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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/07/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) iscritta al RG.
n. 6709/2023 promossa da
(c.f. , nato/a a TREVISO (TV), il Parte_1 C.F._1 24/10/1970 con l'avv. LUIGI MARIA TORRISI
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato/a a VENEZIA (VE), Controparte_1 C.F._2 il 14/04/1973 con l'avv. SILVIO CARLO CADEL
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Decisa a Treviso, il 24.06.2025, sulle seguenti CONDIZIONI:
: “Affidamento super esclusivo c.d. rafforzato del figlio Pt_1 Persona_1 alla madre con collocamento presso la medesima;
- Visite del padre da effettuarsi esclusivamente presso i locali dei Servizi sociali ed in Spazio neutro alla presenza di un operatore, quantomeno per una prima fase non inferiore a 6 mesi;
successivamente, previa relazione favorevole dei Servizi, procedersi con un calendario che porti al graduale reinserimento della figura paterna, in assenza di pregiudizi per il minore stesso e con facoltà di interrompere e/o sospendere le visite se dovessero risultare di pregiudizio per il minore;
- Assegno di mantenimento per l'importo di € 800,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, o diversa somma ritenuta maggiormente congrua;
- Conferma della partecipazione del padre alle spese straordinarie nella misura del 50% o maggiore qualora ritenuta più opportuna;
- Essendo già stata disposta l'ammonizione del l'individuazione di P_ una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza, la condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 75 a un massimo di € 5.000, a favore della Casa delle ammende nonché il risarcimento dei danni in favore della madre e/o del minore;
- Condanna alle spese di lite”.
: “- Rigettarsi integralmente le domande proposte nel ricorso P_ avversario in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il provvedimento pronunciato in data 02.07.2020 dal Tribunale di Treviso che recepiva l'accordo congiunto contenuto nel verbale del 30.06.2020 modificato in accordo tra le parti come da provvedimento di data 21.09.2022 n. cronol. 14498/2022.
- Condannare la sig.ra , ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Parte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. – premesso: che dalla cessata convivenza more Parte_1 uxorio con è nato, il 30.03.2025, , Controparte_1 Persona_1 riconosciuto da entrambi i genitori;
che, a seguito dell'accordo raggiunto all'udienza del 21.09.2022 nel procedimento iscritto al RG. m. 4702/2022 dinanzi al Tribunale di Treviso (già di modifica della prima regolamentazione), il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, e il diritto di visita del padre è stato così ri-disciplinato (in termini riduttivi rispetto alle previgenti condizioni): - il padre potrà vedere e stare con il figlio a weekend alternati, dal sabato mattina alle 10:00 fino alla domenica sera alle 20:00 per il primo weekend e, per il secondo weekend, fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola o ai centri estivi;
- il padre potrà tenere con sé il figlio ogni giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola o dai centri estivi fino alle 18:30”; che il padre disattende tali prescrizioni, delegando a terze persone (in special modo alla baby sitter, ad altri genitori o ancora all'allenatore della squadra di calcio di cui fa parte) Persona_1 l'accudimento del figlio durante i suoi turni;
che, a causa di tali comportamenti, si sono riacutizzati nel minore alcuni tic nervosi e la dermatite atopica, accompagnati da cambiamenti dell'umore e del comportamento, rilevati anche dalle insegnanti;
che è resa necessaria necessaria l'attivazione di un percorso di terapia (come suggerito dalla pediatra), non ancora avvenuta a causa della mancata individuazione dello specialista cui rivolgersi, a causa del comportamento ostruzionistico del
– tutto quanto premesso, la ricorrente ha chiesto l'affidamento P_ super-esclusivo del figlio, a fronte tuttavia dell'ampliamento dei turni di responsabilità paterni, come da piano genitoriale illustrato nell'atto introduttivo, e l'aumento del contributo di mantenimento ordinario percepito (da € 250,00 ad € 600,00), anche in ragione del non regolare rimborso delle spese straordinarie da parte del padre e delle ingenti spese fisse mensili per il bambino sia per l'alimentazione (dovute all'intolleranza alla proteina del latte) sia per le cure mediche (in particolare, per la dermatite atopica).
