Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 07/01/2026, n. 142
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Tardività dell'istanza di rimborso

    La Corte ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che il termine di decadenza di 48 mesi decorra dalla data dei singoli versamenti in acconto, qualora questi risultino già al momento dell'effettuazione non dovuti o dovuti in misura inferiore. Nel caso di specie, il diritto al rimborso non deriva da un'eccedenza rispetto al saldo complessivo, ma dalla ritenuta applicabilità retroattiva di una norma successiva ai versamenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 07/01/2026, n. 142
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 142
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo