Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Ennio Ricci Presidente dott.ssa Floriana Consolante Giudice dott.ssa Serena Berruti Giudice relatore ed estensore
SENTENZA
nella causa iscritta al n 1943 R.G. Cont. anno 2024
VERTENTE TRA
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
( c.f. Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall'avv. DE ANGELIS ORESTE giusta procura in calce al ricorso e domiciliati in Benevento presso il suo studio
-ricorrenti-
(c.f. ) Parte_3 C.F._3
-interdicenda-
Oggetto: interdizione.
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento.
Conclusioni: come formulate dai ricorrenti all'udienza del 4 dicembre 2024 e dal P.M. in data 2 dicembre 2024.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Benevento di pronunciare l'interdizione di deducendo che la Parte_3 stessa è affetta da insufficienza mentale gravissima, sindrome
-1 di 5-
Il P.M., regolarmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Dalla documentazione medica acquisita è emerso il grave stato di infermità psico-fisica in cui versa la quale è Parte_3 affetta da disturbo psicotico con grave insufficienza mentale. La
Commissione di Prima Istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile con sede in Morcone (BN), in data 16 agosto 2005
l'ha dichiarata invalida al 100% con necessità di continua assistenza e sorveglianza a causa della grave e completa compromissione della sua autonomia personale e relazionale che non le consente di compiere gli atti quotidiani della vita (cfr. doc n.3 nel fascicolo dei ricorrenti).
Nel corso dell'istruttoria, verificata la notifica del ricorso alle persone indicate dall'art. 712 comma 2 c.p.c., si è proceduto all'esame dell'interdicenda nonché all'audizione del fratello della stessa, della cognata e dei nipoti e Parte_4
, alla luce di quanto disposto dall'art. 714 c.p.c.. Parte_5
L'interdicenda, affetta da sordomutismo, comunica solo attraverso un linguaggio gestuale sviluppato nel tempo dalla cognata
[...]
, per poter interagire con lei. Alle domande formulate Parte_2 con l'aiuto di quest'ultima, l'interdicenda ha risposto solo con cenni della testa, dimostrando di non comprendere il significato di domande molto semplici, come quelle relative al suo rapporto di parentela con la cognata, che da sempre si occupa delle sue esigenze, o in ordine al valore di una banconota da 10 euro.
All'esito dell'esame dell'interdicenda sono stati sentiti il fratello, la cognata ed i nipoti. La cognata Parte_2 odierna ricorrente, ha rappresentato di prendersi cura in modo costante dell'interdicenda da circa 20 anni, ossia da quando erano deceduti i genitori della stessa;
ha dichiarato la Parte_2 sua disponibilità a svolgere l'incarico di tutore. Il fratello, Pt_1 ed i suoi due figli e , nipoti
[...] Parte_5 Parte_4
-2 di 5- dell'interdicenda- sentiti alla medesima udienza, hanno confermato quanto dichiarato dalla Cardo, aderendo alla richiesta della ricorrente di essere nominata tutore dell'interdicenda.
Alla luce delle risultanze della documentazione medica in atti e dell'esame dell'interdicenda è stato accertato il suo stato di abituale infermità di mente e di incapacità di attendere ai propri interessi previsti dall'art. 414 c.c., ed è pertanto risultata superflua la nomina di un c.t.u..
Al fine di stabilire se l'interdizione costituisce misura necessaria ad assicurare la tutela di occorre Parte_3 osservare quanto segue.
È noto che la situazione di infermità psichica, sia pure grave, sebbene necessaria, non è da sola sufficiente a giustificare l'adozione del più invasivo provvedimento di interdizione, dovendo la disciplina in esame essere coordinata con il diverso strumento dell'amministrazione di sostegno introdotto con la l. 9 gennaio
2004, n. 6.
Tale ultima normativa, sposando una ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio, rispetto a quella del codice del 1942
(cfr. Cass. 4 aprile 2006, n. 13584) si pone come obiettivo quello di “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (cfr. art. 1).
Il criterio discretivo che deve guidare il Giudice nella scelta delle diverse forme di tutela della persona inferma di mente non è dunque quello quantitativo basato sul più o meno elevato grado di incapacità, bensì quello funzionale inteso come ricerca del mezzo più adeguato al fine di preservare gli interessi e la dignità della persona umana.
Nel caso in cui, però, come nella specie, la persona da tutelare ha una capacità relazionale minima e versa in uno stato psico- fisico di gravità tale da impedire il compimento anche di atti di
-3 di 5- contrattualità minima, il ricorso ad un diverso strumento di protezione dell'incapace appare del tutto inadeguato, atteso che l'estensione dei poteri dell'amministratore di sostengo renderebbe tale misura coincidente con l'interdizione, vanificando di fatto gli scopi perseguiti dal legislatore (cfr. Corte Cost. sent. n.
440 del 2005). Del resto l'art. 409 co. 2, c.c., nell'attribuire al beneficiario il potere di “compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana” appare incompatibile con situazioni, come quella in esame, in cui il soggetto interessato è risultato incapace di comprendere e dunque soddisfare anche le più elementari necessità.
Sussistono pertanto a giudizio di questo Collegio i presupposti normativi per l'accoglimento della domanda di interdizione rispondendo nel caso di specie detto strumento alla migliore protezione degli interessi e delle necessità della signora PT
.
[...]
Le spese di lite sono dichiarate irripetibili attesa la peculiare natura del procedimento di interdizione, volto a tutelare il preminente interesse di quest'ultima.
La Cancelleria dovrà curare gli adempimenti di cui all'art. 423
c.c. e trasmettere copia della presente sentenza al Giudice
Tutelare, per l'adozione dei provvedimenti consequenziali anche in ordine alla nomina del tutore e del protutore.
Infine, in osservanza del disposto dell'art. 52 del d.lgs.
196/2003 va prescritto d'ufficio, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, che sia fatta a cura della cancelleria l'annotazione di cui al comma primo, volta a precludere in caso di divulgazione della presente pronuncia l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) Dichiara l'interdizione di nata a [...] Parte_3
(CB) il 24.10.1964;
-4 di 5- 2) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 423
c.c. e di cui all'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e per la trasmissione di copia della presente sentenza al Giudice Tutelare.
3) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 9 gennaio
2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Serena Berruti dott. Ennio Ricci
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