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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 4040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4040 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12501/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10 novembre 2025 da 1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente a [...]
con l'Avv. Claudia La Rezza del Foro di Milano (C.F.: ) C.F._2
presso il quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo di posta certificata
Email_1
e
2) Controparte_1
nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._3 residente a [...] con l'Avv. Alessio Romanazzi del Foro di Monza (C.F.: ) C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo di posta certificata
Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Senago in data 3 giugno 2011 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune in data 7 giugno 2011 al n.5 – P.2 – Serie A
– anno 2011 pagina 1 di 6 separati consensualmente con verbale in data 23 maggio 2022 omologato dal Tribunale di Milano con decreto cronologico n. 9664/2022 del 27 maggio 2022 RGN 16666/2022
con i seguenti figli:
nato il [...], cittadino italiano (C.F.: Parte_2
) C.F._5
nato il [...], cittadino italiano (C.F.: Parte_3
) C.F._6
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 novembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) La casa familiare sita in Senago Via Scoccimarro n.1, resta assegnata alla signora
[...]
sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli minori e Parte_1 Pt_2 dandosi peraltro atto che la signora si obbliga a rilasciare l'immobile anche Pt_3 Parte_1 prima del predetto termine e comunque non appena avrà la possibilità economica di acquistare un immobile da destinare ad abitazione propria e dei figli.
2) Il figlo minore viene affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso, con esercizio Pt_3 disgiunto della responsabilità genitoriale riguardo all'ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente e stabile, insieme al figlio maggiorenne presso la madre attualmente Pt_2 nell'immobile di Via Scoccimarro a Senago. Le decisioni di maggior interesse per il minore riguardanti salute, educazione ed istruzione, dovranno essere concordate da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità e delle aspirazioni del figlio
3) Il padre signor potrà vedere e tenere con sé i con le seguenti Controparte_1 Pt_3 modalità:
* a fine settimana alterni dal venerdì sera alla domenica sera con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
* due pomeriggi nel corso della settimana, da concordare con la madre, tenuto conto delle esigenze lavorative di ciascun genitore, delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio e dei suoi desideri, dalla fine degli impegni scolastici ed extrascolastici del figloi sino alle 21.30, con possibilità di pernottamento e con conseguente obbligo del signor di accompagnarlo a scuola la mattina CP_1 successiva ovvero, nel periodo in cui non vi è scuola, presso l'abitazione della madre;
Resta inteso tra i genitori che in ragione dei turni di lavoro del padre, le modalità di permanenza del padre con il figlio potranno subire variazioni, compresa la possibilità per il figlio di trascorrere un fine settimana in più con il padre, in quelle settimane in cui, a causa del turno di lavoro del padre non potrà stare con lui nei pomeriggi infrasettimanali;
* durante le vacanze natalizie, alternando con la madre di anno in anno, dal 24 al 31 dicembre o dal 1 al 6 gennaio, garantendo peraltro a ciascun genitore la possibilità di trascorrere con il figlio o l'intera giornata di Natale o la sera della vigilia, anche in tal caso alternando di anno in anno;
pagina 2 di 6 * per le vacanze pasquali anche in tal caso alternando di anno in anno ovvero suddividendo il periodo festivo;
* carnevale e gli altri ponti durante l'anno saranno trascorsi con il genitore con il quale il minore deve trascorrere il week-end nel quale coincidono, alternato se durante la settimana;
* durante le vacanze estive per 15 giorni anche consecutivi nei mesi di luglio e agosto in periodo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicare il luogo (indirizzo e numero di telefono) in cui il figlio trascorrerà il periodo di vacanza, (estiva, natalizia e pasquale) e, qualora si svolgesse all'estero, sarà necessario il preventivo consenso dell'altro genitore. Dovrà essere inoltre consentito al genitore non presente il reperimento telefonico del figlio.
4) Le parti si danno atto che le condizioni sopra riportate costituiscono un insieme di “regole minime” e comunque flessibili, da modulare e ampliare in ragione del maggior grado di autonomia che il figlio raggiungerà crescendo e in considerazione delle sue primarie esigenze, restando pertanto salvi i diversi e migliori accordi che i genitori raggiungeranno di volta in volta, facendo in modo che i periodi di permanenza con il minore siano equamente distribuiti.
5) Entrambi i coniugi contribuiranno al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio. Inoltre il signor corrisponderà alla signora , a titolo di concorso Controparte_1 Parte_1 nel mantenimento di entrambi i figli e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, la somma mensile di € 375,00 mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese per dodici mensilità, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione decorso un anno dalla sentenza di omologa della cessazione degli effetti civili del matrimonio) sul conto corrente intrattenuto dalla signora presso Poste Italiane Iban [...] o su altro conto che la Parte_1 signora comunicherà tempestivamente. Inoltre, il signor contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese extra assegno che CP_1 si rendessero necessarie per i figli secondo quanto previsto nelle linee guida approvate nel protocollo d'Intesa Magistrati Avvocati del 4 novembre 2017 e pertanto quali: spese da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
* spese mediche quali viste specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o dal medico specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante di base/pediatra o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
* spese scolastiche quali tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica, dotazione informatica (PC/Tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi trasporto pubblico (bus/Treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
* spese extrascolastiche quali tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). spese da documentare che richiedono il preventivo accordo
* spese mediche quali cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal pagina 3 di 6 Servizio sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, farmaci omeopatici;
* spese scolastiche quali tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero, alloggio presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche quali corsi di lingue, corsi di musica e strumenti musicali, attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) baby sitter, viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori, spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni, acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e comunque entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) o consegnare brevi manu dando prova dell'avvenuta consegna all'altro genitore, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta. Il signor contribuirà inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie di natura sanitaria CP_1 che si renderanno necessarie per la cura del cane, già inserito nell'ambito familiare. Tali spese andranno in ogni caso preventivamente concordate tra le parti.
6) La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse.
7) L'assegno unico universale spettante al nucleo familiare in forza del D. Lgs n.230 del 21 dicembre 2021, sarà ripartito tra i coniugi in giusta metà. 8) Il signor al fine di sostenere la signora nell'acquisto di una nuova casa volendo CP_1 Parte_1 altresì riconoscere il contributo dalla medesima apportato nel corso della vita coniugale al pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa di Senago Via Scoccimarro n.1, si impegna a corrisponderle la somma di € 7000,00 se l'acquisto si perfezionerà entro quattro anni a decorrere dall'avvenuta omologa della separazione, somma questa che si ridurrà a € 4000,00 se l'acquisto si perfezionerà entro sei anni, sempre dall'avvenuta omologa della separazione tra loro intervenuta.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. pagina 4 di 6 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Comune Senago in data 3 giugno 2011 tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senago perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 17.12.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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