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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/09/2025, n. 3708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3708 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3469/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
VERBALE DI CAUSA ex art. 281 sexies cpc
Oggi 11 settembre 2025 innanzi al dott. Angelina Baldissera, sono comparsi: per vv. VANOTTI STEFANO;
Parte_1 per li avvti SACCHETTO ELISABETTA e LARDINI NICOLETTA;
Parte_2 per la pratica forense la dr. Carolina Colpani;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza e che costituisce parte integrante del presente verbale. Il giudice dott. Angelina Baldissera
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
Il giudice del tribunale di Brescia, Angelina Augusta Baldissera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 3469 del ruolo generale dell'anno 2023 alla quale è stata riunita la
causa n. 4345 del ruolo generale dell'anno 2024 e promossa da
Parte_3
- attrice opponente -
con l'avv. Stefano Vanotti, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di costituzione di nuovo difensore dep. il 10.2.2025;
contro
Parte_2
- convenuto opposto -
con gli avv.ti Nicoletta Lardini e Elisabetta Sacchetto, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di risposta;
rilevato che:
ha proposto opposizione al precetto notificatole in data 1.2.23 (causa n. 364/23), Parte_3
portante la somma di € 5.828,52, e successivamente notificatole in rinnovazione in data 2.3.24
(causa n. 4345/44) svolgendo analoghe difese e conclusioni;
pagina 2 di 4 -in corso di causa, con bonifico del 22.4.24, come riconosciuto da entrambe le parti e documentato,
ammettendo la debenza della somma già in citazione, ha poi integralmente pagato Parte_3
l'importo precettato senza riservarsi il diritto alla ripetizione, sicchè con riferimento all'opposizione a precetto va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
-quanto alla ulteriore domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, di condanna di controparte al pagamento di € 42.075,28, essa va rigettata, in quanto formulata in modo oltremodo generico e comunque non provata;
- elenca una serie di eterogenee poste creditorie, per complessivi € 42.075,28: Parte_3
spese condominiali;
spese legali per sfratto di un inquilino moroso;
spese di ristrutturazione della casa coniugale;
spese di sostituzione caldaia per la riqualificazione energetica della casa coniugale;
tasse di proprietà e tasse comunali incombenti sulla casa coniugale;
more addebitate dall'istituto di credito per il ritardo nel pagamento della quota di mutuo del signor spese varie sostenute per Pt_2
i figli;
- rimborso alla sorella del conguaglio del prezzo d'acquisto dell'appartamento Parte_4
ereditato dalla signora arretrati per adeguamento ISTAT dell'assegno di Parte_3
CP_ mantenimento per i figli per gli anni 2021 e 2022; quota di Assegno Unico erogato dall' e calcolato in base all'indice Isee della signora tutto ciò per singoli importi come Parte_3
elencati in citazione;
-detti asseriti crediti tuttavia sono stati specificamente contestati dal convenuto e si fondano su una produzione documentale che, per quanto processualmente ammissibile - perché intervenuta con nota depositata 23.5.23, prima della decorrenza dei termini per le memorie istruttorie - risulta assolutamente insufficiente e inadeguata, stanti le contestazioni di controparte con riferimento: alla prova dell'effettivo esborso, prima ancora della debenza degli importi, della univocità della documentazione;
-a fronte di dette contestazioni l'opponente non ha integrato né le proprie allegazioni, confuse già
sul piano assertivo, né gli elementi di prova, non avendo infatti né articolato prove costituende, né pagina 3 di 4 prodotto ulteriori documenti (non è stata infatti presentata alcuna istanza istruttoria);
-conclusivamente anche la domanda riconvenzionale di rimborso dei citati importi va rigettata;
-le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a valori medi per le fasi introduttiva e di studio, e minimi per le fasi istruttoria e decisoria, stante la mancanza di assunzione di prove costituende e la semplicità del modulo decisorio, secondo il D.M. 55/2014 e successive modifiche, per un importo complessivo di € 5.261,00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
p.q.m
1.dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'opposizione a precetto;
2.rigetta la domanda riconvenzionale svolta da Parte_3
3.condanna a rimborsare a controparte le spese di lite, liquidate come in Parte_3
motivazione.