1.1. Ha proposto, inoltre, ai sensi dell'art. 473bis.15 cpc., istanza per ottenere, in via indifferibile, l'autorizzazione a sottoporre il minore al percorso di psicoterapia con la dott.ssa (istanza) non accolta, Per_2 circoscritto il contrasto alla sola individuazione dello specialista, ed inoltre per mancanza di una adeguata prova dell'urgenza sottesa alla domanda.
2. Si è costituito in giudizio che ha resistito Controparte_1 all'iniziativa avversaria, contestando integralmente la prospettazione della
, sia con riferimento al mancato rispetto del calendario dei turni Pt_1 (negando gli inadempimenti e precisando di ricorrere all'aiuto di terzi quando impossibilitato per motivi di lavoro) sia con riferimento alle supposte
3 condotte ostruzionistiche rispetto all'attivazione del percorso di sostegno psicoterapeutico per il minore.
2.1. Ha contestato inoltre l'ammissibilità e la fondatezza di tutte le domande avversarie, per mancanza dei presupposti di novità legittimanti la revisione del precedente accordo.
3. Alla prima udienza, il giudice relatore ha raccolto la disponibilità delle parti a dare corso ad una CTU, sia per definire, nell'interesse del minore, il regime dei turni di responsabilità, sia per rispondere all'istanza della madre di sottoporre il minore ad una valutazione psicoterapeutica,
3.1. Le operazioni peritali tuttavia non hanno avuto inizio, perché sospese dal giudice relatore a fronte della sopravvenuta volontà del padre di non parteciparvi, che ha reso, di fatto, impossibile la sperimentazione dei turni di responsabilità su cui era incentrato l'incarico peritale.
4. In concomitanza con tale “ripensamento”, il padre ha cessato del tutto le visite al figlio (l'ultima risale al 9.03.2024), comunicando alla madre reiteratamente, con cadenza settimanale e senza adeguato preavviso, la presenza di (generici) impedimenti personali e lavorativi.
4.1. A fronte di tale condotta, con ordinanza del 5.04.2024, il giudice relatore ha ammonito, una prima volta, il “richiamando[lo] alle P_ sue responsabilità di padre, essendo in alcun modo giustificabile la condotta tenuta successivamente all'udienza dell'8.03.2024. Nemmeno – come sostenuto dal suo difensore – sul motivo della conflittualità in essere con la
, trattandosi di dinamiche estranee alla relazione padre/figlio e di Pt_1 questioni che in alcun modo dovrebbero avere ripercussioni a scapito del diritto del minore ad una effettiva (e sana) bigenitorialità. Nemmeno – e a maggior ragione – sul motivo di concomitanti impegni di lavoro, che potrebbero al massimo giustificare una contingente ed eccezionale modifica dei turni di responsabilità, non la loro sospensione. Superflua ogni ulteriore argomentazione sulla scala valoriale sottesa alla vicenda in esame”.
5. Non avendo l'ammonimento sortito gli effetti auspicati, su istanza di parte ricorrente, il giudice relatore, con ordinanza del 22.04.2024, preso atto del persistere del “nella censurata condotta, di totale (ed P_ ingiustificabile) disinteresse nei confronti del figlio (che non vede e non sente orami da oltre un mese e mezzo); ritenuto che l'indifferenza del all'ammonimento di questo Tribunale P_
[palesasse] la strumentalità dei comportamenti dal medesimo medio tempore assunti e la grave non curanza dello stesso per le ripercussioni negative che il suo agire [avrebbe potuto] determinare sulla salute psico-fisica di PE;
[...] ribadito come un simile comportamento non [potesse] trovare alcuna giustificazione e – men che meno – essere più a lungo tollerato senza adozione di formali provvedimenti;
4 ritenuto, in particolare, che i provvedimenti in vigore (non modificati all'esito della prima udienza, visto l'impegno comune dei genitori ad intraprendere il percorso di CTU) non [fossero] più rispondenti all'interesse del minore ed all'effettiva allocazione degli oneri di gestione del medesimo”, ha disposto, in via provvisoria ed urgente, l'affidamento esclusivo di PE
alla madre e l'aumento del contributo paterno di mantenimento ad €
[...]
500,00 mensili (con decorrenza da marzo 2024).
6. È stato successivamente disposto dal Tribunale l'intervento dei Servizi Sociali al fine di favorire la ripresa delle visite tra padre e figlio e di monitorarne l'andamento.
