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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 07/01/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MA SE, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5223/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3575/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 14/03/2024 Atti impositivi:
- EG RS Società_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3858/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
La Funzionaria dell'Ufficio si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, depositato il 11.11.2024, l'appellante Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante Dott. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n.
3575/03/2024, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, depositata in data 14 marzo 2024, emessa a conclusione del giudizio promosso dalla contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate all'istanza di rimborso della maggiore IRES versata per l'anno d'imposta 2017.
La CGT1 grado con la sentenza impugnata rigettava il ricorso proposto della contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate statuendo che Innanzitutto l'ufficio ha idoneamente motivato le ragioni alla base del diniego del rimborso richiesto, indicando ogni elemento utile a consentire di comprendere la ratio alla base del mancato rimborso, a confutazione di quanto argomentato dall' opponente, provando l'infondatezza della richiesta in oggetto ... Da un lato va specificato che trattasi di intervenuta decadenza della spettanza del rimborso ex art. 38 DPR 602/73, essendo decorso il termine di 48 mesi dalla data del versamento;
in particolare l'istanza è stata presentata il 24 giugno 2022 ed è relativa all'IRES versata il 30 giugno ed il 29 novembre 2017. Inoltre va sottolineato che la sentenza n.
262/20 indicata dalla ricorrente – che non ha stabilito la retroattivita' per gli anni dal 2013 al
2021-concerne la versione precedente alle modifiche di cui alla legge 147/13 che stabiliva l' indeducibilita' totale dell' Imu dal reddito di impresa;
per gli anni successivi al 2012 è stata prevista una deducibilita' parziale , nella misura del 20% per l'anno 2017, gia' ricnosciuta dall' ufficio nella fattispecie.
Con il gravame proposto, l'appellante contribuente, contesta la sentenza di prime in ordine all'asserita tardività dell'istanza di rimborso presentata dalla Società in violazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 (I), per violazione dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 vigente ratione temporis (II), e concludeva per la riforma totale della decisione impugnata e condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata Agenzia delle Entrate, eccependo in via pregiudiziale, l'ammissibilità e la tempestività del ricorso ai sensi degli artt. 18, 19, 21 e 22 D. Lgs. n. 546/1992, l'intervenuta decadenza dal diritto al rimborso ai sensi dell'art. 38 del Dpr 602/73, l'infondatessa dell'appello proposto e la correttezza delle statuizioni di prime.
La controversia veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza pubblica del 04 dicembre 2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla societa' e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
In via preliminare va evidenziato che la ricorrente contribuente in data 24 giugno 2022 presentava all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma istanza di rimborso della maggiore IRES versata per l' annualità d'imposta 2017, corrisposta con versamento del 30 giugno e del 29 novembre 2017.
I In ossequio al principio della ragione piu' liquida, l'appello in esame puo' essere deciso sulla base delle sole questioni relative alla decadenza dai termini dell'istanza di rimborso presentata, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa alla decadenza dell'istanza presentata, e' idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne la legittimita' del silenzio rifiuto sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte appellante all'esame delle validita' delle dedotte questioni. Con primo motivo di gravame l'appellante censurava l'impugnata sentenza per erronea valutazione dei fatti, atti e documenti di causa in ordine all'asserita tardività dell'istanza di rimborso presentata dalla Società in violazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, ritenendo che il dies a quo da prendere a riferimento ai fini del computo dei 48 mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso non è costituito dalla data di effettivo versamento degli acconti IRES, bensì dal termine di versamento del saldo, ossia, nel caso di specie, il
30 giugno 2018. Tale motivo e' inconferente. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prevede che il soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo' presentare [...] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita' (Corte di Cassazione, ordinanza n. 11602 del 6 giugno
2016 e Corte di Cassazione, sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014), il dies a quo da cui far decorrere il suddetto termine e' da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, gia' al momento dell'effettuazione, risultino incontrovertibilmente non dovuti ovvero non dovuti in quella misura. E cio' in quanto, in tali ipotesi, l'interesse e la possibilita' di richiedere il rimborso gia' sussistono al momento dell'effettuazione del versamento in quanto il contribuente e' in grado di conoscere se deve o meno assolvere il debito d'imposta e in quale misura. Nel caso di specie oltretutto il diritto al rimborso non deriva da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, ma dalla circostanza che la contribuente, successivamente al versamento, ritenga a suo giudizio applicabile retroattivamente l'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011, a seguito della pronuncia della Corte
Costituzionale con sentenza n. 262/2020.
In questa fattispece, quindi, il versamento in acconto e' da considerarsi senz'altro legittimamente dovuto (e in quella misura) al momento della sua effettuazione, e in tale momento va rilevata l'effettiva esistenza (totale) dell'obbligo tributario che vi era sotteso;
percio' nel caso in esame, non appare neppure concettualmente ammissibile far decorrere il termine di decadenza della data del versamento del saldo dovuto, cioe' in un momento in cui l'istanza di rimborso non era piu' proponibile. Alla luce dei predetti principi va confermata l'impugnata sentenza di prime cure.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di appello non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese del giudizio. La particolarità delle questioni dedotte in giudizio e la mancata valutazione del merito delle stesse, suggeriscono a questa Corte, di disporre anche per questo grado, la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello; spese compensate.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04 dicembre 2025.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Giuseppe Mazzi
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MA SE, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5223/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3575/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 14/03/2024 Atti impositivi:
- EG RS Società_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3858/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
La Funzionaria dell'Ufficio si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, depositato il 11.11.2024, l'appellante Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante Dott. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n.
