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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 952/2019 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Leonardo Cusumano dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
-ATTORE-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ines Termini giusta procura in atti in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania De Stefani in virtù di procura in atti
, in persona del Ministro pro-tempore e il Controparte_3
TRIBUNALE DI AGRIGENTO, ufficio recupero crediti, in persona del Presidente pro- tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici sono domiciliati ope legis
-CONVENUTI-
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attore ha introdotto il presente giudizio per chiedere l'annullamento della cartella di pagamento n. 29120170017270378000, emessa da , in nome e per Controparte_2 conto del , per il recupero della somma di € 15.063,69, oltre oneri di Controparte_3
riscossione, per spese processuali, sulla scorta dei seguenti motivi: 1) insufficiente e/o omessa motivazione della cartella di pagamento;
2) violazione del diritto di difesa;
3) insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per violazione degli artt. 535 e 592 c.p.p.; 4) insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata con riscossione mediante ruolo per l'intervenuta decadenza di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/73.
Invero, ha allegato che: a) essendo stata eliminata con la legge 133/2008 la fase di redazione ed invio dell'invito al pagamento a cura dell'ufficio giudiziario, la cartella, costituendo il primo atto con cui l'ente creditore ha specificato, quantificandola, la propria pretesa, deve necessariamente contenere una compiuta e adeguata motivazione per consentire il necessario controllo;
b) nella fattispecie la cartella pur indicando la sentenza penale di condanna costituente il presupposto giuridico, ovvero la sentenza n. 331/2010 del Tribunale di
Agrigento, non contiene la specificazione delle voci di spesa per cui, nel difetto di un precedente avviso o invito al pagamento, non è stata consentita la verifica sulla debenza della somme richieste per l'effettivo grado di giudizio e sulla corrispondenza delle somme iscritte a ruolo alle spese ascrivibili ai reati per i quali l'opponente è stato condannato, così integrando la violazione del diritto di difesa;
c) l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata mediante ruolo per intervenuta decadenza per non essere stata la cartella di pagamento notificata entro il termine prescritto a pena di decadenza del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, termine previsto dall'art. 25 del DPR 602/1973 del quale ha allegato l'applicazione. Invero, ha dedotto che nel caso che ci occupa, essendo divenuta definitiva la sentenza del GIP presso il Tribunale di Agrigento l'11.01.2011, la decadenza era già maturata nel 2013 mentre la partita di credito è stata formata illegittimamente nell'anno 2017 ed illegittimamente iscritta a ruolo. Il , il Tribunale di Agrigento- ufficio recupero crediti- Controparte_3 [...]
e nel costituirsi in giudizio hanno contestato in toto Controparte_2 Controparte_1
l'opposizione dell'attore, come dalle difese svolte nei rispettivi atti ai quali si rinvia, chiedendone conseguentemente il rigetto.
Orbene, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata per quanto di seguito osservato.
Preliminarmente va riqualificata l'opposizione spiegata in riferimento all'eccepito difetto di motivazione della cartella di pagamento che costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi e non motivo di opposizione all'esecuzione.
Invero, in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie la contestazione dell'indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicchè, prima dell'inizio dell'esecuzione l'opposizione va proposta entro il termine di 20 giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo. ( cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 2240/2020, sentenza n. 21080/2015).
Nel caso di specie la cartella di pagamento impugnata è stata notificata personalmente al destinatario in data 1.8.2018 ( cfr. relata di notificazione prodotta da Controparte_1 mentre l'opposizione alla stessa è stata spiegata con atto di citazione notificato il 14.3.2019 a e il 15.03.2019 alle altre parti del giudizio con successivo deposito Controparte_1 in cancelleria e iscrizione a ruolo il 19.03.19. Essendo stato l'atto di citazione notificato ben oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione della cartella, previsto dall'art. 617,
1° comma, c.p.c., l'opposizione nella parte in cui è stata fondata sull'eccepito vizio di motivazione e sulla dedotta conseguente violazione del diritto di difesa è inammissibile.
Parimenti inammissibile è l'eccepita insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'allegata violazione degli att. 535 e 592 c.p.p., per effetto dell'assoluta genericità
e astrattezza di detto motivo in quanto disancorato dalla specificazione degli elementi fattuali e giuridici contestati e della ragioni di diritto sottese.
Infondata è infine l'eccezione di decadenza di cui all'art. 25 del D.P.R. 60271973 poiché non ha valenza generale, potendo essa trovare applicazione soltanto in relazione alle pretese erariali e non già in ogni caso di ipotesi di riscossione a mezzo ruolo. ( Cass. Civ. sez. III, N.
12614/2023, Cass. 21 luglio 2021 n. 20856).
L'opposizione va dunque rigettata. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenuto conto della attività svolta, seguono la soccombenza. medico-lega
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi.
- Rigetta l'opposizione all'esecuzione.
