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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3721/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA LIBERTA' 103, presso lo studio dell'Avv. ARCOLEO ANTONELLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, CORSO CALATAFIMI 319, presso lo studio dell'Avv. GRECO SALVATORE VINCENZO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 29/7/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 30/04/2002 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 10/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1)
I coniugi vivranno separati con il dovere del rispetto reciproco e con dichiarazione espressa di non interferire reciprocamente nella vita pubblica e privata di ciascuno.
2)
Ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza dove meglio crederà opportuno con l'obbligo di comunicare il cambio della stessa all'altro coniuge.
3) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
4)
I due figli minori della coppia, e , rimarranno affidati Per_1 Persona_2
a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché i minori mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse, i genitori dovranno confrontarsi concordando le migliori scelte per i figli. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sui minori non dimenticando mai, comunque, l'impostazione generale da ambedue concordata.
5)
La casa coniugale, l'immobile sito in Palermo (PA) al Corso dei Mille n. 1066, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, rimarrà assegnata alla sig.ra , che ivi continuerà a vivere unitamente ai figli CP_1 minori in quanto genitore collocatario della prole.
6) La sig.ra si impegna ad effettuare, entro 60 giorni dalla omologa CP_1
2 del presente ricorso, le volture di tutte le utenze facenti capo alla suddetta casa coniugale a proprio nome.
7) La sig.ra si impegna, nel superiore interesse dei figli minori, a CP_1 custodire i preziosi contenuti nella cassaforte collocata presso la casa coniugale che, al momento del compimento della maggiore età dei figli, verranno tra gli stessi suddivisi.
8)
I figli minori manterranno la domiciliazione prevalente presso la madre, con facoltà per il padre, salvo diverso accordo tra le parti, di esercizio del diritto di visita, compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, secondo le modalità che di seguito si riportano:
a) il padre potrà tenere con sé i figli minori il martedì ed il giovedì di ciascuna settimana, dall'uscita da scuola (ove provvederà a prelevarli) fino alle ore 20:00
(allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna);
b) il padre potrà tenere con sé i figli minori, a week end alterni, dal venerdì dall'uscita da scuola (ove provvederà a prelevarli) fino alle ore 20:00 della domenica sera (allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna);
c) quanto alle festività civili e religiose, queste, salvo diverso accordo tra le parti, le stesse seguiranno l'ordinario criterio dell'alternanza, e, nello specifico, le parti concordano che: relativamente alle festività natalizie, i figli minori trascorreranno, ad anni alterni, le giornate del 24, 25 e 26 dicembre presso la madre e le giornate del 30, 31 dicembre e 1 gennaio presso il padre. Quanto alle festività pasquali, le parti concordano che i figli minori trascorreranno, salvo diverso accordo, ad anni alterni, la giornata della Pasqua presso la madre e la giornata del Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) presso il padre.
Per tutte le altre festività civili e religiose si seguirà l'ordinario criterio della rotazione annuale;
d) per ciò che, invece, concerne le vacanze estive, le parti concordano che i figli minori, salvo diverso accordo, trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore;
settimane da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno e che, in caso di disaccordo, verranno così gestite: ultima settimana di luglio e ultima di agosto con il padre, seconda settimana di luglio e prima di agosto con la madre.
3 Durante tali periodi, le parti potranno condurre i figli minori in vacanza, previa espressa volontà degli stessi ed accordo l'altro genitore, avendo cura di indicare all'altro la località di vacanza, nonché le date di partenza e rientro dei figli. Durante tali periodi, le parti si obbligano a garantire i contatti telefonici tra genitore e figli almeno una volta al giorno.
e) le parti concordano, altresì, che, durante il periodo festivo di spettanza di ciascun genitore, resterà sospeso l'esercizio del diritto di visita dell'altro genitore così come delineato secondo il calendario di cui al punto n. 6 (a-b) del presente accordo.
9) Quanto al giorno del compleanno dei figli minori, le parti concordano che, anche in tal caso, si applicherà, tenuto conto della volontà espressa dai figli e salvo diverso accordo tra le parti, l'ordinario criterio dell'alternanza e, pertanto, i figli minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno del proprio compleanno metà giornata con l'uno e metà giornata con l'altro genitore.
10) Quanto al giorno del compleanno dei genitori, le parti concordano che l'intera giornata verrà trascorsa dai figli minori presso il genitore che fa il compleanno con conseguente eventuale deroga del diritto di visita di cui sopra che potrà essere recuperato in altro giorno utile da concordarsi.
11) Il sig. verserà alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1 CP_1 la somma complessiva di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 200,00 per ciascun figlio); somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
12) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno secondo
Protocollo in uso presso Codesto Tribunale che qui integralmente si riporta: - spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori: a)spese mediche relative a: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
spese protesiche ivi comprese per
4 occhiali e lenti a contatto;
b)spese scolastiche relative a: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
c)spese extra-scolastiche relative a: tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
- spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: a)spese mediche relative a: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche;
cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
b)spese scolastiche relative a: tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);
c)spese extra-scolastiche relative a: corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
spese di custodia (baby-sitter, pre-scuola e dopo- scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori,
5 motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Silenzio assenso su spese extra-assegno sanitarie: relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
13) Le parti concordano che l'assegno unico ed universale per i figli minori verrà percepito esclusivamente, nella misura del 100%, da parte della sig.ra
. CP_1
14) I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento del coniuge e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatto salvo quanto contenuto nel presente accordo.
15) I coniugi concordano che, entro il termine di giorni 30 dalla sottoscrizione del presente accordo, provvederanno alla chiusura dei conti
6 correnti cointestati accesi presso gli istituti Unicredit ed ES Sanpaolo, con la precisazione che quanto contenuto presso il conto corrente Unicredit confluirà interamente presso conto corrente personale della sig.ra e, CP_1 viceversa, quanto contenuto presso il conto corrente ES Sanpaolo confluirà interamente presso conto corrente personale del sig. . Pt_1
16) Quanto alle autovetture in uso ai coniugi, le parti concordano che, entro il termine di giorni 60 dalla sottoscrizione del presente accordo, procederanno ad effettuare i seguenti trasferimenti di proprietà: la proprietà della Chevrolet bianca verrà interamente trasferita in favore della sig.ra , la quale si CP_1 farà carico dei relativi costi (oltre che di quelli attinenti la relativa assicurazione e bollo); la proprietà della Ford Focus nera verrà interamente trasferita in favore del sig. , il quale si farà carico dei relativi costi (oltre Pt_1 che di quelli attinenti la relativa assicurazione e bollo).
17) Le parti concordano che il sig. provvederà, entro il termine di Pt_1 un anno dall'omologa delle presenti pattuizioni, a prelevare dalla casa coniugale (impacchettandoli e provvedendo al trasloco) i beni e gli effetti personali di sua proprietà ancora ivi collocati, così come indicati in separato elenco che si allega al presente accordo.
18) Le parti concordano che le presenti condizioni avranno, tra le stesse, efficacia a partire dalla sottoscrizione del presente accordo”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 7 P. II, S. A, Anno 2002) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale
7 dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3721/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA LIBERTA' 103, presso lo studio dell'Avv. ARCOLEO ANTONELLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, CORSO CALATAFIMI 319, presso lo studio dell'Avv. GRECO SALVATORE VINCENZO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 29/7/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 30/04/2002 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 10/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1)
I coniugi vivranno separati con il dovere del rispetto reciproco e con dichiarazione espressa di non interferire reciprocamente nella vita pubblica e privata di ciascuno.
2)
Ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza dove meglio crederà opportuno con l'obbligo di comunicare il cambio della stessa all'altro coniuge.
3) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
4)
I due figli minori della coppia, e , rimarranno affidati Per_1 Persona_2
a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché i minori mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse, i genitori dovranno confrontarsi concordando le migliori scelte per i figli. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sui minori non dimenticando mai, comunque, l'impostazione generale da ambedue concordata.
5)
La casa coniugale, l'immobile sito in Palermo (PA) al Corso dei Mille n. 1066, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, rimarrà assegnata alla sig.ra , che ivi continuerà a vivere unitamente ai figli CP_1 minori in quanto genitore collocatario della prole.
6) La sig.ra si impegna ad effettuare, entro 60 giorni dalla omologa CP_1
2 del presente ricorso, le volture di tutte le utenze facenti capo alla suddetta casa coniugale a proprio nome.
7) La sig.ra si impegna, nel superiore interesse dei figli minori, a CP_1 custodire i preziosi contenuti nella cassaforte collocata presso la casa coniugale che, al momento del compimento della maggiore età dei figli, verranno tra gli stessi suddivisi.
8)
I figli minori manterranno la domiciliazione prevalente presso la madre, con facoltà per il padre, salvo diverso accordo tra le parti, di esercizio del diritto di visita, compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, secondo le modalità che di seguito si riportano:
a) il padre potrà tenere con sé i figli minori il martedì ed il giovedì di ciascuna settimana, dall'uscita da scuola (ove provvederà a prelevarli) fino alle ore 20:00
(allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna);
b) il padre potrà tenere con sé i figli minori, a week end alterni, dal venerdì dall'uscita da scuola (ove provvederà a prelevarli) fino alle ore 20:00 della domenica sera (allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna);
c) quanto alle festività civili e religiose, queste, salvo diverso accordo tra le parti, le stesse seguiranno l'ordinario criterio dell'alternanza, e, nello specifico, le parti concordano che: relativamente alle festività natalizie, i figli minori trascorreranno, ad anni alterni, le giornate del 24, 25 e 26 dicembre presso la madre e le giornate del 30, 31 dicembre e 1 gennaio presso il padre. Quanto alle festività pasquali, le parti concordano che i figli minori trascorreranno, salvo diverso accordo, ad anni alterni, la giornata della Pasqua presso la madre e la giornata del Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) presso il padre.
