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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Sezione Lavoro e Previdenza
N. 1515/2022 R. Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani all'udienza del 15.01.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa T R A
in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 vamente domiciliati in Pizzo, via Nazionale I Controparte_1
Trave dio dell'avv. Giuseppe Sardanelli (PEC:
che la rappresenta e difende, giusta Email_1
RICORRENTI
E
, in persona del suo Controparte_2 ente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC t) che lo rappresentano e difendono, anche Email_2 disgi e liti in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in Cancelleria il 12.07.2022, le parti ricorrenti in epigrafe indicate hanno agito in questa sede al fine di sentir dichiarare la non debenza delle poste creditorie riportate dalle ordinanze ingiunzioni, recanti numero: OI-000111938 e OI-000113199, relativo all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dell'anno 2013; OI-000108186 e OI-000109153, relative all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dell'anno 2014; OI-000108184 e OI-000109155, relative all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e
1 assistenziali dell'anno 2015; OI-000108153 e OI-000109171, relative all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dell'anno 2016. A fondamento delle proprie domande, deducevano l'omessa ricezione degli atti di accertamento delle violazioni presupposte alle ordinanze summenzionate, asseritamente notificate fra il 6 e l'8 giugno 2017 e la conseguente prescrizione delle poste pretese. Tutto ciò premesso concludevano chiedendo che l'intestato Tribunale:
“preliminarmente, sospendere inaudita altera parte e/o alla prima udienza di discussione le ordinanze di ingiunzione impugnate nn. OI-000111938; OI-000113199; OI000108186; OI-000109153; OI-000108184; OI-000109155; OI-000108153; OI000109171; B) nel merito, accogliere la presente opposizione, accertando e dichiarando: o la nullità del procedimento di accertamento per le ragioni indicate nel paragrafo 1); o la prescrizione dell'illecito per le ragioni indicate nei paragrafi 2 e 4; o l'estinzione dell'illecito per effetto del versamento delle ritenute di legge che i ricorrenti riservano di operare entro il termine di tre mesi;
o l'insussistenza dell'illecito per i motivi indicati nel paragrafo 5; C) in subordine, sempre in accoglimento dell'odierna opposizione, rideterminare nella misura minima di legge la sanzione irrogabile, operando poi il cumulo ai sensi dell'art. 8 L. n° 689/1981; D) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio..” Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l contestando CP_2 le avverse pretese e chiedendone il rigetto con il favore delle spese . La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla documentazione in atti emerge che la parte ricorrente ha aderito alla rideterminazione dell'importo sanzionatorio posto in essere dalla controparte, provvedendo – peraltro – al versamento dello stesso. Risultando adempiuta la prestazione per la quale è causa, l'affare contenzioso deve dichiararsi cessato come richiesto da entrambi i procuratori all'odierna udienza Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti in lite in ragione peraltro della concorde richiesta dei procuratori.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
Vibo Valentia, 15.01.2025
Il giudice dr.ssa Angela Damiani
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