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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/07/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1334/2023 promossa da:
(C.F.: ), E_ C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) e (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 con il Patrocinio dell'Avv. COSCI STEFANO ATTORI contro (C.F.: e (C.F.: Controparte_1 C.F._4 Parte_4
), quali eredi del defunto , con il Patrocinio C.F._5 Persona_1 degli Avv.ti RUFFINI GEMINIO CESARE e RUFFINI NINO GIORDANO (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
BRAZESCO MARZIO CONVENUTI
* Conclusioni delle parti All'udienza dell'11.06.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
, e E_ Parte_2 Parte_3
, rispettivamente fratello, cognata e nipote di , hanno
[...] Persona_2 convenuto in giudizio e Persona_1 Controparte_2 esponendo:
- che il 29.04.2022, alle ore 23:00 circa, stava percorrendo in sella alla Persona_2 propria bicicletta la via S. IO in Comune di Reggio Emilia in direzione Quattro Castella
– fraz. Salvarano (ove risiedeva), quando, giunto all'altezza del civico n. 56, è stato tamponato e travolto dall'autovettura Volkswagen Golf targata FH080AW, in proprietà e condotta da
, assicurata per la RCA da che Persona_1 Controparte_2 sopraggiungeva da tergo, nel medesimo senso di marcia;
- che, a causa del violentissimo impatto, è stato sbalzato a terra ed è Persona_2 deceduto sul colpo;
- che la Polizia Municipale, intervenuta nell'immediatezza del fatto, ha sanzionato il conducente dell'automobile per la violazione dell'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza,
1 previsto dall'art. 149, comma 6, C.d.S.;
- che il sinistro è da addebitarsi alla esclusiva responsabilità di quest'ultimo. Tanto premesso, gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali rispettivamente subiti per la perdita del rapporto parentale conseguente al decesso di , quantificati secondo i parametri delle Persona_2 vigenti Tabelle Milanesi, e nel dettaglio:
- quanto a , € 90.594,40, da cui detrarre l'indennizzo già versato E_ dalla Compagnia Assicurativa pari a € 17.000,00;
- quanto ad , € 70.137,60; Parte_2
- quanto a , € 84.749,60, Parte_3 oltre ad € 7.526,70 in favore di per le spese funerarie dal E_ medesimo anticipate. Si è costituito contestando in toto la propria responsabilità e Persona_1 deducendo:
- che l'incidente è avvenuto in orario notturno, su una strada priva di illuminazione artificiale;
- che il velocipede era di colore nero e privo di dispositivi di segnalazione luminosa, inoltre la vittima non indossava il necessario giubbotto catarifrangente;
- che gli è quindi stato possibile avvedersi della sua presenza solo pochissimi istanti prima dell'impatto, benché egli stesse mantenendo una velocità inferiore al limite consentito;
- che, conseguentemente, nessuna violazione della distanza di sicurezza può essergli imputata, giacché il ciclista era oggettivamente non visibile;
- che quanto sopra esclude il nesso di causalità fra la sua condotta e il sinistro e in ogni caso integra un rilevante concorso di colpa della vittima. Sulla base di quanto sopra, ha insistito per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e, in subordine, ha chiesto – in via riconvenzionale trasversale – di essere manlevato da Controparte_2
Quest'ultima si è costituita in giudizio non contestando la copertura assicurativa e svolgendo, nella sostanza, le medesime argomentazioni difensive dell'assicurato. Ha inoltre contestato le domande attoree sotto il profilo del quantum, eccependo altresì l'assenza di legittimazione in capo a cognata e nipote a chiedere il risarcimento del danno parentale, in quanto soggetti non contemplati dalle Tabelle di Milano richiamate in citazione. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita attraverso l'escussione di testimoni e l'espletamento di Consulenza Tecnica d'Ufficio cinematica volta a ricostruire la più probabile dinamica del sinistro. Quindi, all'udienza dell'11.06.2025 il Tribunale si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni di cui in epigrafe. Va dato atto che nelle more del giudizio è intervenuto il decesso del convenuto
[...]
, il processo è stato interrotto ai sensi dell'art. 300 c.p.c. e tempestivamente Per_1 riassunto dagli attori nei confronti degli eredi;
si sono costituiti e Controparte_1
, dichiarandosi eredi legittimi del convenuto defunto e facendo proprie le Parte_4 conclusioni già svolte da costui.
2 2. Venendo al merito della causa e partendo dalla dinamica del sinistro, la Polizia Municipale intervenuta sul posto, sulla base dei rilievi eseguiti, della posizione dei veicoli e della conformazione dei danni, nonché delle dichiarazioni spontanee rese da
[...]
, ha ricostruito il sinistro come segue (cfr. atti Polizia Municipale e verbale di Per_1 sequestro):
- in data 29.04.2022 alle ore 23.30 all'incirca, il velocipede condotto da Per_2 si trovava a percorrere la SP 23 denominata Via S. IO provenendo da Rivalta
[...] in direzione Montecavolo e, giunto a circa 140 metri dal civico n. 56 è stato raggiunto e tamponato nella parte posteriore dall'autovettura VW Golf condotta da
[...]
, che lo seguiva nella marcia;
Per_1
- in seguito al violento urto, avvenuto fra la parte anteriore laterale destra della Golf e la parte posteriore della bicicletta, quest'ultima ha raggiunto la posizione di stasi nella banchina erbosa laterale, mentre il suo conducente, caricato dalla vettura, è finito, sempre nella banchina, circa 2 metri più avanti rispetto al proprio mezzo;
- il velocipede, fatto oggetto di immediato sequestro ex artt. 354 e ss c.p.p., ha riportato deformazione del cerchio della ruota posteriore, rottura della parte finale del parafanghi, introflessione del portapacchi posteriore, distruzione del fanalino posteriore. Ciò premesso, è oggetto di controversia tra le parti la sussistenza di concorso di colpa in capo al ciclista danneggiato (se non addirittura della sua esclusiva responsabilità) in quanto:
- da un lato, i convenuti sostengono: che fosse oggettivamente non Persona_2 visibile, considerato l'orario notturno, l'assenza di illuminazione artificiale, il colore scuro dell'abbigliamento e del velocipede, nonché il mancato utilizzo del fanalino posteriore e del giubbotto catarifrangente;
che, quindi, non avrebbe potuto accorgersi Persona_1 della sua presenza se non pochi istanti prima dell'impatto, come in effetti avvenuto;
che pertanto non vi è stata alcuna violazione della distanza di sicurezza da parte del guidatore, rispetto a un ostacolo che di fatto non era visibile e non poteva essere in alcun modo evitato;
- dall'altro lato, la difesa attorea sostiene invece: che il fanalino posteriore fosse acceso;
che in ogni caso la bicicletta era dotata di catadiottri ai pedali;
che quindi era senz'altro Per_2 visibile;
che il viaggiava ad una velocità superiore al limite di 50 Km/h consentito in Per_1 quel tratto. Così riassunte sinteticamente le posizioni delle parti, appare opportuno riportare testualmente le conclusioni cui è giunto il CTU incaricato nella fase istruttoria di ricostruire la più probabile dinamica dell'incidente:
“Il sinistro ha avuto luogo il venerdì feriale 29/04/2022 alle ore 23:30 circa nel territorio del comune di Reggio Emilia (RE), lungo la S.P. 23 localmente denominata via Sant'IO, in corrispondenza del civico n°56, ove vige limite cinetico pari a 50𝑘𝑚ℎ. Il sinistro si verificava alle ore 23:30 circa, la visività era insufficiente a causa dell'assenza di illuminazione pubblica nel tratto in questione. Si trattava di una giornata caratterizzata da meteo sereno e il fondo stradale si presentava asciutto.
alla guida della propria autovettura OL OL targata Persona_1
FH080AW avanzava lungo la S.P. 23 localmente denominata via Sant'IO con direzione Rivalta → Montecavolo ad una velocità identificabile nell'odine di 45 km/h lungo la via Sant'IO la quale non
3 presenta impianti di pubblica illuminazione. La visibilità era pertanto demandata esclusivamente alla proiezione dei fari in dotazione al veicolo.
giunto a circa 130 metri prima del civico n°56 colpiva con la parte angolare Persona_1 anteriore destra del proprio mezzo la parte posteriore del velocipede da uomo di colore nero Parte_5 condotto da che avanzava lungo la medesima direzione, senza far uso del Persona_2 prescritto dispositivo gilè ad alta visibilità. Secondo quanto espresso nel paragrafo 8.3 (cfr. Figura 23) il mancato utilizzo del gilè catarifrangente riduceva sensibilmente la profondità di visuale sull'ostacolo goduta dall'automobilista. Il verificarsi del sinistro trova senz'altro radice in una distrazione alla guida da parte di
[...]
che non si avvedeva per niente della presenza del velocipede negli istanti precedenti Per_1 all'impatto; si è altresì valutata come rilevante causa dell'evento il mancato utilizzo del gilè catarifrangente da parte di , il quale riduceva sensibilmente il campo visivo utile all'automobilista Persona_2 per poterlo avvistare ed attuare una manovra evasiva. Si è riscontrato inoltre un dubbio relativo all'assetto d'urto fra i mezzi non meglio accertabile con oggettività in fase di ricostruzione. Infatti, come meglio specificato nel paragrafo 8.1 non è dato sapersi se si sia trattato di un tamponamento pieno dell'autovettura ai danni del velocipede oppure se il ciclista abbia eseguito negli istanti precedenti all'impatto una deviazione sinistrorsa andando ad intersecare la traiettoria percorsa dall'autovettura.
9.1 Controparte_3
, conducente dell'autovettura OL OL non prestava
[...] la sufficiente attenzione alla guida non riuscendo ad attuare alcuna manovra evasiva a cospetto del ciclista che si manifestava dinnanzi a lui in violazione all' art 141/2 del C.d.S.4;
➢Il ciclista non faceva uso del prescritto giubbotto catarifrangente in Persona_2 violazione dell'art. 182/9-bis del C.d.S.5 che, stando l'orario notturno e l'assenza d'illuminazione pubblica, avrebbe permesso una rilevante estensione del campo visivo sull'ostacolo da parte dell'automobilista”. Con particolare riferimento a quest'ultimo punto - che ha costituito oggetto di ampia discussione fra le parti - va ricordato che l'art. 182, comma 9 bis, C.d.S. stabilisce che “Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162”. Al riguardo, il CTU ha chiarito quanto segue (cfr. pagg. 28 e seguenti relazione peritale):
“Nel particolare caso si è discusso nel corso delle operazioni peritali di come avrebbe influito l'utilizzo da parte di del prescritto giubbottino catarifrangente. Di fatti è noto che l'elemento Persona_2 rifrangente, giustamente previsto dall'articolo 182/9-bis del C.d.S.2 estende la profondità di visuale dai 20 – 40 metri quantificabili in caso di non utilizzo del prescritto dispositivo fino ai 140 – 150 metri in caso di utilizzo. Il moltiplicarsi della visuale deriva dal fatto che i proiettori delle autovetture, che siano essi alogeni o xeno, proiettano una forte luce nelle vicinanze dell'autovettura mentre i lumen erogati vanno a scemare con l'aumentare della distanza. I dispositivi catarifrangenti hanno il potere di evidenziare l'ostacolo anche se raggiunto da un fascio luminoso con basso valore di lumen. Si ha pertanto che, sebbene sia evidente che
[...]
non ravvisando in alcun modo la presenza del ciclista si dimostrava disattento alla guida, il Per_1 mancato utilizzo del prescritto giubbotto catarifrangente da parte di diminuiva Persona_2 sensibilmente la profondità a cui lo stesso poteva essere avvistato. Qualora fosse stato visibile ad una distanza dell'ordine di 140 – 150 metri è ragionevole pensare che avendo a disposizione un Persona_1
4 tempo identificabile in circa il triplo o più rispetto quello in concreto avrebbe potuto notare il pericolo attuando una manovra evasiva”. Le conclusioni sono state censurate dai consulenti di parte degli attori e della terza chiamata ( non aveva nominato un proprio CTP): Persona_1
- il CTP di ha osservato che l'automobilista, disponendo Controparte_2 di 20 metri di visibilità e avendo un tempo di reazione pari a circa 1,5 – 2 secondi (trattandosi di sinistro avvenuto in orario notturno), non era in grado di poter avvistare per tempo il ciclista e tentare una qualsiasi manovra volta a scongiurare l'impatto; in tali condizioni, lo spazio utile per scorgere il ciclista coincideva di fatto con il tempo di reazione dell'automobilista; pertanto “non Per_ pare condivisibile imputare al sig. l'infrazione dell'Art. 141/2 del Codice della Strada così come concluso dal CTU, in quanto esso prevede che il conducente debba mantenere il controllo del mezzo a fronte di Per_ qualsivoglia ostacolo visibile e prevedibile – quale non era il ciclista sig. Non si riscontrano dunque Per_ responsabilità in capo al sig. e si ritiene corretto attribuire alla negligenza del sig. l'evento Per_2 sinistroso”;
- il CTP degli attori ha rilevato invece la sostanziale ininfluenza del mancato utilizzo del giubbotto catarifrangente, in quanto il ciclista era reso visibile dagli elementi rifrangenti presenti sui pedali e sul portapacchi, e che la velocità della vettura, considerati i danni e l'esposizione post urto, doveva essere determinata fra i 70 e i 75 Km/h. Il CTU ha preso in esame le censure e confermato le conclusioni già esposte, ribadendo le motivazioni sopra riportate. Si è proceduto quindi a un successivo supplemento della Consulenza con l'esame fisico del mezzo, che nel corso dei lavori peritali non era stato possibile in quanto sotto sequestro. L'Ausiliario ha nuovamente confermato i riscontri già esposti, evidenziando come l'analisi della bicicletta non abbia fornito alcun elemento ulteriore rispetto alla documentazione fotografica già in atti;
in particolare, non è stato possibile neppure in quell'occasione accertare se il fanalino posteriore, al momento del fatto, fosse funzionante oppure no (“Il sopralluogo ha visto il velocipede, conservato in buone condizioni, avente pari caratteristiche tecniche a quanto visionato in foto, tutti gli aspetti appurati durante l'ispezione erano stati già trattatati nel corso della stesura della relazione. Non essendo stato introdotto alcun elemento significativo nuovo rispetto a quanto già esaminato si confermano le conclusioni e le infrazioni al C.d.S. espresse in relazione”). Sul punto, i Consulenti di Parte non hanno espresso alcuna osservazione critica. Si aggiunga che neppure l'istruttoria orale (cfr. verbale udienza 13.12.2023) ha consentito di appurare la circostanza in quanto i testi escussi sul punto non hanno fornito alcuna risposta utile (il fatto che il teste abbia constatato il funzionamento del fanalino posteriore 2 Tes_1 settimane prima del sinistro non dimostra affatto che, al momento del sinistro, il dispositivo fosse funzionante e attivo;
ancora, la circostanza che la bicicletta fosse “dotata di un sistema di illuminazione a batteria, il cui funzionamento è indipendente dall'utilizzo della dinamo”, riferita dalla teste è parimenti irrilevante per la stessa ragione). Tes_2
Non vi sono, quindi, ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU in quanto esaustivamente motivate sotto ogni profilo, anche in replica ai rilievi formulati dalle parti, approfondite, rese all'esito di verifiche condotte in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti ed allo stato di fatto analizzato nonché di un iter motivazionale logico, coerente e privo di contraddizioni, e che, come tale, è pertanto pienamente condivisibile.