Per tutte le altre festività civili e religiose si seguirà l'ordinario criterio della rotazione annuale;
d) per ciò che, invece, concerne le vacanze estive, le parti concordano che i figli minori, salvo diverso accordo, trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore;
settimane da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno e che, in caso di disaccordo, verranno così gestite: ultima settimana di luglio e ultima di agosto con il padre, seconda settimana di luglio e prima di agosto con la madre.
3 Durante tali periodi, le parti potranno condurre i figli minori in vacanza, previa espressa volontà degli stessi ed accordo l'altro genitore, avendo cura di indicare all'altro la località di vacanza, nonché le date di partenza e rientro dei figli. Durante tali periodi, le parti si obbligano a garantire i contatti telefonici tra genitore e figli almeno una volta al giorno.
e) le parti concordano, altresì, che, durante il periodo festivo di spettanza di ciascun genitore, resterà sospeso l'esercizio del diritto di visita dell'altro genitore così come delineato secondo il calendario di cui al punto n. 6 (a-b) del presente accordo.
9) Quanto al giorno del compleanno dei figli minori, le parti concordano che, anche in tal caso, si applicherà, tenuto conto della volontà espressa dai figli e salvo diverso accordo tra le parti, l'ordinario criterio dell'alternanza e, pertanto, i figli minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno del proprio compleanno metà giornata con l'uno e metà giornata con l'altro genitore.
10) Quanto al giorno del compleanno dei genitori, le parti concordano che l'intera giornata verrà trascorsa dai figli minori presso il genitore che fa il compleanno con conseguente eventuale deroga del diritto di visita di cui sopra che potrà essere recuperato in altro giorno utile da concordarsi.
11) Il sig. verserà alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1 CP_1 la somma complessiva di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 200,00 per ciascun figlio); somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
12) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno secondo
Protocollo in uso presso Codesto Tribunale che qui integralmente si riporta: - spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori: a)spese mediche relative a: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
spese protesiche ivi comprese per
4 occhiali e lenti a contatto;
b)spese scolastiche relative a: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
c)spese extra-scolastiche relative a: tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
- spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: a)spese mediche relative a: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche;
cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
b)spese scolastiche relative a: tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);
c)spese extra-scolastiche relative a: corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
spese di custodia (baby-sitter, pre-scuola e dopo- scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori,
5 motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Silenzio assenso su spese extra-assegno sanitarie: relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
13) Le parti concordano che l'assegno unico ed universale per i figli minori verrà percepito esclusivamente, nella misura del 100%, da parte della sig.ra
. CP_1
14) I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento del coniuge e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatto salvo quanto contenuto nel presente accordo.
15) I coniugi concordano che, entro il termine di giorni 30 dalla sottoscrizione del presente accordo, provvederanno alla chiusura dei conti
6 correnti cointestati accesi presso gli istituti Unicredit ed ES Sanpaolo, con la precisazione che quanto contenuto presso il conto corrente Unicredit confluirà interamente presso conto corrente personale della sig.ra e, CP_1 viceversa, quanto contenuto presso il conto corrente ES Sanpaolo confluirà interamente presso conto corrente personale del sig. . Pt_1
16) Quanto alle autovetture in uso ai coniugi, le parti concordano che, entro il termine di giorni 60 dalla sottoscrizione del presente accordo, procederanno ad effettuare i seguenti trasferimenti di proprietà: la proprietà della Chevrolet bianca verrà interamente trasferita in favore della sig.ra , la quale si CP_1 farà carico dei relativi costi (oltre che di quelli attinenti la relativa assicurazione e bollo); la proprietà della Ford Focus nera verrà interamente trasferita in favore del sig. , il quale si farà carico dei relativi costi (oltre Pt_1 che di quelli attinenti la relativa assicurazione e bollo).
17) Le parti concordano che il sig. provvederà, entro il termine di Pt_1 un anno dall'omologa delle presenti pattuizioni, a prelevare dalla casa coniugale (impacchettandoli e provvedendo al trasloco) i beni e gli effetti personali di sua proprietà ancora ivi collocati, così come indicati in separato elenco che si allega al presente accordo.
18) Le parti concordano che le presenti condizioni avranno, tra le stesse, efficacia a partire dalla sottoscrizione del presente accordo”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 7 P. II, S. A, Anno 2002) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale
7 dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
8