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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 19/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 74 del Ruolo Generale per l'anno 2019, rimessa in decisione, con i termini, all'udienza del 13 novembre 2024 e vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Umberto Luzi (C.F.: Pec C.F._2
, in forza di delega in calce al ricorso, con Email_1 elezione di domicilio presso il suo studio in Finale Ligure, Via Brunenghi 21/1;
Attore
CONTRO
Controparte_1
[...]
(P. IVA , corrente in Imperia, Via Schiva, n°56, in
[...] P.IVA_1 persona dei legali rappresentanti pro tempore, Dottor Controparte_1
( ), e
[...] C.F._3 Controparte_2
( , rappresentato e difeso, in forza di procura in calce C.F._4 alla memoria di costituzione e risposta, dall'Avv. Loredana Modaffari (C.F.
), con elezione di domicilio presso il suo studio in C.F._5
Imperia, Via Della Repubblica n°43;
- Convenuto - CONCLUSIONI:
Per l'Attore: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previa ogni meglio vista declaratoria, previa ammissione delle istanze istruttorie richieste
1 e non ammesse, previo rinnovo della CTU espletata in corso di causa, IN VIA PRINCIPALE dichiarare la nullità del contratto di prestazione d'opera intervenuto con lo , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, per la mancanza del consenso da parte del Signor , dichiarando tenuto e conseguentemente condannare lo Pt_1
alla restituzione del corrispettivo di € 1.000,00 versato dal _1 paziente per gli interventi sui denti 13, 12, 11, 22 e 23 in quanto non voluti, né richiesti dal paziente e, in ogni caso, non necessari, nonché lo _1
e la SA , ciascuno secondo il rispettivo
[...] _1 titolo e grado di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal Signor in conseguenza di tale prestazione d'opera, che qui si Pt_1 quantificano nella somma complessiva di € 17.553,29 o in quella accertata in corso di causa, rimettendosi da ultimo all'equo apprezzamento del Giudice;
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi in cui non venisse dichiarata la nullità del contratto di prestazione d'opera per mancanza dell'elemento essenziale del consenso del paziente, in ogni caso, accertare e conseguentemente dichiarare che il trattamento sanitario intervenuto presso lo e concretamente somministrato dalla Dott.ssa _1 _1 _1
al Signor è nullo, illegittimo e/o illecito per
[...] Parte_1 mancanza del consenso informato da parte del paziente e, per l'effetto, condannare lo e la SA , ciascuno _1 _1 secondo il rispettivo titolo e grado di responsabilità, al risarcimento dei danni patiti e patendi in conseguenza di tale fatto che qui si quantificano nella somma di € 16.553,29 o in quella diversa accertata in corso di causa, rimettendosi da ultimo all'equo apprezzamento del Giudice;
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la Dott.ssa all'integrale risarcimento in favore _1 del Signor di tutti i danni, patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali, da questi patiti e patiendi in conseguenza del comportamento imprudente, negligente ed imperito da essa attuato che si quantificano nella somma di € 14.553,29 (corrispondente al 5% di I.P. oltre all'aumento personalizzato nonché al pagamento delle spese già sostenute e da sostenersi per la somma totale di € 8.083,02), o in quella diversa accertata in corso di causa, rimettendosi da ultimo all'equo apprezzamento del Giudice. In ogni caso, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze di causa”;
2 Per Parte Convenuta: ““Piaccia al Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, previa ammissione – laddove ritenuta opportuna - delle istanze istruttorie tutte dedotte nelle memorie ex art 183 c. 6 c.p.c. nn. 2 e 3,
In via principale, respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
In subordine, per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse disattendere le risultanze di CTU ovvero ritenere comunque sussistente una qualsiasi forma di responsabilità in capo ai
[...]
per le causali dedotte in ricorso introduttivo, Controparte_3 liquidare l'eventuale danno nei limiti del provato ovvero nella misura ritenuta di Giustizia..