5 Sulla base di quanto sopra, deve quindi osservarsi quanto segue:
- ai sensi dell'art. 140 C.d.S., sussiste un obbligo generale, in capo a tutti gli utenti della strada, di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale;
- questo principio si declina poi in una serie di norme comportamentali più specifiche, tra cui l'obbligo di usare la massima prudenza, rispettare la precedenza, mantenere la distanza di sicurezza, indossare il giubbotto catarifrangente nel circolare in bicicletta in orario notturno fuori dai centri abitati ecc.;
- ora, nel caso di specie, nessuno dei due soggetti coinvolti del sinistro ha rispettato questo precetto;
- quanto al a prescindere dall'osservanza o meno della distanza di sicurezza, è un Per_1 dato di fatto che, considerata la tipologia di strada e le condizioni di buio, egli avrebbe dovuto utilizzare un livello più elevato di attenzione, potendo astrattamente prevedere la presenza di eventuali ostacoli, animali, utenti ecc., e adeguare la propria condotta di conseguenza (ad esempio tenendo una velocità ancora inferiore a quella – comunque rispettosa del limite – rilevata dal CTU);
- peraltro, pur avendo avvistato all'ultimo il ciclista, come accertato dal CTU, egli non ha neppure iniziato una manovra evasiva di frenatura o deviazione (sull'asfalto non sono state rilevate tracce) e questo “ritardo” nella reazione è chiaramente indice di distrazione, in una situazione che - al contrario - richiedeva una soglia di attenzione superiore alla media;
- il dal canto suo, ha tenuto una condotta gravemente imprudente, in quanto la Per_2 circolazione a bordo di un velocipede in orario notturno su una strada provinciale, posta fuori dal centro abitato, priva di illuminazione artificiale, non particolarmente ampia, imponeva senz'altro l'adozione di tutte le cautele possibili per rendersi visibili agli altri utenti della strada, in primis l'utilizzo di giubbotto retroriflettente o bretelle retroriflettenti (dispositivi grazie ai quali, come evidenziato dal CTU, avrebbe avuto il triplo delle possibilità di essere avvistato e verosimilmente evitato dal;
Per_1
- d'altra parte, l'esame diretto del velocipede non ha permesso di verificare il funzionamento del fanalino posteriore al momento dell'incidente, sicché l'argomento difensivo sostenuto reiteratamente dagli attori è rimasto, di fatto, indimostrato;
- nelle condizioni di tempo e di luogo sopra descritte, i catadiottri presenti sui pedali e sul portapacchi appaiono veramente delle misure del tutto insufficienti per garantire anche una minima visibilità al conducente della bicicletta (il giubbotto catarifrangente pare, addirittura, che fosse piegato e “arrotolato” nel portapacchi: cfr. teste;
Tes_3
- pertanto, valutati tutti gli elementi sopra indicati, non è possibile ritenere superata la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c., in base alla quale, in caso di scontro fra veicoli, si presume, sino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli;
- conseguentemente, la responsabilità del sinistro oggetto di causa va attribuita a
[...]
e alla vittima nella misura del 50% ciascuno. Per_1 Persona_2
3. Passando ora ai profili risarcitori, come noto, il danno da perdita o lesione del rapporto
6 parentale si identifica con le conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale rappresentate dalla sofferenza interiore e dalla modificazione peggiorativa delle attività dinamico-relazionali precedentemente svolte, derivanti dalla perdita o dalla compromissione del rapporto familiare o affettivo per effetto della morte o della lesione dell'integrità psicofisica del congiunto. E' ovvio infatti che l'illecito (contrattuale o extracontrattuale) che cagioni la morte di una persona o ne menomi l'integrità psicofisica non lede necessariamente i soli interessi di quest'ultima (vittima primaria), ma si ripercuote anche sulla sfera personale di altri soggetti (vittime secondarie), ad essa legati da un rapporto giuridicamente rilevante - vincolo parentale o relazione affettiva - che possono subire uno sconvolgimento della propria esistenza per il fatto di non poter continuare a vivere il rapporto che intercorreva con la vittima e di avere perso un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità o comunque sulla frequenza dei rapporti con quella persona. In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale tipologia di danno in capo agli stretti congiunti, pur non potendo essere considerato in re ipsa, si presume, salva dimostrazione del contrario (cfr., ex pluribus, C. 25541/22, secondo cui “Nel caso di morte di un prossimo è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano;
trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite”). Sempre la giurisprudenza ha ritenuto, in una interpretazione costituzionalmente orientata, che la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non possa essere riferita alla sola c.d. famiglia nucleare, in quanto il danno iure proprio dei congiunti è risarcibile ove venga provata la sussistenza e l'intensità della relazione, e dunque in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, anche in assenza di una formale convivenza, non assurgendo la stessa a fatto imprescindibile dal quale desumere il rapporto e la sua portata (C. 21837/19; C. 29784/18; C. 29332/17). Con particolare riferimento all'elemento della convivenza, la Suprema Corte ha chiarito che “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (C. 22397/22). La quantificazione del danno parentale, in linea di principio, può essere effettuata tramite il riferimento ai nuovi criteri tabellari elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, che risultano coerenti non solo con la necessità di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, attraverso l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei
7 correttivi in ragione della particolarità della situazione. Più nel dettaglio, la “tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello/nipote”, fissa un valore punto di € 1.698,00 e stabilisce l'attribuibilità di un massimo di 116 punti, così distribuiti:
A. età della vittima primaria: fino a 20 punti
B. età della vittima secondaria: fino a 20 punti
C. convivenza: 20 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale); 8 punti potranno essere attribuiti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
25 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza per oltre 30 anni tra la vittima primaria e quella secondaria;
30 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza per oltre 40 anni tra la vittima primaria e quella secondaria;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: fino a 16 punti in base al numero dei superstiti;
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti. Ove la peculiarità del caso lo imponga, è tuttavia sempre possibile, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso alla suddetta tabella. 4. Tanto chiarito, e passando al caso di specie, come già anticipato sopra, gli attori
, e sono E_ Parte_2 Parte_3 rispettivamente fratello, cognata e nipote ex fratre del defunto . Persona_2
Essi hanno dedotto:
- che era, per , l'unico fratello rimasto in vita e che essi avevano Per_2 Pt_1 convissuto fino al 2002, ossia fino a quando quest'ultimo ha contratto matrimonio con;
Parte_2
- che, anche dopo tale evento e sino al momento della morte, essi avevano mantenuto contatti praticamente quotidiani e molto intensi, caratterizzati da telefonate, incontri frequenti e supporto nelle rispettive necessità di vita;
- che, in particolare: , dopo il proprio pensionamento, si occupava della spesa Pt_1 per CO e pranzava con lui quasi quotidianamente;
la infermiera Pt_2 professionista, forniva a un primo ausilio in caso di disturbi o problemi di salute, ed Per_2 era solita invitarlo a condividere i pasti;
ha coadiuvato il fratello e la moglie nel Per_2 seguire alcuni lavori presso l'immobile di loro proprietà;
- che , figlio di , aveva un rapporto molto stretto con Parte_3 Pt_1 lo zio, il quale lo seguiva nelle sue attività ludiche, ricreative, sportive e musicali e inoltre, essendo un pittore dilettante, lo aveva coinvolto nell'ambiente artistico locale;
- che essi condividevano tutte le festività e le ricorrenze.
