Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Basilicata, sentenza 08/05/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Basilicata |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 11/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA
composta dai seguenti Magistrati:
dr. GI CIRILLO Presidente dr. Maria Luisa ROMANO Consigliere relatore dr. Rocco LOTITO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 9272 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione, nei confronti di ER NE, nata a [...] [...] e residente in [...] C.F. [...],
CONVENUTA- CONTUMACE Visto l’atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;
nella pubblica udienza del 17 febbraio 2026, con l’assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, data per letta senza opposizioni la relazione del Consigliere relatore Maria Luisa Romano e udito il Pubblico Ministero nella persona della dott.ssa Ilda Coluzzi, che ha concluso come da verbale per l’accoglimento della domanda;
premesso in
TO
Con atto di citazione depositato il 15 ottobre 2025, ritualmente notificato alla convenuta unitamente al decreto presidenziale in pari data di fissazione dell’udienza di discussione, la Procura regionale conveniva in giudizio NE ER, in ordine ad un’ipotesi di danno erariale relativa al mancato versamento nelle casse dell’RI dei proventi del gioco del lotto, dalla medesima riscossi quale titolare di rivendita di generi di monopolio con concessione di annessa ricevitoria n. MT1866 – BA1870 sita alla Via Mazzini n. 86, in Ferrandina (MT).
Nell’esposizione in fatto contenuta nell’atto introduttivo la Procura riferiva di aver ricevuto in data 3.07.2025 da parte dell’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli (ADM) – Ufficio per la Puglia, il Molise e la Basilicata circostanziata segnalazione di mancato versamento alle casse erariali da parte della convenuta di proventi del gioco del lotto per un totale di € 4.716,46, corrispondenti agli introiti per le giocate di tre settimane del mese di ottobre 2024, al netto degli aggi spettanti e delle vincite pagate, come da risultanze dell’apposito estratto conto automatizzato.
I mancati versamenti – dettagliati in € 2.319,71 relativi alla settimana contabile dal 02/10/2024 al 08/10/2024; € 1.554,14 relativi alla settimana contabile dal 09/10/2024 al 15/10/2024 ed € 842,61 relativi alla settimana contabile dal 23/10/2024 al 29/10/2024 - erano contestati, da parte dell’Amministrazione danneggiata, alla sig.ra ER alla quale, previa sospensione cautelare dei terminali lotto, erano dapprima comminate le sanzioni amministrative previste dLLart. 33, secondo comma, della L. n. 724/1994, e poi revocata la concessione della ricevitoria con incameramento del deposito cauzionale, istituito con polizza fidejussoria a garanzia del corretto adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto concessorio.
Come da elementi istruttori in atti (nota ADM n. 44241 del 17/7/2025 – doc. 2 fasc. Procura), l’Amministrazione aveva escusso la garanzia fidejussoria ottenendo l’importo di € 7.000,00, di cui € 1.835,43 quali mancati versamenti di proventi delle giocate ed € 5,164,57 quali obblighi nascenti da inadempimento contrattuale. L’ingiunzione conseguentemente emessa per ottenere la corresponsione del debito residuo insoddisfatto pari ad € 2.881,03 oltre accessori rimaneva priva di seguito.
Ne derivava l’iniziativa della Procura contabile con emissione dell’invito a dedurre, al quale non veniva fornito riscontro di alcun tipo, seguita dal perfezionamento dell’atto di citazione.
In prospettazione attorea, infatti, l’esposta vicenda integrerebbe una chiara ipotesi di responsabilità contabile, con i conseguenti obblighi restitutori.
Al riguardo, la Procura istante - richiamato il quadro normativo di riferimento e, segnatamente, l’art. 23 del D.P.R. n. 303/1990, concernente gli obblighi di riversamento - evidenziava come il titolare della ricevitoria assumesse «…il ruolo di agente contabile, ovvero, secondo la definizione di cui LLart. 178 del D.P.R. n. 827/1924, di soggetto che, a qualsiasi titolo, “...è incaricato di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro” » da ciò ricavando « …quale immediata conseguenza, l’insorgere di responsabilità erariale in capo al ricevitore per l’omesso e/o minore versamento LLRI delle somme introitate, dedotte quelle relative LLaggio e alle eventuali vincite pagate (cfr. Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Liguria, sentenza n. 73/2022; Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Campania, sentenza n. 528/2024)». Come tale, la signora ER sarebbe ascritta “LLapplicazione dell’art. 191 del R.D. n. 827/1924 a mente del quale gli agenti contabili della riscossione che, secondo le leggi, i regolamenti o per contratto, hanno l’obbligo di versare a scadenze fisse le somme da loro dovute, debbono eseguire i suddetti versamenti alle scadenze stabilite senza eccezione di sorta”.
Sottolineava, poi, la riscontrabilità del rapporto di servizio tra l’Amministrazione danneggiata e la sig.ra ER, quale raccoglitore delle giocate del lotto e, perciò, da considerare incaricata di pubblico servizio, come da richiamata giurisprudenza consolidata (nella specie, Cass. sez. un., n. 14029/2001; Corte dei conti - Sez. II. App., n. 268/2014; Corte dei conti, Sez. Giur. Sardegna, n. 71/2018).
L’attore pubblico, quindi, contestava alla sig.ra ER di aver illecitamente trattenuto risorse di spettanza dello Stato e per suo conto riscosse, cagionando con tale condotta un danno quantificato nell’importo in € 2.881,03, corrispondente alla quota di credito da proventi indebitamente non versati rimasta a insoddisfatta a seguito dell’escussione della polizza fideiussoria.
Sotto il profilo oggettivo, la Procura rimarcava l’antigiuridicità della condotta, desumibile “ sia dal persistente ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di restituzione, sia dai reiterati richiami e dalle irregolarità accertate che hanno dato luogo, senza alcun esito, LLinvio di molteplici atti di diffida e di contestazione fino a giungere, da ultimo, alla revoca della concessione” , nonché la sua efficacia causale rispetto alla produzione del danno, stante l’insussistenza di elementi, non forniti dalla sig.ra ER, idonei a comprovare l’attribuibilità dell’evento a cause sopravvenute ed eccezionali da sole sufficienti a determinarne l’insorgenza, quali la forza maggiore o l’evento fortuito.
Sotto il profilo soggettivo, il requirente riteneva che tali condotte dovessero sicuramente ritenersi connotate da dolo, per avere la convenuta “violato in modo consapevole, palese e reiterato gli obblighi di servizio e contrattuali relativi al tempestivo riversamento delle somme pubbliche incassate, agendo in chiara difformità con il principio di diligenza richiesto a chi gestisce denaro pubblico”, senza premurarsi di fornire alcuna giustificazione a fronte delle ripetute richieste di regolarizzazione della sua posizione debitoria, ma insistendo nella proprio comportamento omissivo con pervicacia sintomatica di intenzionalità.
La Procura chiedeva, in definitiva, condannarsi la convenuta al pagamento, in favore della Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Puglia, Molise e Basilicata, della somma di € 2.881,03, con maggiorazione di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio, come per legge.
Seguiva la fissazione dell’udienza di discussione per la data odierna, con assegnazione del termine per la costituzione dei convenuti e per il deposito di memorie e documenti (DP del 15/10/2025).
La convenuta non risultava costituita in giudizio allo spirare del detto termine, pur a fronte di regolare notifica del provvedimento, e neppure si costituiva tardivamente, mediante comparizione in udienza.
Nel corso del dibattimento, il pubblico ministero, in tale sede, riportandosi alle conclusioni contenute in citazione, ha insistito per la condanna.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
TO
1. Ai sensi dell’art.93 c.g.c., deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della convenuta NE ER, in quanto ritualmente convenuta in giudizio e non costituitasi.