6.1. Dalle relazioni depositate, è emerso che il pur avendo P_ manifestato disponibilità nei confronti degli operatori del Servizio, ha preferito non incontrare – che invece aveva espresso il desiderio Persona_1 di rivederlo – in attesa dell'esito di questo procedimento, dichiarando di sentirsi “martorizzato” ed “esasperato” dalle iniziative giudiziarie della
, anche di tipo penale. Pt_1
7. È stato frattanto aperto il subprocedimento n. 1, su istanza della madre per ottenere l'autorizzazione da parte del Tribunale al rilascio del passaporto – come concessa – essendo “le ragioni addotte dal padre a sostegno del diniego – pur suggestive” (il “pericolo di condotte sottrattive”, avendo la madre in passato vissuto 6 anni in Kenya, contraendovi matrimonio) – “superabili, non … sintomatiche di un pericolo attuale di sottrazione del minore da parte della madre, né della seria volontà di quest'ultima di allontanarsi dall'Italia (dove conserva il centro dei suoi interessi familiari e lavorativi) per ragioni diverse da quelle estemporanee, legate al godimento di un periodo di vacanza all'estero”.
8. Nell'occasione il ha chiesto la rideterminazione P_ dell'assegno di mantenimento (offrendo, in via transattiva, € 350,00 mensili), tenuto conto che per effetto del disposto affidamento esclusivo, la madre, da giugno 2024, ha iniziato a percepire per l'intero l'Assegno Unico Universale, e non più la metà (pari, quest'ultima, ad € 99,70).
9. La causa passa ora in decisione.
*** *** ***
10. Ritiene il Tribunale doversi integralmente confermare i vigenti provvedimenti, assunti dal giudice relatore in via temporanea ed urgente.
11. La condotta del padre – che dal mese di marzo 2024 ha scelto di non vedere e tenere con sé il figlio – appare infatti gravemente pregiudizievole per il minore e sintomatica di una grave compromissione della capacità genitoriale, avendo il sacrificato l'effettività e la costanza nella P_ relazione con e di quest'ultimo con i parenti del ramo paterno, Persona_1
5 tra cui il fratellino più piccolo (accettando addirittura il rischio di una loro irreversibile compromissione), in nome di interessi egoistici ed estranei alle dinamiche proprie della relazione tra genitore e figlio, tra cui vanno ricompresi anche quelli che coinvolgono l'accesa conflittualità in essere con la . Pt_1
11.1. Anzi, proprio in ragione di tale (evidente) conflittualità – talvolta reciprocamente esasperata –, in pendenza di questo giudizio, la condotta del avrebbe dovuto essere ispirata al pieno rispetto delle vigenti P_ prescrizioni, anche in punto visite;
invece, l'esatto adempimento delle sole prescrizioni relative al mantenimento ordinario – come è pacificamente avvenuto – conferma il giudizio di cui sopra, ed anzi, lo aggrava, apparendo tale condotta affatto orientata nell'interesse del figlio, ma posta in essere a soli fini cautelativi, stante l'immediata coercibilità di tali obblighi e la possibile rilevanza penale dei relativi inadempimenti.
12. Per tutte queste ragioni, va confermato il disposto affidamento esclusivo di alla madre – rispetto alle cui competenze genitoriali Persona_1 è possibile una prognosi favorevole, essendosi fatta carico integrale della gestione del figlio in questo periodo –, alla quale va altresì attribuito il potere di assumere, in via unilaterale, anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio.
13. Quanto alle visite del padre a , tenuto conto di quanto Persona_1 sopra, va previsto che siano i Servizi Sociali territorialmente competenti a predisporne il calendario e a stabilirne le modalità, valutando l'opportunità, in un primo momento, dell'attivazione dello spazio neutro.
13.1. I Servizi incaricati relazioneranno il giudice preposto alla vigilanza sull'andamento di tali incontri, con cadenza semestrale, e prima scadenza al 31.12.2025.
14. Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali, alla luce dell'attuale ed immodificata allocazione degli oneri di gestione diretta del figlio, ritiene il Tribunale equo confermare i vigenti provvedimenti, assunti dal giudice relatore già sul presupposto dell'affidamento esclusivo di alla Persona_1 madre e quindi sull'attribuzione (implicita) alla stessa dell'intero Assegno Unico Universale, quale effetto di legge.