Le allegazioni hanno trovato piena dimostrazione nell'istruttoria orale, in quanto i testi escussi ne hanno dato espressa conferma, aggiungendo:
- che, dai 2 anni e sino alle scuole secondarie, trascorreva con lo zio le Pt_3 vacanze estive a Salvarano e, a partire dai 14 anni, andava a trovarlo almeno un paio di volte alla
8 settimana;
- che, durante quelle estati, lo zio lo accompagnava a trovare gli amici che risiedevano nello stesso paese, in escursioni sulle colline, alle partite di calcio e in piscina;
- che, inoltre, lo zio lo accompagnava a tutte le edizioni del locale festival di letteratura per ragazzi e aveva assistito ai suoi saggi di chitarra al Conservatorio dal 2015 al 2018. Ne emerge, quindi, un rapporto affettivo molto stretto fra la vittima del sinistro, il fratello e la sua famiglia. Pt_1
D'altra parte, non è stata allegata, né dimostrata, da parte dei convenuti, l'esistenza di circostanze concrete dimostrative della totale assenza di un legame tra vittima e gli attori superstiti (e tantomeno di un rapporto conflittuale o problematico), sicché deve presumersi l'esistenza, in capo a questi ultimi, di un danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, conseguente al decesso di . Persona_2
Procedendo quindi alla concreta liquidazione del danno, le posizioni dei tre attori vanno esaminate separatamente, premettendo che quest'ultimo è deceduto all'età di 73 anni. Quanto a , fratello della vittima, che all'epoca dei fatti aveva 71 E_ anni (essendo nato il [...]), e pacificamente non era suo convivente, il danno parentale va quantificato come segue: a) età della vittima primaria: punti 8; b) età della vittima secondaria: punti 8; c) convivenza: punti 0; d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: punti 16 (non essendovi alcun superstite nella famiglia di origine); e) qualità e intensità della relazione affettiva: punti 20, avendo l'istante allegato e provato una frequentazione pressoché “quotidiana” con il fratello, la condivisione regolare di festività e ricorrenze, l'esistenza di un continuativo rapporto di mutua assistenza domestica e familiare (non può, d'altra parte, riconoscersi il punteggio massimo richiesto dall'attore in quanto, dalle prove assunte, è emerso che , benché molto legato al fratello e alla sua Persona_2 famiglia, era comunque una persona indipendente, conduceva una vita autonoma e non versava in condizioni personali e/o di salute particolari e tali da giustificare la richiesta). Moltiplicando il valore punto di € 1.698,00 per i 52 punti così riconosciuti, il danno da perdita del rapporto parentale patito da è astrattamente quantificabile E_ in complessivi € 88.296,00. Per quanto concerne e - Parte_2 Parte_3 rispettivamente cognata e nipote ex fratre della vittima - non si ritiene di fare ricorso alle Tabelle Milanesi, che non contemplano né gli affini né i parenti in linea collaterale oltre il primo grado. L'importo ad essi dovuto viene comunque determinato in via equitativa, ma senza l'utilizzo dei predetti parametri, e va quantificato in € 20.000,00 quanto alla prima e in € 30.000,00 quanto al secondo, tenuto conto dei seguenti elementi:
- deve presumersi che il legame tra affini e parenti in linea collaterale oltre il primo grado sia – in sé e per sé – nella sostanza diverso e meno intenso rispetto a quello tra fratelli o tra nonni e nipoti, salva la dimostrazione di circostanze o situazioni di vita veramente peculiari, che ne giustifichino una eventuale assimilazione;
- del resto, è questa la ragione per la quale essi non sono menzionati dalle Tabelle
9 Milanesi;
- nel caso di specie, l'istruttoria orale ha certamente dimostrato, come già detto sopra, l'esistenza di un rapporto quotidiano e molto stretto fra e la famiglia del Persona_2 fratello , che merita senz'altro di essere riconosciuto, ma non sono stati allegati (né Pt_1 quindi provati) dei dati fattuali specifici che attribuiscano caratteristiche di specialità a questo rapporto;
- né, comunque, è possibile una equiparazione con il legame tra i due fratelli, che peraltro fino al 2002 (dunque per oltre 50 anni) avevano convissuto sotto lo stesso tetto;
- ad ogni modo, tenuto conto che era l'unico zio superstite di Persona_2
dal lato paterno e ha avuto un ruolo significativo nella sua infanzia e Parte_3 adolescenza, deve ritenersi che quest'ultimo abbia patito, rispetto alla propria madre, un danno di maggiore entità. 5. Ora, tenuto conto del concorso di colpa della vittima nel sinistro per cui è causa, determinato, come detto, nella misura del 50% e dell'acconto di € 17.000,00 già versato da in favore di , il danno non Controparte_2 E_ patrimoniale da perdita del rapporto parentale astrattamente patito dagli attori è pari a
- € 27.148,00, quanto a (50% di € 88.296,00, detratto l'acconto di E_
€ 17.000,00);
- € 15.000,00, quanto a;
Parte_3
- € 10.000,00 quanto ad . Parte_2
Tali somme vanno devalutate alla data del sinistro (29.04.2022) e rivalutate alla data odierna;
con il riconoscimento degli interessi legali, quindi, i convenuti vanno condannati, in solido, a pagare agli attori le seguenti somme:
- € 29.606,57 in favore di;
E_
- € 16.358,43 in favore di;
Parte_3
- € 10.905,61 in favore di . Parte_2
Su tali somme, matureranno gli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza al saldo. 6. Quanto alla domanda, formulata da , relativa al rimborso delle E_ spese funerarie € 7.526,70 - che risultano documentate - non le ha Persona_1 contestate neanche genericamente e nelle note conclusive, ha Controparte_2 espresso acquiescenza in merito. Pertanto, i convenuti vanno condannati, in solido, a corrispondere a E_
, a tale titolo, il 50% di tale importo, pari quindi a € 3.763,35, oltre interessi legali ex
[...] art. 1284, comma 1, c.c. dal dovuto al saldo. 7. Da ultimo, va accolta la domanda di manleva proposta in via subordinata dal convenuto
(e fatta propria dagli eredi che si sono costituiti in giudizio dopo il suo Persona_1 decesso) nei confronti di essendo del tutto pacifico (e Controparte_2 comunque documentato) il rapporto assicurativo e l'operatività della polizza, e applicandosi nel
10 caso di specie l'art. 1917, comma 3 c.c., che pone a carico dell'assicuratore l'onere delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato. 8. La soccombenza sulle domande attoree è reciproca, ma è prevalente quella dei convenuti, che vanno dunque condannati, in solido, a pagare le spese di lite in favore degli attori nella misura di 2/3, con compensazione del rimanente 1/3. I convenuti e , quali eredi di Controparte_1 Parte_4 [...]
, sono totalmente vittoriosi nei confronti della terza chiamata Per_1 [...]
