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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 12/02/2026, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2120/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
COSENTINO MARIA GIULIA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18354/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pescorocchiano - Via Montecarparo,2 02024 Pescorocchiano RI
elettivamente domiciliato presso ufficiotributi@pec.comune.pescorocchiano.rieti.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210110002901501 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210110002901501 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1511/2026 depositato il 11/02/2026
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento numero 09720210110002901501 , mediante la quale è stato richiesto alla ricorrente il pagamento dell'importo di complessivi € 1.122,40. a titolo di Tributi e sanzioni per l'imposta IMU relativamente agli anni 2012 e 2013, in qualità di erede del defunto Nominativo_1.
La ricorrente contesta l'atto perché le notifiche degli accertamenti per gli anni di cui alla contesa risultano effettuate al domicilio del de cuius ma dopo la sua morte e non è chiaro a chi siano state consegnate;
in ogni caso la richiesta di pagamento era dunque illegittima per inesistenza della notifica e per essere stata, la richiesta, indirizzata a persona già defunta.
Il Comune di Pescorocchiano, pur avendo ricevuto rituale notifica del ricorso, non si è costituito.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa dal giudice monocratico con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevata d'ufficio l'incompetenza per territorio del giudice adito.
L'art. 4,1° comma, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce che "Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. (omissis)". L'art. 5 dello stesso D.Lgs. aggiunge, poi, che la "competenza delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è inderogabile 2. L'incompetenza della commissione tributaria è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.".
Ora, il Comune di Pescorocchiano è incluso nella giurisdizione della Corte di Rieti (che coincide con il territorio della Provincia di Rieti, entro il quale è compreso il Comune in questione) e non già di Roma.
Il giudice competente per l'impugnazione dell'atto impugnato, pertanto, è la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Rieti dinanzi alla quale dovrà essere riassunto il giudizio, entro il termine di tre mesi dalla comunicazione alle parti della presente decisione.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
2 La Corte dichiara la propria incompetenza per territorio, per essere competente la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Rieti, dinanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente decisione. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, 9.2.2026.
Il Giudice Monocratico
MA GI NT
P.Q.M.
3
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
COSENTINO MARIA GIULIA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18354/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pescorocchiano - Via Montecarparo,2 02024 Pescorocchiano RI
elettivamente domiciliato presso ufficiotributi@pec.comune.pescorocchiano.rieti.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210110002901501 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210110002901501 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1511/2026 depositato il 11/02/2026
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento numero 09720210110002901501 , mediante la quale è stato richiesto alla ricorrente il pagamento dell'importo di complessivi € 1.122,40. a titolo di Tributi e sanzioni per l'imposta IMU relativamente agli anni 2012 e 2013, in qualità di erede del defunto Nominativo_1.
La ricorrente contesta l'atto perché le notifiche degli accertamenti per gli anni di cui alla contesa risultano effettuate al domicilio del de cuius ma dopo la sua morte e non è chiaro a chi siano state consegnate;
in ogni caso la richiesta di pagamento era dunque illegittima per inesistenza della notifica e per essere stata, la richiesta, indirizzata a persona già defunta.
Il Comune di Pescorocchiano, pur avendo ricevuto rituale notifica del ricorso, non si è costituito.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa dal giudice monocratico con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevata d'ufficio l'incompetenza per territorio del giudice adito.
L'art. 4,1° comma, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce che "Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. (omissis)". L'art. 5 dello stesso D.Lgs. aggiunge, poi, che la "competenza delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è inderogabile 2. L'incompetenza della commissione tributaria è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.".
Ora, il Comune di Pescorocchiano è incluso nella giurisdizione della Corte di Rieti (che coincide con il territorio della Provincia di Rieti, entro il quale è compreso il Comune in questione) e non già di Roma.
Il giudice competente per l'impugnazione dell'atto impugnato, pertanto, è la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Rieti dinanzi alla quale dovrà essere riassunto il giudizio, entro il termine di tre mesi dalla comunicazione alle parti della presente decisione.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
2 La Corte dichiara la propria incompetenza per territorio, per essere competente la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Rieti, dinanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente decisione. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, 9.2.2026.
Il Giudice Monocratico
MA GI NT
P.Q.M.
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