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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato in esito al deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 453/2020 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Catania presso Parte_1 CodiceFiscale_1
lo studio dell'avv. Maria Daniela Tomarchio, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale CP_1 P.IVA_1
mandatario della (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in Messina presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell' , rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Furcas e Marina Olla del ruolo professionale CP_3
per procura in atti,
opposto
per la Provincia di Messina (c.f. Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
opposto contumace
oggetto: opposizione ad avviso di addebito – contributi previdenziali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 28 gennaio 2020 proponeva opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 59520190004765891000, notificatogli dall' sede di Messina CP_1
il 19 dicembre 2019 per la complessiva somma di 1.009,28 euro a titolo di contributi dovuti alla
Gestione Artigiani anno 2012, sanzioni e somme aggiuntive.
Nella resistenza dell' , costituitosi in proprio e quale mandatario della CP_3 CP_2
contumace la sostituita l'udienza del 20 maggio 2025 dal deposito Controparte_4 telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Va in primo luogo dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione, avendo l'ultima cessione riguardato crediti maturati fino al 31 dicembre CP_1
2005.
3.- Nel merito, per dato pacifico l'opponente ha provveduto nel corso del giudizio a saldare il proprio debito, al fine di conseguire il DU (cfr. quietanza di pagamento del 29 dicembre 2020 in atti).
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere
4.- In ordine alla regolamentazione delle spese processuali secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale va evidenziato che i presunti vizi di difetto di motivazione, mancata notifica di un atto di accertamento prodromico e di intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo erano tardivi e quindi inammissibili, poiché avrebbe dovuto essere proposti nei venti giorni successivi alla notifica dell'avviso di addebito con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/1999.
4.1.- In ordine all'eccezione di prescrizione del credito, si premette che secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. n. 13831/2015), i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995.
Nella specie doveva applicarsi il nuovo regime, trattandosi di contributi eccedenti il minimale anno 2012.
Quanto al dies a quo la Suprema Corte, con riferimento alla specifica materia in esame, ha affermato (v. Cass. n. 5413/2020) il principio secondo cui in tema di contributi c.d. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, e la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa - in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l.
2 1827/1935). È stata richiamata al riguardo la regola, fissata dall'art. 18, comma 4, d.lgs. n.
241/1997, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
Va però considerato che dalla documentazione allegata dall'ente (estratti e quietanze), non specificamente contestata, emerge che il ha effettuato pagamenti parziali della Pt_1 contribuzione residua, tra l'agosto 2014 e l'agosto 2018, cui potrebbe attribuirsi valore di riconoscimento del debito - sebbene la giurisprudenza di legittimità sul punto sia ondivaga - così che solo da tale data inizierebbe a decorrere il nuovo termine quinquennale, interrotto dalla notifica dell'atto opposto.
Alla luce di tali considerazioni e della controvertibilità di tale ultima questione è giusto compensare per 2/3 le spese processuali ponendo la restante frazione a carico dell'opponente; essa, tenuto conto dell'unitaria difesa, si liquida ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore e l'attività svolta, in complessivi 226 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, nella contumacia della Controparte_4
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna a rimborsare all' , in proprio e quale mandatario della Parte_1 CP_1
un terzo delle spese del giudizio, liquidato in complessivi 226 euro, oltre spese CP_2
generali e accessori di legge;
compensa il resto.
Messina, 21.5.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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