul sito internet
Subito.it, erano stati acquistati, a seguito di trattative, al minor prezzo di € 500,00, interamente saldato all'atto della consegna in contanti;
che l'esiguo prezzo era giustificato dall'inidoneità all'uso degli stessi gonfiabili, poi omologati con costose procedure sostenute esclusivamente dal al costo Pt_1 di €4.000,00; che i titoli cambiari erano stati sì rilasciati in favore del ma per l'acquisto di CP_1 altri due diversi gonfiabili (uno scivolo e un percorso) per un totale di € 3.696,00; che la vendita di tali ulteriori due gonfiabili non era, però, andata a buon fine per mancata consegna degli stessi da parte del venditore, ragion per cui il decreto ingiuntivo emesso era privo di idoneo titolo negoziale.
Ha, dunque, concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e restituzione della somma di € 1.232,00 oltre interessi (pari all'importo dei primi due titoli negoziati) e alla restituzione dei titoli residui.
3. Costituendosi con comparsa del 03.02.2017, ha eccepito l'inammissibilità Parte_1 del gravame ex artt. 342, 348 e 248-ter cpc e nel merito l'infondatezza dell'appello per errata ricostruzione in fatto e in diritto dei fatti oggetto di giudizio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
4. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti, è pervenuta all'udienza del 24 maggio 2024, ove sulle conclusioni come in epigrafe richiamate, è stata riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. L'appello proposto non è meritevole di accoglimento.
2. Com'è noto il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e con la successiva, eventuale, fase di opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, il cui oggetto non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria. Quanto al regime probatorio, in sede di opposizione, attore in senso sostanziale rimane il creditore opposto, che deve dare prova del credito ingiunto, ma dall'altro lato l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare specificamente (ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) il diritto azionato con ricorso. Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
In ossequio all'indirizzo giurisprudenziale innanzi richiamato, si osserva che l'odierno appellato
– attore in senso sostanziale – già nel corso del giudizio di primo grado ha fornito idonea ed esaustiva prova in ordine al credito ingiunto. Nello specifico, come correttamente evidenziato dal Giudice di
Pace, il già con il ricorso per ingiunzione depositava in originale la scrittura privata datata CP_1 18.11.2011 e sottoscritta da entrambe le parti, con cui le stesse si impegnavano rispettivamente “il sig. a cedere i giochi gonfiabili denominati: scivolo arcobaleno e percorso-salta Pagliaccio CP_1
e il sig. a corrispondere la somma di € 4.000,00 rateizzato come da email del 16/11/11” Pt_1 nonché la richiamata mail del 16.11.2011 con cui il (il cui indirizzo di posta elettronica è Pt_1
scrive quanto segue “Scivolo gonfiabile Mod. Arcobaleno f.to 6x4x4.3 Email_1 peso 150 Kg USATO, Percorso gonfiabile Mod. f.to 6x4x4.3 peso 150 Kg USATO, Parte_2
RATEIZZAZIONE, Come anticipato si rateizzano i giochi a mezzo cambiali!! L'importo pattuito era di € 4000.00 con il rilascio delle relative targhette che, vista la situazione le facciamo a ns costo!! Di riflesso ho capito che si è fatto carico delle spese di trasporto, ragion per cui il rapporto si è CP_1 riequilibrato. Ecco quanto proposto dal direttore della filiale: IMPORTO: € 4.200.00, ACCONTO €
500,00, SCADENZA 30/01/2012 …€616.00, 28/02/2012 …€616.00, 30/03/2012 …€616.00,
30/04/2012 …€616.00, 30/05/2012 …€616.00, 30/06/2012 …€616.00, TOTALE €3696.00” (cfr.
DOC. in atti).
Già sulla scorta della documentazione innanzi richiamata, risulta pacificamente provato il titolo negoziale fondante la pretesa creditoria ossia l'acquisto dei due gonfiabili denominati “scivolo arcobaleno” e “percorso salta pagliaccio” nonché le modalità di pagamento, da effettuarsi con la corresponsione di € 500,00 avvenuta in contanti come da fatt. n.35/2011 emessa da in CP_1 favore della PubbliService (cfr. DOC. fasc. appellante) e n.6 titoli cambiari dell'importo di € 616,00 ciascuno.
