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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/06/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 521/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. BONOMO PASQUALE Parte_1 C.F._1
-attore opponente-
CONTRO
(C.F/ P.IVA , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. MARCO AIELLO
, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: ), con RT P.IVA_2 il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CALTANISSETTA.
-convenuti opposti-
*
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine perentorio assegnato per la precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_3
(da ora ) e il in persona del pro tempore, per
[...] CP_4 RT CP_5 svolgere opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29420140005591467000 di importo di €
11.064,00, lamentando con motivo qualificabile ex art. 615 comma primo c.p.c. l'inesistenza della notificazione della cartella di pagamento e la conseguente estinzione del credito per intervenuta prescrizione decennale.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: Parte_1
- di essere venuto a conoscenza della iscrizione a ruolo della cartella di pagamento n.
29420140005591467000 a seguito di accesso, tramite spid, alla propria area personale;
- di avere quindi appreso l'esistenza della predetta cartella di pagamento emessa per il recupero di somme dovute a titolo di pena pecuniaria (ammenda) in forza della sentenza n. 667/2009 pronunciata dal
Tribunale di Enna il 17.11.2009 e a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie alla Cassa delle
Ammende, rientranti nell'ambito delle spese di giustizia, soltanto il 16.05.2024, allorché è riuscito ad ottenere copia dell'estratto di ruolo e della relata di notifica della presunta notificazione;
- di non avere ricevuto alcuna notifica della predetta cartella di pagamento e di avere scoperto che era stata notificata ad altro soggetto, suo omonimo, ovvero ad nato a [...] il [...], Parte_1 presso la residenza di quest'ultimo in Centuripe, alla via Alfieri n. 31.
Per questi motivi
parte opponente ha eccepito la decadenza del diritto di agire esecutivamente di controparte e ha chiesto al Tribunale adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e previo accertamento dell'inesistenza della notificazione della cartella di pagamento n. 29420140005591467000, di: i) annullare la cartella di pagamento;
ii) in subordine, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale della cartella di pagamento.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio, contestando quanto ex CP_4
adverso sostenuto e dedotto e chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
In particolare, ha eccepito la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. CP_4
29420140005591467000 per essere stata notificata all'attore al corretto indirizzo e per essersi perfezionata per compiuta giacenza.
Nel presente giudizio si è anche costituito il , che ha eccepito il proprio difetto RT
di legittimazione passiva, atteso che la cartella di pagamento è un atto di esclusiva competenza dell' . CP_1 CP_1
Con ordinanza dell'11.12.2024, il Tribunale, ritenuto che l'opposizione proposta da Parte_1 apparisse fondata, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte.
Nessuna delle parti ha depositato le memorie di cui alla suddetta norma.
2 Di talché trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., viene decisa sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
2. Sull' eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva del . RT
Il ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sull'assunto che, RT avendo l'attore dedotto vizi riguardanti la cartella esattoriale, ossia relativi alla omessa notifica della cartella di pagamento e alla maturata prescrizione del credito, l'unico legittimato passivo andrebbe individuato nell'Agente di Riscossione.
La predetta eccezione sollevata dal va disattesa. RT
Invero, il giudizio di opposizione a cartella di pagamento - avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata per il recupero del credito – si è correttamente svolto nei confronti sia del , sia dell , rispettivamente quali ente RT Controparte_1
impositore ed agente della riscossione.
Invero, l'agente della riscossione è il soggetto nei cui confronti è necessario proporre l'opposizione in quanto, in virtù della configurazione dell'attuale sistema, fondato sulla istituzionalizzata scissione tra titolarità del credito e titolarità del potere di azione esecutiva, è proprio l'agente della riscossione che avvia l'azione esecutiva ed è quindi il soggetto dal quale promana l'atto mediante il quale la pretesa creditoria viene esercitata.
