Articolo 3 della Legge 16 ottobre 1984, n. 725
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 novembre 1984
Art. 3.
Il trattamento pensionistico decorre dall'entrata in vigore della presente legge ed e' liquidato sulla base della posizione o grado ricoperti nel ruolo diplomatico-consolare di cui all'articolo 1 della presente legge con recupero da parte del Ministero del tesoro dell'indennita' corrisposta ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427 .
Entrata in vigore il 14 novembre 1984