3575/03/2024, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, depositata in data 14 marzo 2024, emessa a conclusione del giudizio promosso dalla contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate all'istanza di rimborso della maggiore IRES versata per l'anno d'imposta 2017.
La CGT1 grado con la sentenza impugnata rigettava il ricorso proposto della contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate statuendo che Innanzitutto l'ufficio ha idoneamente motivato le ragioni alla base del diniego del rimborso richiesto, indicando ogni elemento utile a consentire di comprendere la ratio alla base del mancato rimborso, a confutazione di quanto argomentato dall' opponente, provando l'infondatezza della richiesta in oggetto ... Da un lato va specificato che trattasi di intervenuta decadenza della spettanza del rimborso ex art. 38 DPR 602/73, essendo decorso il termine di 48 mesi dalla data del versamento;
in particolare l'istanza è stata presentata il 24 giugno 2022 ed è relativa all'IRES versata il 30 giugno ed il 29 novembre 2017. Inoltre va sottolineato che la sentenza n.
262/20 indicata dalla ricorrente – che non ha stabilito la retroattivita' per gli anni dal 2013 al
2021-concerne la versione precedente alle modifiche di cui alla legge 147/13 che stabiliva l' indeducibilita' totale dell' Imu dal reddito di impresa;
per gli anni successivi al 2012 è stata prevista una deducibilita' parziale , nella misura del 20% per l'anno 2017, gia' ricnosciuta dall' ufficio nella fattispecie.
Con il gravame proposto, l'appellante contribuente, contesta la sentenza di prime in ordine all'asserita tardività dell'istanza di rimborso presentata dalla Società in violazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 (I), per violazione dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 vigente ratione temporis (II), e concludeva per la riforma totale della decisione impugnata e condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata Agenzia delle Entrate, eccependo in via pregiudiziale, l'ammissibilità e la tempestività del ricorso ai sensi degli artt. 18, 19, 21 e 22 D. Lgs. n. 546/1992, l'intervenuta decadenza dal diritto al rimborso ai sensi dell'art. 38 del Dpr 602/73, l'infondatessa dell'appello proposto e la correttezza delle statuizioni di prime.
La controversia veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza pubblica del 04 dicembre 2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla societa' e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
In via preliminare va evidenziato che la ricorrente contribuente in data 24 giugno 2022 presentava all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma istanza di rimborso della maggiore IRES versata per l' annualità d'imposta 2017, corrisposta con versamento del 30 giugno e del 29 novembre 2017.
I In ossequio al principio della ragione piu' liquida, l'appello in esame puo' essere deciso sulla base delle sole questioni relative alla decadenza dai termini dell'istanza di rimborso presentata, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa alla decadenza dell'istanza presentata, e' idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne la legittimita' del silenzio rifiuto sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte appellante all'esame delle validita' delle dedotte questioni. Con primo motivo di gravame l'appellante censurava l'impugnata sentenza per erronea valutazione dei fatti, atti e documenti di causa in ordine all'asserita tardività dell'istanza di rimborso presentata dalla Società in violazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, ritenendo che il dies a quo da prendere a riferimento ai fini del computo dei 48 mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso non è costituito dalla data di effettivo versamento degli acconti IRES, bensì dal termine di versamento del saldo, ossia, nel caso di specie, il
30 giugno 2018. Tale motivo e' inconferente. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prevede che il soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo' presentare [...] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita' (Corte di Cassazione, ordinanza n. 11602 del 6 giugno
2016 e Corte di Cassazione, sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014), il dies a quo da cui far decorrere il suddetto termine e' da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, gia' al momento dell'effettuazione, risultino incontrovertibilmente non dovuti ovvero non dovuti in quella misura. E cio' in quanto, in tali ipotesi, l'interesse e la possibilita' di richiedere il rimborso gia' sussistono al momento dell'effettuazione del versamento in quanto il contribuente e' in grado di conoscere se deve o meno assolvere il debito d'imposta e in quale misura. Nel caso di specie oltretutto il diritto al rimborso non deriva da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, ma dalla circostanza che la contribuente, successivamente al versamento, ritenga a suo giudizio applicabile retroattivamente l'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011, a seguito della pronuncia della Corte
Costituzionale con sentenza n. 262/2020.
In questa fattispece, quindi, il versamento in acconto e' da considerarsi senz'altro legittimamente dovuto (e in quella misura) al momento della sua effettuazione, e in tale momento va rilevata l'effettiva esistenza (totale) dell'obbligo tributario che vi era sotteso;
percio' nel caso in esame, non appare neppure concettualmente ammissibile far decorrere il termine di decadenza della data del versamento del saldo dovuto, cioe' in un momento in cui l'istanza di rimborso non era piu' proponibile. Alla luce dei predetti principi va confermata l'impugnata sentenza di prime cure.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di appello non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese del giudizio. La particolarità delle questioni dedotte in giudizio e la mancata valutazione del merito delle stesse, suggeriscono a questa Corte, di disporre anche per questo grado, la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello; spese compensate.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04 dicembre 2025.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Giuseppe Mazzi