L'ente impositore è invece il titolare del predetto credito, nonché il soggetto che ha emesso l'ingiunzione di pagamento e che avrebbe potuto compiere atti interruttivi della prescrizione sconosciuti all'agente della riscossione.
Sussiste quindi la legittimazione passiva di entrambi gli enti opposti, e, segnatamente, del RT
, in quanto titolare della pretesa contestata, e di quale soggetto da cui provengono gli
[...] CP_4 atti oggetto di opposizione ed in capo al quale è pertanto ravvisabile un interesse a resistere per i riflessi, nei rapporti con il primo, eventualmente conseguenti dall'accoglimento dell'opposizione (cfr. Cass.,
20.11.2007, n. 24154; Cass. n. 12385/2013).
3. Sul merito dell'opposizione.
Parte opponente ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento lamentandone l'illegittimità per le seguenti ragioni: (i) inesistenza della notifica della cartella di pagamento, per essere stata notificata a soggetto diverso e ad indirizzo errato (diverso da quello della residenza dell'opponente); (ii) conseguente prescrizione dell'importo di cui alla cartella di pagamento n. 29420140005591467000.
Con riferimento all'eccezione di intervenuta prescrizione, giova rammentare che, come statuito dalla
Suprema Corte, “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione
3 coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.” (Cass. 23397/2016).
Soggiace quindi ad un termine di prescrizione quinquennale l'importo di cui alla cartella di pagamento opposta dovuto a titolo di pena pecuniaria (ammenda) ex art. 173 c.p.
Diversamente, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie alla
Cassa delle Ammende, rientranti nell'ambito delle spese di giustizia, non risultano applicabile gli artt.
172 comma quarto e 173 c.p.
Non essendo prevista una normativa speciale che disponga un termine di prescrizione più breve, il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie è quindi quello ordinario decennale e non quinquennale come dedotto dall'attore (cfr. Tribunale Busto Arsizio, sez. II, n. 644/2021; Tribunale
Monza, sez. III, n. 1430/2020).
Pertanto, avendo la cartella opposta ad oggetto il pagamento di somme divenute esigibili nell'anno 2009, occorre verificare se siano stati posti in essere dall'ente impositore o dall'ente riscossore validi atti interruttivi della prescrizione.
Orbene, l'ente impositore ha indicato quali atti interruttivi della prescrizione le notifiche asseritamente effettuate nell'anno 2015 della cartella di pagamento opposto.
Senonché, tali notifiche non sono non, atteso che:
- con riferimento alla notifica effettuata il 23.06.2015 all'indirizzo di residenza dell'opponente, la relata di notifica è del tutto incompleta (non compilata e non sottoscritta) e non vi è prova dell'invio della raccomandata;
- le altre due notifiche sono state effettuate ad un indirizzo errato.
Ed invero, le notifiche del 5 e del 10 agosto 2015 sono state effettuate ad un soggetto omonimo dell'opponente, tale residente in [...]. La seconda notifica, effettuata al Parte_1 medesimo indirizzo, è stata ricevuta a mani da , moglie convivente dell'omonimo Controparte_6 dell'attore, il quale all'epoca della notifica risiedeva a Centuripe in via Mamiani n. 3 ed era coniugato
4 con . Persona_1
Pertanto, posto che la cartella di pagamento non è stata validamente notificata, non essendo stata fornita la prova di validi atti interruttivi della prescrizione, si ritiene che sia maturata sia la prescrizione quinquennale dell'importo dovuto a titolo di pena pecuniaria, sia quella decenne la dell'importo dovuto a titolo di sanzione amministrative pecuniarie alla Controparte_7
In conclusione, per i motivi suesposti, l'opposizione ex art 615 c.p.c. va accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
55/14, come modificato dal D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e della natura documentale della causa.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione di e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui alla cartella Parte_1 di pagamento n. 29420140005591467000;
2) condanna l' e il , in solido tra loro, alla Controparte_1 RT rifusione delle spese di lite in favore del di che si liquidano in € 2.540,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Enna, 1/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. BONOMO PASQUALE Parte_1 C.F._1
-attore opponente-
CONTRO
(C.F/ P.IVA , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. MARCO AIELLO
, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: ), con RT P.IVA_2 il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CALTANISSETTA.