e hanno diritto all'integrale rifusione delle spese di lite da parte di CP_2 quest'ultima. La relativa liquidazione viene effettuata in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore del decisum e dell'attività svolta (con la precisazione che l'attività relativa alla domanda di manleva è di entità diversa rispetto a quella relativa alle domande risarcitorie). Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico delle parti in via solidale, nella misura di 2/3 quanto ai convenuti e di 1/3 quanto agli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza eccezione disattesa, CONDANNA tutti i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito dagli attori e nel dettaglio:
- € 29.606,57 in favore di;
E_
- € 16.358,43 in favore di;
Parte_3
- € 10.905,61 in favore di Parte_2 il tutto oltre interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
CONDANNA tutti i convenuti, in solido fra loro, a rifondere a il 50% E_ delle spese funerarie di , pari a € 3.763,35, oltre interessi legali ex art. 1284, Persona_2 comma 1, c.c. dal dovuto al saldo;
CONDANNA a manlevare Controparte_2 CP_1
e , quali eredi di , da quanto essi
[...] Parte_4 Persona_1 andranno a pagare in favore degli attori in forza della presente sentenza;
CONDANNA tutti i convenuti, in solido, a pagare agli attori le spese di lite nella misura di 2/3, che liquida (già in tale misura) in € 408,70 per anticipazioni, € 6.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
CONDANNA pagare a e Controparte_2 Controparte_1
, quali eredi di , le spese di lite, che liquida in € Parte_4 Persona_1
4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti in via solidale, nella misura di 2/3 quanto ai convenuti e di 1/3 quanto agli attori. Così deciso a Reggio Emilia il 09/07/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
11 12
(C.F.: ), E_ C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) e (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 con il Patrocinio dell'Avv. COSCI STEFANO ATTORI contro (C.F.: e (C.F.: Controparte_1 C.F._4 Parte_4
), quali eredi del defunto , con il Patrocinio C.F._5 Persona_1 degli Avv.ti RUFFINI GEMINIO CESARE e RUFFINI NINO GIORDANO (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
BRAZESCO MARZIO CONVENUTI
* Conclusioni delle parti All'udienza dell'11.06.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
, e E_ Parte_2 Parte_3
, rispettivamente fratello, cognata e nipote di , hanno
[...] Persona_2 convenuto in giudizio e Persona_1 Controparte_2 esponendo:
- che il 29.04.2022, alle ore 23:00 circa, stava percorrendo in sella alla Persona_2 propria bicicletta la via S. IO in Comune di Reggio Emilia in direzione Quattro Castella
– fraz. Salvarano (ove risiedeva), quando, giunto all'altezza del civico n. 56, è stato tamponato e travolto dall'autovettura Volkswagen Golf targata FH080AW, in proprietà e condotta da
, assicurata per la RCA da che Persona_1 Controparte_2 sopraggiungeva da tergo, nel medesimo senso di marcia;
- che, a causa del violentissimo impatto, è stato sbalzato a terra ed è Persona_2 deceduto sul colpo;
- che la Polizia Municipale, intervenuta nell'immediatezza del fatto, ha sanzionato il conducente dell'automobile per la violazione dell'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza,
1 previsto dall'art. 149, comma 6, C.d.S.;
- che il sinistro è da addebitarsi alla esclusiva responsabilità di quest'ultimo. Tanto premesso, gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali rispettivamente subiti per la perdita del rapporto parentale conseguente al decesso di , quantificati secondo i parametri delle Persona_2 vigenti Tabelle Milanesi, e nel dettaglio:
- quanto a , € 90.594,40, da cui detrarre l'indennizzo già versato E_ dalla Compagnia Assicurativa pari a € 17.000,00;
- quanto ad , € 70.137,60; Parte_2
- quanto a , € 84.749,60, Parte_3 oltre ad € 7.526,70 in favore di per le spese funerarie dal E_ medesimo anticipate. Si è costituito contestando in toto la propria responsabilità e Persona_1 deducendo:
- che l'incidente è avvenuto in orario notturno, su una strada priva di illuminazione artificiale;
- che il velocipede era di colore nero e privo di dispositivi di segnalazione luminosa, inoltre la vittima non indossava il necessario giubbotto catarifrangente;
- che gli è quindi stato possibile avvedersi della sua presenza solo pochissimi istanti prima dell'impatto, benché egli stesse mantenendo una velocità inferiore al limite consentito;
- che, conseguentemente, nessuna violazione della distanza di sicurezza può essergli imputata, giacché il ciclista era oggettivamente non visibile;
- che quanto sopra esclude il nesso di causalità fra la sua condotta e il sinistro e in ogni caso integra un rilevante concorso di colpa della vittima. Sulla base di quanto sopra, ha insistito per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e, in subordine, ha chiesto – in via riconvenzionale trasversale – di essere manlevato da Controparte_2
Quest'ultima si è costituita in giudizio non contestando la copertura assicurativa e svolgendo, nella sostanza, le medesime argomentazioni difensive dell'assicurato. Ha inoltre contestato le domande attoree sotto il profilo del quantum, eccependo altresì l'assenza di legittimazione in capo a cognata e nipote a chiedere il risarcimento del danno parentale, in quanto soggetti non contemplati dalle Tabelle di Milano richiamate in citazione. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita attraverso l'escussione di testimoni e l'espletamento di Consulenza Tecnica d'Ufficio cinematica volta a ricostruire la più probabile dinamica del sinistro. Quindi, all'udienza dell'11.06.2025 il Tribunale si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni di cui in epigrafe. Va dato atto che nelle more del giudizio è intervenuto il decesso del convenuto
[...]
, il processo è stato interrotto ai sensi dell'art. 300 c.p.c. e tempestivamente Per_1 riassunto dagli attori nei confronti degli eredi;
si sono costituiti e Controparte_1
, dichiarandosi eredi legittimi del convenuto defunto e facendo proprie le Parte_4 conclusioni già svolte da costui.
2 2. Venendo al merito della causa e partendo dalla dinamica del sinistro, la Polizia Municipale intervenuta sul posto, sulla base dei rilievi eseguiti, della posizione dei veicoli e della conformazione dei danni, nonché delle dichiarazioni spontanee rese da
[...]
, ha ricostruito il sinistro come segue (cfr. atti Polizia Municipale e verbale di Per_1 sequestro):
- in data 29.04.2022 alle ore 23.30 all'incirca, il velocipede condotto da Per_2 si trovava a percorrere la SP 23 denominata Via S. IO provenendo da Rivalta
[...] in direzione Montecavolo e, giunto a circa 140 metri dal civico n. 56 è stato raggiunto e tamponato nella parte posteriore dall'autovettura VW Golf condotta da
[...]
, che lo seguiva nella marcia;
Per_1
- in seguito al violento urto, avvenuto fra la parte anteriore laterale destra della Golf e la parte posteriore della bicicletta, quest'ultima ha raggiunto la posizione di stasi nella banchina erbosa laterale, mentre il suo conducente, caricato dalla vettura, è finito, sempre nella banchina, circa 2 metri più avanti rispetto al proprio mezzo;
- il velocipede, fatto oggetto di immediato sequestro ex artt. 354 e ss c.p.p., ha riportato deformazione del cerchio della ruota posteriore, rottura della parte finale del parafanghi, introflessione del portapacchi posteriore, distruzione del fanalino posteriore. Ciò premesso, è oggetto di controversia tra le parti la sussistenza di concorso di colpa in capo al ciclista danneggiato (se non addirittura della sua esclusiva responsabilità) in quanto:
- da un lato, i convenuti sostengono: che fosse oggettivamente non Persona_2 visibile, considerato l'orario notturno, l'assenza di illuminazione artificiale, il colore scuro dell'abbigliamento e del velocipede, nonché il mancato utilizzo del fanalino posteriore e del giubbotto catarifrangente;
che, quindi, non avrebbe potuto accorgersi Persona_1 della sua presenza se non pochi istanti prima dell'impatto, come in effetti avvenuto;
che pertanto non vi è stata alcuna violazione della distanza di sicurezza da parte del guidatore, rispetto a un ostacolo che di fatto non era visibile e non poteva essere in alcun modo evitato;
- dall'altro lato, la difesa attorea sostiene invece: che il fanalino posteriore fosse acceso;
che in ogni caso la bicicletta era dotata di catadiottri ai pedali;
che quindi era senz'altro Per_2 visibile;
che il viaggiava ad una velocità superiore al limite di 50 Km/h consentito in Per_1 quel tratto. Così riassunte sinteticamente le posizioni delle parti, appare opportuno riportare testualmente le conclusioni cui è giunto il CTU incaricato nella fase istruttoria di ricostruire la più probabile dinamica dell'incidente:
“Il sinistro ha avuto luogo il venerdì feriale 29/04/2022 alle ore 23:30 circa nel territorio del comune di Reggio Emilia (RE), lungo la S.P. 23 localmente denominata via Sant'IO, in corrispondenza del civico n°56, ove vige limite cinetico pari a 50𝑘𝑚ℎ. Il sinistro si verificava alle ore 23:30 circa, la visività era insufficiente a causa dell'assenza di illuminazione pubblica nel tratto in questione. Si trattava di una giornata caratterizzata da meteo sereno e il fondo stradale si presentava asciutto.