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, il Sig. conveniva in giudizio Parte_1 lo , nelle persone del Dott. Controparte_1 Controparte_1
, chiedendone l
[...] _1 risarcimento del danno subito in occasione di intervento odontoiatrico di devitalizzazione di cinque denti, che assumeva essere stato realizzato dalla parte convenuta senza gli accertamenti preventivi, in modo difforme dalla richiesta che riguardava la terapia a favore di un solo dente dolorante, senza previa informazione dell'intervento che intendeva eseguire, chiedendo dichiararsi la nullità del contratto di prestazione d'opera e condannarsi i convenuti alla restituzione dell'esborso di 1.000,00 euro versato per l'intervento e alla corresponsione di € 17.553,29 a titolo risarcitorio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituivano i convenuti chiedendo la reiezione della domanda.
Disposto il mutamento del rito, nel corso dell'istruzione probatoria, rigettate le prove testimoniali con ordinanza del 19.10.2020, motivata con la considerazione che l'attore non aveva articolato, in sede di memoria istruttoria, specifici capitoli di prova e che i capitoli di prova articolati dai convenuti in sede di memoria istruttoria erano in parte irrilevanti (rispetto al thema decidendum), in parte superflui (attesa la documentazione, anche iconografica, in atti) e in parte inammissibili (coinvolgendo valutazioni non demandabili ai testi)”, veniva eseguita una C.T.U. affidata, da ultimo, alla dott.ssa Persona_1
3 Con provvedimento del 23.9.2024, in sostituzione del precedente assegnatario, veniva designato per la trattazione della causa questo giudice, avanti al quale, successivamente, all'udienza del 13 novembre 2024, le parti precisavano le contrapposte conclusioni.
La domanda non è fondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che la violazione dell'obbligo del medico di porre il paziente nella condizione di esprimere un valido ed effettivo consenso informato, astrattamente ravvisabile quando le informazioni siano assenti od insufficienti o quando non vengano fornite informazioni in ordine a rischi di complicazioni, rileva sotto il profilo della responsabilità contrattuale e non invece della nullità del contratto. In tal senso, la Corte Nomofilattica ha chiarito che “il consenso informato non attiene alla validità del contratto d'opera professionale e, in particolare alla diagnosi della situazione del paziente ed alla scelta della terapia, ma al trattamento sanitario necessario per l'attuazione della stessa;
l'inosservanza del menzionato obbligo di ottenere il consenso informato, trova la sua sola sanzione in una responsabilità (contrattuale) del sanitario anche nel caso in cui, a prescindere da una sua colpa professionale, il trattamento da lui praticato abbia comportato un aggravamento delle condizioni di salute, il cui rischio il paziente non era stato messo in condizione di valutare” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8527 del 2013). Tale principio è in linea con l'insegnamento per cui in tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinare la nullità e non la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti obblighi di comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità. La domanda di nullità del contratto va pertanto disattesa, potendo le allegazioni di malpractice sanitaria o mancanza di consenso informato assumere rilevanza teorica solo sotto il profilo della responsabilità medica. Prima di esaminare nel merito la domanda risarcitoria, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità della consulenza tecnica sollevata dalla difesa attorea per violazione dell'art. 15 L. 24/2017, in quanto deve escludersi, in virtù del principio di irretroattività della legge nel tempo, l'applicabilità della legge ai fatti oggetto di causa, verificatisi il 6.12.2011 e Parte_2 dunque in epoca precedente all'entrata in vigore della legge medesima (c.f.r. Trib. Roma, sez. XIII, sentenza 4 ottobre 2017; Cass. civ. 9 novembre 2017 n. 26517). La novella della legge n. 24/2017 risulta, invero, sopravvenuta Parte_2 rispetto all'intervento in contestazione, effettuato in data 06/12/2011 (come pure, peraltro, alla perizia del dott. rilasciata al il Per_2 Pt_1
4 15.3.2013) per cui, in base all'art. 11 disp. prel. c.c., in assenza di previsioni speciali da parte della l. 24/17, quest'ultima non ha alcun potere regolamentare dell'odierna vicenda.
Ciò chiarito, il contestato intervento di devitalizzazione risale alla data del 6.12.2011 e si inserisce nel rapporto intrattenuto dall'attore con lo _1 dal 28.11.2011 al 27.4.2012.
[...]
Il diario clinico prodotto in causa dall'attore, sebbene non sottoscritto, reca l'annotazione cronologica degli interventi e ha valore indiziario. Come in esso vi è correttamente riportata la comunicazione effettuata al paziente il 6.12.2011, così si trova annotata la visita del paziente da parte del Dr
in data 28.11.2011 e del piano terapeutico proposto, Controparte_1 che prevedeva la riabilitazione dell'arcata superiore attraverso l'estrazione degli elementi 1.4-1.6, le terapie endodontiche degli elementi 1.1 -1.2 -1.3 -2.1 - 2.2 – 2.3 – 2.6, la ricostruzione delle corone per la successiva preparazione protesica, finalizzata alla protesizzazione mobile su doppie, nonché la riabilitazione dell'arcata inferiore, dapprima, tramite rialzo occlusale ed in un secondo tempo, riabilitazione definitiva inferiore mediante CEREC, con indicazione quale primo intervento della terapia canalare sul dente gangrenoso “per tempi più lunghi e per chiudere con gli altri contemporaneamente”.
Va poi detto che risulta dagli atti che l'ortopanoramica datata 22.12.2010 è stata restituita dallo al Sig. , ma non vi è prova di _1 Pt_1 quando fosse stata consegnata.
Orbene, in tale contesto, il Ctu dott.ssa il cui giudizio Persona_1 conclusivo questo giudice fa proprio, ha accertato sulla base degli elementi clinici desumibili dalla visita del paziente e dalla documentazione fotografica ed iconografica agli atti, che quando il Sig. si è rivolto allo Pt_1 _1 per i fatti per cui è causa, il 28.11.2011, presentava una condizione
[...] clinica del cavo orale connotata da gravi lesioni delle strutture dentali, specie a carico del gruppo frontale superiore con perdita di oltre 2/3 coronali con conseguente esposizione pulpare e grave riduzione della DVO (vd. relazione tecnica depositata il 2.4.2023).
Tale esposizione pulpare e compromissione dentale rendeva, a giudizio del CTU, necessarie per la corretta soluzione dei problemi odontoiatrici che presentava il Sig. , le terapie odontoiatriche effettuate presso lo Pt_1 _1
[...]
5 L'atto terapeutico di devitalizzazione degli elementi 13,12,11, 22 e 23 senza la preventiva informazione del paziente, non costituisce pertanto errore medico, essendo necessario per la cura del paziente, e non risulta aver prodotto effetti pregiudizievoli per la salute dell'attore.
Il C.T.U ha escluso l'esistenza di danni di natura biologica.
Il trattamento endodontico degli elementi 13,12,11, 22 e 23 eseguito in data 6.12.2011 – 13.12.2011, che non si discostava dalle indicazioni terapeutiche del piano di trattamento, non ha compromesso la salute del paziente.
Il Ctu ha, infatti, accertato l'assenza di esiti patologici di carattere permanente a carico della persona dell'attore, riscontrando come gli elementi dentali trattati dodici anni addietro sono ad oggi in situ ed esenti da patologie, di modo che l'attività prestata si è svolta secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica adeguati.
Ferme tali conclusioni, è bene altresì ricordare che, secondo consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, anche quando un trattamento sanitario sia nell'interesse del paziente, l'intervento del medico può diventare, in mancanza di consenso informato, illecito, dovendo il paziente essere posto in condizione di consapevolmente aderirvi, poiché la valutazione del rischio appartiene al titolare del diritto esposto. Il diritto tutelato attiene alla libertà di autodeterminazione del paziente e non alla integrità psicofisica in quanto tale. Tuttavia, l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute - a condizione che (vd. Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Ordinanza 22 agosto 2018 n. 20885) sia allegata e provata, da parte dell'attore, l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sè considerato, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi.
Come eloquentemente chiarito dalla Corte Nomofilattica “condizione di risarcibilita' (in via strettamente equitativa) di tale tipo di danno non patrimoniale e' che esso varchi la soglia della gravita' dell'offesa secondo i canoni delineati dalle sentenze delle Sezioni unite nn. 26972-26975 del 2008, con le quali e' stato condivisibilmente affermato che il diritto deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilita', da determinarsi dal giudice nel bilanciamento tra principio di solidarieta' e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento
6 storico (v. ex aliis Cass. n. 2369 del 2018; n. 26827 del 2017; n. 24220 del 2015). Anche in tale prospettiva, pero', non essendo predicabile un danno in re ipsa (…), se non e' necessario per la risarcibilita' di tale tipo di danno, che dall'intervento consegua un danno alla salute (v. Cass. 12/04/2018 n. 9053, in motivazione, 5 6, lettera a4), e' pur sempre necessario che si alleghi e dimostri l'esistenza di pregiudizi riconducibili al trattamento (che possono essere rappresentati anche dai disagi e dalle sofferenze cagionate dalle stesse modalita' e tempi di esecuzione, salvi i limiti di rilevanza sopra indicati)”.