2. La fattispecie di responsabilità sottoposta al giudizio di questa Corte pertiene ad un’ipotesi di danno erariale LLAgenzia delle Dogane e dei Monopoli asseritamente cagionato dLLomesso riversamento dei proventi del gioco del lotto da parte della titolare di ricevitoria n. MT1866 – BA1870 sita in Ferrandina (MT), sig.ra ER NE, per un importo totale di € 4.716,46, relativamente alle settimane contabili decorrenti dal 02/10/2024 al 15/10/2024 e dal 23/10/2024 al 29/10/2024, come in dettaglio richiamato nella parte in fatto. Il danno patrimoniale conseguente al reiterato doloso omesso riversamento è stato quantificato in euro € 2.881,03, al netto della componente di deposito cauzionale di 1.835,43 incamerato dLLamministrazione danneggiata a titolo di mancati versamenti.
Ai fini della decisione, il Collegio ritiene, in via pregiudiziale, di evidenziare ex officio la sussistenza nella fattispecie della giurisdizione della Corte dei Conti rilevandosi “l’instaurazione di un rapporto di servizio di natura funzionale tra l’Amministrazione finanziaria e il concessionario di una ricevitoria del lotto, che provvede alla riscossione di entrate per conto dello Stato … essendo irrilevanti sia la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio, sia il titolo concessorio o contrattuale utilizzato per l’instaurazione del predetto rapporto” (cfr. per giurisprudenza consolidata Corte dei Conti, Sez. Veneto n. 14/2024).
3. Nel merito, il Collegio reputa che la richiesta attorea di condanna vada integralmente accolta. In effetti, incontestato il rapporto di servizio indispensabile a radicare la giurisdizione contabile occorre precisare che, nella fattispecie in esame la sig.ra ER ha posto in essere una condotta omissiva antigiuridica che ha causato un pregiudizio economico in termini di mancate entrate alla P.A. di afferenza.
3.1. Al riguardo, va precisato che i ricevitori del lotto sono agenti contabili in forza di apposita concessione-contratto novennale con l’Amministrazione dei monopoli dello Stato (art. 25 L. n. 1293/1957, artt. 12 e 13 L. n. 582/1982 e ss.mm., art.6 L. n. 85/1990, art. 20-21 D.P.R. n. 303/1990), con obblighi di servizio ben delineati per legge, tra i quali in particolare rientrano:
- la raccolta delle giocate, la registrazione delle stesse con apparecchi informatizzati (che le trasmettono al centro di elaborazione per il sorteggio e la designazione dei vincitori), il rilascio degli scontrini ed il pagamento di vincite sotto un certo valore ai giocatori (artt. 3 segg., art. 14, 34 D.P.R. 303/1990 emanato in attuazione dell’art. 13 della legge n. 528/1982, modificata dalla legge n. 85/1990);
- il riversamento settimanale LLRI (direttamente o tramite il concessionario) non delle somme effettivamente riscosse, bensì del “saldo” risultante nell’apposito “estratto-conto” redatto dLLamministrazione (il mercoledì successivo LLestrazione del lotto) sulla base dei dati informatici trasmessi; saldo pari alle somme delle giocate inserite a sistema, al netto dell’aggio del ricevitore, delle vincite pagate ai giocatori, dei rimborsi e degli annullamenti (artt. 23-24 e 29-30 D.P.R. cit.), a prescindere dLLeffettiva riscossione delle somme (cfr. in tal senso Sez. giur. Reg. Lombardia n. 131/2022, n.33/2023).
Tale obblighi ne qualificano la posizione di agenti contabili, avendo gli stessi maneggio di denaro per riscossione di incassi di giocate e per pagamenti di vincite ai giocatori (ex art.178 R.D. n. 827/1924) e, più precisamente, di agenti della riscossione con obbligo di versamento del non riscosso per riscosso, ai sensi dell’art.191 R.D. cit. (<<Gli agenti della riscossione che secondo le leggi, i regolamenti o per contratti hanno l'obbligo di rispondere e versare a scadenze fisse le somme da loro dovute, le abbiano o no riscosse dai debitori diretti, debbono eseguire il versamento delle somme alle scadenze stabilite senza eccezione di sorta ./ Ove non adempiano tale obbligo, vanno sottoposti alle misure disciplinari ed alle penalità stabilite dalle leggi, regolamenti e contratti anzidetti.>>).