14.1. A fronte della rappresentazione approssimativa della condizione economica di entrambe le parti (anche rispetto agli adempimenti di cui all'art. 473bis.12/3 cpc.), la misura così stabilita (€ 500,00 mensili) appare comunque congrua rispetto alla regolamentazione consensuale del 2022, quando – a fronte della gestione diretta del minore da parte del padre per circa 8 giornate al mese – erano stati previsti a suo carico € 250,00 euro, tenuto conto (allo stato) degli effetti della rivalutazione, delle accresciute
6 esigenze del minore, e del fatto che le spese straordinarie sono sempre anticipate, per l'intero, dalla madre, che incontra difficoltà nel loro recupero.
14.2. Le spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale, continueranno ad essere ripartite tra i genitori in misura del 50% ciascuno.
15. Ha chiesto, infine, la l'adozione da parte del Tribunale dei Pt_1 provvedimenti di cui all'art. 473bis.39 cpc.,
15.1. Il giudice relatore ha già ammonito il con le ordinanze del P_
5.04.2024 e 22.04.2024.
15.2. Quanto alla richiesta per i provvedimenti di cui alla lettera b), ritiene questo Collegio che l'attuale compromissione dei rapporti tra padre e figlio ed il coinvolgimento dei Servizi Sociali nella loro ripresa – che non può darsi per scontata – suggeriscano, in via prudenziale (e per evitare disfunzionali interferenze), l'adozione delle richiese astreintes; con la precisazione che, nel perdurare degli inadempimenti paterni, la potrà in futuro attivarsi Pt_1 per validamente reiterare l'istanza.
15.3. Invece, per le ragioni di cui al punto 11 (che qui si intendono integralmente richiamate), tenuto conto altresì delle modalità sprezzanti ed irriverenti con le quali il padre, dal mese di marzo 2024, ha comunicato l'esistenza di impedimenti al rispetto dei turni di visita (a mezzo mail, senza congruo preavviso e sul motivo di generici impegni personali e professionali), ritiene il Collegio potersi disporre la condanna del al risarcimento P_ dei danni così arrecati al figlio minore, liquidati, in via equitativa, per ogni mese di ingiustificato (e ingiustificabile) inadempimento (sino alla data di rimessione della causa al Collegio, non essendo note le vicende successive), in misura pari al contributo dovuto per il mantenimento ordinario: quindi, da marzo 2014 a febbraio 2015 (12 mensilità), per complessivi € 6.000,00.
15.4. Nello stesso importo è fissata la sanzione amministrativa ai sensi della lettera c), da corrispondere in favore della Cassa delle ammende, stante l'indifferenza del anche agli ammonimenti del Tribunale. P_
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquida in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti per la cause di valore indeterminabile di media complessità; i compensi per la fase istruttoria e decisionale sono ridotti della metà, attesa la natura documentale della causa ed il deposito di un solo atto conclusivo.
7
PQM
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1) DISPONE l'affidamento esclusivo di alla Persona_3 madre, con potere di assumere, in via unilaterale, anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio – cd. super-esclusivo;
2) DÀ MANDATO ai SERVIZI SOCIALI di AN (TV) di predisporre il calendario delle visite del padre al figlio, stabilendone tempi e modalità, e valutando, in un primo momento, l'attivazione dello spazio neutro;
3) RICHIEDE ai SERVIZI SOCIALI di AN (TV) di depositare relazioni di aggiornamento al giudice preposto alla vigilanza, con cadenza semestrale, e prima scadenza al 31.12.2025;
4) con decorrenza dal mese di marzo 2024, CONFERMA l'obbligo di di corrispondere, in favore di , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento del figlio, la somma di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale;
5) ai sensi dell'art. 473bis.39/2 cpc., DA Controparte_1
a pagare, in favore di , la somma di € 6.000,00, Persona_3 a titolo di risarcimento del danno;
6) ai sensi dell'art. 473bis.39/1 lett. c) DA
[...]
a pagare, in favore della , la sanzione P_ CP_2 Parte_2 amministrativa pecuniaria di € 6.000,00; 7) DA a pagare, in favore di Controparte_1 Parte_1
, le spese di lite che liquida in complessivi € 7.202,00, oltre
[...] rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge;
8) MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza ai Servizi Sociali di Preganziol (TV). Così deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
8
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) iscritta al RG.