Inoltre con successiva mail datata 04.06.2012 il , confermando ancora una volta l'acquisto Pt_1 dei due gonfiabili, gli accordi raggiunti sulle modalità di pagamento degli stessi nonché l'ammontare di quanto già corrisposto (ovvero € 1.700,00, pari all'acconto di € 500,00 e ai primi due titoli cambiari negoziati), si scusava e giustificava per il ritardo maturato nell'adempiere ai pagamenti, rassicurando che il pagamento delle “altre cambiali in scadenza” sarebbe avvenuto “entro e non oltre 10/12 gg lavorativi dalla presentazione” (“Altre cambiali in scadenza: verrano pagate entro e non oltre 10/12 gg lavorativi dalla presentazione. I giochi erano due: €1800 il percorso (datato 2010) €2200 lo scivolo (datato 2011) in totale ti sono stati pagati €1700.00, il consiglio che ti posso dare è di avere pazienza che tutto il materiale verrà pagato (NE HO GIA PAGATO UNO NON VEDO IL MOTIVO
PER IL QUALE NON DEBBA PAGARTI ANCHE L'ALTRO). Non so cosa dirti di più, mi dispiace ma i tempi sono questi, tengo aprecisarti che NON SONO STATO PROTESTATO, CHE LA
CAMBIALE NON E' STATA PROTESTATA, sono tutte in pagamento. Mi scuso per il ritardo ma, di più non posso fare”, cfr. mail del 04.06.2012, fasc. parte appellata).
Dal contenuto della suddetta documentazione si evince che i pagamenti che il si Pt_1 impegnava ad effettuare erano in esecuzione del contratto di cui alla scrittura privata del 18.11.2011 e in ragione di una consegna dei giochi già avvenuta, tant'è che il nella mail di risposta datata CP_1
26 giugno 2012 proponeva al la restituzione dei giochi e la riconsegna successiva all'esito Pt_1 del pagamento delle cambiali. Di tutta risposta il non negava la circostanza della consegna Pt_1 dei gonfiabili, rassicurando sul suo tempestivo adempimento.
Tali documenti non sono stati specificamente contestati dall'opponente che, dunque, non ha provato fatti estintivi o modificativi dell'altrui pretesa.
Parte appellante, come già correttamente osservato dal giudice di prime cure, non ha provato, né documentalmente né con prove orali, le procedure di omologazione che avrebbe asseritamente sostenuto per l'importo di € 4.000,00 né l'esistenza di un secondo accordo intercorso con il CP_1 avente ad oggetto l'acquisto di ulteriori due gonfiabili al prezzo di € 3.696,00.
Anche le prove orali assunte a sostegno della ricostruzione fattuale fornita dall'opponente non sono sufficienti ad invalidare la prova del credito fornita dal , trattandosi di dichiarazioni de CP_1 relato actoris non corroborate da ulteriori elementi neutri.
3. Per le considerazioni suesposte l'appello dev'essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
4. Stante l'esito del giudizio le spese di lite andranno poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo, omessa la fase istruttoria e applicati i parametri minimi vigenti per la fase decisionale, in considerazione del mancato deposito di conclusionali da parte dell'opposto.
p.q.m.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida Parte_1 CP_1 in € 1.276,00, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Così deciso in Bari il 05.03.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3421/2016 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Pierfrancesco Parte_1
Granata;
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Carmela Patrono;
CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 115/2015 del 01.08.2015, pronunciata dal Giudice di
Pace di Rutigliano a definizione del procedimento n. 105/2013 R.G.