Brescia, 11.9.2025
Il giudice
Angelina Augusta Baldissera
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
VERBALE DI CAUSA ex art. 281 sexies cpc
Oggi 11 settembre 2025 innanzi al dott. Angelina Baldissera, sono comparsi: per vv. VANOTTI STEFANO;
Parte_1 per li avvti SACCHETTO ELISABETTA e LARDINI NICOLETTA;
Parte_2 per la pratica forense la dr. Carolina Colpani;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza e che costituisce parte integrante del presente verbale. Il giudice dott. Angelina Baldissera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
Il giudice del tribunale di Brescia, Angelina Augusta Baldissera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 3469 del ruolo generale dell'anno 2023 alla quale è stata riunita la
causa n. 4345 del ruolo generale dell'anno 2024 e promossa da
Parte_3
- attrice opponente -
con l'avv. Stefano Vanotti, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di costituzione di nuovo difensore dep. il 10.2.2025;
contro
Parte_2
- convenuto opposto -
con gli avv.ti Nicoletta Lardini e Elisabetta Sacchetto, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di risposta;
rilevato che:
ha proposto opposizione al precetto notificatole in data 1.2.23 (causa n. 364/23), Parte_3
portante la somma di € 5.828,52, e successivamente notificatole in rinnovazione in data 2.3.24
(causa n. 4345/44) svolgendo analoghe difese e conclusioni;
pagina 2 di 4 -in corso di causa, con bonifico del 22.4.24, come riconosciuto da entrambe le parti e documentato,
ammettendo la debenza della somma già in citazione, ha poi integralmente pagato Parte_3
l'importo precettato senza riservarsi il diritto alla ripetizione, sicchè con riferimento all'opposizione a precetto va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
-quanto alla ulteriore domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, di condanna di controparte al pagamento di € 42.075,28, essa va rigettata, in quanto formulata in modo oltremodo generico e comunque non provata;
- elenca una serie di eterogenee poste creditorie, per complessivi € 42.075,28: Parte_3
spese condominiali;
spese legali per sfratto di un inquilino moroso;
spese di ristrutturazione della casa coniugale;
spese di sostituzione caldaia per la riqualificazione energetica della casa coniugale;
tasse di proprietà e tasse comunali incombenti sulla casa coniugale;
more addebitate dall'istituto di credito per il ritardo nel pagamento della quota di mutuo del signor spese varie sostenute per Pt_2
i figli;
- rimborso alla sorella del conguaglio del prezzo d'acquisto dell'appartamento Parte_4
ereditato dalla signora arretrati per adeguamento ISTAT dell'assegno di Parte_3
CP_ mantenimento per i figli per gli anni 2021 e 2022; quota di Assegno Unico erogato dall' e calcolato in base all'indice Isee della signora tutto ciò per singoli importi come Parte_3
elencati in citazione;
-detti asseriti crediti tuttavia sono stati specificamente contestati dal convenuto e si fondano su una produzione documentale che, per quanto processualmente ammissibile - perché intervenuta con nota depositata 23.5.23, prima della decorrenza dei termini per le memorie istruttorie - risulta assolutamente insufficiente e inadeguata, stanti le contestazioni di controparte con riferimento: alla prova dell'effettivo esborso, prima ancora della debenza degli importi, della univocità della documentazione;
-a fronte di dette contestazioni l'opponente non ha integrato né le proprie allegazioni, confuse già
sul piano assertivo, né gli elementi di prova, non avendo infatti né articolato prove costituende, né pagina 3 di 4 prodotto ulteriori documenti (non è stata infatti presentata alcuna istanza istruttoria);
-conclusivamente anche la domanda riconvenzionale di rimborso dei citati importi va rigettata;
-le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a valori medi per le fasi introduttiva e di studio, e minimi per le fasi istruttoria e decisoria, stante la mancanza di assunzione di prove costituende e la semplicità del modulo decisorio, secondo il D.M. 55/2014 e successive modifiche, per un importo complessivo di € 5.261,00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
p.q.m
1.dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'opposizione a precetto;
2.rigetta la domanda riconvenzionale svolta da Parte_3
3.condanna a rimborsare a controparte le spese di lite, liquidate come in Parte_3
motivazione.
Brescia, 11.9.2025
Il giudice
Angelina Augusta Baldissera
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