alla guida della propria autovettura OL OL targata Persona_1
FH080AW avanzava lungo la S.P. 23 localmente denominata via Sant'IO con direzione Rivalta → Montecavolo ad una velocità identificabile nell'odine di 45 km/h lungo la via Sant'IO la quale non
3 presenta impianti di pubblica illuminazione. La visibilità era pertanto demandata esclusivamente alla proiezione dei fari in dotazione al veicolo.
giunto a circa 130 metri prima del civico n°56 colpiva con la parte angolare Persona_1 anteriore destra del proprio mezzo la parte posteriore del velocipede da uomo di colore nero Parte_5 condotto da che avanzava lungo la medesima direzione, senza far uso del Persona_2 prescritto dispositivo gilè ad alta visibilità. Secondo quanto espresso nel paragrafo 8.3 (cfr. Figura 23) il mancato utilizzo del gilè catarifrangente riduceva sensibilmente la profondità di visuale sull'ostacolo goduta dall'automobilista. Il verificarsi del sinistro trova senz'altro radice in una distrazione alla guida da parte di
[...]
che non si avvedeva per niente della presenza del velocipede negli istanti precedenti Per_1 all'impatto; si è altresì valutata come rilevante causa dell'evento il mancato utilizzo del gilè catarifrangente da parte di , il quale riduceva sensibilmente il campo visivo utile all'automobilista Persona_2 per poterlo avvistare ed attuare una manovra evasiva. Si è riscontrato inoltre un dubbio relativo all'assetto d'urto fra i mezzi non meglio accertabile con oggettività in fase di ricostruzione. Infatti, come meglio specificato nel paragrafo 8.1 non è dato sapersi se si sia trattato di un tamponamento pieno dell'autovettura ai danni del velocipede oppure se il ciclista abbia eseguito negli istanti precedenti all'impatto una deviazione sinistrorsa andando ad intersecare la traiettoria percorsa dall'autovettura.
9.1 Controparte_3
, conducente dell'autovettura OL OL non prestava
[...] la sufficiente attenzione alla guida non riuscendo ad attuare alcuna manovra evasiva a cospetto del ciclista che si manifestava dinnanzi a lui in violazione all' art 141/2 del C.d.S.4;
➢Il ciclista non faceva uso del prescritto giubbotto catarifrangente in Persona_2 violazione dell'art. 182/9-bis del C.d.S.5 che, stando l'orario notturno e l'assenza d'illuminazione pubblica, avrebbe permesso una rilevante estensione del campo visivo sull'ostacolo da parte dell'automobilista”. Con particolare riferimento a quest'ultimo punto - che ha costituito oggetto di ampia discussione fra le parti - va ricordato che l'art. 182, comma 9 bis, C.d.S. stabilisce che “Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162”. Al riguardo, il CTU ha chiarito quanto segue (cfr. pagg. 28 e seguenti relazione peritale):
“Nel particolare caso si è discusso nel corso delle operazioni peritali di come avrebbe influito l'utilizzo da parte di del prescritto giubbottino catarifrangente. Di fatti è noto che l'elemento Persona_2 rifrangente, giustamente previsto dall'articolo 182/9-bis del C.d.S.2 estende la profondità di visuale dai 20 – 40 metri quantificabili in caso di non utilizzo del prescritto dispositivo fino ai 140 – 150 metri in caso di utilizzo. Il moltiplicarsi della visuale deriva dal fatto che i proiettori delle autovetture, che siano essi alogeni o xeno, proiettano una forte luce nelle vicinanze dell'autovettura mentre i lumen erogati vanno a scemare con l'aumentare della distanza. I dispositivi catarifrangenti hanno il potere di evidenziare l'ostacolo anche se raggiunto da un fascio luminoso con basso valore di lumen. Si ha pertanto che, sebbene sia evidente che
[...]
non ravvisando in alcun modo la presenza del ciclista si dimostrava disattento alla guida, il Per_1 mancato utilizzo del prescritto giubbotto catarifrangente da parte di diminuiva Persona_2 sensibilmente la profondità a cui lo stesso poteva essere avvistato. Qualora fosse stato visibile ad una distanza dell'ordine di 140 – 150 metri è ragionevole pensare che avendo a disposizione un Persona_1
4 tempo identificabile in circa il triplo o più rispetto quello in concreto avrebbe potuto notare il pericolo attuando una manovra evasiva”. Le conclusioni sono state censurate dai consulenti di parte degli attori e della terza chiamata ( non aveva nominato un proprio CTP): Persona_1
- il CTP di ha osservato che l'automobilista, disponendo Controparte_2 di 20 metri di visibilità e avendo un tempo di reazione pari a circa 1,5 – 2 secondi (trattandosi di sinistro avvenuto in orario notturno), non era in grado di poter avvistare per tempo il ciclista e tentare una qualsiasi manovra volta a scongiurare l'impatto; in tali condizioni, lo spazio utile per scorgere il ciclista coincideva di fatto con il tempo di reazione dell'automobilista; pertanto “non Per_ pare condivisibile imputare al sig. l'infrazione dell'Art. 141/2 del Codice della Strada così come concluso dal CTU, in quanto esso prevede che il conducente debba mantenere il controllo del mezzo a fronte di Per_ qualsivoglia ostacolo visibile e prevedibile – quale non era il ciclista sig. Non si riscontrano dunque Per_ responsabilità in capo al sig. e si ritiene corretto attribuire alla negligenza del sig. l'evento Per_2 sinistroso”;
- il CTP degli attori ha rilevato invece la sostanziale ininfluenza del mancato utilizzo del giubbotto catarifrangente, in quanto il ciclista era reso visibile dagli elementi rifrangenti presenti sui pedali e sul portapacchi, e che la velocità della vettura, considerati i danni e l'esposizione post urto, doveva essere determinata fra i 70 e i 75 Km/h. Il CTU ha preso in esame le censure e confermato le conclusioni già esposte, ribadendo le motivazioni sopra riportate. Si è proceduto quindi a un successivo supplemento della Consulenza con l'esame fisico del mezzo, che nel corso dei lavori peritali non era stato possibile in quanto sotto sequestro. L'Ausiliario ha nuovamente confermato i riscontri già esposti, evidenziando come l'analisi della bicicletta non abbia fornito alcun elemento ulteriore rispetto alla documentazione fotografica già in atti;
in particolare, non è stato possibile neppure in quell'occasione accertare se il fanalino posteriore, al momento del fatto, fosse funzionante oppure no (“Il sopralluogo ha visto il velocipede, conservato in buone condizioni, avente pari caratteristiche tecniche a quanto visionato in foto, tutti gli aspetti appurati durante l'ispezione erano stati già trattatati nel corso della stesura della relazione. Non essendo stato introdotto alcun elemento significativo nuovo rispetto a quanto già esaminato si confermano le conclusioni e le infrazioni al C.d.S. espresse in relazione”). Sul punto, i Consulenti di Parte non hanno espresso alcuna osservazione critica. Si aggiunga che neppure l'istruttoria orale (cfr. verbale udienza 13.12.2023) ha consentito di appurare la circostanza in quanto i testi escussi sul punto non hanno fornito alcuna risposta utile (il fatto che il teste abbia constatato il funzionamento del fanalino posteriore 2 Tes_1 settimane prima del sinistro non dimostra affatto che, al momento del sinistro, il dispositivo fosse funzionante e attivo;
ancora, la circostanza che la bicicletta fosse “dotata di un sistema di illuminazione a batteria, il cui funzionamento è indipendente dall'utilizzo della dinamo”, riferita dalla teste è parimenti irrilevante per la stessa ragione). Tes_2
Non vi sono, quindi, ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU in quanto esaustivamente motivate sotto ogni profilo, anche in replica ai rilievi formulati dalle parti, approfondite, rese all'esito di verifiche condotte in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti ed allo stato di fatto analizzato nonché di un iter motivazionale logico, coerente e privo di contraddizioni, e che, come tale, è pertanto pienamente condivisibile.