n. 6709/2023 promossa da
(c.f. , nato/a a TREVISO (TV), il Parte_1 C.F._1 24/10/1970 con l'avv. LUIGI MARIA TORRISI
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato/a a VENEZIA (VE), Controparte_1 C.F._2 il 14/04/1973 con l'avv. SILVIO CARLO CADEL
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Decisa a Treviso, il 24.06.2025, sulle seguenti CONDIZIONI:
: “Affidamento super esclusivo c.d. rafforzato del figlio Pt_1 Persona_1 alla madre con collocamento presso la medesima;
- Visite del padre da effettuarsi esclusivamente presso i locali dei Servizi sociali ed in Spazio neutro alla presenza di un operatore, quantomeno per una prima fase non inferiore a 6 mesi;
successivamente, previa relazione favorevole dei Servizi, procedersi con un calendario che porti al graduale reinserimento della figura paterna, in assenza di pregiudizi per il minore stesso e con facoltà di interrompere e/o sospendere le visite se dovessero risultare di pregiudizio per il minore;
- Assegno di mantenimento per l'importo di € 800,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, o diversa somma ritenuta maggiormente congrua;
- Conferma della partecipazione del padre alle spese straordinarie nella misura del 50% o maggiore qualora ritenuta più opportuna;
- Essendo già stata disposta l'ammonizione del l'individuazione di P_ una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza, la condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 75 a un massimo di € 5.000, a favore della Casa delle ammende nonché il risarcimento dei danni in favore della madre e/o del minore;
- Condanna alle spese di lite”.
: “- Rigettarsi integralmente le domande proposte nel ricorso P_ avversario in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il provvedimento pronunciato in data 02.07.2020 dal Tribunale di Treviso che recepiva l'accordo congiunto contenuto nel verbale del 30.06.2020 modificato in accordo tra le parti come da provvedimento di data 21.09.2022 n. cronol. 14498/2022.
- Condannare la sig.ra , ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Parte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. – premesso: che dalla cessata convivenza more Parte_1 uxorio con è nato, il 30.03.2025, , Controparte_1 Persona_1 riconosciuto da entrambi i genitori;
che, a seguito dell'accordo raggiunto all'udienza del 21.09.2022 nel procedimento iscritto al RG. m. 4702/2022 dinanzi al Tribunale di Treviso (già di modifica della prima regolamentazione), il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, e il diritto di visita del padre è stato così ri-disciplinato (in termini riduttivi rispetto alle previgenti condizioni): - il padre potrà vedere e stare con il figlio a weekend alternati, dal sabato mattina alle 10:00 fino alla domenica sera alle 20:00 per il primo weekend e, per il secondo weekend, fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola o ai centri estivi;
- il padre potrà tenere con sé il figlio ogni giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola o dai centri estivi fino alle 18:30”; che il padre disattende tali prescrizioni, delegando a terze persone (in special modo alla baby sitter, ad altri genitori o ancora all'allenatore della squadra di calcio di cui fa parte) Persona_1 l'accudimento del figlio durante i suoi turni;
che, a causa di tali comportamenti, si sono riacutizzati nel minore alcuni tic nervosi e la dermatite atopica, accompagnati da cambiamenti dell'umore e del comportamento, rilevati anche dalle insegnanti;
che è resa necessaria necessaria l'attivazione di un percorso di terapia (come suggerito dalla pediatra), non ancora avvenuta a causa della mancata individuazione dello specialista cui rivolgersi, a causa del comportamento ostruzionistico del
– tutto quanto premesso, la ricorrente ha chiesto l'affidamento P_ super-esclusivo del figlio, a fronte tuttavia dell'ampliamento dei turni di responsabilità paterni, come da piano genitoriale illustrato nell'atto introduttivo, e l'aumento del contributo di mantenimento ordinario percepito (da € 250,00 ad € 600,00), anche in ragione del non regolare rimborso delle spese straordinarie da parte del padre e delle ingenti spese fisse mensili per il bambino sia per l'alimentazione (dovute all'intolleranza alla proteina del latte) sia per le cure mediche (in particolare, per la dermatite atopica).
