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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. AL ET Presidente dott.ssa DA CU Giudice Rel./Est. dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10411/2024 promossa da:
, col patrocinio dell'Avv. Andrea Angeletti, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, col patrocinio dell'Avv. Marta Petrini, in virtù di procura speciale in atti Parte_2 ricorrenti
e nei confronti di in persona dell'Avv. Stefania Cacciabue Controparte_1 parte intervenuta con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da verbale d'udienza del 22.10.2025.
Per il curatore speciale: come da verbale d'udienza del 22.10.2025.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2 COLLEGNO il 31.03.2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 11, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
pagina 1 di 6 Dal matrimonio sono nati i figli: il 14.07.12 e il 14.04.15. Per_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 30.06.2023.
Con ricorso depositato il 22.04.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della Legge n. 898/1970 e s.m.i.
Con decreto dell'08.03.2025, il Giudice Relatore ha chiesto al Tribunale per i Minorenni di Torino informazioni in ordine allo stato/esito del procedimento R.G. V.G. n 1620/2022 e la trasmissione dei provvedimenti assunti nell'ambito di detto procedimento;
ha chiesto altresì al Servizio Sociale e di NPI/Psicologia competenti di far pervenire relazioni di aggiornamento sulla situazione dei minori Per_1 e e del nucleo familiare ed assegnato alle parti termine perentorio per il deposito delle note Persona_2 scritte ex art. 127-ter cpc.
Con comparsa del 10.03.2025, si è costituito in giudizio il Curatore Speciale già nominato nel giudizio minorile, il quale ha domandato disporsi la prosecuzione degli interventi di presa in carico sociale, psicologica, sanitaria, educativa e genitoriale del nucleo, con prosecuzione altresì dell'intervento educativo domiciliare per prosecuzione di un intervento educativo domiciliare per , Per_2 Per_1 inserimento di in un centro diurno, avvio di un intervento di sostegno genitoriale alla coppia e Per_1 avvio della presa in carico da parte del Servizio di NPI e di Psicologia per entrambi i minori in base alle loro esigenze di monitoraggio e cura.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, hanno fatto pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Con ordinanza del 24.06.2025 il Tribunale ha rimesso la causa in istruttoria e fissato udienza per ulteriori determinazioni giudiziali, richiedendo al Tribunale per i Minorenni ed ai Servizi di territorio aggiornamenti, rispettivamente, sullo stato/esito del procedimento nonchè sulla situazione dei minori.
All'udienza del 22.10.2025 tutte le parti hanno instato per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso con l'aggiunta della presa in carico dei Servizi Territoriali così come chiesto dal Curatore Speciale.
Il Giudice Relatore, previa riunione al presente giudizio degli atti del procedimento minorile (Rg Vg 1620/2022), ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970 e s.m.i.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato (doc. 3).
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riguardo, poi, alle condizioni relative ai figli minori, ritiene il Collegio che queste appaiano confacenti all'interesse dei medesimi, come ritenuto anche dallo stesso Curatore Speciale.
pagina 2 di 6 Occorre premettere che il Tribunale per i Minorenni di Torino, con decreto del 2.8.2022, aveva nominato il Curatore Speciale dei minori, aveva disposto il collocamento di presso una risorsa Per_1 professionale etero-familiare ed autorizzato incontri tra il minore ed i familiari secondo modalità e tempi ritenuti idonei dai Servizi (cfr. doc. 2).
Successivamente, con decreto del 30.6.2023, è stata omologata la separazione consensuale fra le parti le cui condizioni prevedevano l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione di e presso la madre (quanto a da subito;
quanto a , una volta Per_1 Per_2 Per_2 Per_1 che avesse fatto rientro in seno al nucleo familiare) e incontri liberi padre-figli (cfr. doc. 3).
Con decreto del 3.9.2024 l'autorità giudiziaria minorile ha poi autorizzato le dimissioni di Per_1 dalla comunità e la sua collocazione presso la madre con la prosecuzione della presa in carico sociale, psicologica, sanitaria, educativa e genitoriale del nucleo, con continuazione dell'intervento educativo domiciliare per e per ed inserimento di quest'ultimo in un centro diurno, autorizzando Per_2 Per_1 incontri padre-figli secondo modalità concordate fra i genitori ed i Servizi.
Da ultimo, con decreto del 23.9.2025, il Tribunale per i Minorenni ha confermato il contenuto del precedente provvedimento del 3.9.2024, incaricando i Servizi di territorio di proseguire con tutti i più opportuni interventi a favore dei minori e ha dichiarato non luogo a ulteriormente provvedere sulle domande proposta dal PMM, stante la pendenza del presente giudizio di divorzio.
Ciò premesso, dalle relazioni sociali in atti e in coerenza con quanto osservato dal Tribunale per i Minorenni col decreto del 04.09.2024 reso nel procedimento qui riunito, emerge come, pur a fronte di talune perduranti criticità manifestate nella gestione della prole dalla sig.ra attuale collocataria Pt_2 dei minori, la permanenza di e presso l'abitazione materna – ove supportata dalla Per_1 Persona_2 prosecuzione delle prese in carico multidisciplinari e da una progettualità che realizzi la piena valorizzazione delle figure educative e delle risorse familiari quali la nonna materna – costituisca la soluzione preferibile per i minori.
In particolare, il Servizio Sociale, nell'ultima relazione, ha evidenziato come “tenuto conto dell'esperienza comunitaria pregressa, vissuta da come traumatica, e dell'impatto psicologico Per_1 che un nuovo inserimento potrebbe comportare, si esclude al momento tale ipotesi”, ritenendo piuttosto
“prioritario promuovere soluzioni tutelanti alternative, capaci di offrire protezione e stabilità senza ricorrere a contesti potenzialmente stigmatizzanti per il minore. In tal senso, si conferma la centralità di figure familiari e professionali affettivamente significative e riconosciute, come la nonna materna e gli educatori professionali, nella costruzione di un progetto di sostegno che possa rispettare la soggettività e il bisogno di sicurezza emotiva di e di ” (v. rel. SS 21.10.2025). Per_1 Per_2
Il Curatore Speciale ha ribadito in udienza di ritenere le condizioni concordate dalle parti conformi all'interesse dei minori e di nulla opporre al loro accoglimento, salva la necessità di una prosecuzione a cura dei Servizi territoriali degli interventi di supporto a favore dei minori. Il Curatore Speciale, in specie, ha dichiarato di conoscere da tempo il nucleo e di essere curatore speciale dei minori dal 2022, di non riscontrare nei genitori le criticità che sono state evidenziate perché entrambi sono presenti e sono sempre stati collaborativi coi Servizi e, anzi, sono stati gli stessi genitori a richiedere gli interventi di supporto per gestire la situazione dei minori, specialmente di , non facile;
ha rilevato, Per_1 inoltre, come gli interventi educativi sia per sia per stiano proseguendo positivamente e in Per_2 Per_1 ragione di ciò è stato sospeso l'inserimento di nel centro diurno (v. verbale d'udienza 22.10.25). Per_1
Le parti, del resto, hanno dichiarato di essere favorevoli alla prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale e di NPI/Psicologia per la continuazione di tutti gli interventi di supporto psicologico, sanitario, educativo e genitoriale, con prosecuzione dell'intervento educativo pagina 3 di 6 domiciliare per e per , confermando la loro volontà di collaborare con i Servizi Territoriali Per_2 Per_1 per la prosecuzione dei suddetti interventi.
Alla luce di queste considerazioni, la circostanza che entrambi i genitori abbiano concordato sulla necessità di mantenere le prese in carico in atto – aderendo all'indicazione sul punto del Curatore Speciale (cfr. verbale d'udienza 22.10.2025) – consente di ritenere le condizioni, così integrate, conformi all'interesse della prole minorenne. Dal che la non necessità, peraltro, dell'ascolto dei minori, tenuto altresì conto della circostanza che a tale incombente si è provveduto nel procedimento davanti al Giudice minorile.
Nessun profilo di contrasto con l'interesse dei minori si ravvisa nelle previsioni consensualmente delineate dalle parti in ordine al loro mantenimento.
La proposizione di domanda congiunta giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Nulla deve essere disposto quanto ai compensi spettanti al Curatore Speciale, non avendo questi inteso proporre istanza di liquidazione dei compensi professionali (cfr. verbale d'udienza 22.10.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Parte_2
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la presente sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori e siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_2 con collocazione prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche;
scelte che dovranno essere concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i coniugi eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale;
DÀ ATTO che le parti concordano che il padre, avendo molto sovente impegni lavorativi durante i weekend, tenga con sé i figli secondo le seguenti modalità nell'arco di ogni mese:
a) qualora egli abbia la libera disponibilità di almeno un fine settimana, dalle 09,00 a.m. fino alla domenica dopo cena o al lunedì mattina, accompagnandoli direttamente a scuola. Inoltre, un giorno infrasettimanale, recuperandoli all'uscita da scuola e, dopo il pernottamento presso la sua abitazione, riaccompagnandoveli il mattino del giorno seguente;
b) qualora egli sia occupato per esigenze lavorative tutti i fine settimana, due giorni infrasettimanali recuperandoli all'uscita da scuola e, dopo il pernottamento presso la sua abitazione, riaccompagnandoveli il mattino del giorno seguente (oppure del secondo giorno a seguire, qualora li abbia tenuti con sé per due giorni consecutivi);
Il tutto, comunque, con la più ampia disponibilità per i genitori di concordare nel dettaglio giorni ed orari (anche modificandoli, se del caso), compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e con quelli scolastici ed extrascolastici, presenti e futuri, dei minori;
pagina 4 di 6 Il padre terrà inoltre con sé i figli:
a) durante le vacanze estive per un periodo continuativo di 15 giorni preventivamente concordato fra i genitori;
b) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 25 dicembre (dopo l'orario di colazione) al 31 dicembre, o dal 1° gennaio (dopo l'orario di colazione) al 6 gennaio;
c) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua o dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì seguente;
Il tutto, comunque, con la più ampia disponibilità per i genitori di concordare nel dettaglio giorni ed orari (anche modificandoli, se del caso), compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e con quelli scolastici ed extrascolastici, presenti e futuri, dei minori;
Part DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Pt_2 prole:
a) la somma di euro 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di fino a quando Persona_2
non sarà rientrato nel nucleo famigliare;
Per_1
b) la somma di euro 500,00 (250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento di e Per_1 di quando anche sarà collocato presso la madre;
Persona_2 Per_1
Part DISPONE che, quale assegno divorzile a favore della sig.ra il sig. si impegni a versare Pt_2 (entro il giorno 15 di ogni mese) le seguenti somme, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT:
a) fino al termine di permanenza di presso la Comunità Terapeutica, € 300,00; Per_1
b) dopo il rientro di nel nucleo famigliare, € 150,00; Per_1
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi tra le parti:
- l'“Assegno Unico ed Universale per i figli a carico” erogato dall' continuerà ad essere CP_2 interamente accreditato alla sig.ra Pt_2 Part
- è confermato altresì l'impegno del sig. ad ogni adempimento necessario affinché la sig.ra possa disporre in via esclusiva, nell'interesse del figlio , delle somme erogate al Pt_2 Per_1 medesimo dall' a titolo di “indennità mensile di frequenza”; CP_2
- entrambi i genitori si impegnano a rimborsare a quello dei due che l'abbia anticipato il 50% delle spese scolastiche, delle spese mediche non coperte dal S.S.N. ed extrascolastiche purché fra loro previamente concordate –salvo che abbiano natura urgente e non differibile –, sempre previa esibizione dei relativi giustificativi, e comunque facendo riferimento al Protocollo del 15.03.16 sottoscritto dal Tribunale Ordinario di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
- entrambe le parti si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto ai sensi dell'art. 3 lett. b) della Legge 1185/67;
- entrambi i genitori prestano assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida ai fini dell'espatrio dei figli minori e Per_1 Persona_2
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale e di per la continuazione di tutti gli interventi di supporto psicologico, sanitario, educativo e CP_3 genitoriale a favore del nucleo, con prosecuzione dell'intervento educativo domiciliare per i minori e per , fin quando stimato necessario o opportuno dai medesimi operatori incaricati Persona_2 Per_1 e avendo cura di segnalare prontamente alla competente Procura Minorile eventuali situazioni di pagina 5 di 6 pregiudizio per i minori;
DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e ) per il tramite CP_3 del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025.
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
DA CU AL ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento predisposta dal M.O.T. Controparte_4
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. AL ET Presidente dott.ssa DA CU Giudice Rel./Est. dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10411/2024 promossa da:
, col patrocinio dell'Avv. Andrea Angeletti, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, col patrocinio dell'Avv. Marta Petrini, in virtù di procura speciale in atti Parte_2 ricorrenti
e nei confronti di in persona dell'Avv. Stefania Cacciabue Controparte_1 parte intervenuta con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da verbale d'udienza del 22.10.2025.
Per il curatore speciale: come da verbale d'udienza del 22.10.2025.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2 COLLEGNO il 31.03.2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 11, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
pagina 1 di 6 Dal matrimonio sono nati i figli: il 14.07.12 e il 14.04.15. Per_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 30.06.2023.
Con ricorso depositato il 22.04.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della Legge n. 898/1970 e s.m.i.
Con decreto dell'08.03.2025, il Giudice Relatore ha chiesto al Tribunale per i Minorenni di Torino informazioni in ordine allo stato/esito del procedimento R.G. V.G. n 1620/2022 e la trasmissione dei provvedimenti assunti nell'ambito di detto procedimento;
ha chiesto altresì al Servizio Sociale e di NPI/Psicologia competenti di far pervenire relazioni di aggiornamento sulla situazione dei minori Per_1 e e del nucleo familiare ed assegnato alle parti termine perentorio per il deposito delle note Persona_2 scritte ex art. 127-ter cpc.
Con comparsa del 10.03.2025, si è costituito in giudizio il Curatore Speciale già nominato nel giudizio minorile, il quale ha domandato disporsi la prosecuzione degli interventi di presa in carico sociale, psicologica, sanitaria, educativa e genitoriale del nucleo, con prosecuzione altresì dell'intervento educativo domiciliare per prosecuzione di un intervento educativo domiciliare per , Per_2 Per_1 inserimento di in un centro diurno, avvio di un intervento di sostegno genitoriale alla coppia e Per_1 avvio della presa in carico da parte del Servizio di NPI e di Psicologia per entrambi i minori in base alle loro esigenze di monitoraggio e cura.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, hanno fatto pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Con ordinanza del 24.06.2025 il Tribunale ha rimesso la causa in istruttoria e fissato udienza per ulteriori determinazioni giudiziali, richiedendo al Tribunale per i Minorenni ed ai Servizi di territorio aggiornamenti, rispettivamente, sullo stato/esito del procedimento nonchè sulla situazione dei minori.
All'udienza del 22.10.2025 tutte le parti hanno instato per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso con l'aggiunta della presa in carico dei Servizi Territoriali così come chiesto dal Curatore Speciale.
Il Giudice Relatore, previa riunione al presente giudizio degli atti del procedimento minorile (Rg Vg 1620/2022), ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970 e s.m.i.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato (doc. 3).
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riguardo, poi, alle condizioni relative ai figli minori, ritiene il Collegio che queste appaiano confacenti all'interesse dei medesimi, come ritenuto anche dallo stesso Curatore Speciale.
pagina 2 di 6 Occorre premettere che il Tribunale per i Minorenni di Torino, con decreto del 2.8.2022, aveva nominato il Curatore Speciale dei minori, aveva disposto il collocamento di presso una risorsa Per_1 professionale etero-familiare ed autorizzato incontri tra il minore ed i familiari secondo modalità e tempi ritenuti idonei dai Servizi (cfr. doc. 2).
Successivamente, con decreto del 30.6.2023, è stata omologata la separazione consensuale fra le parti le cui condizioni prevedevano l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione di e presso la madre (quanto a da subito;
quanto a , una volta Per_1 Per_2 Per_2 Per_1 che avesse fatto rientro in seno al nucleo familiare) e incontri liberi padre-figli (cfr. doc. 3).
Con decreto del 3.9.2024 l'autorità giudiziaria minorile ha poi autorizzato le dimissioni di Per_1 dalla comunità e la sua collocazione presso la madre con la prosecuzione della presa in carico sociale, psicologica, sanitaria, educativa e genitoriale del nucleo, con continuazione dell'intervento educativo domiciliare per e per ed inserimento di quest'ultimo in un centro diurno, autorizzando Per_2 Per_1 incontri padre-figli secondo modalità concordate fra i genitori ed i Servizi.
Da ultimo, con decreto del 23.9.2025, il Tribunale per i Minorenni ha confermato il contenuto del precedente provvedimento del 3.9.2024, incaricando i Servizi di territorio di proseguire con tutti i più opportuni interventi a favore dei minori e ha dichiarato non luogo a ulteriormente provvedere sulle domande proposta dal PMM, stante la pendenza del presente giudizio di divorzio.
Ciò premesso, dalle relazioni sociali in atti e in coerenza con quanto osservato dal Tribunale per i Minorenni col decreto del 04.09.2024 reso nel procedimento qui riunito, emerge come, pur a fronte di talune perduranti criticità manifestate nella gestione della prole dalla sig.ra attuale collocataria Pt_2 dei minori, la permanenza di e presso l'abitazione materna – ove supportata dalla Per_1 Persona_2 prosecuzione delle prese in carico multidisciplinari e da una progettualità che realizzi la piena valorizzazione delle figure educative e delle risorse familiari quali la nonna materna – costituisca la soluzione preferibile per i minori.
In particolare, il Servizio Sociale, nell'ultima relazione, ha evidenziato come “tenuto conto dell'esperienza comunitaria pregressa, vissuta da come traumatica, e dell'impatto psicologico Per_1 che un nuovo inserimento potrebbe comportare, si esclude al momento tale ipotesi”, ritenendo piuttosto
“prioritario promuovere soluzioni tutelanti alternative, capaci di offrire protezione e stabilità senza ricorrere a contesti potenzialmente stigmatizzanti per il minore. In tal senso, si conferma la centralità di figure familiari e professionali affettivamente significative e riconosciute, come la nonna materna e gli educatori professionali, nella costruzione di un progetto di sostegno che possa rispettare la soggettività e il bisogno di sicurezza emotiva di e di ” (v. rel. SS 21.10.2025). Per_1 Per_2
Il Curatore Speciale ha ribadito in udienza di ritenere le condizioni concordate dalle parti conformi all'interesse dei minori e di nulla opporre al loro accoglimento, salva la necessità di una prosecuzione a cura dei Servizi territoriali degli interventi di supporto a favore dei minori. Il Curatore Speciale, in specie, ha dichiarato di conoscere da tempo il nucleo e di essere curatore speciale dei minori dal 2022, di non riscontrare nei genitori le criticità che sono state evidenziate perché entrambi sono presenti e sono sempre stati collaborativi coi Servizi e, anzi, sono stati gli stessi genitori a richiedere gli interventi di supporto per gestire la situazione dei minori, specialmente di , non facile;
ha rilevato, Per_1 inoltre, come gli interventi educativi sia per sia per stiano proseguendo positivamente e in Per_2 Per_1 ragione di ciò è stato sospeso l'inserimento di nel centro diurno (v. verbale d'udienza 22.10.25). Per_1
Le parti, del resto, hanno dichiarato di essere favorevoli alla prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale e di NPI/Psicologia per la continuazione di tutti gli interventi di supporto psicologico, sanitario, educativo e genitoriale, con prosecuzione dell'intervento educativo pagina 3 di 6 domiciliare per e per , confermando la loro volontà di collaborare con i Servizi Territoriali Per_2 Per_1 per la prosecuzione dei suddetti interventi.
Alla luce di queste considerazioni, la circostanza che entrambi i genitori abbiano concordato sulla necessità di mantenere le prese in carico in atto – aderendo all'indicazione sul punto del Curatore Speciale (cfr. verbale d'udienza 22.10.2025) – consente di ritenere le condizioni, così integrate, conformi all'interesse della prole minorenne. Dal che la non necessità, peraltro, dell'ascolto dei minori, tenuto altresì conto della circostanza che a tale incombente si è provveduto nel procedimento davanti al Giudice minorile.
Nessun profilo di contrasto con l'interesse dei minori si ravvisa nelle previsioni consensualmente delineate dalle parti in ordine al loro mantenimento.
La proposizione di domanda congiunta giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Nulla deve essere disposto quanto ai compensi spettanti al Curatore Speciale, non avendo questi inteso proporre istanza di liquidazione dei compensi professionali (cfr. verbale d'udienza 22.10.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Parte_2
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la presente sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori e siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_2 con collocazione prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche;
scelte che dovranno essere concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i coniugi eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale;
DÀ ATTO che le parti concordano che il padre, avendo molto sovente impegni lavorativi durante i weekend, tenga con sé i figli secondo le seguenti modalità nell'arco di ogni mese:
a) qualora egli abbia la libera disponibilità di almeno un fine settimana, dalle 09,00 a.m. fino alla domenica dopo cena o al lunedì mattina, accompagnandoli direttamente a scuola. Inoltre, un giorno infrasettimanale, recuperandoli all'uscita da scuola e, dopo il pernottamento presso la sua abitazione, riaccompagnandoveli il mattino del giorno seguente;
b) qualora egli sia occupato per esigenze lavorative tutti i fine settimana, due giorni infrasettimanali recuperandoli all'uscita da scuola e, dopo il pernottamento presso la sua abitazione, riaccompagnandoveli il mattino del giorno seguente (oppure del secondo giorno a seguire, qualora li abbia tenuti con sé per due giorni consecutivi);
Il tutto, comunque, con la più ampia disponibilità per i genitori di concordare nel dettaglio giorni ed orari (anche modificandoli, se del caso), compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e con quelli scolastici ed extrascolastici, presenti e futuri, dei minori;
pagina 4 di 6 Il padre terrà inoltre con sé i figli:
a) durante le vacanze estive per un periodo continuativo di 15 giorni preventivamente concordato fra i genitori;
b) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 25 dicembre (dopo l'orario di colazione) al 31 dicembre, o dal 1° gennaio (dopo l'orario di colazione) al 6 gennaio;
c) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua o dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì seguente;
Il tutto, comunque, con la più ampia disponibilità per i genitori di concordare nel dettaglio giorni ed orari (anche modificandoli, se del caso), compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e con quelli scolastici ed extrascolastici, presenti e futuri, dei minori;
Part DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Pt_2 prole:
a) la somma di euro 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di fino a quando Persona_2
non sarà rientrato nel nucleo famigliare;
Per_1
b) la somma di euro 500,00 (250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento di e Per_1 di quando anche sarà collocato presso la madre;
Persona_2 Per_1
Part DISPONE che, quale assegno divorzile a favore della sig.ra il sig. si impegni a versare Pt_2 (entro il giorno 15 di ogni mese) le seguenti somme, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT:
a) fino al termine di permanenza di presso la Comunità Terapeutica, € 300,00; Per_1
b) dopo il rientro di nel nucleo famigliare, € 150,00; Per_1
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi tra le parti:
- l'“Assegno Unico ed Universale per i figli a carico” erogato dall' continuerà ad essere CP_2 interamente accreditato alla sig.ra Pt_2 Part
- è confermato altresì l'impegno del sig. ad ogni adempimento necessario affinché la sig.ra possa disporre in via esclusiva, nell'interesse del figlio , delle somme erogate al Pt_2 Per_1 medesimo dall' a titolo di “indennità mensile di frequenza”; CP_2
- entrambi i genitori si impegnano a rimborsare a quello dei due che l'abbia anticipato il 50% delle spese scolastiche, delle spese mediche non coperte dal S.S.N. ed extrascolastiche purché fra loro previamente concordate –salvo che abbiano natura urgente e non differibile –, sempre previa esibizione dei relativi giustificativi, e comunque facendo riferimento al Protocollo del 15.03.16 sottoscritto dal Tribunale Ordinario di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
- entrambe le parti si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto ai sensi dell'art. 3 lett. b) della Legge 1185/67;
- entrambi i genitori prestano assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida ai fini dell'espatrio dei figli minori e Per_1 Persona_2
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale e di per la continuazione di tutti gli interventi di supporto psicologico, sanitario, educativo e CP_3 genitoriale a favore del nucleo, con prosecuzione dell'intervento educativo domiciliare per i minori e per , fin quando stimato necessario o opportuno dai medesimi operatori incaricati Persona_2 Per_1 e avendo cura di segnalare prontamente alla competente Procura Minorile eventuali situazioni di pagina 5 di 6 pregiudizio per i minori;
DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e ) per il tramite CP_3 del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025.
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
DA CU AL ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento predisposta dal M.O.T. Controparte_4
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