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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/09/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
La dott.ssa Isabella Angeli in funzione di Giudice del lavoro ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO nella causa civile di I Grado iscritta al N. 140/2025 R.G.
OMISSIS
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 - in parziale accoglimento del ricorso, accerta l'inesistenza del licenziamento oggetto di impugnazione e per l'effetto condanna alla reintegrazione di Controparte_1 nel posto di lavoro;
Parte_1
2 - condanna altresì la al risarcimento del danno patito dal Controparte_1 ricorrente dal 22.08.2024, quantificato alla data odierna nella misura di Euro 21.650 lordi a titolo retributivo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3 – rigetta nel resto;
4 – compensa al 50% le spese di lite tra parte ricorrente e e Controparte_1 condanna quest'ultima a rimborsare il residuo 50%, che si liquida complessivamente in € 2.000, oltre ad € 129,50 per contributo unificato, spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA;
5 - compensa tutte le ulteriori spese tra le parti.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 18/09/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
La dott.ssa Isabella Angeli in funzione di Giudice del lavoro ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO nella causa civile di I Grado iscritta al N. 140/2025 R.G.
OMISSIS
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 - in parziale accoglimento del ricorso, accerta l'inesistenza del licenziamento oggetto di impugnazione e per l'effetto condanna alla reintegrazione di Controparte_1 nel posto di lavoro;
Parte_1
2 - condanna altresì la al risarcimento del danno patito dal Controparte_1 ricorrente dal 22.08.2024, quantificato alla data odierna nella misura di Euro 21.650 lordi a titolo retributivo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3 – rigetta nel resto;
4 – compensa al 50% le spese di lite tra parte ricorrente e e Controparte_1 condanna quest'ultima a rimborsare il residuo 50%, che si liquida complessivamente in € 2.000, oltre ad € 129,50 per contributo unificato, spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA;
5 - compensa tutte le ulteriori spese tra le parti.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 18/09/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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