1.1. Ha proposto, inoltre, ai sensi dell'art. 473bis.15 cpc., istanza per ottenere, in via indifferibile, l'autorizzazione a sottoporre il minore al percorso di psicoterapia con la dott.ssa (istanza) non accolta, Per_2 circoscritto il contrasto alla sola individuazione dello specialista, ed inoltre per mancanza di una adeguata prova dell'urgenza sottesa alla domanda.
2. Si è costituito in giudizio che ha resistito Controparte_1 all'iniziativa avversaria, contestando integralmente la prospettazione della
, sia con riferimento al mancato rispetto del calendario dei turni Pt_1 (negando gli inadempimenti e precisando di ricorrere all'aiuto di terzi quando impossibilitato per motivi di lavoro) sia con riferimento alle supposte
3 condotte ostruzionistiche rispetto all'attivazione del percorso di sostegno psicoterapeutico per il minore.
2.1. Ha contestato inoltre l'ammissibilità e la fondatezza di tutte le domande avversarie, per mancanza dei presupposti di novità legittimanti la revisione del precedente accordo.
3. Alla prima udienza, il giudice relatore ha raccolto la disponibilità delle parti a dare corso ad una CTU, sia per definire, nell'interesse del minore, il regime dei turni di responsabilità, sia per rispondere all'istanza della madre di sottoporre il minore ad una valutazione psicoterapeutica,
3.1. Le operazioni peritali tuttavia non hanno avuto inizio, perché sospese dal giudice relatore a fronte della sopravvenuta volontà del padre di non parteciparvi, che ha reso, di fatto, impossibile la sperimentazione dei turni di responsabilità su cui era incentrato l'incarico peritale.
4. In concomitanza con tale “ripensamento”, il padre ha cessato del tutto le visite al figlio (l'ultima risale al 9.03.2024), comunicando alla madre reiteratamente, con cadenza settimanale e senza adeguato preavviso, la presenza di (generici) impedimenti personali e lavorativi.
4.1. A fronte di tale condotta, con ordinanza del 5.04.2024, il giudice relatore ha ammonito, una prima volta, il “richiamando[lo] alle P_ sue responsabilità di padre, essendo in alcun modo giustificabile la condotta tenuta successivamente all'udienza dell'8.03.2024. Nemmeno – come sostenuto dal suo difensore – sul motivo della conflittualità in essere con la
, trattandosi di dinamiche estranee alla relazione padre/figlio e di Pt_1 questioni che in alcun modo dovrebbero avere ripercussioni a scapito del diritto del minore ad una effettiva (e sana) bigenitorialità. Nemmeno – e a maggior ragione – sul motivo di concomitanti impegni di lavoro, che potrebbero al massimo giustificare una contingente ed eccezionale modifica dei turni di responsabilità, non la loro sospensione. Superflua ogni ulteriore argomentazione sulla scala valoriale sottesa alla vicenda in esame”.
5. Non avendo l'ammonimento sortito gli effetti auspicati, su istanza di parte ricorrente, il giudice relatore, con ordinanza del 22.04.2024, preso atto del persistere del “nella censurata condotta, di totale (ed P_ ingiustificabile) disinteresse nei confronti del figlio (che non vede e non sente orami da oltre un mese e mezzo); ritenuto che l'indifferenza del all'ammonimento di questo Tribunale P_
[palesasse] la strumentalità dei comportamenti dal medesimo medio tempore assunti e la grave non curanza dello stesso per le ripercussioni negative che il suo agire [avrebbe potuto] determinare sulla salute psico-fisica di PE;
[...] ribadito come un simile comportamento non [potesse] trovare alcuna giustificazione e – men che meno – essere più a lungo tollerato senza adozione di formali provvedimenti;
4 ritenuto, in particolare, che i provvedimenti in vigore (non modificati all'esito della prima udienza, visto l'impegno comune dei genitori ad intraprendere il percorso di CTU) non [fossero] più rispondenti all'interesse del minore ed all'effettiva allocazione degli oneri di gestione del medesimo”, ha disposto, in via provvisoria ed urgente, l'affidamento esclusivo di PE
alla madre e l'aumento del contributo paterno di mantenimento ad €
[...]
500,00 mensili (con decorrenza da marzo 2024).
6. È stato successivamente disposto dal Tribunale l'intervento dei Servizi Sociali al fine di favorire la ripresa delle visite tra padre e figlio e di monitorarne l'andamento.
