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Articolo 10 della Legge 17 maggio 1988, n. 172
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Legge 17 maggio 1988, n. 172
Articolo 10 della Legge 17 maggio 1988, n. 172
Versione
31 maggio 1988
Art. 10. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 31 maggio 1988
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