Art. 13.
Le regioni possono concedere aiuti agli investimenti alle aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile, di cui all' articolo 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , adeguato ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, purche' a condizioni non piu' favorevoli di quelle previste, nelle zone diverse da quelle considerate dalla presente legge, dal titolo terzo, sezione prima, della predetta legge n. 153.
Le regioni possono concedere aiuti agli investimenti alle aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile, di cui all' articolo 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , adeguato ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, purche' a condizioni non piu' favorevoli di quelle previste, nelle zone diverse da quelle considerate dalla presente legge, dal titolo terzo, sezione prima, della predetta legge n. 153.