CONCLUSIONI
La parte appellante ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
24.05.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di appello notificato in data 29.02.2016, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 115/2015 del Giudice di Pace di Rutigliano con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 354/2012, provvisoriamente esecutivo, reso dal G.d.P. di Rutigliano in data 23.10.2012 in favore dell'odierno appellato ed avente ad oggetto il pagamento della somma di € 2.535,17 oltre spese di procedura e accessori, relativa a quattro titoli cambiari dell'importo di € 616,00 cadauno rimasti insoluti, quale residuo del corrispettivo da corrispondersi dal al per l'acquisto di due gonfiabili denominati “scivolo arcobaleno e percorso salta Pt_1 CP_1 pagliaccio”. 2. A fondamento dell'atto di gravame ha rappresentato che, contrariamente alla prospettazione fornita da controparte e recepita dal Giudice di Pace, i due gonfiabili, pubblicizzati sul sito internet
Subito.it, erano stati acquistati, a seguito di trattative, al minor prezzo di € 500,00, interamente saldato all'atto della consegna in contanti;
che l'esiguo prezzo era giustificato dall'inidoneità all'uso degli stessi gonfiabili, poi omologati con costose procedure sostenute esclusivamente dal al costo Pt_1 di €4.000,00; che i titoli cambiari erano stati sì rilasciati in favore del ma per l'acquisto di CP_1 altri due diversi gonfiabili (uno scivolo e un percorso) per un totale di € 3.696,00; che la vendita di tali ulteriori due gonfiabili non era, però, andata a buon fine per mancata consegna degli stessi da parte del venditore, ragion per cui il decreto ingiuntivo emesso era privo di idoneo titolo negoziale.
Ha, dunque, concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e restituzione della somma di € 1.232,00 oltre interessi (pari all'importo dei primi due titoli negoziati) e alla restituzione dei titoli residui.
3. Costituendosi con comparsa del 03.02.2017, ha eccepito l'inammissibilità Parte_1 del gravame ex artt. 342, 348 e 248-ter cpc e nel merito l'infondatezza dell'appello per errata ricostruzione in fatto e in diritto dei fatti oggetto di giudizio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
4. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti, è pervenuta all'udienza del 24 maggio 2024, ove sulle conclusioni come in epigrafe richiamate, è stata riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. L'appello proposto non è meritevole di accoglimento.
2. Com'è noto il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e con la successiva, eventuale, fase di opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, il cui oggetto non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria. Quanto al regime probatorio, in sede di opposizione, attore in senso sostanziale rimane il creditore opposto, che deve dare prova del credito ingiunto, ma dall'altro lato l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare specificamente (ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) il diritto azionato con ricorso. Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
In ossequio all'indirizzo giurisprudenziale innanzi richiamato, si osserva che l'odierno appellato
– attore in senso sostanziale – già nel corso del giudizio di primo grado ha fornito idonea ed esaustiva prova in ordine al credito ingiunto. Nello specifico, come correttamente evidenziato dal Giudice di
Pace, il già con il ricorso per ingiunzione depositava in originale la scrittura privata datata CP_1 18.11.2011 e sottoscritta da entrambe le parti, con cui le stesse si impegnavano rispettivamente “il sig. a cedere i giochi gonfiabili denominati: scivolo arcobaleno e percorso-salta Pagliaccio CP_1
e il sig. a corrispondere la somma di € 4.000,00 rateizzato come da email del 16/11/11” Pt_1 nonché la richiamata mail del 16.11.2011 con cui il (il cui indirizzo di posta elettronica è Pt_1
scrive quanto segue “Scivolo gonfiabile Mod. Arcobaleno f.to 6x4x4.3 Email_1 peso 150 Kg USATO, Percorso gonfiabile Mod. f.to 6x4x4.3 peso 150 Kg USATO, Parte_2
RATEIZZAZIONE, Come anticipato si rateizzano i giochi a mezzo cambiali!! L'importo pattuito era di € 4000.00 con il rilascio delle relative targhette che, vista la situazione le facciamo a ns costo!! Di riflesso ho capito che si è fatto carico delle spese di trasporto, ragion per cui il rapporto si è CP_1 riequilibrato. Ecco quanto proposto dal direttore della filiale: IMPORTO: € 4.200.00, ACCONTO €
500,00, SCADENZA 30/01/2012 …€616.00, 28/02/2012 …€616.00, 30/03/2012 …€616.00,
30/04/2012 …€616.00, 30/05/2012 …€616.00, 30/06/2012 …€616.00, TOTALE €3696.00” (cfr.