Si tratta, quindi, di agente assoggettato a responsabilità contabile ai sensi dell’ art. 194 R.D. cit., (<<Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna. / Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili.>>).
Consegue dalla lettura in combinato delle norme citate, perciò, che il ricevitore è tenuto a riversare tutte le somme indicate nell’ “estratto conto” (al netto di rimborsi ed aggio), quale specifica “lista di carico”, a meno che non provi che la mancata riscossione dei proventi della giocata non sia a lui imputabile per forza maggiore, ottenendo il relativo discarico.
3.2. Nella concreta fattispecie LLesame è indiscussa la qualità di agente contabile della sig.ra ER, ascritta a rapporto di servizio con l’Amministrazione dei Monopoli di Stato in virtù della stipulata convenzione di concessione della ricevitoria.
In questo contesto, la condotta tenuta dalla stessa configura una chiara e reiterata violazione degli obblighi di servizio nell’esercizio dell’attività di riscossione delle entrate, nella specie consistente nell’inadempimento degli obblighi specifici di riversamento gravanti sul ricevitore del lotto in base alla legge (in particolare art. 30 del DPR n. 303/1990 - Regolamento di applicazione ed esecuzione della L. 2 agosto 1982, n. 528 e della L. 19 aprile 1990, n. 85 – per il quale «I raccoglitori sono tenuti a versare al concessionario, entro il giovedì della settimana successiva all'estrazione, il saldo a proprio debito a mezzo di una o più aziende di credito che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale o del servizio postale») ed alla convenzione stipulata dal convenuto con l’A.A.M.S. .
In questa direzione, tra l’altro, rilevano le plurime contestazioni in atti, che l’ADM ha rivolto LLodierna convenuta anche al fine di sollecitare il riversamento non pervenuto, alle quali è seguita una perdurante e pervicace inerzia, nonché “l’elenco posizioni irregolari” della Lottoitalia, attestante la titolarità della ricevitoria, l’importo delle giocate registrato a sistema e non versato e le settimane di riferimento.
3.3. Si tratta di elementi di fatto che, in assenza di contrari elementi forniti da parte della convenuta circa la imputabilità dell’omissione a cause estranee alla propria condotta, sono idonei ad assolvere l’onere probatorio di parte attorea e a precludere un discarico dell’agente contabile per le giocate non riversate.
Nella specie, infatti, non è stata fornita la prova di una causa di forza maggiore o di una causa non imputabile della mancata riscossione e/o del mancato versamento delle somme dovute in base alle giocate, che ai sensi dell’art. 194 R.D. n. 827/1924 sarebbe stata a carico dell’agente contabile.
Al riguardo, si richiama l’orientamento consolidato per il quale “… sulla base delle regole che improntano la responsabilità contabile, a radicare la responsabilità è sufficiente la prova dell’esistenza dell’ammanco o la mancata restituzione dei beni avuti in gestione mentre l’agente contabile deve fornire la prova dell’impossibilità della prestazione per causa non imputabile alla sua condotta, ossia in quanto dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore” (cfr. C.d.c., Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 131/2022).
Tanto, peraltro, è sotteso alla configurazione della responsabilità contabile, “soggetta alla normativa speciale di cui al R.D. n. 827/1934 sopra citata (espressione di una natura marcatamente restitutoria più che sanzionatoria di tale responsabilità fondata sul maneggio e dell’obbligo di restituzione del denaro pubblico in custodia) ” di talchè essa “non risulta riconducibile ad una responsabilità extracontrattuale (e quindi LLart.2046 c.c.), ma ad una responsabilità contrattuale: onde nella fattispecie non trova applicazione l’art.2046 c.c., ma l’art.1218 c.c., in forza del quale il debitore deve provare che l’“inadempimento della prestazione” (non la condotta dannosa o il danno) è stato determinato “da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (così Sez giur. Basilicata sent. n. 78/2025).
