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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 25/06/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
VOCI NDOC, C.F.: VOCI MRIKE, C.F.: C.F._1 C.F._2
C.F.: C.F.: Parte_1 C.F._3 Parte_2
, VOCI , C.F.: , e C.F._4 Parte_3 C.F._5 [...]
, C.F.: , con l'avv. ANTONELLO SECCHI Pt_4 C.F._6
-attori-
CONTRO
C.F.: , con l'avv. MASSIMO COLIVA Controparte_1 P.IVA_1
-convenuta-
***
Conclusioni: Le Parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc e note scritte depositati in sostituzione dell'udienza del 29 maggio 2025, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione1
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni Attori, in qualità di prossimi congiunti del sig. deceduto in data 14 dicembre 2014, allorquando veniva investito mentre attraversava Per_1 una passerella a raso che collegava il marciapiede del proprio binario a quello parallelo, nella
Stazione Ferroviaria di Castel San NN (PC), convenivano in giudizio Controparte_2
e chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità delle suddette ai
[...] Controparte_1 sensi dell'art. 2043 c.c., nonché per culpa in vigilando ex art. 2051 c.c., per la causazione della morte del proprio congiunto e per l'effetto, condannare le Convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli Attori in conseguenza di tale evento, oltre spese ed onorari di lite.
A sostegno della domanda, Parte attrice deduceva che: - in data 14.12.2014 alle ore 16:20, presso la stazione ferroviaria di Castel San NN, veniva investito dal treno merci n. 54235, in Per_1 transito sul binario n. 2, mentre stava attraversando i binari tramite una passerella a raso che collegava i marciapiedi dei due binari, essendo a ciò costretto per l'assenza di un sottopassaggio nella suddetta stazione;
- quanto al servizio di controllo sui binari, al momento del fatto non era presente nella stazione in parola alcun addetto che avrebbe potuto impedire alle persone CP_1
l'attraversamento e/o l'accesso ai binari in caso di passaggio del treno, né a tal fine erano state poste sbarre di sicurezza sui binari che potesse assistere gli utenti nell'attraversamento dei binari;
-
l'altoparlante che aveva annunciato il sopraggiungere del treno era malfunzionante e obsoleto, tanto da impedire alle persone di poterne sentire e/o scandire gli annunci sonori;
inoltre, il segnale acustico era stato attivato alle ore 16:17 e non era stato più ripetuto prima dell'arrivo – e conseguente impatto contro – del treno, verificatosi alle ore 16:20; - il treno stava Per_1 transitando all'interno della stazione alla velocità dichiarata di 100 km/h, la quale, peraltro, il giorno dell'incidente, risultava priva di illuminazioni;
- dunque, nella stazione di Castel San NN, le persone sarebbero state obbligate ad attraversare i binari senza alcuna sicurezza, a causa della mancata adozione delle idonee misure di sicurezza;
- episodi analoghi a quello per cui è causa – che, dunque, assumerebbe carattere episodico e non isolato – si erano già verificati nel 2017 e nel
2022, quando due treni merci avevano causato la morte di due persone nella stazione di Castel San
NN; ritenuta, dunque, la responsabilità di nella causazione del sinistro Controparte_1 mortale, in data 14 aprile 2016 veniva richiesto a tramite Controparte_2 raccomandata, il risarcimento dei danni ed in data 29 marzo 2016 e in data 27 marzo 2018, venivano inviate alla Direzione Generale di due missive, in cui Controparte_2 venivano esposte le ragioni in fatto e in diritto della ritenuta responsabilità di Controparte_1 infine, in data 21.5.2019, veniva inviata istanza di mediazione presso la Direzione Generale di in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. n. Controparte_2
28/2010, al fine di tentare una risoluzione stragiudiziale della controversia, senza tuttavia ricevere alcun reale riscontro.
Si costituiva in giudizio quale società del Gruppo FS che si Controparte_1 Controparte_1 occupa del contestando quanto ex adverso dedotto, eccependo: - la estraneità di Parte_5 alla vicenda, rivestendo la qualità di holding di partecipazione;
- la Controparte_2 propria estraneità alla gestione della stazione, in quanto afferente alla competenza di RFI S.p.a.; - che l'investimento avvenne per fatto e colpa ascrivibili in via esclusiva alla vittima, essendo avvenuto a brevissima distanza dal treno ed a causa della condotta imprudente della vittima che non solo non guardò prima di attraversare i binari lungo la passerella a raso ma aveva neanche sentito il rumore per l'avvicinamento del treno, a causa dell'uso degli auricolari e perché intento ad utilizzare il cellulare e concludendo per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque, non provate.
Il Giudice, rilevata la nullità della citazione, mancando l'avvertimento previsto dal numero 7 dell'art. 163 c.p.c. , ordinava all'Attore di rinnovare la notificazione a Controparte_2
che non si era costituita in giudizio e rinviava la prima udienza al 15 ottobre 2024, in
[...] occasione della quale la Parte Attrice rinunciava alla domanda proposta nei confronti di
[...]
e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di Controparte_2 [...]
Controparte_3
Con provvedimento in data 19 novembre 2024, il Giudice dichiarava l'estinzione del procedimento limitatamente al rapporto tra Parte attrice e rigettava l'istanza di Controparte_2 chiamata in causa del terzo formulata da Parte attrice in quanto tardiva e ritenute inammissibili le istanze di prova orale dalla medesima formulata nonché la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 29 maggio 2025 per la rimessione della causa in decisione, che si svolgeva con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito della quale, alle luce delle note scritte depositate dalle Parti, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
La domanda di Parte attrice è volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dai medesimi subiti a causa della morte del congiunto avvenuta in data 14 Per_1 dicembre 2014 presso la stazione ferroviaria di Castel San NN (PC), a seguito della collisione con il treno merci n. 54235, in transito sul binario n. 2, mentre egli stava attraversando i binari tramite una passerella a raso che era l'unico collegamento tra i marciapiedi dei due binari.
Appare necessario premettere un breve richiamo in merito alla organizzazione e al riparto delle competenze all'interno del Gruppo Controparte_4
L'NT , con delibera C.I.P.E. 12 agosto 1992, pubblicata in G.U. 28 aprile 1992 Controparte_2
n. 202, è stato trasformato in società che detiene il 100% del capitale Controparte_2 sociale di 12 differenti società che, a loro volta, controllano altre 25 persone giuridiche. Tra le società del gruppo, a è assegnata l'attività di trasporto ferroviario metropolitano e Controparte_1 regionale e quindi, la gestione ed organizzazione del traffico nell'ambito cittadino, provinciale e regionale;
ad è invece affidata l'attività di progettazione, Controparte_3 costruzione, messa in esercizio, gestione e manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria (cfr.
Consiglio di Stato, sez. IV, 27/06/2006, n.4148). Dunque, si occupa dell'offerta di servizi di trasporto passeggeri sulla rete Controparte_1
CP_ ferroviaria, mentre la gestione dell'infrastruttura ferroviaria è di competenza della ferroviaria italiana CP_2
Quanto, inoltre, all'appartenenza delle suddette società al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, giova precisare che il gruppo di società è un'aggregazione di imprese formalmente autonome e indipendenti l'una dall'altra, ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria. Tutte le imprese facenti parte del gruppo sono sotto l'influenza dominante di un'unica società (capogruppo o madre), che indirettamente le controlla e le dirige secondo un disegno unitario per il perseguimento di uno scopo unitario e comune a tutte le società del gruppo. Sotto il profilo formale, le società facenti parte del gruppo hanno tutte una distinta soggettività dall'impresa capogruppo e una formale indipendenza giuridica. Tale principio cardine si riverbera sulla responsabilità.