DOC. in atti).
Già sulla scorta della documentazione innanzi richiamata, risulta pacificamente provato il titolo negoziale fondante la pretesa creditoria ossia l'acquisto dei due gonfiabili denominati “scivolo arcobaleno” e “percorso salta pagliaccio” nonché le modalità di pagamento, da effettuarsi con la corresponsione di € 500,00 avvenuta in contanti come da fatt. n.35/2011 emessa da in CP_1 favore della PubbliService (cfr. DOC. fasc. appellante) e n.6 titoli cambiari dell'importo di € 616,00 ciascuno.
Inoltre con successiva mail datata 04.06.2012 il , confermando ancora una volta l'acquisto Pt_1 dei due gonfiabili, gli accordi raggiunti sulle modalità di pagamento degli stessi nonché l'ammontare di quanto già corrisposto (ovvero € 1.700,00, pari all'acconto di € 500,00 e ai primi due titoli cambiari negoziati), si scusava e giustificava per il ritardo maturato nell'adempiere ai pagamenti, rassicurando che il pagamento delle “altre cambiali in scadenza” sarebbe avvenuto “entro e non oltre 10/12 gg lavorativi dalla presentazione” (“Altre cambiali in scadenza: verrano pagate entro e non oltre 10/12 gg lavorativi dalla presentazione. I giochi erano due: €1800 il percorso (datato 2010) €2200 lo scivolo (datato 2011) in totale ti sono stati pagati €1700.00, il consiglio che ti posso dare è di avere pazienza che tutto il materiale verrà pagato (NE HO GIA PAGATO UNO NON VEDO IL MOTIVO
PER IL QUALE NON DEBBA PAGARTI ANCHE L'ALTRO). Non so cosa dirti di più, mi dispiace ma i tempi sono questi, tengo aprecisarti che NON SONO STATO PROTESTATO, CHE LA
CAMBIALE NON E' STATA PROTESTATA, sono tutte in pagamento. Mi scuso per il ritardo ma, di più non posso fare”, cfr. mail del 04.06.2012, fasc. parte appellata).
Dal contenuto della suddetta documentazione si evince che i pagamenti che il si Pt_1 impegnava ad effettuare erano in esecuzione del contratto di cui alla scrittura privata del 18.11.2011 e in ragione di una consegna dei giochi già avvenuta, tant'è che il nella mail di risposta datata CP_1
26 giugno 2012 proponeva al la restituzione dei giochi e la riconsegna successiva all'esito Pt_1 del pagamento delle cambiali. Di tutta risposta il non negava la circostanza della consegna Pt_1 dei gonfiabili, rassicurando sul suo tempestivo adempimento.
Tali documenti non sono stati specificamente contestati dall'opponente che, dunque, non ha provato fatti estintivi o modificativi dell'altrui pretesa.
Parte appellante, come già correttamente osservato dal giudice di prime cure, non ha provato, né documentalmente né con prove orali, le procedure di omologazione che avrebbe asseritamente sostenuto per l'importo di € 4.000,00 né l'esistenza di un secondo accordo intercorso con il CP_1 avente ad oggetto l'acquisto di ulteriori due gonfiabili al prezzo di € 3.696,00.
Anche le prove orali assunte a sostegno della ricostruzione fattuale fornita dall'opponente non sono sufficienti ad invalidare la prova del credito fornita dal , trattandosi di dichiarazioni de CP_1 relato actoris non corroborate da ulteriori elementi neutri.
3. Per le considerazioni suesposte l'appello dev'essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
4. Stante l'esito del giudizio le spese di lite andranno poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo, omessa la fase istruttoria e applicati i parametri minimi vigenti per la fase decisionale, in considerazione del mancato deposito di conclusionali da parte dell'opposto.
p.q.m.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida Parte_1 CP_1 in € 1.276,00, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Così deciso in Bari il 05.03.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato