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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LENTO MASSIMO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6701/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio - Pal. K2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_4 - Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa, Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032994829000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento, indicata in epigrafe, con la quale veniva richiesto il pagamento di tasse automobilistiche relative all' anno di imposta 2019.
A sostegno del ricorso la contribuente deduceva la nullità dell'atto impugnato per la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
La Regione Calabria, costituitasi in giudizio, evidenziava l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento in data 27.4.2022.
Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi in giudizio eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
Con le memorie illustrative parte ricorrente deduceva che l'avviso di ricevimento depositato dalla controparte riportava il nominativo di soggetto che non aveva a che fare con la società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La Regione Calabria ha prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento dell'avviso di accertamento notificato il
27.4.2022 dando prova dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto.
Parte ricorrente, nelle memorie illustrative ha dedotto che l'incaricato alla ricezione era soggetto che non aveva a che fare con la società implicitamente contestando la regolarità della notifica senza, tuttavia, aver proposto querela di falso avverso l'atto notificato.
La notifica dell'atto presupposto, quindi deve essere considerata regolare con conseguente rigetto della domanda.
In virtù del principio di soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla refusione delle spese processuali liquidate, in favore di ciascuna delle controparti, in complessivi € 250,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali liquidate, in favore di ciascuna delle controparti, in complessivi € 250,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LENTO MASSIMO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6701/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio - Pal. K2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_4 - Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa, Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032994829000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento, indicata in epigrafe, con la quale veniva richiesto il pagamento di tasse automobilistiche relative all' anno di imposta 2019.
A sostegno del ricorso la contribuente deduceva la nullità dell'atto impugnato per la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
La Regione Calabria, costituitasi in giudizio, evidenziava l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento in data 27.4.2022.
Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi in giudizio eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
Con le memorie illustrative parte ricorrente deduceva che l'avviso di ricevimento depositato dalla controparte riportava il nominativo di soggetto che non aveva a che fare con la società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La Regione Calabria ha prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento dell'avviso di accertamento notificato il
27.4.2022 dando prova dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto.
Parte ricorrente, nelle memorie illustrative ha dedotto che l'incaricato alla ricezione era soggetto che non aveva a che fare con la società implicitamente contestando la regolarità della notifica senza, tuttavia, aver proposto querela di falso avverso l'atto notificato.
La notifica dell'atto presupposto, quindi deve essere considerata regolare con conseguente rigetto della domanda.
In virtù del principio di soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla refusione delle spese processuali liquidate, in favore di ciascuna delle controparti, in complessivi € 250,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali liquidate, in favore di ciascuna delle controparti, in complessivi € 250,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%