-convenuti opposti-
*
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine perentorio assegnato per la precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_3
(da ora ) e il in persona del pro tempore, per
[...] CP_4 RT CP_5 svolgere opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29420140005591467000 di importo di €
11.064,00, lamentando con motivo qualificabile ex art. 615 comma primo c.p.c. l'inesistenza della notificazione della cartella di pagamento e la conseguente estinzione del credito per intervenuta prescrizione decennale.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: Parte_1
- di essere venuto a conoscenza della iscrizione a ruolo della cartella di pagamento n.
29420140005591467000 a seguito di accesso, tramite spid, alla propria area personale;
- di avere quindi appreso l'esistenza della predetta cartella di pagamento emessa per il recupero di somme dovute a titolo di pena pecuniaria (ammenda) in forza della sentenza n. 667/2009 pronunciata dal
Tribunale di Enna il 17.11.2009 e a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie alla Cassa delle
Ammende, rientranti nell'ambito delle spese di giustizia, soltanto il 16.05.2024, allorché è riuscito ad ottenere copia dell'estratto di ruolo e della relata di notifica della presunta notificazione;
- di non avere ricevuto alcuna notifica della predetta cartella di pagamento e di avere scoperto che era stata notificata ad altro soggetto, suo omonimo, ovvero ad nato a [...] il [...], Parte_1 presso la residenza di quest'ultimo in Centuripe, alla via Alfieri n. 31.
Per questi motivi
parte opponente ha eccepito la decadenza del diritto di agire esecutivamente di controparte e ha chiesto al Tribunale adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e previo accertamento dell'inesistenza della notificazione della cartella di pagamento n. 29420140005591467000, di: i) annullare la cartella di pagamento;
ii) in subordine, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale della cartella di pagamento.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio, contestando quanto ex CP_4
adverso sostenuto e dedotto e chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
In particolare, ha eccepito la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. CP_4
29420140005591467000 per essere stata notificata all'attore al corretto indirizzo e per essersi perfezionata per compiuta giacenza.
Nel presente giudizio si è anche costituito il , che ha eccepito il proprio difetto RT
di legittimazione passiva, atteso che la cartella di pagamento è un atto di esclusiva competenza dell' . CP_1 CP_1
Con ordinanza dell'11.12.2024, il Tribunale, ritenuto che l'opposizione proposta da Parte_1 apparisse fondata, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte.
Nessuna delle parti ha depositato le memorie di cui alla suddetta norma.
2 Di talché trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., viene decisa sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
2. Sull' eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva del . RT
Il ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sull'assunto che, RT avendo l'attore dedotto vizi riguardanti la cartella esattoriale, ossia relativi alla omessa notifica della cartella di pagamento e alla maturata prescrizione del credito, l'unico legittimato passivo andrebbe individuato nell'Agente di Riscossione.
La predetta eccezione sollevata dal va disattesa. RT
Invero, il giudizio di opposizione a cartella di pagamento - avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata per il recupero del credito – si è correttamente svolto nei confronti sia del , sia dell , rispettivamente quali ente RT Controparte_1
impositore ed agente della riscossione.
Invero, l'agente della riscossione è il soggetto nei cui confronti è necessario proporre l'opposizione in quanto, in virtù della configurazione dell'attuale sistema, fondato sulla istituzionalizzata scissione tra titolarità del credito e titolarità del potere di azione esecutiva, è proprio l'agente della riscossione che avvia l'azione esecutiva ed è quindi il soggetto dal quale promana l'atto mediante il quale la pretesa creditoria viene esercitata.
L'ente impositore è invece il titolare del predetto credito, nonché il soggetto che ha emesso l'ingiunzione di pagamento e che avrebbe potuto compiere atti interruttivi della prescrizione sconosciuti all'agente della riscossione.
Sussiste quindi la legittimazione passiva di entrambi gli enti opposti, e, segnatamente, del RT
, in quanto titolare della pretesa contestata, e di quale soggetto da cui provengono gli
[...] CP_4 atti oggetto di opposizione ed in capo al quale è pertanto ravvisabile un interesse a resistere per i riflessi, nei rapporti con il primo, eventualmente conseguenti dall'accoglimento dell'opposizione (cfr. Cass.,
20.11.2007, n. 24154; Cass. n. 12385/2013).
3. Sul merito dell'opposizione.
Parte opponente ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento lamentandone l'illegittimità per le seguenti ragioni: (i) inesistenza della notifica della cartella di pagamento, per essere stata notificata a soggetto diverso e ad indirizzo errato (diverso da quello della residenza dell'opponente); (ii) conseguente prescrizione dell'importo di cui alla cartella di pagamento n. 29420140005591467000.
Con riferimento all'eccezione di intervenuta prescrizione, giova rammentare che, come statuito dalla
Suprema Corte, “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione
3 coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.” (Cass. 23397/2016).
Soggiace quindi ad un termine di prescrizione quinquennale l'importo di cui alla cartella di pagamento opposta dovuto a titolo di pena pecuniaria (ammenda) ex art. 173 c.p.
Diversamente, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie alla
Cassa delle Ammende, rientranti nell'ambito delle spese di giustizia, non risultano applicabile gli artt.
172 comma quarto e 173 c.p.
Non essendo prevista una normativa speciale che disponga un termine di prescrizione più breve, il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie è quindi quello ordinario decennale e non quinquennale come dedotto dall'attore (cfr. Tribunale Busto Arsizio, sez. II, n. 644/2021; Tribunale
Monza, sez. III, n. 1430/2020).
Pertanto, avendo la cartella opposta ad oggetto il pagamento di somme divenute esigibili nell'anno 2009, occorre verificare se siano stati posti in essere dall'ente impositore o dall'ente riscossore validi atti interruttivi della prescrizione.
Orbene, l'ente impositore ha indicato quali atti interruttivi della prescrizione le notifiche asseritamente effettuate nell'anno 2015 della cartella di pagamento opposto.
Senonché, tali notifiche non sono non, atteso che:
- con riferimento alla notifica effettuata il 23.06.2015 all'indirizzo di residenza dell'opponente, la relata di notifica è del tutto incompleta (non compilata e non sottoscritta) e non vi è prova dell'invio della raccomandata;
- le altre due notifiche sono state effettuate ad un indirizzo errato.
Ed invero, le notifiche del 5 e del 10 agosto 2015 sono state effettuate ad un soggetto omonimo dell'opponente, tale residente in [...]. La seconda notifica, effettuata al Parte_1 medesimo indirizzo, è stata ricevuta a mani da , moglie convivente dell'omonimo Controparte_6 dell'attore, il quale all'epoca della notifica risiedeva a Centuripe in via Mamiani n. 3 ed era coniugato
4 con . Persona_1
Pertanto, posto che la cartella di pagamento non è stata validamente notificata, non essendo stata fornita la prova di validi atti interruttivi della prescrizione, si ritiene che sia maturata sia la prescrizione quinquennale dell'importo dovuto a titolo di pena pecuniaria, sia quella decenne la dell'importo dovuto a titolo di sanzione amministrative pecuniarie alla Controparte_7
In conclusione, per i motivi suesposti, l'opposizione ex art 615 c.p.c. va accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
55/14, come modificato dal D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e della natura documentale della causa.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione di e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui alla cartella Parte_1 di pagamento n. 29420140005591467000;
2) condanna l' e il , in solido tra loro, alla Controparte_1 RT rifusione delle spese di lite in favore del di che si liquidano in € 2.540,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Enna, 1/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
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