4. Quanto poi LL elemento soggettivo, giova richiamare l’orientamento secondo cui “ il non riversare le somme indicate nell’estratto-conto (e quindi la violazione del dovere di versare le somme dovute, in base al principio del non riscosso per riscosso), a fronte di precisi impegni assunti nella convenzione-contratto di ricevitoria, deve ritenersi (in mancanza di prova contraria) frutto di una scelta perseguita con coscienza e volontà, ovvero dolosa” (così sempre Sez. giur. Basilicata sent. n. 78/2025).
Orbene, alla luce della ricostruzione in fatto come sopra effettuata, appare indubitabile che le plurime condotte omissive riconducibili alla convenuta siano connotate da dolo, essendo la cosciente e volontaria violazione di precise norme di legge chiaramente palesata dLLinerzia serbata a fronte delle numerose diffide dell’Amministrazione, tutte sistematicamente non riscontrate.
5. La condotta dolosa della sig.ra ER è causa immediata e diretta del danno erariale contestato, da commisurarsi in ragione della mancata entrata, corrispondente ai proventi non riversati delle giocate, comunque effettuate, nell’intervallo di tempo considerato e come risultante dLLestratto conto trasmesso. In tal senso depongono univocamente l’art.23 comma 1 lettera a) e l’art.29 comma 1 lettera a) del d.p.r. n.303/1990 laddove come elemento positivo dell’obbligo di riversamento - da cui detrarre gli elementi negativi di aggi e vincite - risulta “il numero e l’importo delle giocate”, non essendo contemplato l’importo riscosso per le giocate. Il danno arrecato, quantificabile, perciò, in € 4.716,46, quale importo pari al totale dei proventi delle giocate effettuate nelle settimane sopra richiamate, al netto degli aggi, delle vincite e degli annullamenti, va diminuito dell’importo della cauzione per il quale l’amministrazione ha azionato la polizza fideiussoria (€ di 1.835,43) e resta determinato come da richiesta attorea in € 2.881,03.
6. Trattasi di danno concreto ed attuale, giacché l’importo predetto risulta incontestatamente non versato.
7. Come richiesto in citazione, la suddetta somma oggetto di condanna dovrà essere incrementata di rivalutazione monetaria, da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT con decorrenza dalle date di scadenza del termine per effettuare i riversamenti a beneficio dell’Amministrazione fino alla pubblicazione della presente sentenza. Inoltre, sugli importi rivalutati di condanna sono dovuti gli interessi legali, come da domanda attorea (ove non si è richiesta l’applicazione del disposto dell’art. 33, comma 2, dell'art. 33 della legge n. 724 del 1994), dalla pubblicazione della presente decisione fino LLeffettivo soddisfo.
8. L’imputazione del danno a titolo di dolo impedisce l’esercizio del potere riduttivo da parte di questo Collegio, come da costante giurisprudenza contabile (da ultimo cfr. C. Conti: Sez. App. Sicilia, sent. n. 48/2022; I Sez.app., sent. n. 483/2021; II Sez.app., sent. n. 209/2021; III Sez.app., sent. n. 427/2021).
9. Le spese processuali, liquidate come da nota segretariale a margine, seguono il principio di soccombenza ex art. 31 c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, così definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna ER NE al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del danno erariale complessivamente pari a euro 2.881,03 (Euro duemilaottocentoottantuno/03), oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT sulla predetta somma, dalla data di mancato riversamento alla pubblicazione della presente sentenza, ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalla pubblicazione della presente sentenza fino LLeffettivo soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, quantificate come da nota segretariale a margine.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Potenza, lì 17 febbraio 2025 L’estensore Il Presidente f.to digitalmente f.to digitalmente
(Maria Luisa ROMANO) (GI CIRILLO)
Depositata in Segreteria il 8 maggio 2026 Il Funzionario Preposto dott.ssa Agata VASTA f.to digitalmente