5 Sulla base di quanto sopra, deve quindi osservarsi quanto segue:
- ai sensi dell'art. 140 C.d.S., sussiste un obbligo generale, in capo a tutti gli utenti della strada, di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale;
- questo principio si declina poi in una serie di norme comportamentali più specifiche, tra cui l'obbligo di usare la massima prudenza, rispettare la precedenza, mantenere la distanza di sicurezza, indossare il giubbotto catarifrangente nel circolare in bicicletta in orario notturno fuori dai centri abitati ecc.;
- ora, nel caso di specie, nessuno dei due soggetti coinvolti del sinistro ha rispettato questo precetto;
- quanto al a prescindere dall'osservanza o meno della distanza di sicurezza, è un Per_1 dato di fatto che, considerata la tipologia di strada e le condizioni di buio, egli avrebbe dovuto utilizzare un livello più elevato di attenzione, potendo astrattamente prevedere la presenza di eventuali ostacoli, animali, utenti ecc., e adeguare la propria condotta di conseguenza (ad esempio tenendo una velocità ancora inferiore a quella – comunque rispettosa del limite – rilevata dal CTU);
- peraltro, pur avendo avvistato all'ultimo il ciclista, come accertato dal CTU, egli non ha neppure iniziato una manovra evasiva di frenatura o deviazione (sull'asfalto non sono state rilevate tracce) e questo “ritardo” nella reazione è chiaramente indice di distrazione, in una situazione che - al contrario - richiedeva una soglia di attenzione superiore alla media;
- il dal canto suo, ha tenuto una condotta gravemente imprudente, in quanto la Per_2 circolazione a bordo di un velocipede in orario notturno su una strada provinciale, posta fuori dal centro abitato, priva di illuminazione artificiale, non particolarmente ampia, imponeva senz'altro l'adozione di tutte le cautele possibili per rendersi visibili agli altri utenti della strada, in primis l'utilizzo di giubbotto retroriflettente o bretelle retroriflettenti (dispositivi grazie ai quali, come evidenziato dal CTU, avrebbe avuto il triplo delle possibilità di essere avvistato e verosimilmente evitato dal;
Per_1
- d'altra parte, l'esame diretto del velocipede non ha permesso di verificare il funzionamento del fanalino posteriore al momento dell'incidente, sicché l'argomento difensivo sostenuto reiteratamente dagli attori è rimasto, di fatto, indimostrato;
- nelle condizioni di tempo e di luogo sopra descritte, i catadiottri presenti sui pedali e sul portapacchi appaiono veramente delle misure del tutto insufficienti per garantire anche una minima visibilità al conducente della bicicletta (il giubbotto catarifrangente pare, addirittura, che fosse piegato e “arrotolato” nel portapacchi: cfr. teste;
Tes_3
- pertanto, valutati tutti gli elementi sopra indicati, non è possibile ritenere superata la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c., in base alla quale, in caso di scontro fra veicoli, si presume, sino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli;
- conseguentemente, la responsabilità del sinistro oggetto di causa va attribuita a
[...]
e alla vittima nella misura del 50% ciascuno. Per_1 Persona_2
3. Passando ora ai profili risarcitori, come noto, il danno da perdita o lesione del rapporto
6 parentale si identifica con le conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale rappresentate dalla sofferenza interiore e dalla modificazione peggiorativa delle attività dinamico-relazionali precedentemente svolte, derivanti dalla perdita o dalla compromissione del rapporto familiare o affettivo per effetto della morte o della lesione dell'integrità psicofisica del congiunto. E' ovvio infatti che l'illecito (contrattuale o extracontrattuale) che cagioni la morte di una persona o ne menomi l'integrità psicofisica non lede necessariamente i soli interessi di quest'ultima (vittima primaria), ma si ripercuote anche sulla sfera personale di altri soggetti (vittime secondarie), ad essa legati da un rapporto giuridicamente rilevante - vincolo parentale o relazione affettiva - che possono subire uno sconvolgimento della propria esistenza per il fatto di non poter continuare a vivere il rapporto che intercorreva con la vittima e di avere perso un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità o comunque sulla frequenza dei rapporti con quella persona. In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale tipologia di danno in capo agli stretti congiunti, pur non potendo essere considerato in re ipsa, si presume, salva dimostrazione del contrario (cfr., ex pluribus, C. 25541/22, secondo cui “Nel caso di morte di un prossimo è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano;
trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite”). Sempre la giurisprudenza ha ritenuto, in una interpretazione costituzionalmente orientata, che la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non possa essere riferita alla sola c.d. famiglia nucleare, in quanto il danno iure proprio dei congiunti è risarcibile ove venga provata la sussistenza e l'intensità della relazione, e dunque in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, anche in assenza di una formale convivenza, non assurgendo la stessa a fatto imprescindibile dal quale desumere il rapporto e la sua portata (C. 21837/19; C. 29784/18; C. 29332/17). Con particolare riferimento all'elemento della convivenza, la Suprema Corte ha chiarito che “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (C. 22397/22). La quantificazione del danno parentale, in linea di principio, può essere effettuata tramite il riferimento ai nuovi criteri tabellari elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, che risultano coerenti non solo con la necessità di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, attraverso l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei
7 correttivi in ragione della particolarità della situazione. Più nel dettaglio, la “tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello/nipote”, fissa un valore punto di € 1.698,00 e stabilisce l'attribuibilità di un massimo di 116 punti, così distribuiti:
A. età della vittima primaria: fino a 20 punti
B. età della vittima secondaria: fino a 20 punti
C. convivenza: 20 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale); 8 punti potranno essere attribuiti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
25 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza per oltre 30 anni tra la vittima primaria e quella secondaria;
30 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza per oltre 40 anni tra la vittima primaria e quella secondaria;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: fino a 16 punti in base al numero dei superstiti;
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti. Ove la peculiarità del caso lo imponga, è tuttavia sempre possibile, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso alla suddetta tabella. 4. Tanto chiarito, e passando al caso di specie, come già anticipato sopra, gli attori
, e sono E_ Parte_2 Parte_3 rispettivamente fratello, cognata e nipote ex fratre del defunto . Persona_2
Essi hanno dedotto:
- che era, per , l'unico fratello rimasto in vita e che essi avevano Per_2 Pt_1 convissuto fino al 2002, ossia fino a quando quest'ultimo ha contratto matrimonio con;
Parte_2
- che, anche dopo tale evento e sino al momento della morte, essi avevano mantenuto contatti praticamente quotidiani e molto intensi, caratterizzati da telefonate, incontri frequenti e supporto nelle rispettive necessità di vita;
- che, in particolare: , dopo il proprio pensionamento, si occupava della spesa Pt_1 per CO e pranzava con lui quasi quotidianamente;
la infermiera Pt_2 professionista, forniva a un primo ausilio in caso di disturbi o problemi di salute, ed Per_2 era solita invitarlo a condividere i pasti;
ha coadiuvato il fratello e la moglie nel Per_2 seguire alcuni lavori presso l'immobile di loro proprietà;
- che , figlio di , aveva un rapporto molto stretto con Parte_3 Pt_1 lo zio, il quale lo seguiva nelle sue attività ludiche, ricreative, sportive e musicali e inoltre, essendo un pittore dilettante, lo aveva coinvolto nell'ambiente artistico locale;
- che essi condividevano tutte le festività e le ricorrenze.