- Condanna l'attore alla refusione in favore delle parti convenute che liquida in € 1.000,00 per di ed in € 500,00 sia per il Controparte_1 Controparte_2
sia per il Tribunale di Agrigento, rappresentati e difesi entrambi Controparte_3
dall'Avvocatura dello Stato, oltre il rimborso forfettario per spese generali nonché accessori, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Agrigento il 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 952/2019 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Leonardo Cusumano dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
-ATTORE-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ines Termini giusta procura in atti in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania De Stefani in virtù di procura in atti
, in persona del Ministro pro-tempore e il Controparte_3
TRIBUNALE DI AGRIGENTO, ufficio recupero crediti, in persona del Presidente pro- tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici sono domiciliati ope legis
-CONVENUTI-
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attore ha introdotto il presente giudizio per chiedere l'annullamento della cartella di pagamento n. 29120170017270378000, emessa da , in nome e per Controparte_2 conto del , per il recupero della somma di € 15.063,69, oltre oneri di Controparte_3
riscossione, per spese processuali, sulla scorta dei seguenti motivi: 1) insufficiente e/o omessa motivazione della cartella di pagamento;
2) violazione del diritto di difesa;
3) insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per violazione degli artt. 535 e 592 c.p.p.; 4) insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata con riscossione mediante ruolo per l'intervenuta decadenza di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/73.
Invero, ha allegato che: a) essendo stata eliminata con la legge 133/2008 la fase di redazione ed invio dell'invito al pagamento a cura dell'ufficio giudiziario, la cartella, costituendo il primo atto con cui l'ente creditore ha specificato, quantificandola, la propria pretesa, deve necessariamente contenere una compiuta e adeguata motivazione per consentire il necessario controllo;
b) nella fattispecie la cartella pur indicando la sentenza penale di condanna costituente il presupposto giuridico, ovvero la sentenza n. 331/2010 del Tribunale di
Agrigento, non contiene la specificazione delle voci di spesa per cui, nel difetto di un precedente avviso o invito al pagamento, non è stata consentita la verifica sulla debenza della somme richieste per l'effettivo grado di giudizio e sulla corrispondenza delle somme iscritte a ruolo alle spese ascrivibili ai reati per i quali l'opponente è stato condannato, così integrando la violazione del diritto di difesa;
c) l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata mediante ruolo per intervenuta decadenza per non essere stata la cartella di pagamento notificata entro il termine prescritto a pena di decadenza del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, termine previsto dall'art. 25 del DPR 602/1973 del quale ha allegato l'applicazione. Invero, ha dedotto che nel caso che ci occupa, essendo divenuta definitiva la sentenza del GIP presso il Tribunale di Agrigento l'11.01.2011, la decadenza era già maturata nel 2013 mentre la partita di credito è stata formata illegittimamente nell'anno 2017 ed illegittimamente iscritta a ruolo. Il , il Tribunale di Agrigento- ufficio recupero crediti- Controparte_3 [...]
e nel costituirsi in giudizio hanno contestato in toto Controparte_2 Controparte_1
l'opposizione dell'attore, come dalle difese svolte nei rispettivi atti ai quali si rinvia, chiedendone conseguentemente il rigetto.
Orbene, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata per quanto di seguito osservato.
Preliminarmente va riqualificata l'opposizione spiegata in riferimento all'eccepito difetto di motivazione della cartella di pagamento che costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi e non motivo di opposizione all'esecuzione.
Invero, in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie la contestazione dell'indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicchè, prima dell'inizio dell'esecuzione l'opposizione va proposta entro il termine di 20 giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo. ( cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 2240/2020, sentenza n. 21080/2015).
Nel caso di specie la cartella di pagamento impugnata è stata notificata personalmente al destinatario in data 1.8.2018 ( cfr. relata di notificazione prodotta da Controparte_1 mentre l'opposizione alla stessa è stata spiegata con atto di citazione notificato il 14.3.2019 a e il 15.03.2019 alle altre parti del giudizio con successivo deposito Controparte_1 in cancelleria e iscrizione a ruolo il 19.03.19. Essendo stato l'atto di citazione notificato ben oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione della cartella, previsto dall'art. 617,
1° comma, c.p.c., l'opposizione nella parte in cui è stata fondata sull'eccepito vizio di motivazione e sulla dedotta conseguente violazione del diritto di difesa è inammissibile.
Parimenti inammissibile è l'eccepita insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'allegata violazione degli att. 535 e 592 c.p.p., per effetto dell'assoluta genericità
e astrattezza di detto motivo in quanto disancorato dalla specificazione degli elementi fattuali e giuridici contestati e della ragioni di diritto sottese.
Infondata è infine l'eccezione di decadenza di cui all'art. 25 del D.P.R. 60271973 poiché non ha valenza generale, potendo essa trovare applicazione soltanto in relazione alle pretese erariali e non già in ogni caso di ipotesi di riscossione a mezzo ruolo. ( Cass. Civ. sez. III, N.
12614/2023, Cass. 21 luglio 2021 n. 20856).
L'opposizione va dunque rigettata. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenuto conto della attività svolta, seguono la soccombenza. medico-lega
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi.
- Rigetta l'opposizione all'esecuzione.
- Condanna l'attore alla refusione in favore delle parti convenute che liquida in € 1.000,00 per di ed in € 500,00 sia per il Controparte_1 Controparte_2
sia per il Tribunale di Agrigento, rappresentati e difesi entrambi Controparte_3
dall'Avvocatura dello Stato, oltre il rimborso forfettario per spese generali nonché accessori, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Agrigento il 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò