Art. 3.
Il trattamento pensionistico decorre dall'entrata in vigore della presente legge ed e' liquidato sulla base della posizione o grado ricoperti nel ruolo diplomatico-consolare di cui all'articolo 1 della presente legge con recupero da parte del Ministero del tesoro dell'indennita' corrisposta ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427 .
Il trattamento pensionistico decorre dall'entrata in vigore della presente legge ed e' liquidato sulla base della posizione o grado ricoperti nel ruolo diplomatico-consolare di cui all'articolo 1 della presente legge con recupero da parte del Ministero del tesoro dell'indennita' corrisposta ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427 .