CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 04/02/2026, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1788/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL NE VA AR, Giudice monocratico in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17415/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Viale Della Costituzione E1 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002104120924612050 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19057/2025 depositato il 06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 impugnava il FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002104120924612050 , con cui gli veniva richiesto il pagamento della somma della Tassa auto anno 2013 , eccependo la mancata notifica di alcun atto prodromico al provvedimento opposto in questa sede.
Si costituiva in giudizio la Municipia S.p.a., con rituali controdeduzioni, insistendo per la legittimità del proprio operato, e concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e merita, pertanto, il rigetto.
Infatti, il fermo ammistrativo impugnato, nel caso di specie non costituisce il primo atto dal quale il contribuente ha avuto notizia della pretesa tributaria che ne costituisce il titolo, atteso che dalle relate esibite dall'incaricato alla riscossione emerge la rituale notifica di tutta una serie di atti prodromici.
Ciò posto, l'assunto di parte ricorrente di non aver mai ricevuto la notifica degli atti posti a base del provvedinto impugnato è destituito di fondamento e, pertanto, resasi definitiva la pretesa tributaria per mancata impugnazione, il recupero a tassazione e il conseguente fermo ammistrativo impugnato va confermato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 600,00 in favore della Municipia spa oltre acessori se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL NE VA AR, Giudice monocratico in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17415/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Viale Della Costituzione E1 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002104120924612050 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19057/2025 depositato il 06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 impugnava il FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002104120924612050 , con cui gli veniva richiesto il pagamento della somma della Tassa auto anno 2013 , eccependo la mancata notifica di alcun atto prodromico al provvedimento opposto in questa sede.
Si costituiva in giudizio la Municipia S.p.a., con rituali controdeduzioni, insistendo per la legittimità del proprio operato, e concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e merita, pertanto, il rigetto.
Infatti, il fermo ammistrativo impugnato, nel caso di specie non costituisce il primo atto dal quale il contribuente ha avuto notizia della pretesa tributaria che ne costituisce il titolo, atteso che dalle relate esibite dall'incaricato alla riscossione emerge la rituale notifica di tutta una serie di atti prodromici.
Ciò posto, l'assunto di parte ricorrente di non aver mai ricevuto la notifica degli atti posti a base del provvedinto impugnato è destituito di fondamento e, pertanto, resasi definitiva la pretesa tributaria per mancata impugnazione, il recupero a tassazione e il conseguente fermo ammistrativo impugnato va confermato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 600,00 in favore della Municipia spa oltre acessori se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario.