Art. 10. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 10 della Legge 17 maggio 1988, n. 172
Articolo 9
- Legge 17 maggio 1988, n. 172
Articolo 10 della Legge 17 maggio 1988, n. 172
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31 maggio 1988
31 maggio 1988