6.1. Dalle relazioni depositate, è emerso che il pur avendo P_ manifestato disponibilità nei confronti degli operatori del Servizio, ha preferito non incontrare – che invece aveva espresso il desiderio Persona_1 di rivederlo – in attesa dell'esito di questo procedimento, dichiarando di sentirsi “martorizzato” ed “esasperato” dalle iniziative giudiziarie della
, anche di tipo penale. Pt_1
7. È stato frattanto aperto il subprocedimento n. 1, su istanza della madre per ottenere l'autorizzazione da parte del Tribunale al rilascio del passaporto – come concessa – essendo “le ragioni addotte dal padre a sostegno del diniego – pur suggestive” (il “pericolo di condotte sottrattive”, avendo la madre in passato vissuto 6 anni in Kenya, contraendovi matrimonio) – “superabili, non … sintomatiche di un pericolo attuale di sottrazione del minore da parte della madre, né della seria volontà di quest'ultima di allontanarsi dall'Italia (dove conserva il centro dei suoi interessi familiari e lavorativi) per ragioni diverse da quelle estemporanee, legate al godimento di un periodo di vacanza all'estero”.
8. Nell'occasione il ha chiesto la rideterminazione P_ dell'assegno di mantenimento (offrendo, in via transattiva, € 350,00 mensili), tenuto conto che per effetto del disposto affidamento esclusivo, la madre, da giugno 2024, ha iniziato a percepire per l'intero l'Assegno Unico Universale, e non più la metà (pari, quest'ultima, ad € 99,70).
9. La causa passa ora in decisione.
*** *** ***
10. Ritiene il Tribunale doversi integralmente confermare i vigenti provvedimenti, assunti dal giudice relatore in via temporanea ed urgente.
11. La condotta del padre – che dal mese di marzo 2024 ha scelto di non vedere e tenere con sé il figlio – appare infatti gravemente pregiudizievole per il minore e sintomatica di una grave compromissione della capacità genitoriale, avendo il sacrificato l'effettività e la costanza nella P_ relazione con e di quest'ultimo con i parenti del ramo paterno, Persona_1
5 tra cui il fratellino più piccolo (accettando addirittura il rischio di una loro irreversibile compromissione), in nome di interessi egoistici ed estranei alle dinamiche proprie della relazione tra genitore e figlio, tra cui vanno ricompresi anche quelli che coinvolgono l'accesa conflittualità in essere con la . Pt_1
11.1. Anzi, proprio in ragione di tale (evidente) conflittualità – talvolta reciprocamente esasperata –, in pendenza di questo giudizio, la condotta del avrebbe dovuto essere ispirata al pieno rispetto delle vigenti P_ prescrizioni, anche in punto visite;
invece, l'esatto adempimento delle sole prescrizioni relative al mantenimento ordinario – come è pacificamente avvenuto – conferma il giudizio di cui sopra, ed anzi, lo aggrava, apparendo tale condotta affatto orientata nell'interesse del figlio, ma posta in essere a soli fini cautelativi, stante l'immediata coercibilità di tali obblighi e la possibile rilevanza penale dei relativi inadempimenti.
12. Per tutte queste ragioni, va confermato il disposto affidamento esclusivo di alla madre – rispetto alle cui competenze genitoriali Persona_1 è possibile una prognosi favorevole, essendosi fatta carico integrale della gestione del figlio in questo periodo –, alla quale va altresì attribuito il potere di assumere, in via unilaterale, anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio.
13. Quanto alle visite del padre a , tenuto conto di quanto Persona_1 sopra, va previsto che siano i Servizi Sociali territorialmente competenti a predisporne il calendario e a stabilirne le modalità, valutando l'opportunità, in un primo momento, dell'attivazione dello spazio neutro.
13.1. I Servizi incaricati relazioneranno il giudice preposto alla vigilanza sull'andamento di tali incontri, con cadenza semestrale, e prima scadenza al 31.12.2025.
14. Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali, alla luce dell'attuale ed immodificata allocazione degli oneri di gestione diretta del figlio, ritiene il Tribunale equo confermare i vigenti provvedimenti, assunti dal giudice relatore già sul presupposto dell'affidamento esclusivo di alla Persona_1 madre e quindi sull'attribuzione (implicita) alla stessa dell'intero Assegno Unico Universale, quale effetto di legge.