Ed invero, l'indipendenza formale porta ad escludere che la capogruppo sia responsabile per le obbligazioni assunte dalle controllate in attuazione della politica del gruppo, anche quando la prima
è unico socio delle seconde;
mentre l'unica ipotesi di responsabilità diretta della capogruppo è contemplata dall'art. 2497 c.c., in base alla quale la capogruppo è tenuta ad indennizzare direttamente gli azionisti e i creditori delle società controllate per i danni subiti per il fatto che la propria società si è supinamente attenuta alle direttive del gruppo lesive del proprio patrimonio, sempre che non siano stati soddisfatti dalla società controllata.
Applicado i suddetti principi al caso di specie, la domanda attorea, proposta nei confronti di non può trovare accoglimento e deve essere, pertanto, rigettata. Controparte_1
Ed invero, Parte attrice imputa il verificarsi dell'evento dannoso alla mancata adozione, nella stazione ferroviaria di Castel San NN, delle misure di sicurezza necessarie per garantire l'incolumità dei passeggeri all'interno della stazione stessa ed in particolare, volte ad impedire il verificarsi di eventi del tipo per cui è causa. Nello specifico, venivano a tal fine stigmatizzati l'assenza di un sottopassaggio che permettesse di raggiungere il marciapiede del secondo binario senza dover necessariamente attraversare i binari tramite un passaggio a raso, l'assenza di barriere che impedissero l'attraversamento dei binari in caso di passaggio di un treno o comunque, l'assenza di personale in divisa a ciò specificamente addetto, il malfunzionamento degli altoparlanti volti ad avvisare l'arrivo e il passaggio dei treni ed una non adeguata illuminazione della stazione.
Ebbene, l'adozione di tali misure e conseguentemente, la responsabilità per l'adeguatezza e il rispetto delle medesime, attiene alla gestione ed alla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria, la quale, come evidenziato, rientra nelle competenze di e non, invece, Controparte_3
di odierna convenuta. non è infatti competente in merito alla Controparte_1 Controparte_1
predisposizione delle suddette misure di sicurezza, sulla cui mancata o non adeguata adozione si fonda la domanda di Parte Attrice.
Inoltre, in base all'affermata indipendenza giuridica delle società facenti parte di un gruppo di società – quale è il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane –, tale per cui è escluso che la capogruppo sia responsabile per le obbligazioni assunte dalle controllate in attuazione della politica del gruppo, anche nell'ipotesi in cui la prima sia unico socio delle seconde – come è, peraltro,
[...]
rispetto altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane –, ne deriva che, Controparte_2
anche nell'ipotesi in cui Parte attrice non avesse rinunciato alla proposizione della domanda risarcitoria nei confronti di come invece si è verificato Controparte_2 nell'odierno procedimento, questa sarebbe stata rigettata a causa della carenza di legittimazione passiva della Convenuta, non potendo questa rispondere della mancata adozione delle misure di sicurezza nella stazione ferroviaria, il cui obbligo ricade unicamente su Controparte_3
nei confronti della quale la Parte attrice ha svolto una chiamata in causa tardiva per tutte le
[...] motivazioni contenute nell'ordinanza emessa in data 19 novembre 2024, che qui si intende integralmente richiamata.
A fronte di quanto detto, risulta assorbita ogni ulteriore valutazione sul merito della causa, in ordine sia all'accertamento dell'asserita mancata predisposizione delle adeguate misure di sicurezza nella stazione ferroviaria in parola sia della eventuale incidenza della condotta colposa del danneggiato nella causazione del sinistro.
***
Nonostante la soccombenza attorea, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 co. 2
c.p.c., così come rimodulato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ragioni integrate soprattutto dall'esigenza di non penalizzare oltre la parte debole del rapporto e cioè una famiglia che ha comunque visto perdere un suo componente, in un contesto di grande sofferenza e tragicità.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda attorea, per le ragioni di cui in parte motiva;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Piacenza il 25 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
VOCI NDOC, C.F.: VOCI MRIKE, C.F.: C.F._1 C.F._2
C.F.: C.F.: Parte_1 C.F._3 Parte_2
, VOCI , C.F.: , e C.F._4 Parte_3 C.F._5 [...]
