Sentenza 16 settembre 2016
Massime • 1
Il termine perentorio di dieci giorni per proporre la richiesta di riesame ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. decorre dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di fatto dell'avvenuto sequestro o dell'esecuzione del provvedimento, non rilevando la formale conoscenza legale di esso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto tardiva la richiesta di riesame presentata solo dopo la presa visione del fascicolo del pubblico ministero in udienza, rilevando come oramai il procedimento si trovasse in fase dibattimentale, con conseguente conoscenza, per le parti, di tutti gli atti processuali, facendo notare, altresì, che, in precedenza, vi era stata anche la notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/09/2016, n. 54297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54297 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2016 |
Testo completo
5429 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI N. 1593 - Consigliere - Dott. UGO DE CRESCIENZO - Rel. Consigliere - N. 18446/2016REGISTRO GENERALE Dott. GIOVANNA VERGA - Consigliere - Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - Dott. COSIMO D'ARRIGO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IC AN IE N. IL 28/08/1976 TE EX N. IL 09/07/1980 AR EX IO N. IL 20/08/1994 avverso l'ordinanza n. 8/2016 TRIB. LIBERTA' di PESCARA, del 04/04/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNĄ VERGA;
lee/sentite le conclusioni del PG Dott. Luigi Binites che ha chiesto l'inamminisibilité del ricorso Udit i difensor Avv.; MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono per Cassazione IC TO PI, TE ND e AR ND Ionut, a mezzo del difensore, avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Pescara che in data 21.7.2016 ha dichiarato l'inammissibilità della impugnazione ex art. 324 c.p.p. perché tardiva. Deducono violazione di legge e vizio della motivazione. Rilevano che la richiesta ex art. 324 c.p.p. avverso il decreto di perquisizione e sequestro datato 7.2.2014 presentata in data 22.3.2016 non è tardiva stante l'omessa notifica di detto provvedimento e la presa in visione del fascicolo della Pubblica Accusa solo in data 21.3.2016 Il ricorso è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 324 c.p.p. la richiesta di riesame deve essere presentata entro il termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla data di esecuzione del provvedimento dispositivo o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, non essendo richiesta la conoscenza del provvedimento di sequestro, completo di dispositivo e motivazione, ma la sola conoscenza della sua esecuzione ovvero dal momento in cui si debba ragionevolmente presumere che egli sia venuto a conoscenza dell'esecuzione della misura cautelare. Sul rilievo che l'articolo 324 c.p. prende in considerazione non solo la conoscenza legale della misura cautelare, procurabile mediante gli adempimenti formali previsti, ma ogni diverso strumento volto a procurare la conoscenze di fatto di tali effetti, si è ritenuto che in assenza dell'adempimento degli oneri formali contemplati dall'articolo 293 per l'esecuzione del provvedimento, può essere utilizzato anche ogni diverso dato idoneo a fissare con certezza il dies a quo per la decorrenza del termine. L'interessato potrà vincere la presunzione di conoscenza allegando elementi altrettanto certi che vanifichino l'effetto conoscitivo e utili a fissare la data in cui ha avuto la cognizione di fatto dell'esecuzione del sequestro. Nel caso in esame il giudice ha dichiarato inammissibile l'istanza perché tardiva sul presupposto che sin dal 26.2.2014 era stato notificato l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e che dal marzo 2015 era in corso il dibattimento e quindi le parti sin da tali date erano a conoscenza di tutti gli atti processuali e quindi anche dell'avvenuto sequestro. Orbene, poiché evidentemente l'istanza di riesame non può che riferirsi ad un provvedimento realmente eseguito, corretta è la considerazione che il termine utile per la relativa istanza, dovesse farsi decorrere dal giorno di effettiva conoscenza dell'avvenuto febbraio 2014 era stato posto in grado di conoscere tutti gli atti processuali contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero. Presunzione di conoscenza che non è stata vinta dal 1 ricorrente che si è limitato ad affermare, senza indicarne le ragioni, di avere preso visione del fascicolo della pubblica Accusa solo il 21 marzo 2016. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1500,00 alla cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibilę i ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di 1.500,00 euro a favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma il 16.9.2016 Il Consigliere estensore Presidente Giovanna VERGA Giovanni DIPTALLEVICistallen ممسننة د DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21 DIC 2016 IL EMA Il Cancelliere CANCELLIERE Claudia Planeti لسل 2