Le allegazioni hanno trovato piena dimostrazione nell'istruttoria orale, in quanto i testi escussi ne hanno dato espressa conferma, aggiungendo:
- che, dai 2 anni e sino alle scuole secondarie, trascorreva con lo zio le Pt_3 vacanze estive a Salvarano e, a partire dai 14 anni, andava a trovarlo almeno un paio di volte alla
8 settimana;
- che, durante quelle estati, lo zio lo accompagnava a trovare gli amici che risiedevano nello stesso paese, in escursioni sulle colline, alle partite di calcio e in piscina;
- che, inoltre, lo zio lo accompagnava a tutte le edizioni del locale festival di letteratura per ragazzi e aveva assistito ai suoi saggi di chitarra al Conservatorio dal 2015 al 2018. Ne emerge, quindi, un rapporto affettivo molto stretto fra la vittima del sinistro, il fratello e la sua famiglia. Pt_1
D'altra parte, non è stata allegata, né dimostrata, da parte dei convenuti, l'esistenza di circostanze concrete dimostrative della totale assenza di un legame tra vittima e gli attori superstiti (e tantomeno di un rapporto conflittuale o problematico), sicché deve presumersi l'esistenza, in capo a questi ultimi, di un danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, conseguente al decesso di . Persona_2
Procedendo quindi alla concreta liquidazione del danno, le posizioni dei tre attori vanno esaminate separatamente, premettendo che quest'ultimo è deceduto all'età di 73 anni. Quanto a , fratello della vittima, che all'epoca dei fatti aveva 71 E_ anni (essendo nato il [...]), e pacificamente non era suo convivente, il danno parentale va quantificato come segue: a) età della vittima primaria: punti 8; b) età della vittima secondaria: punti 8; c) convivenza: punti 0; d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: punti 16 (non essendovi alcun superstite nella famiglia di origine); e) qualità e intensità della relazione affettiva: punti 20, avendo l'istante allegato e provato una frequentazione pressoché “quotidiana” con il fratello, la condivisione regolare di festività e ricorrenze, l'esistenza di un continuativo rapporto di mutua assistenza domestica e familiare (non può, d'altra parte, riconoscersi il punteggio massimo richiesto dall'attore in quanto, dalle prove assunte, è emerso che , benché molto legato al fratello e alla sua Persona_2 famiglia, era comunque una persona indipendente, conduceva una vita autonoma e non versava in condizioni personali e/o di salute particolari e tali da giustificare la richiesta). Moltiplicando il valore punto di € 1.698,00 per i 52 punti così riconosciuti, il danno da perdita del rapporto parentale patito da è astrattamente quantificabile E_ in complessivi € 88.296,00. Per quanto concerne e - Parte_2 Parte_3 rispettivamente cognata e nipote ex fratre della vittima - non si ritiene di fare ricorso alle Tabelle Milanesi, che non contemplano né gli affini né i parenti in linea collaterale oltre il primo grado. L'importo ad essi dovuto viene comunque determinato in via equitativa, ma senza l'utilizzo dei predetti parametri, e va quantificato in € 20.000,00 quanto alla prima e in € 30.000,00 quanto al secondo, tenuto conto dei seguenti elementi:
- deve presumersi che il legame tra affini e parenti in linea collaterale oltre il primo grado sia – in sé e per sé – nella sostanza diverso e meno intenso rispetto a quello tra fratelli o tra nonni e nipoti, salva la dimostrazione di circostanze o situazioni di vita veramente peculiari, che ne giustifichino una eventuale assimilazione;
- del resto, è questa la ragione per la quale essi non sono menzionati dalle Tabelle
9 Milanesi;
- nel caso di specie, l'istruttoria orale ha certamente dimostrato, come già detto sopra, l'esistenza di un rapporto quotidiano e molto stretto fra e la famiglia del Persona_2 fratello , che merita senz'altro di essere riconosciuto, ma non sono stati allegati (né Pt_1 quindi provati) dei dati fattuali specifici che attribuiscano caratteristiche di specialità a questo rapporto;
- né, comunque, è possibile una equiparazione con il legame tra i due fratelli, che peraltro fino al 2002 (dunque per oltre 50 anni) avevano convissuto sotto lo stesso tetto;
- ad ogni modo, tenuto conto che era l'unico zio superstite di Persona_2
dal lato paterno e ha avuto un ruolo significativo nella sua infanzia e Parte_3 adolescenza, deve ritenersi che quest'ultimo abbia patito, rispetto alla propria madre, un danno di maggiore entità. 5. Ora, tenuto conto del concorso di colpa della vittima nel sinistro per cui è causa, determinato, come detto, nella misura del 50% e dell'acconto di € 17.000,00 già versato da in favore di , il danno non Controparte_2 E_ patrimoniale da perdita del rapporto parentale astrattamente patito dagli attori è pari a
- € 27.148,00, quanto a (50% di € 88.296,00, detratto l'acconto di E_
€ 17.000,00);
- € 15.000,00, quanto a;
Parte_3
- € 10.000,00 quanto ad . Parte_2
Tali somme vanno devalutate alla data del sinistro (29.04.2022) e rivalutate alla data odierna;
con il riconoscimento degli interessi legali, quindi, i convenuti vanno condannati, in solido, a pagare agli attori le seguenti somme:
- € 29.606,57 in favore di;
E_
- € 16.358,43 in favore di;
Parte_3
- € 10.905,61 in favore di . Parte_2
Su tali somme, matureranno gli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza al saldo. 6. Quanto alla domanda, formulata da , relativa al rimborso delle E_ spese funerarie € 7.526,70 - che risultano documentate - non le ha Persona_1 contestate neanche genericamente e nelle note conclusive, ha Controparte_2 espresso acquiescenza in merito. Pertanto, i convenuti vanno condannati, in solido, a corrispondere a E_
, a tale titolo, il 50% di tale importo, pari quindi a € 3.763,35, oltre interessi legali ex
[...] art. 1284, comma 1, c.c. dal dovuto al saldo. 7. Da ultimo, va accolta la domanda di manleva proposta in via subordinata dal convenuto
(e fatta propria dagli eredi che si sono costituiti in giudizio dopo il suo Persona_1 decesso) nei confronti di essendo del tutto pacifico (e Controparte_2 comunque documentato) il rapporto assicurativo e l'operatività della polizza, e applicandosi nel
10 caso di specie l'art. 1917, comma 3 c.c., che pone a carico dell'assicuratore l'onere delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato. 8. La soccombenza sulle domande attoree è reciproca, ma è prevalente quella dei convenuti, che vanno dunque condannati, in solido, a pagare le spese di lite in favore degli attori nella misura di 2/3, con compensazione del rimanente 1/3. I convenuti e , quali eredi di Controparte_1 Parte_4 [...]
, sono totalmente vittoriosi nei confronti della terza chiamata Per_1 [...]
e hanno diritto all'integrale rifusione delle spese di lite da parte di CP_2 quest'ultima. La relativa liquidazione viene effettuata in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore del decisum e dell'attività svolta (con la precisazione che l'attività relativa alla domanda di manleva è di entità diversa rispetto a quella relativa alle domande risarcitorie). Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico delle parti in via solidale, nella misura di 2/3 quanto ai convenuti e di 1/3 quanto agli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza eccezione disattesa, CONDANNA tutti i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito dagli attori e nel dettaglio:
- € 29.606,57 in favore di;
E_
- € 16.358,43 in favore di;
Parte_3
- € 10.905,61 in favore di Parte_2 il tutto oltre interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
CONDANNA tutti i convenuti, in solido fra loro, a rifondere a il 50% E_ delle spese funerarie di , pari a € 3.763,35, oltre interessi legali ex art. 1284, Persona_2 comma 1, c.c. dal dovuto al saldo;
CONDANNA a manlevare Controparte_2 CP_1
e , quali eredi di , da quanto essi
[...] Parte_4 Persona_1 andranno a pagare in favore degli attori in forza della presente sentenza;
CONDANNA tutti i convenuti, in solido, a pagare agli attori le spese di lite nella misura di 2/3, che liquida (già in tale misura) in € 408,70 per anticipazioni, € 6.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
CONDANNA pagare a e Controparte_2 Controparte_1
, quali eredi di , le spese di lite, che liquida in € Parte_4 Persona_1
4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti in via solidale, nella misura di 2/3 quanto ai convenuti e di 1/3 quanto agli attori. Così deciso a Reggio Emilia il 09/07/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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