Art. 35. (Nomina a direttore di laboratorio)
L'ufficio di direttore di laboratorio e' conferito con decreto del Ministro per la sanita', previo parere del comitato amministrativo, su proposta del consiglio di laboratorio, presieduto dal direttore dell'Istituto, ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica.
Tale ufficio ha la durata di sei anni e puo' essere confermato con le stesse modalita' previste per il conferimento. Alla nomina si provvede entro sei mesi dalla vacanza. Se l'ufficio e' conferito ad un direttore di reparto questi non puo' mantenere la direzione del reparto cui e' preposto.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
L'ufficio di direttore di laboratorio e' conferito con decreto del Ministro per la sanita', previo parere del comitato amministrativo, su proposta del consiglio di laboratorio, presieduto dal direttore dell'Istituto, ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica.
Tale ufficio ha la durata di sei anni e puo' essere confermato con le stesse modalita' previste per il conferimento. Alla nomina si provvede entro sei mesi dalla vacanza. Se l'ufficio e' conferito ad un direttore di reparto questi non puo' mantenere la direzione del reparto cui e' preposto.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".