, C.F.: , con l'avv. ANTONELLO SECCHI Pt_4 C.F._6
-attori-
CONTRO
C.F.: , con l'avv. MASSIMO COLIVA Controparte_1 P.IVA_1
-convenuta-
***
Conclusioni: Le Parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc e note scritte depositati in sostituzione dell'udienza del 29 maggio 2025, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione1
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni Attori, in qualità di prossimi congiunti del sig. deceduto in data 14 dicembre 2014, allorquando veniva investito mentre attraversava Per_1 una passerella a raso che collegava il marciapiede del proprio binario a quello parallelo, nella
Stazione Ferroviaria di Castel San NN (PC), convenivano in giudizio Controparte_2
e chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità delle suddette ai
[...] Controparte_1 sensi dell'art. 2043 c.c., nonché per culpa in vigilando ex art. 2051 c.c., per la causazione della morte del proprio congiunto e per l'effetto, condannare le Convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli Attori in conseguenza di tale evento, oltre spese ed onorari di lite.
A sostegno della domanda, Parte attrice deduceva che: - in data 14.12.2014 alle ore 16:20, presso la stazione ferroviaria di Castel San NN, veniva investito dal treno merci n. 54235, in Per_1 transito sul binario n. 2, mentre stava attraversando i binari tramite una passerella a raso che collegava i marciapiedi dei due binari, essendo a ciò costretto per l'assenza di un sottopassaggio nella suddetta stazione;
- quanto al servizio di controllo sui binari, al momento del fatto non era presente nella stazione in parola alcun addetto che avrebbe potuto impedire alle persone CP_1
l'attraversamento e/o l'accesso ai binari in caso di passaggio del treno, né a tal fine erano state poste sbarre di sicurezza sui binari che potesse assistere gli utenti nell'attraversamento dei binari;
-
l'altoparlante che aveva annunciato il sopraggiungere del treno era malfunzionante e obsoleto, tanto da impedire alle persone di poterne sentire e/o scandire gli annunci sonori;
inoltre, il segnale acustico era stato attivato alle ore 16:17 e non era stato più ripetuto prima dell'arrivo – e conseguente impatto contro – del treno, verificatosi alle ore 16:20; - il treno stava Per_1 transitando all'interno della stazione alla velocità dichiarata di 100 km/h, la quale, peraltro, il giorno dell'incidente, risultava priva di illuminazioni;
- dunque, nella stazione di Castel San NN, le persone sarebbero state obbligate ad attraversare i binari senza alcuna sicurezza, a causa della mancata adozione delle idonee misure di sicurezza;
- episodi analoghi a quello per cui è causa – che, dunque, assumerebbe carattere episodico e non isolato – si erano già verificati nel 2017 e nel
2022, quando due treni merci avevano causato la morte di due persone nella stazione di Castel San
NN; ritenuta, dunque, la responsabilità di nella causazione del sinistro Controparte_1 mortale, in data 14 aprile 2016 veniva richiesto a tramite Controparte_2 raccomandata, il risarcimento dei danni ed in data 29 marzo 2016 e in data 27 marzo 2018, venivano inviate alla Direzione Generale di due missive, in cui Controparte_2 venivano esposte le ragioni in fatto e in diritto della ritenuta responsabilità di Controparte_1 infine, in data 21.5.2019, veniva inviata istanza di mediazione presso la Direzione Generale di in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. n. Controparte_2
28/2010, al fine di tentare una risoluzione stragiudiziale della controversia, senza tuttavia ricevere alcun reale riscontro.
Si costituiva in giudizio quale società del Gruppo FS che si Controparte_1 Controparte_1 occupa del contestando quanto ex adverso dedotto, eccependo: - la estraneità di Parte_5 alla vicenda, rivestendo la qualità di holding di partecipazione;
- la Controparte_2 propria estraneità alla gestione della stazione, in quanto afferente alla competenza di RFI S.p.a.; - che l'investimento avvenne per fatto e colpa ascrivibili in via esclusiva alla vittima, essendo avvenuto a brevissima distanza dal treno ed a causa della condotta imprudente della vittima che non solo non guardò prima di attraversare i binari lungo la passerella a raso ma aveva neanche sentito il rumore per l'avvicinamento del treno, a causa dell'uso degli auricolari e perché intento ad utilizzare il cellulare e concludendo per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque, non provate.
Il Giudice, rilevata la nullità della citazione, mancando l'avvertimento previsto dal numero 7 dell'art. 163 c.p.c. , ordinava all'Attore di rinnovare la notificazione a Controparte_2
che non si era costituita in giudizio e rinviava la prima udienza al 15 ottobre 2024, in
[...] occasione della quale la Parte Attrice rinunciava alla domanda proposta nei confronti di
[...]
e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di Controparte_2 [...]
Controparte_3
Con provvedimento in data 19 novembre 2024, il Giudice dichiarava l'estinzione del procedimento limitatamente al rapporto tra Parte attrice e rigettava l'istanza di Controparte_2 chiamata in causa del terzo formulata da Parte attrice in quanto tardiva e ritenute inammissibili le istanze di prova orale dalla medesima formulata nonché la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 29 maggio 2025 per la rimessione della causa in decisione, che si svolgeva con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito della quale, alle luce delle note scritte depositate dalle Parti, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
La domanda di Parte attrice è volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dai medesimi subiti a causa della morte del congiunto avvenuta in data 14 Per_1 dicembre 2014 presso la stazione ferroviaria di Castel San NN (PC), a seguito della collisione con il treno merci n. 54235, in transito sul binario n. 2, mentre egli stava attraversando i binari tramite una passerella a raso che era l'unico collegamento tra i marciapiedi dei due binari.
Appare necessario premettere un breve richiamo in merito alla organizzazione e al riparto delle competenze all'interno del Gruppo Controparte_4
L'NT , con delibera C.I.P.E. 12 agosto 1992, pubblicata in G.U. 28 aprile 1992 Controparte_2
n. 202, è stato trasformato in società che detiene il 100% del capitale Controparte_2 sociale di 12 differenti società che, a loro volta, controllano altre 25 persone giuridiche. Tra le società del gruppo, a è assegnata l'attività di trasporto ferroviario metropolitano e Controparte_1 regionale e quindi, la gestione ed organizzazione del traffico nell'ambito cittadino, provinciale e regionale;
ad è invece affidata l'attività di progettazione, Controparte_3 costruzione, messa in esercizio, gestione e manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria (cfr.
Consiglio di Stato, sez. IV, 27/06/2006, n.4148). Dunque, si occupa dell'offerta di servizi di trasporto passeggeri sulla rete Controparte_1
CP_ ferroviaria, mentre la gestione dell'infrastruttura ferroviaria è di competenza della ferroviaria italiana CP_2
Quanto, inoltre, all'appartenenza delle suddette società al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, giova precisare che il gruppo di società è un'aggregazione di imprese formalmente autonome e indipendenti l'una dall'altra, ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria. Tutte le imprese facenti parte del gruppo sono sotto l'influenza dominante di un'unica società (capogruppo o madre), che indirettamente le controlla e le dirige secondo un disegno unitario per il perseguimento di uno scopo unitario e comune a tutte le società del gruppo. Sotto il profilo formale, le società facenti parte del gruppo hanno tutte una distinta soggettività dall'impresa capogruppo e una formale indipendenza giuridica. Tale principio cardine si riverbera sulla responsabilità.
Ed invero, l'indipendenza formale porta ad escludere che la capogruppo sia responsabile per le obbligazioni assunte dalle controllate in attuazione della politica del gruppo, anche quando la prima
è unico socio delle seconde;
mentre l'unica ipotesi di responsabilità diretta della capogruppo è contemplata dall'art. 2497 c.c., in base alla quale la capogruppo è tenuta ad indennizzare direttamente gli azionisti e i creditori delle società controllate per i danni subiti per il fatto che la propria società si è supinamente attenuta alle direttive del gruppo lesive del proprio patrimonio, sempre che non siano stati soddisfatti dalla società controllata.
Applicado i suddetti principi al caso di specie, la domanda attorea, proposta nei confronti di non può trovare accoglimento e deve essere, pertanto, rigettata. Controparte_1
Ed invero, Parte attrice imputa il verificarsi dell'evento dannoso alla mancata adozione, nella stazione ferroviaria di Castel San NN, delle misure di sicurezza necessarie per garantire l'incolumità dei passeggeri all'interno della stazione stessa ed in particolare, volte ad impedire il verificarsi di eventi del tipo per cui è causa. Nello specifico, venivano a tal fine stigmatizzati l'assenza di un sottopassaggio che permettesse di raggiungere il marciapiede del secondo binario senza dover necessariamente attraversare i binari tramite un passaggio a raso, l'assenza di barriere che impedissero l'attraversamento dei binari in caso di passaggio di un treno o comunque, l'assenza di personale in divisa a ciò specificamente addetto, il malfunzionamento degli altoparlanti volti ad avvisare l'arrivo e il passaggio dei treni ed una non adeguata illuminazione della stazione.
Ebbene, l'adozione di tali misure e conseguentemente, la responsabilità per l'adeguatezza e il rispetto delle medesime, attiene alla gestione ed alla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria, la quale, come evidenziato, rientra nelle competenze di e non, invece, Controparte_3
di odierna convenuta. non è infatti competente in merito alla Controparte_1 Controparte_1
predisposizione delle suddette misure di sicurezza, sulla cui mancata o non adeguata adozione si fonda la domanda di Parte Attrice.
Inoltre, in base all'affermata indipendenza giuridica delle società facenti parte di un gruppo di società – quale è il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane –, tale per cui è escluso che la capogruppo sia responsabile per le obbligazioni assunte dalle controllate in attuazione della politica del gruppo, anche nell'ipotesi in cui la prima sia unico socio delle seconde – come è, peraltro,
[...]
rispetto altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane –, ne deriva che, Controparte_2
anche nell'ipotesi in cui Parte attrice non avesse rinunciato alla proposizione della domanda risarcitoria nei confronti di come invece si è verificato Controparte_2 nell'odierno procedimento, questa sarebbe stata rigettata a causa della carenza di legittimazione passiva della Convenuta, non potendo questa rispondere della mancata adozione delle misure di sicurezza nella stazione ferroviaria, il cui obbligo ricade unicamente su Controparte_3
nei confronti della quale la Parte attrice ha svolto una chiamata in causa tardiva per tutte le
[...] motivazioni contenute nell'ordinanza emessa in data 19 novembre 2024, che qui si intende integralmente richiamata.
A fronte di quanto detto, risulta assorbita ogni ulteriore valutazione sul merito della causa, in ordine sia all'accertamento dell'asserita mancata predisposizione delle adeguate misure di sicurezza nella stazione ferroviaria in parola sia della eventuale incidenza della condotta colposa del danneggiato nella causazione del sinistro.
***
Nonostante la soccombenza attorea, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 co. 2
c.p.c., così come rimodulato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ragioni integrate soprattutto dall'esigenza di non penalizzare oltre la parte debole del rapporto e cioè una famiglia che ha comunque visto perdere un suo componente, in un contesto di grande sofferenza e tragicità.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda attorea, per le ragioni di cui in parte motiva;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Piacenza il 25 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)