TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 4478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4478 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9496/2024
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza cartolare del 27.02.2025 nella causa tra Parte_1
e la parte convenuta
[...] Controparte_1
tempestivamente costituita
[...]
Il Tribunale
lette le conclusioni che venivano rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281
III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: usucapione.
Conclusioni per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
accertare e dichiarare che la società attrice è proprietaria esclusiva per maturata usucapione acquisitiva, dei seguenti immobili e delle loro pertinenze:
pagina1 di 7 a) appartamento sito a Roma alla via Merulana n. 264, interno 5 catasto U;
Fgl. 494 part.299
sub.11; cat A2;
b) appartamento sito a Roma alla via Merulana n. 264, interno 6 catasto U;
Fgl. 494 part.299
sub.12; cat A2;
c) appartamento sito a Roma alla via Merulana n. 264, interno 8, catasto U;
Fgl. 494 part. 299 sub.14; cat A2;
d) appartamento sito a Roma alla via Paraguay n. 18, interno 5 piano 2 catasto U;
Fgl. 544
part.161 sub.22; cat A2;
e) appartamento sito in Roma alla via Tirso n. 90, interno 10 catasto U;
Fgl.577 part.125
sub.9; cat A10;
in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione da distrarsi a favore dello scrivente avvocato. Conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese ed onorari da distarsi a favore del difensore.
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
rigettare le avverse pretese in quanto del tutto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
FATTO E PROCESSO
La società attrice , ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, chiedendo l'accertamento della intervenuta usucapione dei Controparte_1
cespiti meglio individuati in epigrafe in virtù del possesso continuato, pacifico, pubblico ultraventennale per come rappresentato e documentato, giusta sentenza di accertamento della proprietà emessa dal Tribunale Civile di Roma . 15893/1998.
Ha riconosciuto in premessa, che – in effetti - sui predetti immobili, con nota del
07.10.2004 Reg. Part. 76615-76619, Reg. Gen. 118295, era stata trascritto (in tesi illegittimamente) un provvedimento amministrativo emesso dal Consigliere Delegato dott.
pagina2 di 7 della III Sezione penale datato 23 giugno 2004, (cfr. Doc. atto amm. n. 4; Per_1 Per_1
Note trascr.: 4a-4b-4c-4d-4e-; Relazione Ag Servizi, 4f). Questo provvedimento - come poteva evidenziarsi dal testo del medesimo – era stato emesso per dare esecuzione -
mediante il riferimento per relazione ad una nota del ROS dei Carabinieri – alla confisca ex art. 240 c.p. definitivamente disposta dalla Sentenza della Corte di Appello - Sez. I penale -
del 30 marzo 1999, di conferma della confisca disposta dal Tribunale emessa nel processo penale a carico tra gli altri di , soggetto che non era mai stata né Controparte_2
socio, né amministratore della Pt_1
Tuttavia, andava altresì precisato che la natura amministrativa (e non giurisdizionale) del provvedimento in questione emergeva direttamente dalla definizione datane dalla stessa Corte Suprema di Cassazione, a seguito del giudizio di impugnazione del provvedimento di diniego emesso dalla Corte di Appello di Roma ( nella qualità di
Parte giudice dell'esecuzione) su ricorso proposto dai controinteressati, tra cui la (c.f.r.
Cassazione 27298 28.08.2008). In questa pronuncia la Corte di Cassazione precisava che il titolo esecutivo avverso il quale si ricorreva non era il provvedimento del Consigliere Dr.
, ma direttamente la sentenza definitiva della Corte di Appello che quella Per_1
confisca, aveva disposto. Ne conseguiva l'evidenza che su questo presupposto, parte attrice - che sosteneva aver continuato il possesso giuridico e materiale del bene - sia prima ma anche dopo la confisca, chiedeva la declaratoria di usucapione di quelle unità
immobiliari meglio descritte in citazione. Infatti, il bene confiscato ex art. 240 c.p. essendo destinato alla vendita, non entra nel novero dei beni demaniali indisponibili, ovvero quelli con destinazione pubblica, ma in quelli patrimoniali e quindi disponibili, dovendo lo stesso essere alienato dal Giudice penale che ha applicato la misura patrimoniale.
Nel caso in esame ci si trovava dinanzi a beni che appartengono al patrimonio disponibile, e come tali soggetti alle regole previste dal diritto privato, quindi usucapibili,
non soggetti alle limitazioni di cui agli articoli 822 e segg c.c. Visto che il possesso in discorso sui cespiti di cui alla pronuncia della Corte di Appello era continuato con i predicati di cui all'articolo 1158 c.c. formulava le conclusioni di cui in epigrafe.
pagina3 di 7 Si è costituito in giudizio il che ha chiesto il Controparte_3
rigetto della domanda.
Ha evidenziato che i cespiti per i quali si chiedeva la pronuncia accertativa erano stati confiscati dalla sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 20.12.1994 con la quale era stato definito il procedimento penale sui c.d. fondi neri del SISDE.
Parte In questa pronuncia si era disposta la confisca dei beni in titolarità della in quanto società – schermo, riconducibile all'imputata , moglie del l.r. Controparte_2
dell'epoca della società ed attualmente .
Parte Reiteratamente la nella persona dell'amministratore, marito di
[...]
aveva chiesto la restituzione dei beni, ed aveva convenuto la Presidenza del CP_2
Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno, il , ma questi Controparte_4
provvedimenti giurisdizionali che avevano concluso sulle domande non erano stati impugnati dalla parte pubblica per la semplice evidenza che non erano alla stessa opponibili, non potendo travolgere l'effetto determinato dalla intervenuta confisca emessa ex art 240 cp.
Parte La aveva anche adito la Corte di Appello di Roma, al fine di ottenere la restituzione dei beni a lei intestati, ma la Corte di Appello aveva rigettato la domanda con ordinanza 18.09.2006.
Con sentenza n. 14854/2011 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la competenza a decidere sulla domanda proposta dalle parti attrici, ai sensi dell'articolo 667 comma 4 e
676 c.p.p. il giudice dell'esecuzione penale. La pronuncia era stata confermata dalla Corte
di Appello e poi dalla Corte di Cassazione la quale ultima aveva precisato come, il terzo che assuma di esser proprietario del bene confiscato e che sia rimasto estraneo al giudizio di cognizione può far valere le proprie pretese solo a seguito dell'irrevocabilità della sentenza che dispone la confisca, mediante la proposizione di incidente di esecuzione (
c.f.r Cass. 58444/2018 e 503636/2019). Altri giudizi si erano incardinati in opposizione alle indennità di indebita occupazione dei beni che erano state notificate dall'amministrazione pubblica.
pagina4 di 7 Va precisato che il deposito di visura aggiornata della Camera di Commercio della
Parte bbia dato conto del fatto che , uno degli imputati di cui al processo Controparte_2
Parte penale di cui si è dato conto, sia attualmente la liquidatrice della società odierna attrice.
Incardinata in tal modo la causa, concessi i termini, stante l'assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la sentenza contestuale ex art 281 sexies III c.p.c. e e quivi trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte attrice, non è provata e dev'esser rigettata.
Si premette di evidenziare che la documentazione inerente i cespiti di Via Tirso e di
Via Paraguay depositata dalla parte attrice con le note di trattazione scritta per l'udienza del 27.02.2025, (data per la quale la causa era stata rinviata per esser trattenuta a sentenza contestuale), non possono esser utilizzate probatoriamente ai fini della decisione, in quanto depositate oltre i termini preclusivi di carattere istruttorio, di cui agli articoli 171
ter c.p.c.
Fermo restando quanto premesso non sarebbe il caso di rilevare come le questioni inferenti la posizione del terzo interessato interessino - solo tangenzialmente - il presente giudizio.
Questo giudizio è finalizzato ad ottenere una pronuncia dichiarativa di intervenuta usucapione. L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà o di altri diritti reali a titolo originario, che si realizza attraverso il possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene per un periodo di tempo stabilito dalla legge (artt. 1158-1167 c.c.).
La tesi di parte attrice si fonda sul carattere patrimoniale (disponibile) e non indisponibile del bene confiscato, con la conseguenza della sua sottrazione ai privilegi garantiti dalla demanialità/indisponibilità di cui agli articoli 822 e segg c.c. tra cui la non usucapibilità del bene. Ne conseguirebbe l'evidenza che il possesso protratto (pacifico e pubblico) di essi per il tempo trascorso ultraventennale, ne dovrebbe legittimare la pronuncia richiesta.
pagina5 di 7 La tesi potrebbe anche esser seguita se il Tribunale comprendesse da quale circostanza di fatto emerga nel concreto il possesso in capo alla società attrice: come la società lo abbia esercitato, in che termini.
Perché il possesso sia utile ai fini dell'usucapione, devono essere presenti due elementi: il c.d. corpus ovvero il possesso materiale del bene, continuo e non interrotto per il periodo di tempo stabilito dalla legge, ovvero l'uso effettivo e visibile del bene come se fosse proprio, e l'animus: l'intenzione di comportarsi come proprietario del bene, senza riconoscere l'altrui proprietà.
Posto che il giudizio civile è un giudizio di parti nulla ha dimostrato (o ha chiesto di dimostrare) la difesa della società attrice, dal punto di vista meramente materiale, circa il possesso materiale del bene, in che termini esso si sia concretizzato in questi anni;
nulla è
stato neanche allegato circa l'uso quotidiano del bene, il suo utilizzo, la manutenzione o miglioramenti, recinzioni delimitazioni e quant'altro. Non dimostra il possesso la produzione dei bilanci della società.
Ma anche ove si voglia, per puro spirito tuzioristico, ritenere che la dimostrazione sia stata fatta con riferimento ad un possesso indiretto, (mediante la concessione in godimento) posto che il giudizio civile è regolato dal principio dispositivo e non inquisitorio, non può non evidenziarsi come la difesa di parte attrice non si sia data pena di esser ammessa a dimostrare da chi questi beni siano stati detenuti, a che titolo, da quando, e soprattutto fino a che data: la documentazione contrattuale è solo un elemento,
e neanche il più importante, della dimostrazione del possesso c.d indiretto, e necessita di specifica dimostrazione di un possesso continuo ultraventennale e perdurante a procedere dalla confisca del bene.
A tal fine non sono stati richiesti, né in citazione, né in memoria istruttoria n. 2, né
in memoria di replica, mezzi di prova orale relativi alla disponibilità indiretta dei cinque cespiti di cui alla domanda.
Quindi, non può esser riconosciuta idonea ai nostri fini, dal punto di vista probatorio, l'affastellata, diacronica (e, per molti versi ininfluente dal punto di vista temporale in quanto antecedente alla confisca) documentazione contrattuale, fiscale,
pagina6 di 7 condominiale, depositata senza specificazioni, inferente i cespiti di cui è causa, per l'evidenza, come chiarito, che anche solo documentalmente, non viene data dimostrazione del possesso indiretto perdurante, per il ventennio successivo alla confisca del bene.
Dei documenti depositati tardivamente e della loro inutilizzabilità, infatti, si è detto.
Né appare possibile desumerla indirettamente dalla richiamata pretesa dell' CP_5
Parte dell'indennità di occupazione alla per due ragioni: perché il fatto non
[...]
dimostra il possesso materiale del bene da parte della società; per la semplice evidenza che l' è soggetto terzo rispetto alle parti in causa, come tale priva di Controparte_5
legittimazione a pretendere sul punto, (come ha tenuto a precisare la stessa attrice nell'opporsi al pagamento).
E quindi, in buona sostanza, la domanda proposta dalla parte attrice dev'esser rigettata per difetto di prova.
Le spese seguono la soccombenza.
Il carattere aggravato in termini di responsabilità della proposizione della presente domanda della domanda legittima la condanna di parte attrice al pagamento della sanzione di cui al III comma dell'articolo 96 c.p.c. che si liquida nella semisomma liquidata a titolo di spese processuali per come liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. di RG
9496/2024:
a) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice.
b) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla difesa della parte convenuta che liquida nella misura di € 14.103,00 oltre oneri riflessi.
c) Visto l'articolo 96 comma III c.p.c. condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta della somma di € 7.051,50.
Così deciso in Roma lì 19/03/2025.
Del ché è verbale. Il Giudice Dr Claudio Patruno.
pagina7 di 7
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza cartolare del 27.02.2025 nella causa tra Parte_1
e la parte convenuta
[...] Controparte_1
tempestivamente costituita
[...]
Il Tribunale
lette le conclusioni che venivano rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281
III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: usucapione.
Conclusioni per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
accertare e dichiarare che la società attrice è proprietaria esclusiva per maturata usucapione acquisitiva, dei seguenti immobili e delle loro pertinenze:
pagina1 di 7 a) appartamento sito a Roma alla via Merulana n. 264, interno 5 catasto U;
Fgl. 494 part.299
sub.11; cat A2;
b) appartamento sito a Roma alla via Merulana n. 264, interno 6 catasto U;
Fgl. 494 part.299
sub.12; cat A2;
c) appartamento sito a Roma alla via Merulana n. 264, interno 8, catasto U;
Fgl. 494 part. 299 sub.14; cat A2;
d) appartamento sito a Roma alla via Paraguay n. 18, interno 5 piano 2 catasto U;
Fgl. 544
part.161 sub.22; cat A2;
e) appartamento sito in Roma alla via Tirso n. 90, interno 10 catasto U;
Fgl.577 part.125
sub.9; cat A10;
in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione da distrarsi a favore dello scrivente avvocato. Conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese ed onorari da distarsi a favore del difensore.
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
rigettare le avverse pretese in quanto del tutto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
FATTO E PROCESSO
La società attrice , ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, chiedendo l'accertamento della intervenuta usucapione dei Controparte_1
cespiti meglio individuati in epigrafe in virtù del possesso continuato, pacifico, pubblico ultraventennale per come rappresentato e documentato, giusta sentenza di accertamento della proprietà emessa dal Tribunale Civile di Roma . 15893/1998.
Ha riconosciuto in premessa, che – in effetti - sui predetti immobili, con nota del
07.10.2004 Reg. Part. 76615-76619, Reg. Gen. 118295, era stata trascritto (in tesi illegittimamente) un provvedimento amministrativo emesso dal Consigliere Delegato dott.
pagina2 di 7 della III Sezione penale datato 23 giugno 2004, (cfr. Doc. atto amm. n. 4; Per_1 Per_1
Note trascr.: 4a-4b-4c-4d-4e-; Relazione Ag Servizi, 4f). Questo provvedimento - come poteva evidenziarsi dal testo del medesimo – era stato emesso per dare esecuzione -
mediante il riferimento per relazione ad una nota del ROS dei Carabinieri – alla confisca ex art. 240 c.p. definitivamente disposta dalla Sentenza della Corte di Appello - Sez. I penale -
del 30 marzo 1999, di conferma della confisca disposta dal Tribunale emessa nel processo penale a carico tra gli altri di , soggetto che non era mai stata né Controparte_2
socio, né amministratore della Pt_1
Tuttavia, andava altresì precisato che la natura amministrativa (e non giurisdizionale) del provvedimento in questione emergeva direttamente dalla definizione datane dalla stessa Corte Suprema di Cassazione, a seguito del giudizio di impugnazione del provvedimento di diniego emesso dalla Corte di Appello di Roma ( nella qualità di
Parte giudice dell'esecuzione) su ricorso proposto dai controinteressati, tra cui la (c.f.r.
Cassazione 27298 28.08.2008). In questa pronuncia la Corte di Cassazione precisava che il titolo esecutivo avverso il quale si ricorreva non era il provvedimento del Consigliere Dr.
, ma direttamente la sentenza definitiva della Corte di Appello che quella Per_1
confisca, aveva disposto. Ne conseguiva l'evidenza che su questo presupposto, parte attrice - che sosteneva aver continuato il possesso giuridico e materiale del bene - sia prima ma anche dopo la confisca, chiedeva la declaratoria di usucapione di quelle unità
immobiliari meglio descritte in citazione. Infatti, il bene confiscato ex art. 240 c.p. essendo destinato alla vendita, non entra nel novero dei beni demaniali indisponibili, ovvero quelli con destinazione pubblica, ma in quelli patrimoniali e quindi disponibili, dovendo lo stesso essere alienato dal Giudice penale che ha applicato la misura patrimoniale.
Nel caso in esame ci si trovava dinanzi a beni che appartengono al patrimonio disponibile, e come tali soggetti alle regole previste dal diritto privato, quindi usucapibili,
non soggetti alle limitazioni di cui agli articoli 822 e segg c.c. Visto che il possesso in discorso sui cespiti di cui alla pronuncia della Corte di Appello era continuato con i predicati di cui all'articolo 1158 c.c. formulava le conclusioni di cui in epigrafe.
pagina3 di 7 Si è costituito in giudizio il che ha chiesto il Controparte_3
rigetto della domanda.
Ha evidenziato che i cespiti per i quali si chiedeva la pronuncia accertativa erano stati confiscati dalla sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 20.12.1994 con la quale era stato definito il procedimento penale sui c.d. fondi neri del SISDE.
Parte In questa pronuncia si era disposta la confisca dei beni in titolarità della in quanto società – schermo, riconducibile all'imputata , moglie del l.r. Controparte_2
dell'epoca della società ed attualmente .
Parte Reiteratamente la nella persona dell'amministratore, marito di
[...]
aveva chiesto la restituzione dei beni, ed aveva convenuto la Presidenza del CP_2
Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno, il , ma questi Controparte_4
provvedimenti giurisdizionali che avevano concluso sulle domande non erano stati impugnati dalla parte pubblica per la semplice evidenza che non erano alla stessa opponibili, non potendo travolgere l'effetto determinato dalla intervenuta confisca emessa ex art 240 cp.
Parte La aveva anche adito la Corte di Appello di Roma, al fine di ottenere la restituzione dei beni a lei intestati, ma la Corte di Appello aveva rigettato la domanda con ordinanza 18.09.2006.
Con sentenza n. 14854/2011 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la competenza a decidere sulla domanda proposta dalle parti attrici, ai sensi dell'articolo 667 comma 4 e
676 c.p.p. il giudice dell'esecuzione penale. La pronuncia era stata confermata dalla Corte
di Appello e poi dalla Corte di Cassazione la quale ultima aveva precisato come, il terzo che assuma di esser proprietario del bene confiscato e che sia rimasto estraneo al giudizio di cognizione può far valere le proprie pretese solo a seguito dell'irrevocabilità della sentenza che dispone la confisca, mediante la proposizione di incidente di esecuzione (
c.f.r Cass. 58444/2018 e 503636/2019). Altri giudizi si erano incardinati in opposizione alle indennità di indebita occupazione dei beni che erano state notificate dall'amministrazione pubblica.
pagina4 di 7 Va precisato che il deposito di visura aggiornata della Camera di Commercio della
Parte bbia dato conto del fatto che , uno degli imputati di cui al processo Controparte_2
Parte penale di cui si è dato conto, sia attualmente la liquidatrice della società odierna attrice.
Incardinata in tal modo la causa, concessi i termini, stante l'assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la sentenza contestuale ex art 281 sexies III c.p.c. e e quivi trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte attrice, non è provata e dev'esser rigettata.
Si premette di evidenziare che la documentazione inerente i cespiti di Via Tirso e di
Via Paraguay depositata dalla parte attrice con le note di trattazione scritta per l'udienza del 27.02.2025, (data per la quale la causa era stata rinviata per esser trattenuta a sentenza contestuale), non possono esser utilizzate probatoriamente ai fini della decisione, in quanto depositate oltre i termini preclusivi di carattere istruttorio, di cui agli articoli 171
ter c.p.c.
Fermo restando quanto premesso non sarebbe il caso di rilevare come le questioni inferenti la posizione del terzo interessato interessino - solo tangenzialmente - il presente giudizio.
Questo giudizio è finalizzato ad ottenere una pronuncia dichiarativa di intervenuta usucapione. L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà o di altri diritti reali a titolo originario, che si realizza attraverso il possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene per un periodo di tempo stabilito dalla legge (artt. 1158-1167 c.c.).
La tesi di parte attrice si fonda sul carattere patrimoniale (disponibile) e non indisponibile del bene confiscato, con la conseguenza della sua sottrazione ai privilegi garantiti dalla demanialità/indisponibilità di cui agli articoli 822 e segg c.c. tra cui la non usucapibilità del bene. Ne conseguirebbe l'evidenza che il possesso protratto (pacifico e pubblico) di essi per il tempo trascorso ultraventennale, ne dovrebbe legittimare la pronuncia richiesta.
pagina5 di 7 La tesi potrebbe anche esser seguita se il Tribunale comprendesse da quale circostanza di fatto emerga nel concreto il possesso in capo alla società attrice: come la società lo abbia esercitato, in che termini.
Perché il possesso sia utile ai fini dell'usucapione, devono essere presenti due elementi: il c.d. corpus ovvero il possesso materiale del bene, continuo e non interrotto per il periodo di tempo stabilito dalla legge, ovvero l'uso effettivo e visibile del bene come se fosse proprio, e l'animus: l'intenzione di comportarsi come proprietario del bene, senza riconoscere l'altrui proprietà.
Posto che il giudizio civile è un giudizio di parti nulla ha dimostrato (o ha chiesto di dimostrare) la difesa della società attrice, dal punto di vista meramente materiale, circa il possesso materiale del bene, in che termini esso si sia concretizzato in questi anni;
nulla è
stato neanche allegato circa l'uso quotidiano del bene, il suo utilizzo, la manutenzione o miglioramenti, recinzioni delimitazioni e quant'altro. Non dimostra il possesso la produzione dei bilanci della società.
Ma anche ove si voglia, per puro spirito tuzioristico, ritenere che la dimostrazione sia stata fatta con riferimento ad un possesso indiretto, (mediante la concessione in godimento) posto che il giudizio civile è regolato dal principio dispositivo e non inquisitorio, non può non evidenziarsi come la difesa di parte attrice non si sia data pena di esser ammessa a dimostrare da chi questi beni siano stati detenuti, a che titolo, da quando, e soprattutto fino a che data: la documentazione contrattuale è solo un elemento,
e neanche il più importante, della dimostrazione del possesso c.d indiretto, e necessita di specifica dimostrazione di un possesso continuo ultraventennale e perdurante a procedere dalla confisca del bene.
A tal fine non sono stati richiesti, né in citazione, né in memoria istruttoria n. 2, né
in memoria di replica, mezzi di prova orale relativi alla disponibilità indiretta dei cinque cespiti di cui alla domanda.
Quindi, non può esser riconosciuta idonea ai nostri fini, dal punto di vista probatorio, l'affastellata, diacronica (e, per molti versi ininfluente dal punto di vista temporale in quanto antecedente alla confisca) documentazione contrattuale, fiscale,
pagina6 di 7 condominiale, depositata senza specificazioni, inferente i cespiti di cui è causa, per l'evidenza, come chiarito, che anche solo documentalmente, non viene data dimostrazione del possesso indiretto perdurante, per il ventennio successivo alla confisca del bene.
Dei documenti depositati tardivamente e della loro inutilizzabilità, infatti, si è detto.
Né appare possibile desumerla indirettamente dalla richiamata pretesa dell' CP_5
Parte dell'indennità di occupazione alla per due ragioni: perché il fatto non
[...]
dimostra il possesso materiale del bene da parte della società; per la semplice evidenza che l' è soggetto terzo rispetto alle parti in causa, come tale priva di Controparte_5
legittimazione a pretendere sul punto, (come ha tenuto a precisare la stessa attrice nell'opporsi al pagamento).
E quindi, in buona sostanza, la domanda proposta dalla parte attrice dev'esser rigettata per difetto di prova.
Le spese seguono la soccombenza.
Il carattere aggravato in termini di responsabilità della proposizione della presente domanda della domanda legittima la condanna di parte attrice al pagamento della sanzione di cui al III comma dell'articolo 96 c.p.c. che si liquida nella semisomma liquidata a titolo di spese processuali per come liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. di RG
9496/2024:
a) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice.
b) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla difesa della parte convenuta che liquida nella misura di € 14.103,00 oltre oneri riflessi.
c) Visto l'articolo 96 comma III c.p.c. condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta della somma di € 7.051,50.
Così deciso in Roma lì 19/03/2025.
Del ché è verbale. Il Giudice Dr Claudio Patruno.
pagina7 di 7