14.1. A fronte della rappresentazione approssimativa della condizione economica di entrambe le parti (anche rispetto agli adempimenti di cui all'art. 473bis.12/3 cpc.), la misura così stabilita (€ 500,00 mensili) appare comunque congrua rispetto alla regolamentazione consensuale del 2022, quando – a fronte della gestione diretta del minore da parte del padre per circa 8 giornate al mese – erano stati previsti a suo carico € 250,00 euro, tenuto conto (allo stato) degli effetti della rivalutazione, delle accresciute
6 esigenze del minore, e del fatto che le spese straordinarie sono sempre anticipate, per l'intero, dalla madre, che incontra difficoltà nel loro recupero.
14.2. Le spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale, continueranno ad essere ripartite tra i genitori in misura del 50% ciascuno.
15. Ha chiesto, infine, la l'adozione da parte del Tribunale dei Pt_1 provvedimenti di cui all'art. 473bis.39 cpc.,
15.1. Il giudice relatore ha già ammonito il con le ordinanze del P_
5.04.2024 e 22.04.2024.
15.2. Quanto alla richiesta per i provvedimenti di cui alla lettera b), ritiene questo Collegio che l'attuale compromissione dei rapporti tra padre e figlio ed il coinvolgimento dei Servizi Sociali nella loro ripresa – che non può darsi per scontata – suggeriscano, in via prudenziale (e per evitare disfunzionali interferenze), l'adozione delle richiese astreintes; con la precisazione che, nel perdurare degli inadempimenti paterni, la potrà in futuro attivarsi Pt_1 per validamente reiterare l'istanza.
15.3. Invece, per le ragioni di cui al punto 11 (che qui si intendono integralmente richiamate), tenuto conto altresì delle modalità sprezzanti ed irriverenti con le quali il padre, dal mese di marzo 2024, ha comunicato l'esistenza di impedimenti al rispetto dei turni di visita (a mezzo mail, senza congruo preavviso e sul motivo di generici impegni personali e professionali), ritiene il Collegio potersi disporre la condanna del al risarcimento P_ dei danni così arrecati al figlio minore, liquidati, in via equitativa, per ogni mese di ingiustificato (e ingiustificabile) inadempimento (sino alla data di rimessione della causa al Collegio, non essendo note le vicende successive), in misura pari al contributo dovuto per il mantenimento ordinario: quindi, da marzo 2014 a febbraio 2015 (12 mensilità), per complessivi € 6.000,00.
15.4. Nello stesso importo è fissata la sanzione amministrativa ai sensi della lettera c), da corrispondere in favore della Cassa delle ammende, stante l'indifferenza del anche agli ammonimenti del Tribunale. P_
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquida in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti per la cause di valore indeterminabile di media complessità; i compensi per la fase istruttoria e decisionale sono ridotti della metà, attesa la natura documentale della causa ed il deposito di un solo atto conclusivo.
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PQM
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1) DISPONE l'affidamento esclusivo di alla Persona_3 madre, con potere di assumere, in via unilaterale, anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio – cd. super-esclusivo;
2) DÀ MANDATO ai SERVIZI SOCIALI di AN (TV) di predisporre il calendario delle visite del padre al figlio, stabilendone tempi e modalità, e valutando, in un primo momento, l'attivazione dello spazio neutro;
3) RICHIEDE ai SERVIZI SOCIALI di AN (TV) di depositare relazioni di aggiornamento al giudice preposto alla vigilanza, con cadenza semestrale, e prima scadenza al 31.12.2025;
4) con decorrenza dal mese di marzo 2024, CONFERMA l'obbligo di di corrispondere, in favore di , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento del figlio, la somma di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale;
5) ai sensi dell'art. 473bis.39/2 cpc., DA Controparte_1
a pagare, in favore di , la somma di € 6.000,00, Persona_3 a titolo di risarcimento del danno;
6) ai sensi dell'art. 473bis.39/1 lett. c) DA
[...]
a pagare, in favore della , la sanzione P_ CP_2 Parte_2 amministrativa pecuniaria di € 6.000,00; 7) DA a pagare, in favore di Controparte_1 Parte_1
, le spese di lite che liquida in complessivi € 7.202,00, oltre
[...] rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge;
8) MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza ai Servizi Sociali di Preganziol (TV). Così deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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