Nella specie non e' stato dedotto alcun danno non patrimoniale, né a maggior ragione alcun danno non patrimoniale di apprezzabile gravità. Ne offre riprova la email del 25.1.2012 (doc. 6 allegata alla comparsa di costituzione di parte convenuta) trasmessa dal Sig. alla dott.ssa , che Pt_1 _1 manifesta l'esistenza di un rapporto medico-paziente ispirato a normale fiducia nei riguardi della professionista, pur dopo l'asserita oggi contestata devitalizzazione (si legge infatti in detta missiva: “faccio seguito alla Sua gentile mail del 15 dicembre scorso e poiché al termine dell'ultima seduta Lei mi ha accennato – oltre alla verifica della situazione dei denti devitalizzati – ad altri interventi, Le sarei grato se mi vorrà descrivere brevemente in che cosa consisterà il prossimo lavoro”) come pure le annotazioni del diario clinico alla data del 7.3.2012 che attestano come “il paziente è soddisfatto della cosmetica frontale di e per ora rimanda la limatura dei denti _1 devitalizzati”.
La domanda attorea va pertanto rigettata.
Il governo delle spese processuali segue la soccombenza, con loro addebito all'attore e liquidazione, per l'importo dettagliato in dispositivo (fase studio: € 1.300,00; fase introduttiva € 800,00; fase istruttoria € 1.700,00; fase decisionale;
€ 1.700,00), in favore della parte convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda e condanna al pagamento, in favore dei Parte_1 convenuti quali creditori in solido, delle spese processuali, che determina in euro 5.500,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014 ss. mod. pone a definitivo onere dell'attore gli esborsi di c.t.u..
7 Imperia, 19/02/2025.
Il Giudice
dott. Maria Teresa De Sanctis
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 74 del Ruolo Generale per l'anno 2019, rimessa in decisione, con i termini, all'udienza del 13 novembre 2024 e vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Umberto Luzi (C.F.: Pec C.F._2
, in forza di delega in calce al ricorso, con Email_1 elezione di domicilio presso il suo studio in Finale Ligure, Via Brunenghi 21/1;
Attore
CONTRO
Controparte_1
[...]
(P. IVA , corrente in Imperia, Via Schiva, n°56, in
[...] P.IVA_1 persona dei legali rappresentanti pro tempore, Dottor Controparte_1
( ), e
[...] C.F._3 Controparte_2
( , rappresentato e difeso, in forza di procura in calce C.F._4 alla memoria di costituzione e risposta, dall'Avv. Loredana Modaffari (C.F.
), con elezione di domicilio presso il suo studio in C.F._5
Imperia, Via Della Repubblica n°43;
- Convenuto - CONCLUSIONI:
Per l'Attore: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previa ogni meglio vista declaratoria, previa ammissione delle istanze istruttorie richieste
1 e non ammesse, previo rinnovo della CTU espletata in corso di causa, IN VIA PRINCIPALE dichiarare la nullità del contratto di prestazione d'opera intervenuto con lo , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, per la mancanza del consenso da parte del Signor , dichiarando tenuto e conseguentemente condannare lo Pt_1
alla restituzione del corrispettivo di € 1.000,00 versato dal _1 paziente per gli interventi sui denti 13, 12, 11, 22 e 23 in quanto non voluti, né richiesti dal paziente e, in ogni caso, non necessari, nonché lo _1
e la SA , ciascuno secondo il rispettivo
[...] _1 titolo e grado di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal Signor in conseguenza di tale prestazione d'opera, che qui si Pt_1 quantificano nella somma complessiva di € 17.553,29 o in quella accertata in corso di causa, rimettendosi da ultimo all'equo apprezzamento del Giudice;
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi in cui non venisse dichiarata la nullità del contratto di prestazione d'opera per mancanza dell'elemento essenziale del consenso del paziente, in ogni caso, accertare e conseguentemente dichiarare che il trattamento sanitario intervenuto presso lo e concretamente somministrato dalla Dott.ssa _1 _1 _1
al Signor è nullo, illegittimo e/o illecito per
[...] Parte_1 mancanza del consenso informato da parte del paziente e, per l'effetto, condannare lo e la SA , ciascuno _1 _1 secondo il rispettivo titolo e grado di responsabilità, al risarcimento dei danni patiti e patendi in conseguenza di tale fatto che qui si quantificano nella somma di € 16.553,29 o in quella diversa accertata in corso di causa, rimettendosi da ultimo all'equo apprezzamento del Giudice;
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la Dott.ssa all'integrale risarcimento in favore _1 del Signor di tutti i danni, patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali, da questi patiti e patiendi in conseguenza del comportamento imprudente, negligente ed imperito da essa attuato che si quantificano nella somma di € 14.553,29 (corrispondente al 5% di I.P. oltre all'aumento personalizzato nonché al pagamento delle spese già sostenute e da sostenersi per la somma totale di € 8.083,02), o in quella diversa accertata in corso di causa, rimettendosi da ultimo all'equo apprezzamento del Giudice. In ogni caso, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze di causa”;
2 Per Parte Convenuta: ““Piaccia al Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, previa ammissione – laddove ritenuta opportuna - delle istanze istruttorie tutte dedotte nelle memorie ex art 183 c. 6 c.p.c. nn. 2 e 3,
In via principale, respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
In subordine, per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse disattendere le risultanze di CTU ovvero ritenere comunque sussistente una qualsiasi forma di responsabilità in capo ai
[...]
per le causali dedotte in ricorso introduttivo, Controparte_3 liquidare l'eventuale danno nei limiti del provato ovvero nella misura ritenuta di Giustizia..
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, il Sig. conveniva in giudizio Parte_1 lo , nelle persone del Dott. Controparte_1 Controparte_1
, chiedendone l
[...] _1 risarcimento del danno subito in occasione di intervento odontoiatrico di devitalizzazione di cinque denti, che assumeva essere stato realizzato dalla parte convenuta senza gli accertamenti preventivi, in modo difforme dalla richiesta che riguardava la terapia a favore di un solo dente dolorante, senza previa informazione dell'intervento che intendeva eseguire, chiedendo dichiararsi la nullità del contratto di prestazione d'opera e condannarsi i convenuti alla restituzione dell'esborso di 1.000,00 euro versato per l'intervento e alla corresponsione di € 17.553,29 a titolo risarcitorio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituivano i convenuti chiedendo la reiezione della domanda.
Disposto il mutamento del rito, nel corso dell'istruzione probatoria, rigettate le prove testimoniali con ordinanza del 19.10.2020, motivata con la considerazione che l'attore non aveva articolato, in sede di memoria istruttoria, specifici capitoli di prova e che i capitoli di prova articolati dai convenuti in sede di memoria istruttoria erano in parte irrilevanti (rispetto al thema decidendum), in parte superflui (attesa la documentazione, anche iconografica, in atti) e in parte inammissibili (coinvolgendo valutazioni non demandabili ai testi)”, veniva eseguita una C.T.U. affidata, da ultimo, alla dott.ssa Persona_1
3 Con provvedimento del 23.9.2024, in sostituzione del precedente assegnatario, veniva designato per la trattazione della causa questo giudice, avanti al quale, successivamente, all'udienza del 13 novembre 2024, le parti precisavano le contrapposte conclusioni.
La domanda non è fondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che la violazione dell'obbligo del medico di porre il paziente nella condizione di esprimere un valido ed effettivo consenso informato, astrattamente ravvisabile quando le informazioni siano assenti od insufficienti o quando non vengano fornite informazioni in ordine a rischi di complicazioni, rileva sotto il profilo della responsabilità contrattuale e non invece della nullità del contratto. In tal senso, la Corte Nomofilattica ha chiarito che “il consenso informato non attiene alla validità del contratto d'opera professionale e, in particolare alla diagnosi della situazione del paziente ed alla scelta della terapia, ma al trattamento sanitario necessario per l'attuazione della stessa;
l'inosservanza del menzionato obbligo di ottenere il consenso informato, trova la sua sola sanzione in una responsabilità (contrattuale) del sanitario anche nel caso in cui, a prescindere da una sua colpa professionale, il trattamento da lui praticato abbia comportato un aggravamento delle condizioni di salute, il cui rischio il paziente non era stato messo in condizione di valutare” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8527 del 2013). Tale principio è in linea con l'insegnamento per cui in tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinare la nullità e non la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti obblighi di comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità. La domanda di nullità del contratto va pertanto disattesa, potendo le allegazioni di malpractice sanitaria o mancanza di consenso informato assumere rilevanza teorica solo sotto il profilo della responsabilità medica. Prima di esaminare nel merito la domanda risarcitoria, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità della consulenza tecnica sollevata dalla difesa attorea per violazione dell'art. 15 L. 24/2017, in quanto deve escludersi, in virtù del principio di irretroattività della legge nel tempo, l'applicabilità della legge ai fatti oggetto di causa, verificatisi il 6.12.2011 e Parte_2 dunque in epoca precedente all'entrata in vigore della legge medesima (c.f.r. Trib. Roma, sez. XIII, sentenza 4 ottobre 2017; Cass. civ. 9 novembre 2017 n. 26517). La novella della legge n. 24/2017 risulta, invero, sopravvenuta Parte_2 rispetto all'intervento in contestazione, effettuato in data 06/12/2011 (come pure, peraltro, alla perizia del dott. rilasciata al il Per_2 Pt_1
4 15.3.2013) per cui, in base all'art. 11 disp. prel. c.c., in assenza di previsioni speciali da parte della l. 24/17, quest'ultima non ha alcun potere regolamentare dell'odierna vicenda.
Ciò chiarito, il contestato intervento di devitalizzazione risale alla data del 6.12.2011 e si inserisce nel rapporto intrattenuto dall'attore con lo _1 dal 28.11.2011 al 27.4.2012.
[...]
Il diario clinico prodotto in causa dall'attore, sebbene non sottoscritto, reca l'annotazione cronologica degli interventi e ha valore indiziario. Come in esso vi è correttamente riportata la comunicazione effettuata al paziente il 6.12.2011, così si trova annotata la visita del paziente da parte del Dr
in data 28.11.2011 e del piano terapeutico proposto, Controparte_1 che prevedeva la riabilitazione dell'arcata superiore attraverso l'estrazione degli elementi 1.4-1.6, le terapie endodontiche degli elementi 1.1 -1.2 -1.3 -2.1 - 2.2 – 2.3 – 2.6, la ricostruzione delle corone per la successiva preparazione protesica, finalizzata alla protesizzazione mobile su doppie, nonché la riabilitazione dell'arcata inferiore, dapprima, tramite rialzo occlusale ed in un secondo tempo, riabilitazione definitiva inferiore mediante CEREC, con indicazione quale primo intervento della terapia canalare sul dente gangrenoso “per tempi più lunghi e per chiudere con gli altri contemporaneamente”.
Va poi detto che risulta dagli atti che l'ortopanoramica datata 22.12.2010 è stata restituita dallo al Sig. , ma non vi è prova di _1 Pt_1 quando fosse stata consegnata.
Orbene, in tale contesto, il Ctu dott.ssa il cui giudizio Persona_1 conclusivo questo giudice fa proprio, ha accertato sulla base degli elementi clinici desumibili dalla visita del paziente e dalla documentazione fotografica ed iconografica agli atti, che quando il Sig. si è rivolto allo Pt_1 _1 per i fatti per cui è causa, il 28.11.2011, presentava una condizione
[...] clinica del cavo orale connotata da gravi lesioni delle strutture dentali, specie a carico del gruppo frontale superiore con perdita di oltre 2/3 coronali con conseguente esposizione pulpare e grave riduzione della DVO (vd. relazione tecnica depositata il 2.4.2023).
Tale esposizione pulpare e compromissione dentale rendeva, a giudizio del CTU, necessarie per la corretta soluzione dei problemi odontoiatrici che presentava il Sig. , le terapie odontoiatriche effettuate presso lo Pt_1 _1
[...]
5 L'atto terapeutico di devitalizzazione degli elementi 13,12,11, 22 e 23 senza la preventiva informazione del paziente, non costituisce pertanto errore medico, essendo necessario per la cura del paziente, e non risulta aver prodotto effetti pregiudizievoli per la salute dell'attore.
Il C.T.U ha escluso l'esistenza di danni di natura biologica.
Il trattamento endodontico degli elementi 13,12,11, 22 e 23 eseguito in data 6.12.2011 – 13.12.2011, che non si discostava dalle indicazioni terapeutiche del piano di trattamento, non ha compromesso la salute del paziente.
Il Ctu ha, infatti, accertato l'assenza di esiti patologici di carattere permanente a carico della persona dell'attore, riscontrando come gli elementi dentali trattati dodici anni addietro sono ad oggi in situ ed esenti da patologie, di modo che l'attività prestata si è svolta secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica adeguati.
Ferme tali conclusioni, è bene altresì ricordare che, secondo consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, anche quando un trattamento sanitario sia nell'interesse del paziente, l'intervento del medico può diventare, in mancanza di consenso informato, illecito, dovendo il paziente essere posto in condizione di consapevolmente aderirvi, poiché la valutazione del rischio appartiene al titolare del diritto esposto. Il diritto tutelato attiene alla libertà di autodeterminazione del paziente e non alla integrità psicofisica in quanto tale. Tuttavia, l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute - a condizione che (vd. Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Ordinanza 22 agosto 2018 n. 20885) sia allegata e provata, da parte dell'attore, l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sè considerato, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi.
Come eloquentemente chiarito dalla Corte Nomofilattica “condizione di risarcibilita' (in via strettamente equitativa) di tale tipo di danno non patrimoniale e' che esso varchi la soglia della gravita' dell'offesa secondo i canoni delineati dalle sentenze delle Sezioni unite nn. 26972-26975 del 2008, con le quali e' stato condivisibilmente affermato che il diritto deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilita', da determinarsi dal giudice nel bilanciamento tra principio di solidarieta' e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento
6 storico (v. ex aliis Cass. n. 2369 del 2018; n. 26827 del 2017; n. 24220 del 2015). Anche in tale prospettiva, pero', non essendo predicabile un danno in re ipsa (…), se non e' necessario per la risarcibilita' di tale tipo di danno, che dall'intervento consegua un danno alla salute (v. Cass. 12/04/2018 n. 9053, in motivazione, 5 6, lettera a4), e' pur sempre necessario che si alleghi e dimostri l'esistenza di pregiudizi riconducibili al trattamento (che possono essere rappresentati anche dai disagi e dalle sofferenze cagionate dalle stesse modalita' e tempi di esecuzione, salvi i limiti di rilevanza sopra indicati)”.
Nella specie non e' stato dedotto alcun danno non patrimoniale, né a maggior ragione alcun danno non patrimoniale di apprezzabile gravità. Ne offre riprova la email del 25.1.2012 (doc. 6 allegata alla comparsa di costituzione di parte convenuta) trasmessa dal Sig. alla dott.ssa , che Pt_1 _1 manifesta l'esistenza di un rapporto medico-paziente ispirato a normale fiducia nei riguardi della professionista, pur dopo l'asserita oggi contestata devitalizzazione (si legge infatti in detta missiva: “faccio seguito alla Sua gentile mail del 15 dicembre scorso e poiché al termine dell'ultima seduta Lei mi ha accennato – oltre alla verifica della situazione dei denti devitalizzati – ad altri interventi, Le sarei grato se mi vorrà descrivere brevemente in che cosa consisterà il prossimo lavoro”) come pure le annotazioni del diario clinico alla data del 7.3.2012 che attestano come “il paziente è soddisfatto della cosmetica frontale di e per ora rimanda la limatura dei denti _1 devitalizzati”.
La domanda attorea va pertanto rigettata.
Il governo delle spese processuali segue la soccombenza, con loro addebito all'attore e liquidazione, per l'importo dettagliato in dispositivo (fase studio: € 1.300,00; fase introduttiva € 800,00; fase istruttoria € 1.700,00; fase decisionale;
€ 1.700,00), in favore della parte convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda e condanna al pagamento, in favore dei Parte_1 convenuti quali creditori in solido, delle spese processuali, che determina in euro 5.500,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014 ss. mod. pone a definitivo onere dell'attore gli esborsi di c.t.u..
7 Imperia, 19/02/2025.
Il Giudice
dott. Maria Teresa De Sanctis
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